REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui seguenti ricorso in appello:
sui ricorsi riuniti in appello nn. 3864/2007 e 4107/2007 proposti rispettivamente:
1) – 3864/2007 proposto dal
Ministero dell’Interno, Dipartimento di P.S. in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato;
contro
Manifatture Sannino s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Contieri e Gennaro Macrì con domicilio eletto in Roma, via Zara n. 16 presso gli avv.ti Michele De Cilla e Salvatore Napolitano;
e nei confronti di
Soc. Vega Holster s.r.l.in persona del legale rappresentante, non costituitasi;
2) - 4108/2007, proposto da
Vega Holster in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Carsana ed Edoardo Polacco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, piazza Cavour n. 17
contro
Manifatture Sannino s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Contieri e Gennaro Macrì con domicilio eletto in Roma, via Zara n. 16 presso gli avv.ti Michele De Cilla e Salvatore Napolitano;
e nei confronti di
Ministero dell’Interno, Dipartimento di P.S. in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo del TAR LAZIO – ROMA, Sezione I ter n. 2020/2007 in data 3 marzo 2007, resa inter partes;
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della impresa appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 6 giugno 2008 il consigliere Manfredo Atzeni ed udito l’avv.to dello Stato Rago e l’avv.to De Cilla per delega degli avv.ti Contieri e Macrì;;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Manifatture Sannino s.r.l. in persona del legale rappresentante impugnava il provvedimento con cui il Direttore Centrale dei Servizi Tecnico- logistici e della Gestione Patrimoniale del dipartimento della Pubblica Sicurezza aveva approvato il contratto stipulato con Vega Holster s.r.l. per la fornitura a trattativa privata di un ingente quantitativo di guanti, destinati a completare il corredo invernale del personale della Polizia di Stato.
Lamentava eccesso di potere sotto diversi profili, difetto di motivazione ed erronea applicazione della vigente normativa di settore chiedendo quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione I ter, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava il provvedimento che ne costituiva oggetto.
Avverso la predetta sentenza insorgono con separati appelli il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro in carica e Vega Holster, chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.
Vega Holster chiede anche la sospensione della sentenza appellata.
Con ordinanza n. 3153 in data 19 giugno 2007 è stata accolta l’istanza cautelare dell’appellante privata.
Si è costituita in giudizio Manifatture Sannino s.r.l. in persona del legale rappresentante chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 6 giugno 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
In data 10 giugno 2008 è stato pubblicato il dispositivo (n. 441/2008).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli indicati in epigrafe devono essere riuniti in quanto hanno per oggetto la medesima sentenza.
L’amministrazione appellante ha affidato all’impresa, anche essa appellante, una fornitura di guanti per il personale della Polizia di Stato dell’importo di € 430.680,00, IVA esclusa, ai sensi dell’art. 57, lett. c, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Le parti discutono circa l’esistenza dei presupposti per applicare la norma, palesemente eccezionale, invocata dalla stazione appaltante.
In particolare, si discute se nella fattispecie debba ravvisarsi l’urgenza di provvedere, sulla cui base la stazione appaltante ha ravvisato la propria legittimazione a seguire l’anzidetto schema procedurale.
La sentenza di primo grado ha ritenuto non adeguatamente dimostrata l’esistenza di tale presupposto, e le sue statuizioni meritano conferma, sebbene con le precisazioni che seguono.
E’ vero, infatti, che l’amministrazione aveva, nella specie, la necessità di acquisire il materiale di cui si tratta (guanti) nei tempi ristretti necessari per la sua consegna ai poliziotti prima dell’inizio della stagione fredda.
E’ vero anche che l’urgenza non è quanto meno integralmente imputabile alla stazione appaltante.
Quest’ultima aveva a suo tempo indetto la gara per l’acquisizione della fornitura di cui ora si discute, ma il prodotto proposto dall’impresa aggiudicataria non aveva superato il collaudo, per cui non era stato consegnato.
Il procedimento di collaudo si è concluso il 6 agosto 2006, per cui solo in tale data è stato possibile attivare soluzioni alternative per ottenere il materiale necessario.
Peraltro, l’opzione di procedere mediante trattativa privata non era, nella specie, l’unica a disposizione dell’amministrazione.
Quest’ultima infatti poteva anche, come suggerito dall’appellata, procedere con procedura ristretta accelerata (art. 70 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
Ritiene il collegio che la fattispecie evidenzi elementi tali da imporre la giustificazione della scelta di utilizzare il procedimento di cui all’art. 57, lett. c), che palesemente restringe la concorrenza, in luogo di quello di cui all’art. 70.
Invero, l’importo del contratto è tale da imporre una particolare cautela nella spendita delle risorse pubbliche.
In tale quadro, la stazione appaltante ha l’onere di giustificare la scelta potenzialmente più gravosa per l’erario.
In altri termini, laddove si presenti l’urgenza di provvedere l’amministrazione ha il potere di scegliere il contraente mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara; tale scelta peraltro non può essere ritenuta automatica, e deve essere ponderata con i rischi per la spesa pubblica ed anche per la qualità della prestazione da ottenere, una volta che la concorrenza è fortemente limitata o, come nel caso di specie, nel quale è stata presentata una sola offerta valida, sostanzialmente annullata.
Il principio appena accennato si attaglia con particolare evidenza ai casi in cui, come nella fattispecie di cui ora si discute, il contratto da affidare preveda un corrispettivo, e quindi una spesa, di tutto rilievo.
Afferma, in conclusione, la Sezione che la stazione appaltante non ha adeguatamente giustificato la decisione di affidare la fornitura di cui si tratta, dell’importo, giova ripeterlo, di € 430.680,00, IVA esclusa, ai sensi dell’art. 57, lett. c, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Tale conclusione è avvalorata dal fatto che la stazione appaltante ha avuto notizia della possibilità di estendere il confronto concorrenziale ad altre imprese, e specialmente all’odierna appellata, che aveva specificamente chiesto di essere invitata a presentare offerta.
La sua richiesta è stata respinta sostanzialmente senza motivazione, in tal modo rifiutando espressamente una possibilità di aprire la competizione ad un’altra impresa, la serietà del cui interesse era dimostrata dalla contemporanea partecipazione alla gara, di analogo oggetto, contemporaneamente condotta dall’amministrazione, gara che l’appellata si è poi aggiudicata.
Gli appelli in epigrafe devono, in conclusione, essere respinti.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riunisce e respinge gli appelli in epigrafe.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE - Presidente
Paolo BUONVINO - Consigliere
Domenico CAFINI - Consigliere
Roberto CHIEPPA - Consigliere
Manfredo ATZENI - Consigliere, est
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)