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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 1 ottobre 2008 n. 4741
Pres. Ruoppolo - Est. Taormina
Ministero dello sviluppo economico (Avv. Stato) c/ Elettromeccanica Adriatica S.p.a. (Avv. A. Lamberti)


1. Giurisdizione e competenza – Contributi pubblici – Inadempimento del beneficiario - Revoca – Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Ragioni.

 

2. Processo amministrativo – Difetto di giurisdizione – Eccezione decisa in primo grado - Rilevabilità d’ufficio – Inammissibilità.

1. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative ai provvedimenti di revoca, decadenza, ritiro di atti attributivi di benefici o di contributi pubblici che trovino fondamento non nella valutazione discrezionale dell'amministrazione concedente circa la ponderazione dell'interesse pubblico sottostante all'erogazione del contributo, da effettuarsi, di regola, in sede di esercizio dei poteri di autotutela, ma nell'inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti nei provvedimenti attributivi. Infatti tali provvedimenti di revoca,decadenza e ritiro incidono su posizioni di diritto soggettivo (1).

 

2. Nel processo amministrativo, il principio in base al quale il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, va coordinato col sistema delle impugnazioni. Infatti esso opera ogniqualvolta non esista una precedente statuizione espressa sulla giurisdizione, mentre se questa sia stata emessa, i giudici delle successive fasi possono conoscere della questione soltanto se essa sia stata impugnata, essendo tenuti, in caso contrario a rilevare la formazione del giudicato interno, restando precluso ogni ulteriore esame della questione (2).

 

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(1) Cfr. Consiglio Stato, sez. V, 06 luglio 2007, n. 3856.
(2) Cfr. Consiglio Stato, sez. V, 18 novembre 2004, n. 7554 e Consiglio Stato , sez. V, 18 marzo 2004, n. 1424).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)




ha pronunciato la seguente


DECISIONE



sul ricorso in appello n. 9636/2006 proposto dal

Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliato presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;


contro



ELETTROMECCANICA ADRIATICA S.p.a.
, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Lamberti ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, viale dei Parioli n. 67, costituitosi in giudizio;


e nei confronti



di PROMIINVESTMENT S.p.A. e di SAN PAOLO LEASING S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentati, non costituite in giudizio;


per la riforma e/o l’annullamento



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma n. 6260/2006 depositata il 24 luglio 2006.

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ appellata e la memoria da questi depositata;
visti gli atti tutti di causa;
relatore, alla pubblica udienza del 17 giugno 2008, il Consigliere Fabio Taormina;
Uditi l’ avv. dello Stato Bachetti per l’appellante amministrazione e l’avv. Lamberti per la società appellata;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:


FATTO




Con il ricorso introduttivo del giudizio era stato chiesto dall’odierna appellata l’annullamento del decreto 25 ottobre 2005 n. B3/RC/9/148825, progetto 52780/12, del Direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive, con il quale era stata disposta la revoca del decreto 26 marzo 2003 n. 124920 dello stesso Direttore generale, di concessione provvisoria di contributo, nonché degli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali il decreto 14 luglio 2000 e la circolare esplicativa 14 luglio 2000 n. 900315, la nota 8 agosto 2005 di avviso di avvio del procedimento, la nota 8 novembre 2005 di comunicazione del provvedimento, gli atti dell’attività istruttoria compiuta dalla società di monitoraggio Promiinvestment S.p.A., tra i quali la nota 5 luglio 2005 n. 0042/05 (o 9)B.
Essa aveva all’uopo dedotto la violazione e falsa applicazione della l. 19 dicembre 1992 n. 488 e dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241; violazione degli artt. 2, co. 1, e 4, co. 3, del regolamento approvato con d.m. 20 ottobre 1995 n. 527 come modificato dal d.m. 31 luglio 1997 n. 319 e 9 marzo 2000 n. 133; eccesso di potere per violazione e falsa applicazione della decisione dell’Unione Europea del 12 luglio 2000, del decreto 14 luglio 2000 del Ministero dell’industria, commercio ed artigianato, del punto 3.9 della Circolare ministeriale 14 luglio 2000 n. 900315, difetto assoluto dei presupposti, errore nei presupposti assunti, vizio dell’istruttoria, omessa valutazione di circostanze di risolvente rilievo, difetto di motivazione; violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1, 3 e 21 quinquies l. n. 241 del 1190, dei principi generali dell’ordinamento comunitario e nazionale in materia di autotutela e del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria.
In punto di fatto si era posto in luce che, in sede di esame della documentazione finale di spesa a programma interamente completato, la banca concessionaria, pur rilevandone “la rispondenza a quanto previsto dalla normativa, sia sotto l’aspetto formale che sotto l’aspetto sostanziale”, aveva tuttavia evidenziato che due fatture, l’una del Comune di Ascoli Piceno per oneri di urbanizzazione, l’altra di un professionista per progettazioni, recavano data antecedente alla presentazione della domanda; pertanto, tenuto conto del disposto del punto 3.9 della circolare ministeriale esplicativa 14 luglio 2000 n. 900315, aveva proposto la revoca totale delle agevolazioni con la predetta motivazione condivisa dal Ministero.
Ciò violava la logica ed i principi in tema di legittima aspettativa (si trattava di una somma modesta, che l’appellata avrebbe ben potuto non computare, ove edotta della – peraltro negata- irregolarità): appariva altresì illegittimo revocare l’intero contributo a fronte di sì minima (asserita)irregolarità, limitata a due sole fatture.
Il Tar, ha esaminato congiuntamente le censure dedotte nel primo motivo di gravame accogliendo sul punto il ricorso e dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di censura.
Hanno rilevato i primi giudici (si riporta un significativo stralcio dell’iter motivazionale seguito dal Tar) che “al punto 3.9 la menzionata circolare rilevi come con decreto in pari data, assunto in ottemperanza all’art. 2 del regolamento (d.m. 20 ottobre 1995 n. 527), siano state recepite le indicazioni della Commissione europea prevedendo l’ammissibilità alle agevolazioni delle suddette spese solo ed esclusivamente qualora inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del Modulo di domanda, è parimenti vero come al precedente punto 2.1 si ricordi che entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell’unità produttiva ove viene realizzato il programma.
Tanto in linea con il cit. art. 2, co. 1, del d.m. n. 527 del 1995 e ss.mm.ii., il quale precisa inoltre che l’immobile dell’unità produttiva ove viene realizzato il programma “deve essere già rispondente, in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso”. Anzi, in quest’ottica l’art. 4, nel prevedere al co. 1 le spese ammissibili ed ad ammettere al co. 3 tali spese a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del bando, allo stesso co. 3 aggiunge ad eccezione di quelle di cui alle lettere a) e b), che sono ammesse a decorrere dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. E le lettere a) e b) prevedono appunto spese riguardanti, tra l’altro, la “progettazione” e gli “oneri per le concessioni edilizie”.
Dunque, per tali spese vale la stabilita deroga, evidentemente in ragione della natura delle medesime, strumentali e propedeutiche all’avvio del programma e non propriamente costituenti esse stesse un concreto avvio.
Quanto sin qui esposto è già sufficiente per affermare che erroneamente la banca concessionaria ha ritenuto inammissibili tali spese e, di qui, integralmente non ammissibile lo stesso intervento, come altrettanto erroneamente il Ministero si è adagiato sulla proposta di revoca formulata dalla medesima banca”.
L’impresa appellata, peraltro, - ha evidenziato il Tar- non si era limitata a sostenere che tra i casi di revoca non fosse compresa l’inclusione di spese antecedenti la data di presentazione della domanda, ma aveva “richiamato le norme regolamentari di cui innanzi, rappresentando altresì che le erogazioni in parola si sono rese necessarie al fine di garantire la disponibilità; e su tali specifici aspetti il Ministero nulla ha opposto, limitandosi a sua volta, come detto, ad aderire alla proposta, ripetendone il contenuto, ed ad affermare che di conseguenza non trova riscontro le motivazioni addotte dalla ditta per sospendere la procedura di revoca delle agevolazioni”.
Avverso la sentenza in epigrafe l’amministrazione originaria resistente in primo grado ha proposto un articolato appello.
I primi Giudici non avevano tenuto conto dello jus superveniens rappresentato dal DM 14.7.2000 (emanato al fine di conformarsi alla costante giurisprudenza comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed ai principi di addizionalità e necessità da quest’ultima affermati) che non consentiva più alcuna deroga circa l’efficacia retroattiva delle spese
La sentenza appellata, in quanto errata, meritava di essere annullata.
L’appellata società ha controdedotto all’appello depositando due articolate memorie e chiedendo dichiararsene la inammissibilità od infondatezza.
Contrariamente a quanto rappresentato nell’atto di gravame, infatti, i primi Giudici avevano tenuto bene in conto il DM 14.7.2000 ( in particolare allorchè, nella motivazione della impugnata decisione, avevano fatto riferimento alla circolare ministeriale esplicativa 14 luglio 2000 n. 900315, ed appunto, al “decreto in pari data, assunto in ottemperanza all’art. 2 del regolamento -d.m. 20 ottobre 1995 n. 527- ove erano state recepite le indicazioni della Commissione europea prevedendo l’ammissibilità alle agevolazioni delle suddette spese solo ed esclusivamente qualora inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del Modulo di domanda”).
Pur tuttavia avevano ritenuto che le spese contestate si erano rese necessarie al fine di garantire la disponibilità dell’unità produttiva.
Il gravame dell’amministrazione si limitava a citare un dato normativo; non rivolgeva alcuna critica all’iter motivazionale seguito dai primi Giudici e, pertanto, era inammissibile, prima che infondato nel merito.
L’appellata ha poi riproposto il motivo contenuto nel ricorso di primo grado e dichiarato assorbito dal Tar, secondo cui l’agire dell’amministrazione aveva violato il principio di derivazione comunitaria del rispetto della legittima aspettativa dell’istante.
Alla camera di consiglio del 12.12.2006 fissata per l’esame dell’istanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza appellata la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione della esecutività della sentenza essendo apparso “opportuno mantenere inalterato l’assetto dei rapporti tra le parti, con conseguente esclusione sia di ulteriori erogazioni del contributo sia del recupero di quanto eventualmente già corrisposto”.


DIRITTO



Riveste portata preliminare alla disamina delle doglianze contenute nel ricorso in appello la verifica in ordine alla sussistenza della giurisdizione del plesso giurisdizionale amministrativo con riferimento alle tematiche devolute alla cognizione della Sezione.
Essa non sussiste.
Deve premettersi che nessuna statuizione preclude alla Sezione la verifica ex officio di siffatto presupposto processuale, posto che il Tar non ha, neppure implicitamente, statuito su di esso.
La Sezione, invero, ha avuto modo in passato di precisare che “il principio della rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione, in ogni stato e grado del processo, va coordinato con il sistema delle impugnazioni ed opera ogniqualvolta sulla giurisdizione non sia intervenuta una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, anche se implicitamente, i giudici delle successive fasi possono conoscere della questione di giurisdizione solo se ed in quanto essa sia stata riproposta con l'impugnazione; diversamente, quei giudici sono tenuti ad applicare il capoverso dell'art. 329 c.p.c. e rilevare, di conseguenza, la formazione del giudicato interno, restando precluso ogni ulteriore esame della questione. (Consiglio Stato, sez. VI, 07 luglio 2003, n. 4028).
Tale orientamento giurisprudenziale può dirsi ormai consolidato, essendosi condivisibilmente affermato che “il principio enunciato dall'art. 37 c.p.c., in base al quale il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, va coordinato col sistema delle impugnazioni, operando ogniqualvolta non esista una precedente statuizione espressa, mentre se questa sia stata emessa, i giudici delle successive fasi possono conoscere della questione soltanto se essa sia stata impugnata, essendo tenuti, in caso contrario, ad applicare l'art. 329, comma 2, c.p.c.” (Consiglio Stato, sez. V, 18 novembre 2004, n. 7554, ma anche Consiglio Stato , sez. V, 18 marzo 2004, n. 1424).
Nel caso di specie, non avendo il Tar pronunciato sul punto, ben può la Sezione interrogarsi su tale aspetto.
A tal proposito, non è inopportuno rammentare che la Sezione condivide la impostazione della Corte regolatrice della giurisdizione che - in materia di provvedimenti a contenuto revocatorio incidenti su contributi, finanziamenti, e sovvenzioni erogate da pubbliche amministrazioni -individua un criterio generale in tema di riparto di giurisdizione fondato sulla individuazione del segmento procedurale interessato dal provvedimento oggetto di vaglio giurisdizionale e sulla “causale” della iniziativa revocatoria.
In particolare, si è evidenziato che occorre tenere distinto il momento “statico” della concessione del contributo, rispetto a quello dinamico, individuabile nell’utilizzo del contributo medesimo.
Tale distinzione, per quanto è di interesse nell’ambìto del presente procedimento, rileva anche con riferimento ai provvedimenti di revoca.
A tal proposito si è affermato che il primo segmento -ed i provvedimenti a contenuto revocatorio su di esso insistenti, anche se susseguenti alla erogazione, e financo laddove intervengano allorché il rapporto siasi esaurito con l’integrale utilizzazione da parte del beneficiario del contributo ricevuto-implica una manifestazione di potere autoritativo, comporta l’esercizio di autotutela, e la cognizione di esso pertiene alla giurisdizione del Giudice amministrativo, risolvendosi in un vaglio sul permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi già esaminati al momento di concedere il contributo medesimo.
La cognizione del secondo, invece, appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario: si individua in tale ultima ipotesi, infatti, una posizione attiva coincidente con un diritto soggettivo perfetto alla conservazione del contributo, ed un vaglio conseguente spiegantesi sulle modalità di utilizzazione del medesimo e sulle eventuali inadempienze rispetto agli impegni assunti allorchè il contributo fu concesso in relazione ai fini che il destinatario si era impegnato a raggiungere.
In questi termini, si è condivisibilmente affermato che “il privato destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche, vanta nei confronti della PA una posizione sia di interesse legittimo (se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio e se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale col pubblico interesse) sia di diritto soggettivo (in relazione alla fase di erogazione del contributo e in caso di ritiro della sovvenzione attraverso provvedimenti di revoca, decadenza, risoluzione per inadempimento del beneficiario o fatti sopravvenuti ostativi alla sovvenzione); conseguentemente rientra nella cognizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il pagamento integrale delle somme originariamente accordate quale sovvenzione, non acquistando rilievo ai fini del riparto della giurisdizione i fatti sopravvenuti alla pendenza del giudizio per regolamento di giurisdizione. “(Cassazione civile , sez. un., 12 novembre 1999, n. 758).
La giurisprudenza amministrativa ha pienamente condiviso tale impostazione, ed ha affermato che “ provvedimenti di revoca, decadenza, ritiro di atti attributivi di benefici o comunque diversamente qualificati, che trovino fondamento non nella valutazione discrezionale dell'amministrazione concedente circa la ponderazione dell'interesse pubblico sottostante all'erogazione del contributo, da effettuarsi, di regola, in sede di esercizio dei poteri di autotutela, ma nell'adempimento, da parte del beneficiario, degli adempimenti previsti nei provvedimenti attributivi, incidono su posizioni di diritto soggettivo, la cui cognizione è riservata al giudice ordinario.”(Consiglio Stato, sez. V, 06 luglio 2007, n. 3856).
La Sezione, ancora di recente, ha avuto modo di affermare che “rientra nella giurisdizione del g.o. la controversia avente a oggetto la riduzione dell'importo di finanziamenti già erogati a un'impresa, essendo il beneficiario titolare di un diritto soggettivo alla conservazione dell'erogazione stessa disposta di fronte alla contraria posizione assunta dall'amministrazione - con provvedimenti variamente denominati: revoca, decadenza, risoluzione ecc. - per l'asserito inadempimento, da parte del concessionario, della disciplina regolatrice del rapporto. Viceversa, può configurarsi una posizione d'interesse legittimo nei riguardi delle determinazioni assunte dall'amministrazione concedente in via d'autotutela, per originari vizi di legittimità dell'erogazione, o per contrasto con l'interesse pubblico.” (Consiglio Stato, sez. VI, 30 maggio 2007, n. 2751).
Né, appare condivisibile affermare che – avuto riguardo alla “causale” della erogazione del contributo in oggetto- possano individuarsi elementi di contrario segno che inducano a disattendere il superiore, consolidato, orientamento.
Al contrario, proprio in subiecta materia, la Corte di Cassazione, ha di recente riaffermato la validità del suindicato criterio distintivo, precisando che:
“in materia di agevolazioni concesse per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile ai sensi del d.l. 30 dicembre 1985 n. 786 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1986 n. 44), la revoca dei benefici, prevista per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali le agevolazioni erano state concesse (art. 1, comma 13, del citato d.l.), rientra nella sfera dei poteri autoritativi di controllo riservati alla p.a., di fronte ai quali la posizione del privato assume la consistenza dell'interesse legittimo. Ne consegue che la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del g.a.” (Cassazione civile, sez. un., 20 maggio 2005, n. 10603).
L’iter motivazionale della superiore decisione (della quale si riporta di seguito uno stralcio) conferma che l’ esercizio di autotutela che giustifica la attribuzione della cognizione della causa al plesso giurisdizionale amministrativo ricorre unicamente allorquando la revoca attinga elementi che avevano condizionato l’originaria concessione della erogazione.
Si è infatti ivi affermato che “la disciplina concreta del rapporto dedotto in giudizio è dunque connotata dal necessario persistere dei "requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali le agevolazioni sono state concesse". E ciò, da un lato, impone di ritenere che la posizione del privato non venga a mutare, rispetto alla originaria consistenza di interesse legittimo, per effetto della concessione medesima. Dall'altro, comporta il persistente esercizio di poteri autoritativi di controllo, in capo all'Amministrazione, chiamata ad esplicarli in via di autotutela - "anche mediante ispezioni e verifiche disposte dal comitato stesso" - cfr., in una fattispecie diversa, ma analogamente connotata sotto il profilo normativo, Cass., Sez. un., 5178/2004-. Deve, perciò, affermarsi che, in materia di agevolazioni concesse per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, ai sensi del d.l. 786/1985 come convertito dalla legge 44/1986, la revoca dei benefici, prevista per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali le agevolazioni erano state concesse (art. 1, comma 13), rientra nella sfera dei poteri autoritativi di controllo riservati alla p.A., di fronte ai quali la posizione del privato non può che assumere la consistenza di interesse legittimo.”
I principi summenzionati sono poi stati ulteriormente specificati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Anche con riferimento a provvedimenti lato sensu “revocatori” non casualmente ricollegabili ad inadempimenti verificatisi nel corso del rapporto, si è posto l’accento sulla doverosa verifica della natura del presupposto revocatorio che si pone a monte del provvedimento di autotutela sottoposto allo scrutinio giudiziale.
A tale proposito, muovendo dal consolidato principio secondo il quale potere amministrativo ricorre allorchè ci si trovi in presenza dell’esercizio di valutazioni discrezionali, si è affermato – ed il principio è perfettamente trasponibile al caso in esame, attenendo a vicenda identica a quella per cui è causa- che “in tema di sovvenzioni e finanziamenti erogati dalla P.A. a privati, il procedimento per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni a favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese previste dal d.l. 22 ottobre 1992 n. 415, convertito in l. 19 dicembre 1992 n. 488, è regolato dal d.m. 20 ottobre 1995 n. 527, che, nel prevedere all'art. 6, comma 7, la "concessione provvisoria" del contributo - erogato con le modalità di cui all'art. 7 e revocabile ai sensi dell'art. 8 - stabilisce che all'esito della "documentazione definitiva" di spesa inviata dall'impresa e trasmessa dalle banche concessionarie al Ministero dell'industria (poi, delle attività produttive), l'amministrazione provveda alla cd. concessione definitiva, disciplinata dal successivo art. 10. L'atto di concessione qualificata come "provvisoria" dal detto regolamento, all'esito della graduatoria fra le imprese richiedenti, già crea un credito dell'impresa al contributo, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall'amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell'impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorché possa aversi revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dal regolamento, o riduzione (come nella specie), in rapporto a spese non ammissibili, revoca o riduzione che si esprimono, dunque, in atti nei quali la p.a. non esercita discrezionalità alcuna, dovendosi soltanto uniformare ai principi vincolanti della normativa vigente. (Cassazione civile, sez. un., 10 luglio 2006, n. 15618).
Il dictum suindicato appare perfettamente coerente con i principi generali in materia di qualificazione delle posizioni soggettive attive e di individuazione dei criteri distintivi che intercorrono tra diritto soggettivo ed interesse legittimo.
In particolare, ivi si è posto l’accento sulla circostanza che , in punto di fatto, era “ stato parzialmente revocato il contributo disposto provvisoriamente, non essendosi ritenute ammissibili, ai sensi della vigente normativa, dalla Commissione di accertamento, alcune delle spese rendicontate, di cui alla documentazione finale inviata dall'Istituto finanziatore, insieme alla richiesta del finanziamento”.
Anche nel caso esaminato dalla Suprema Corte, non era “in contestazione il diritto al contributo o finanziamento, ma la misura di questo, in ragione della richiesta dello stesso, per voci non previste dalla legge e inammissibili”.
Se ne è pertanto fatto discendere, che “gli atti impugnati si concretavano in meri accertamenti della inesistenza, per singole voci di spesa che l'impresa aveva chiesto di finanziare, del diritto di credito della istante, senza esercizio di alcun potere discrezionale dalla P.A.”. (si veda anche S.U. 30 marzo 2005 n. 6639, 20 settembre 2004 n. 18884,e, sulla natura di diritto soggettivo della pretesa dell'impresa all'erogazione dei contributi concessi per la industrializzazione del Mezzogiorno e di quella del Ministero alla restituzione di somme erogate in acconto o provvisoriamente, eccedenti le ammissibili, cfr. Cass. 16 aprile 2004 n. 7241)
La sentenza resa dal Tar deve pertanto deve essere annullata senza rinvio per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo (il che impedisce l’esame delle doglianze di merito prospettate dall’amministrazione appellante).
Occorre a questo punto verificare quali provvedimenti la Sezione debba adottare per dare attuazione al principio - affermato, sia pure sulla base di percorsi argomentativi in parte divergenti, tanto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (22 febbraio 2007, n. 4109) tanto dalla Corte costituzionale (12 marzo 2007, n. 77) – secondo il quale, allorquando un giudice declini al propria giurisdizione affermando quella di un altro giudice, il processo può proseguire innanzi al giudice fornito di giurisdizione e rimangono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice giurisdizionalmente incompetente.
In attesa dell’intervento legislativo auspicato dalla Corte costituzionale, il Collegio ritiene che per dare attuazione al principio enunciato dalle sopra indicate sentenze sia necessario:
a) rimettere le parti davanti al Giudice ordinario affinché dia luogo al processo di merito: tale rimessione, invero, da un lato, evita “l'inaccettabile conseguenza di un processo, che si debba concludere con una sentenza che confermi soltanto la giurisdizione del giudice adito senza decidere sull'esistenza o meno della pretesa” (Cass. sez. un. n. 4109/2007), e, dall’altro, è funzionale alla riconosciuta esigenza di far salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda;
b) precisare, comunque, che sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda: a tale precisazione da parte di questo Giudice non osta, infatti, la circostanza che sarà poi il Giudice ad quem a dover fare applicazione del principio della salvezza degli effetti. Del resto, è la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 77/2007, a confermare implicitamente che la dichiarazione della salvezza degli effetti non è prerogativa esclusiva del Giudice ad quem, perché, altrimenti, la questione di costituzionalità dell’art. 30 L. n. 1034/1971 (e cioè di una norma che trova applicazione nel processo amministrativo) avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza. La Corte costituzionale, invece, ha dichiarato illegittima tale norma nella parte in cui non prevede che “gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione”. In tal modo la Corte sembra riconoscere che quella relativa alla conservazione degli effetti della domanda è una questione che rileva, in primo luogo, davanti al Giudice che declina la giurisdizione;
c) infine, onde, evitare l’inconveniente, evidenziato in dottrina, di una azione sospesa sine die, e come tale sine die nella disponibilità assoluta di una delle parti, insieme alla precisazione della salvezza degli effetti, fissare un termine entro cui tale salvezza opera (il che conferma ulteriormente che la sentenza che declina la giurisdizione debba contenere la dichiarazione della salvezza degli effetti, anche al fine di delimitarne la durata).
Ai fini dell’individuazione di tale termine può essere applicato analogicamente, come hanno già affermato alcune sentenze di primo grado - seguendo le indicazioni fornite da autorevole dottrina - l’art. 50 c.p.c., anche perché, con l’affermazione del principio della translatio anche tra diverse giurisdizioni (e non sono tra diversi giudici appartenenti allo stresso plesso giurisdizionale), il difetto di giurisdizione diventa per molti aspetti analogo al difetto di competenza del giudice adito.
L’art. 50 c.p.c. prevede che sia lo stesso giudice che si dichiara incompetente a fissare il termine per la riassunzione davanti al giudice ritenuto competente; in mancanza di tale indicazione, il termine per la riassunzione è di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.
Il Collegio, applicando tale norma, fissa il termine per la riassunzione davanti al giudice ordinario – termine fino alla scadenza del quale saranno salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda – in sei mesi decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado deve essere annullata per difetto di giurisdizione, con rinvio davanti al giudice ordinario perché dia luogo al giudizio di merito.
Sono dichiarati salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda e si fissa il termine di sei mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, per la riassunzione davanti al giudice ordinario.
Le spese del giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.


P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, pronunciando sull’appello in epigrafe, annulla per difetto di giurisdizione la sentenza di primo grado. Rimette le parti davanti al giudice ordinario perché dia vita al giudizio di merito, fissando per la riassunzione il termine di mesi sei dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giovanni Ruoppolo - Presidente
Paolo Buonvino - Consigliere
Luciano Barra Caracciolo - Consigliere
Domenico Cafini - Consigliere
Fabio Taormina - Consigliere Rel.


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....01/10/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)





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