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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 8 ottobre 2008 n. 4955
Pres. La Medica Est. D’Agostino
Grillolandia s.n.c. (Avv. ti. F. Cosentino e G. Cerceo) c/
Regione Abruzzo (Avv. Stato) ed altri


Giurisdizione e competenza – Finanziamenti pubblici – Contributo – Erogazione – Revoca – Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Ragioni.

Il destinatario di finanziamenti e di sovvenzioni pubbliche vanta nei confronti dell'autorità concedente una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'amministrazione di annullare i procedimenti concessori per vizi di legittimità, o di revoca per contrasto originario con l'interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi già concessi o da riscuotere); pertanto, qualora si controverta della legittimità della decadenza o della revoca del contributo già concesso – nella specie un contributo di sostegno per l’occupazione - ovvero, della ripetizione degli importi già erogati, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.


REPUBBLICA ITALIANA .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione



ha pronunciato la seguente

DECISIONE



Sul ricorso in appello n. R.G. 5411/07 proposto da

Grillolandia s.n.c. di Monacelli Marina & C., in persona della legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cosentino e Giulio Cerceo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Nino Paolantonio in Roma, alla via Principessa Clotilde, n. 2;

contro



la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui domicilia per legge in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 (avv. St. Marco Stigliano Messuti);

e nei confronti
dell’ente strumentale della Regione Abruzzo “Abruzzo lavoro” e la Finanziaria Regionale Abruzzese s.p.a. non costituitisi in giudizio;

per la riforma
della sentenza 8 marzo 2007, n. 340 del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore all’udienza del 1° luglio 2008 il consigliere Filoreto D’Agostino e udito altresì l’avvocato Giulio Cerceo per l’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Viene in decisione l’appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo pescarese, in epigrafe indicata, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione e conseguentemente l’inammisibilità del gravame rivolto alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca di contributo di sostegno per l’occupazione (determinazione dirigenziale n. DL10/1571 del 22 novembre 2006 della Giunta Regionale d’Abruzzo – Direzione politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione).
La pronuncia è stata impugnata con cinque motivi, dei quali il primo afferma la giurisdizione del Giudice amministrativo in subiecta materia.
L’Amministrazione regionale si è costituita e ha concluso per la reiezione del gravame giusta i profili di inammissibilità già esposti nella sentenza di prime cure.

DIRITTO



La prima e fondamentale questione che la Sezione è chiamata a decidere è se la controversia relativa alla revoca di contributi già concessi e versati all’appellante, ancorché a titolo provvisorio, appartenga alla giurisdizione del Giudice amministrativo o del Giudice ordinario.
La risposta, univocamente data da entrambe le Magistrature supreme, è che, in siffatta ipotesi, la cognizione appartiene all’AGO (C.d.S., VI, 25 gennaio 2008, n. 210: VI, 7 agosto 2007, n. 4373; Cass. SS.UU., 10 luglio 2006, n. 15618).
Secondo tale orientamento giurisprudenziale, il destinatario di finanziamenti e di sovvenzioni pubbliche vanta nei confronti dell'autorità concedente una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'amministrazione di annullare i procedimenti concessori per vizi di legittimità, o di revoca per contrasto originario con l'interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi già concessi o da riscuotere); pertanto, qualora si controverta della legittimità della decadenza o della revoca del contributo già concesso, ovvero, della ripetizione degli importi già erogati (come è nel caso di specie), la giurisdizione spetta al giudice ordinario
In tema di sovvenzioni e finanziamenti erogati dalla p.a. a privati, il procedimento per la concessione e l'erogazione di fondi a sostegno dell’occupazione, come disciplinato dalla legge regione Abruzzo 10 luglio 1998, n. 55 prevede che la concessione intervenga all'esito della graduatoria fra le imprese richiedenti (art. 22). Ciò crea un credito dell'impresa al contributo, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall'amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di siffatta concessione, un diritto dell'impresa al finanziamento sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorché possa aversi revoca del finanziamento stesso, o riduzione in rapporto a spese non ammissibili.
In ragione di tali osservazioni che riguardano sia la teoretica generale affrontata in ordine ai criteri di riparto, quando sia intervenuto il pagamento anche di una parte dei contributi, sia le problematiche derivanti dalla legislazione regionale specificamente applicata, deve concludersi per la sussistenza del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella presente vertenza.
Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta respinge l’appello.
Condanna l’appellante alle spese del giudiziose che, comprensive di diritti ed onorari, liquida in complessivi euro 3000,00 (diconsi tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1° luglio 2008 con l’intervento dei Signori:
Domenico La Medica Presidente
Filoreto D’Agostino Consigliere estens.
Marco Lipari Consigliere
Marzio Branca Consigliere
Francesco Caringella Consigliere





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/08



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