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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 7 ottobre 2008 n. 4854
Pres. Santoro - Est. Corradino
Linea Cimiteri (Avv. D. Vaiano) c/ Comune di Cormano (Avv.ti A. Romano e C. Forgione) ed altri


1. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Impugnazione – Termini – Decorrenza – Contenuti essenziali - Motivazione - Conoscenza– Irrilevanza – Ragioni.

 

2. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione provvisoria – Onere di immediata impugnazione – Esclusione – Ragioni.

1. Il termine per chiedere l’annullamento dell’aggiudicazione decorre dalla sua conoscenza che si concretizza nel momento della piena percezione dei contenuti essenziali, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione, che è rilevante solo ai fini della proposizione dei motivi aggiunti (1). Infatti, i termini cominciano a decorrere, per l’interessato, dalla conoscenza del provvedimento lesivo non dalla puntuale conoscenza e/o consapevolezza soggettiva dei vizi che lo inficiano, essendo irrilevanti le convinzioni dei destinatari circa la illegittimità dell’attività amministrativa.

 

2. Nelle procedure di gara, il concorrente non aggiudicatario ha la facoltà, ma non l’onere, di impugnare l'aggiudicazione provvisoria, ben potendo optare per la diversa soluzione di impugnare la successiva aggiudicazione definitiva. Infatti, l'aggiudicazione provvisoria non è l'atto conclusivo del procedimento, bensì atto preparatorio che produce solo effetti prodromici e, di conseguenza, non vi è un onere di immediata impugnazione della stessa.

 

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(1) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2811; Cons. Stato., sez. IV, 30 giugno 2004, n. 4803; Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 2003, n. 1275.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione




ha pronunciato la seguente


DECISIONE



sul ricorso n. 2486/2007 R.G. proposto da

Linea Cimiteri rappresentata e difesa dagli avv.ti Diego Vaiano e Giuseppe s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Bonelli ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del primo, Lungotevere Marzio, n. 3;


CONTRO



- Il Comune di Cormano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Romano e Ciriaco Forgione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma Via Trasone n. 8/12,

- Il Comune di Bresso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Romano e Ciriaco Forgione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma Via Trasone n. 8/12,


e nei confronti di



Bitek - Biotecnologie Intelligenti applicate s.r.l.
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio De Portu e Maurizio Boifava ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma Via G. Mercalli n. 13,

per l’annullamento




della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Milano, sez. I, 29 novembre 2006, n. 2841;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio degli appellati;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2008, relatore il Consigliere Michele Corradino;
Uditi, altresì, gli avvocati Resta per delega di Vaiano e E. Forgiane per delega di C. Forgione come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO




Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Milano, sez. I, 29 novembre 2006, n. 2841 veniva dichiarato irricevibile il ricorso (iscritto al n. 2217/2006 R.G.) proposto dall’odierna appellante per ottenere l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 205 del 29 maggio 2006 con la quale il Comune di Cormano, anche per conto del Comune di Bresso, ha aggiudicato l’asta pubblica relativa alla gestione dei servizi cimiteriali per il periodo 2006 – 2011 alla controinteressata Bitek s.r.l.; dei verbali di gara nella parte in cui hanno ritenuto ammissibile e non anomala l’offerta della ricorrente; e di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto.
Con il ricorso la Linea Cimiteri contestava, in via principale, l’avvenuta ammissione della controinteressata, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 3, della direttiva n.18/2004/CE, la violazione della lex specialis della gara e del principio della par condicio. La ricorrente deduceva, inoltre: a.- eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti, violazione della legge n. 276 del 2003, dell’art. 25 del d.lgs. n. 157 del 1995 e della lex specialis. b.- eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.lgs. n. 157 del 1995, dell’art. 1 della legge n. 327 del 2000, e della lex specialis. c.- eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.lgs. n. 157 del 1995, dell’art. 1 della legge n. 327 del 2000, e della lex specialis. d.- eccesso di potere per difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza e difetto di istruttoria.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata l’eccezione di intempestività del ricorso, sollevata dalle Amministrazioni resistenti. Sin dal 23 marzo 2006, l’odierna appellante era, invero a conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria alla controinteressata Bitek (e ciò lo si evince dalla contestuale richiesta di accesso agli atti) e dal 30 maggio 2006, anche dell’avvenuta aggiudicazione definitiva. Poiché quello che rileva, ai fini del termine per l’impugnazione - ha statuito il primo Giudicante - è la conoscenza, in qualunque modo acquisita, della intervenuta lesione della proficua sfera giuridica soggettiva, è dalla data di conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione definitiva che deve farsi decorrere il termine per ricorrere. Nella specie, pertanto, tale termine deve esser fatto decorrere dal 30 maggio 2006 e, conseguentemente la sua scadenza deve essere fissata al 29 luglio 2006, e cioè in data anteriore all’inizio del periodo di sospensione dei termini processuali. Il ricorso risultava, invece notificato il 21 – 22 agosto 2006, a termini ormai scaduti, e veniva – quindi dichiarato irricevibile per intempestività.
Avverso la predetta sentenza di prime cure è stato proposto appello dalla Linea Cimiteri s.r.l. che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.
Il Comune di Cormano, il Comune di Bresso e la Bitek - Biotecnologie Intelligenti applicate s.r.l. si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2008, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO




L’appello è infondato.
1. Correttamente il Giudice di primo grado si è uniformato alla consolidata interpretazione secondo cui l'aggiudicazione provvisoria della gara di appalto ha natura di atto endoprocedimentale, inidoneo a produrre la definitiva lesione dell'interesse della ditta che non è risultata vincitrice (a divenire tale), lesione che si verifica, appunto, soltanto con l'aggiudicazione definitiva. Secondo pacifica giurisprudenza, dunque, il concorrente non aggiudicatario ha la facoltà, ma non l’onere, di impugnare l'aggiudicazione provvisoria, ben potendo optare per la diversa soluzione di impugnare la successiva aggiudicazione definitiva; l'aggiudicazione provvisoria non è, infatti, l'atto conclusivo del procedimento, bensì atto preparatorio che produce solo effetti prodromici e, di conseguenza, non vi è un onere di immediata impugnazione della stessa (cfr., fra tutte, Cons. Stato, sez. VI, 20 febbraio 2008, n. 588; Cons. Stato, IV, n. 6456/2006; Id., sez. V, n. 484/2007; Id., sez. VI, n. 7802/2004) per cui ne discende sul piano processuale che il termine per impugnare la definizione del procedimento di selezione pubblica di un contraente della Pubblica Amministrazione decorre, di regola, dalla piena conoscenza dell'aggiudicazione definitiva (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2004, n. 2951; Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2003, n. 4327).
2. Nella concreta vicenda che ci occupa, altrettanto correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che in mancanza delle formalità della comunicazione o della notificazione individuale, il termine decadenziale decorra dalla piena conoscenza che il soggetto ha avuto dell’atto lesivo di cui è destinatario, piena conoscenza testimoniata dalla nota in data 30 maggio 2006 (a fronte di un ricorso notificato solo dopo lo spirare del sessantesimo giorno successivo a decorrere dalla predetta data) rivolta dall’odierna appellante alla stazione appaltante. L’indirizzo prevalente in giurisprudenza ritiene, nell’ipotesi in cui il provvedimento amministrativo incida in modo diretto, immediato e concreto sulla posizione giuridica di un soggetto, comprimendo o disconoscendo diritti aspettative o altre utilità, che il termine per chiedere l’annullamento decorre dalla sua conoscenza che si concretizza nel momento della piena percezione dei contenuti essenziali, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione, che è rilevante solo ai fini della proposizione dei motivi aggiunti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2811; Id., sez. IV, 30 giugno 2004, n. 4803; Id., sez. V, 10 marzo 2003, n. 1275); dunque, i termini cominciano a decorrere, per l’interessato, dalla conoscenza del provvedimento lesivo non dalla puntuale conoscenza e/o consapevolezza soggettiva dei vizi che lo inficiano, essendo irrilevante le convinzioni dei destinatari circa la illegittimità dell’attività amministrativa (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 28 giugno 2007, n. 3775; sez. V, 2 aprile 1996, n. 381).
A confutazione di quanto dedotto in appello, in ordine alla decorrenza del termine per impugnare, si richiamano le recenti decisioni di questo Consiglio sez. VI, 21 maggio 2007 n. 2543 e Sez. V, 2 ottobre 2006, n. 5721, che, per quanto qui rileva, hanno precisato che: - i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale cominciano a decorrere, per l’interessato, dalla conoscenza del provvedimento lesivo e della consequenziale lesione della sfera dei suoi personali interessi e non della puntuale conoscenza e/o consapevolezza soggettiva dei vizi che lo inficiano; - è principio pacifico e risalente che il termine per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi non è collegato alle convinzioni dei destinatari circa la illegittimità dell’attività amministrativa, ma solo alla piena conoscenza del provvedimento lesivo (per tutte, Cons. Stato, sez. V, n. 381 del 2 aprile 1996 e n. 1120 del 4 ottobre 1994); - nulla innova, sul punto, l’obbligo, codificato dalla legge n. 241 del 1990, di consentire agli interessati l’accesso alla documentazione, al cui ritardato adempimento l’ordinamento soccorre con la possibilità, accordata all’interessato, di proporre motivi aggiunti, e, con gli stessi, anche di introdurre l’impugnazione di atti e provvedimenti ulteriori rispetto a quelli originariamente impugnati con il ricorso principale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 giugno 2007, n. 3775; per una ancor più recente applicazione cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 862).
Conclusivamente la sentenza impugnata merita di essere confermata.
Per le ragioni esposte il ricorso in appello deve essere respinto.
Il Collegio ravvisa la sussistenza di motivi equitativi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta , rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2008, con l'intervento dei sigg.ri:

Sergio Santoro - presidente,
Claudio Marchitiello - consigliere,
Marco Lipari - consigliere,
Marzio Branca - consigliere,
Michele Corradino - consigliere estensore,


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 7-10-2008
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)





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