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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 7 ottobre 2008 n. 4823
Pres. Ruoppolo Est. Buonvino
Ciuffetti G. (Avv. M. Cardi) c/
Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) ed altri.


1. Urbanistica ed edilizia – PRG – Approvazione – Impugnazione – Termine – Decorrenza – Pubblicazione – Notificazione individuale – Esclusione.

 

2. Urbanistica ed edilizia – PRG – Zona specifica - Variante –– Motivazione – Necessità – Sussiste.

 

3. Urbanistica ed edilizia – Autorizzazioni paesaggistiche – Sindacabilità del G.A. – Limiti – Ragioni.

1. In materia urbanistica, l'atto di approvazione dei piani regolatori generali o loro varianti che abbiano contenuto generale o riguardino ampie zone e comparti territoriali, deve essere impugnato nel termine di decadenza decorrente dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione individuale agli interessati1.

 

2. In materia urbanistica, nel caso di variante di piano regolatore limitata ad un terreno determinato ovvero incidente su aspettative del proprietario assistite da una speciale tutela o da uno speciale affidamento è richiesta una motivazione specifica e puntuale che dia conto delle ragioni di pubblico interesse che giustifichino il mutamento della qualificazione urbanistica della specifica zona interessata2.

 

3. Le autorizzazioni di compatibilità paesaggistica sono provvedimenti basati su un giudizio che attiene alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione; di conseguenza sono sindacabili in sede di legittimità solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta ed errore di fatto3.

 

__________________________

 

1Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5225.
2 Consiglio Stato, sez. IV, 08 ottobre 2007, n. 5204.
3 Consiglio Stato, sez. VI, 22 agosto 2006, n. 4923


N.4823/08
Reg.Dec.
N. 9120 Reg.Ric.
ANNO 2006


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)




ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 9120/2006 proposto da
CIUFFETTI GIANFRANCO, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Cardi ed elettivamente domiciliato in Roma viale Bruno Buozzi n. 51;

contro



- il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del Ministro pro-tempore,
- la SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI PER IL PAESAGGIO PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO DI AREZZO, in persona del Soprintendente pro-tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso gli uffici della stessa in via dei Portoghesi n. 12;
- il COMUNE DI AREZZO, in persona del Sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Roberta Ricciarini ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria delle Sezioni Giurisdizionali del Consiglio di Stato in Roma piazza Capo di Ferro n. 13;

e nei confronti
di CIUFFETTI MARIO, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Rubechi e Roberto Piccolo ed elettivamente domiciliato in Roma Lungotevere Flaminio n. 46 pal. IV, presso il dott. Gian Marco Grez;

per la riforma e/o l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sede di Firenze n. 2790/2006;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio delle appellate amministrazioni e del contro interessato e le memorie da costoro depositate;
visti gli atti tutti di causa;
relatore, alla pubblica udienza del 17 giugno 2008, il Consigliere Fabio Taormina;
Udito l’avv. Cardi, l’avv. Rubechi per sé e per l’avv. Ricciarini e l’avv. dello Stato Bachetti;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO



Con il ricorso introduttivo del giudizio era stato chiesto dall’odierno appellante l’annullamento - delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Arezzo n. 449 del 18.12.2000 e n. 175 dell’8.06.2001 aventi rispettivamente ad oggetto la adozione e la approvazione di variante al P.R.G. diretta alla eliminazione del vincolo T2 da alcuni edifici, tra cui quello di porzione del quale l’odierno appellante è proprietario;
- delle autorizzazioni paesaggistiche n. X/03/115 del 03.09.2003 e n. X/04/04 del 27.02.2004, rilasciate dal Dirigente Tecnico (Area Urbanistica - Servizio Edilizia) del Comune di Arezzo con i correlati pareri della C.E.I. del 30.06.2003 e del Collegio degli Esperti del 23.01.2004, con le quali si è assentito ex art. 151 D.Lvo 490/99 l’ampliamento richiesto da Ciuffetti Mario, e dei conseguenti provvedimenti della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Arezzo prot. n. 12706 del 18.12.2003 e n. 3532 del 16.04.2004, mediante i quali si è ritenuto che in relazione alle ricordate autorizzazioni paesaggistiche non ricorressero motivi di legittimità idonei a proporre l’annullamento delle stesse;
- della concessione edilizia n. 0/04/293 del 04.05.2004 rilasciata dal Direttore del Servizio Edilizia - Area Urbanistica del Comune di Arezzo a Ciuffetti Mario per “ampliamento fabbricato civile abitazione” e dei correlati pareri e provvedimenti nella stessa richiamati (parere della Commissione Edilizia del 23.01.2004, parere C.E.I. del 23.01.2004; del provvedimento dirigenziale n. 3896 del 09.07.2003), nonchè di ogni altro atto a quelli di cui sopra comunque presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresa la nota prot. n. 39549/M.1 del 07.04.2005 del Direttore del Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Arezzo .
L’ appellante aveva premesso di essere proprietario di circa la metà di un fabbricato già classificato T2 di interesse storico, culturale e ambientale, ubicato in zona agricola assoggettata a tutela speciale delle colline E4 e a vincolo paesaggistico - di cui era comproprietario per l’altra metà il proprio fratello Mario Ciuffetti, controinteressato odierno appellato.
Rappresentava che aveva constatato che nella porzione di terreno del fratello erano iniziati lavori di scavo in adiacenza al fabbricato; di avere quindi appreso che con la variante suindicata era stata eliminata la classificazione del fabbricato come T2 che consentita interventi edilizi solo fino al restauro conservativo e che la concessione edilizia rilasciata abilitava alla realizzazione di un nuovo edificio collegato al preesistente con un porticato.
Aveva quindi sottoposto alla cognizione del Tar le seguenti doglianze:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e seg. della legge n. 241/90, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria: la variante era relativa a soltanto 7 fabbricati in tutto il territorio comunale e doveva essere preceduta dall’avviso diretto ai destinatari cui doveva essere garantita la partecipazione al procedimento;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria e di motivazione: la variante è carente della motivazione circa la declassificazione dell’edificio;
3) illegittimità derivata delle autorizzazioni paesaggistiche;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 151 del d. lgs. n. 490/99 (ora art. 146 d. lgs. n. 42/2004), dell’art. 3 della legge n. 241/90, del d.m. 25.5.1962 di apposizione del vincolo paesaggistico, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di motivazione e di istruttoria, illegittimità derivata: erano immotivate le autorizzazioni paesaggistiche che consentirono l’intervento; da ciò derivava anche l’illegittimità della concessione edilizia;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 50 delle N.T.A. del P.R.G. comunale nonché della variante approvata con delibera consiliare n. 175/2001, degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 52/99, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e carenza di istruttoria: in ogni caso la declassificazione dell’edificio era avvenuta a condizione di salvaguardare le caratteristiche architettoniche “con possibilità di interventi fino alla ristrutturazione edilizia”, mentre la concessione edilizia consente un ampliamento rilevante;
6) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 delle N.T.A., eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria, errore di fatto: il fabbricato ricadeva in zona agricola E4, nella quale è consentito l’ampliamento una tantum di edifici realizzati dopo il 1940 fino ad una superficie utile abitabile di mq. 150; ma il fabbricato de quo è anteriore al 1940, risalendo addirittura all’800.
Le amministrazioni odierne appellate ed il controinteressato, costituendosi, avevano eccepito la tardività del gravame rispetto alla variante urbanistica del 2000-2001 e l’inammissibilità per carenza di interesse dal momento che la variante aveva ampliato le facoltà dei proprietari degli immobili: in ogni caso l’impugnazione doveva essere disattesa nel merito.
I primi giudici hanno dichiarato la tardività del ricorso introduttivo rispetto alla variante urbanistica del 2000-2001, ritenendo non ricorresse l’ipotesi di una variante specifica riguardante il solo immobile dell’appellante. non era pertanto richiesto il previo avviso al destinatario.
Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241/90, agli atti di pianificazione non si applicano le garanzie procedimentali previste dalla stessa legge, bensì quelle proprie di quegli atti; nella specie ciò era avvenuto e il termine per impugnare la variante decorreva dall’ultimo giorno di pubblicazione che aveva avuto luogo nel 2001, (mentre il ricorso era stato notificato soltanto nel 2005).
La variante interessava più immobili siti nel territorio del Comune, era stata adottata sulla base della considerazione oggettiva che non permanevano, o meglio non vi erano mai state, le ragioni che giustificassero la importanza storica, culturale e ambientale di quegli immobili che per errore erano stati in precedenza oggetto di classificazione.
Era stata del pari ravvisata anche la carenza di interesse ad impugnare una variante che non aveva contenuto lesivo, ma che, al contrario ampliava le facoltà edilizie del proprietario.
Il Tar ha respinto nel merito, invece, le (tempestivamente proposte) doglianze del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado postulanti la illegittimità della concessione edilizia rilasciata al controinteressato.
Avverso la sentenza in epigrafe l’ originario ricorrente ha proposto un articolato appello (ribadendo le considerazioni ivi svolte in una articolata memoria da ultimo depositata), sostenendo che la sentenza appellata, in quanto errata, meritava di essere annullata.
Il ricorso di primo grado non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (con riguardo alla tardività delle doglianze proposte avverso la variante) atteso che, dalla declassificazione dell’immobile (originariamente ascrivibile alla categoria T2) era discesa la circostanza che il proprio germano, ad insaputa dell’appellante, aveva ottenuto la possibilità di eseguire interventi esuberanti rispetto alla categoria “restauro conservativo” originariamente consentita proprio dalla classificazione T2-.
La variante in oggetto non poteva essere classificabile tra quelle “generali” ma aveva preso in esame la posizione dei titolari di appena 7 edifici: la violazione di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990 era conseguente a tale classificazione, ed aveva errato il Tar a non aderire a tale orientamento.
Peraltro, la lesività della variante discendeva dall’iniziativa edificatoria del germano: il ricorso, pertanto, era certamente tempestivo anche sotto tale profilo.
Sussisteva il proprio interesse alla impugnazione in considerazione della circostanza che il proprio germano aveva esaurito l’intera potenzialità edificatoria del sito.
La variante in oggetto, comunque, era arbitraria ed illogica, oltre che resa in violazione di legge.
Dalla illegittimità della declassificazione attuata con la –illegittima- variante in esame discendeva, in via derivata, la illegittimità dell’opera ampliativa, realizzata in spregio al vincolo storico-artistico imposto sull’immobile.
Comunque, l’azione amministrativa spiegata dal Comune era priva di coerente motivazione, e del pari era immotivata l’autorizzazione paesaggistica rilasciata.
L’ampliamento del fabbricato era da considerarsi illegittimo per contrasto alle norme (art. 32 n.7) del NTA al PRG; men che mai poteva riguardare un edifico edificato antecedentemente al 1940 quale era quello di pertinenza dell’appellante.
L’appellata amministrazione centrale ha depositato una memoria con la quale ha chiesto di respingere l’appello perché infondato, posto che la sussistenza di un vincolo su un fabbricato non poteva risolversi – come dall’appellante postulato- nell’impedire ogni fattispecie di intervento.
Ciò tantopiù se, come nel caso di specie, l’intervento non configgeva con le finalità di tutela sottese al vincolo predetto.
La amplissima discrezionalità di cui godeva l’autorità procedente impediva un sindacato quale quello richiesto dall’appellante ed impingente sul merito delle valutazione dell’organo di amministrazione attiva.
Anche il Comune di Arezzo ha depositato una memoria con la quale ha chiesto di respingere il ricorso in appello.
Ha richiamato il disposto dell’art. 32 punto 7 delle NTA, chiarendo che il provvedimento ampliativo (con il quale si è consentita l’edificazione di una autorimessa adiacente al fabbricato ed in contiguità con questa, di una ulteriore unità immobiliare) rilasciato al germano dell’appellante non avrebbe precluso alcuna iniziativa edificatoria all’appellante medesimo, posto che la norma predetta consente l’ampliamento di ogni singola unità immobiliare fino a mq 150.
La variante (generale, concernendo svariati fabbricati) era assistita da puntuale motivazione; del pari ben motivate dovevano considerarsi le autorizzazioni paesaggistiche (assistite da conforme parere della CEI e del Collegio degli Esperti) depositate in atti il cui contenuto era trascritto alle pagg. 9 e 10 della memoria predetta.
L’autorimessa realizzata rientrava nel concetto di pertinenza ai sensi dell’art. 79 comma II lett. D) L.R Toscana n. 1/2005.
Ai sensi del citato art. 32 delle NTA (punto 7, quinto cpv), potevano essere consentiti interventi anche su fabbricati edificati antecedentemente al 1940, che avevano subito compromissioni e ristrutturazioni tali da snaturarne l’originario assetto architettonico (quale era quello per cui è processo).
Anche il controinteressato appellato Ciuffetti Mario si è costituito nell’odierno giudizio, depositando una articolata memoria e chiedendo di respingere il ricorso in appello.
Ha all’uopo evidenziato che sull’immobile in oggetto (di pertinenza propria e dell’appellante sin dal 1983) erano stati eseguiti in passato, a far data dal 1978, numerosi interventi edilizi, taluni dei quali abusivi.
A far data dal 1985 il fabbricato era stato quindi del tutto trasformato perdendo ogni originario rilievo storico-artistico.
La declassificazione era stata pienamente legittima; l’appello era del tutto destituito di fondamento.
La variante generale non necessitava di alcuna penetrante motivazione.

DIRITTO



La sentenza deve essere confermata previa declaratoria di infondatezza dell’appello.
Deve in primo luogo rilevarsi che quanto alla declaratoria di tardività delle doglianze contenute nell’atto di impugnazione di primo grado e dirette a censurare le prescrizioni della variante l’appellata decisione si innesta nel consolidato solco tracciato dalla giurisprudenza secondo il quale
“l'atto di approvazione dei piani regolatori generali o loro varianti che, come nella specie, abbiano contenuto generale o riguardino ampie zone e comparti territoriali, deve essere impugnato nel termine di decadenza decorrente dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione individuale agli interessati”. (Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5225).
L’odierno appellante censura la statuizione resa dai primi giudici, coerente con l’insegnamento surriportato, invocando l’applicazione del principio (che costituisce eccezione rispetto a quello sopramenzionato) secondo il quale “ancorché la regola generale voglia che il termine di decadenza per impugnare una variante del p.r.g. decorre dall'ultimo giorno in cui è stata effettuata la sua rituale pubblicazione, non operando il beneficio dell'errore scusabile, sussiste, nondimeno, l'obbligo di notifica individuale qualora la stessa abbia come unico effetto quello di imprimere un vincolo su di uno specifico bene.” (Consiglio Stato, sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3149 ).
Il mezzo non è persuasivo avuto riguardo alle circostanze di fatto (puntualmente, queste ultime, prese in esame dai primi Giudici).
In particolare, proprio la circostanza che la variante oggi in discussione riguarda diversi immobili – appartenenti a distinti proprietari - dimostra la impossibilità di ricondurlo all'ipotesi di una variante su bene specifico, per la quale non si applicherebbe il più rigoroso criterio della conoscenza legale.
Poiché il ricorso introduttivo del giudizio (il punto non è in contestazione) è stato notificato ben successivamente alla menzionata pubblicazione della variante predetta, esattamente ne è stata dichiarata la tardività nella parte in cui esso era rivolto contro gli atti che approvano la variante suddetta.
Né appare fondata la tesi dell’appellante volta ad ipotizzare una lesività “subsequens” concretatasi a cagione della successiva attività edificatoria intrapresa dal germano collidendo, detta prospettazione, con il principio-cardine del giudizio amministrativo della necessaria tempestiva impugnazione dell’atto presupponente.
Ad abundantiam, si rileva che la declaratoria di tardività del ricorso di primo grado esattamente ha attinto la doglianza volta a censurare la supposta insufficienza motivazionale della variante, in ordine alla quale, comunque, non può che richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui soltanto (il che per le ragioni anzidette non è, nel caso di specie) “nel caso di variante di piano regolatore limitata ad un terreno determinato ovvero incidente su aspettative del proprietario assistite da una speciale tutela o da uno speciale affidamento è richiesta una motivazione specifica e puntuale che dia conto delle ragioni di pubblico interesse che giustifichino il mutamento della qualificazione urbanistica della specifica zona interessata.(Consiglio Stato, sez. IV, 08 ottobre 2007, n. 5204).
Peraltro la doglianza in questione appare in concreto imprecisa nei confronti dell’amministrazione che, sia pure sinteticamente, ha dato atto dei presupposti legittimanti la declassificazione dell’edificio in oggetto (della circostanza, cioè, che il medesimo e gli altri oggetto della variante, come meglio si evidenzierà di seguito,aveva in passato subito interventi edificatori, anche abusivi, tali da non potersi più ritenere portatore di valori storico-architettonico-ambientali) .
Detto atto, poi, esattamente è stato definito quale ampliativo (anche) della sfera giuridica dell’originario ricorrente di primo grado, il quale è privo di interesse a gravarlo.
La lett. D del punto 7 dell’art. 32 NTA, secondo cpv, fa riferimento all’autorizzabilità di ampliamenti per “unità abitative esistenti”.
Non è in dubbio che quella dell’appellante fosse una “unità abitativa esistente” distinta da quella del germano controinteressato.
E’ pertanto inesatta l’ affermazione contenuta nel ricorso in appello secondo cui la lesività dell’attività edificatoria intrapresa dal germano era in re ipsa perché quest’ultimo “aveva esaurito la potenzialità edificatoria sull’area”.
La stessa amministrazione comunale costituitasi (si veda pag 9 della memoria) da atto della circostanza che non si sarebbe potuta negare legittimamente anche all’odierno appellante la facoltà edificatoria (ove questi l’avesse richiesto, il che non è però avvenuto).
La declassificazione non ha ristretto, ma ha al contrario ampliato le facoltà edificatorie connesse al diritto dominicale dell’appellante: questi (come del resto è suo pacifico diritto) non ha ritenuto di fruirne: non da tale libera scelta può, all’evidenza, discendere alcuna lesione.
Dette doglianze sono all’evidenza infondate.
Anche le censure (ritenute dal Tar tempestivamente proposte) attingenti la concessione edilizia rilasciata al contro interessato devono essere disattese.
Ciò per una molteplicità di ragioni, esattamente colte dai primi Giudici e non convincentemente criticate nel ricorso in appello.
In primis deve evidenziarsi che l’appellante non ha contestato (ed il fatto deve pertanto considerarsi pacificamente acquisito al procedimento) che, come rappresentato da ultimo dal contro interessato nella propria memoria difensiva, l’edificio in esame aveva subito in passato, a far data dal 1978, numerosi interventi edilizi, taluni dei quali abusivi, posti in essere sia dagli attuali proprietari che dalla loro dante causa.
A far data dal 1985 il fabbricato era stato quindi del tutto trasformato.
Ciò rileva senz’altro in punto di legittimità della declassificazione, non possedendo il fabbricato (rectius, non apparendo sindacabile la valutazione tecnica in ordine alla quale questo non possedeva più) le caratteristiche originarie che avrebbero consigliato il permanere della classificazione a natura vincolistica.
Peraltro, il cpv del punto 7 dell’art. 32 NTA, come esattamente rilevato dai primi Giudici, statuisce che l’ampliamento de quo può essere consentito anche sugli immobili precedenti al 1940 “che abbiano subito compromissioni e ristrutturazioni tali da snaturare l’originario assetto architettonico” (sull’epoca di edificazione dell’immobile non v’è contestazione).
Sostiene l’appellante che il Comune di Arezzo non si sia “posto un simile problema” e che, sostanzialmente, i primi Giudici rifacendosi a detta disposizione, abbiano “riscritto il contenuto dei provvedimenti impugnati”.
Anche tale mezzo non appare alla Sezione fondato, sol che si consideri, da un canto, la natura regolamentare delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore (Consiglio Stato, sez. VI, 06 aprile 2007, n. 1567, ma anche, Consiglio Stato, sez. VI, 05 agosto 2005, n. 4159), o quantomeno, di “atti a contenuto generale, recanti prescrizioni a carattere normativo e programmatico, destinate a regolare la futura attività edilizia” (Consiglio Stato, sez. IV, 12 luglio 2002, n. 3929, ma anche Consiglio Stato , sez. IV, 13 agosto 1997, n. 845).
L’ anomalia, pertanto, sarebbe consistita nella omessa valutazione delle stesse da parte dei primi Giudici, e non già, come infondatamente lamentato, nella esatta puntuale valutazione delle medesime.
Sotto altro profilo, proprio in virtù della circostanza che il fabbricato in questione era stato interessato negli anni da svariati interventi edilizi, anche abusivi, che per evidenti ragioni (si pensi alla presentazione della domanda di condono) dovevano essere ben conosciuti dall’amministrazione comunale, appare evidente che le compromissioni di cui esso era stato oggetto fossero tenute presente dall’amministrazione al momento di autorizzare l’intervento (siano o meno esse state espresse nell’atto amministrativo).
L’appellante, in ultima analisi, si duole che l’istruttoria abbia tenuto conto di tali elementi: la censura, a ben guardare, oltre che infondata appare distonica rispetto all’insieme delle doglianze contenute nell’atto di appello, laddove invece ci si duole dell’esatto contrario.
Sotto altro profilo, proprio la specificità della situazione dell’immobile in questione e la sua pregressa trasformazione in virtù degli interventi edificatori di cui era stato destinatario, impedisce di tenere in positiva considerazione il vizio di disparità di trattamento che viene adombrato dall’appellante allorchè questi lamenta la circostanza che ad altro proprietario di immobile declassificato (tal Caneschi Sergio) sia stato dal Comune di Arezzo opposto che l’intervento non avrebbe potuto travalicare l’ipotesi della (mera) ristrutturazione edilizia.
A tacere d’altro, l’appellante non ha dimostrato che l’immobile di pertinenza di tale ultimo soggetto versasse (con riferimento ad eventuali interventi edilizi su di esso eseguiti) nelle identiche condizioni di quello di cui egli era comproprietario e, pertanto, la doglianza deve essere disattesa.
Sotto altro profilo, la disposizione di cui alla Legge Regionale Toscana 3/1/2005 n.1, (Norme per il governo del territorio.) art. 79, alla lett. D del comma 2 stabilisce che, tra gli altri, sono sottoposti a denuncia di inizio attività, gli “interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti”.
Si specifica altresì, nella citata disposizione, che “tali interventi comprendono altresì: “…le autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati”.
La doglianza concernente la edificazione dell’autorimessa è pertanto errata e non merita accoglimento, alla luce della vigente legislazione regionale.
Sono in ultimo immeritevoli di accoglimento le censure (peraltro genericamente formulate) attingenti le rilasciate autorizzazioni di compatibilità paesaggistica.
L’appellante si duole della carenza motiva da cui esse sarebbero connotate.
Il mezzo non è persuasivo.
Si rammenta in proposito che il costante orientamento della Sezione è stato quello di ritenere che simili provvedimenti sono “basati su un giudizio che attiene alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione ed è sindacabile in sede di legittimità solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta ed errore di fatto.” (Consiglio Stato, sez. VI, 22 agosto 2006, n. 4923, ma si veda anche Consiglio Stato, sez. VI, 07 giugno 2005, n. 2937
Tali valutazioni furono supportate dal giudizio del Collegio degli Esperti (si vedano gli stralci dei verbali, alle pagg 9 e 10 della memoria depositata dal comune di Arezzo).
Anche tale doglianza deve essere disattesa.
L’appello è pertanto infondato e, conseguentemente, deve essere respinto e deve confermarsi la sentenza in epigrafe.
Possono nondimeno essere compensate le spese processuali sostenute dalle parti.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo respinge e per l’effetto conferma l’appellata sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Fabio Taormina Consigliere Rel.



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 7/10/2008


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