CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 2 ottobre 2008 n. 4774
Pres. Cossu Est. Saltelli
Associazione temporanea di imprese "Nostromo" (Avv. T. Russo e L. Miccoli) c/ Comune di Barletta (Avv. I. Palmiotti) |
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1. Processo amministrativo – Rito accelerato – Applicazione estensiva –Esclusione – Ragioni.
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2. Processo amministrativo – Ricorso T.A.R. – Sopravvenuta carenza di interesse - Improcedibilità – Dichiarazione erronea – Giudice di appello – Annullamento con rinvio – Esclusione - Conseguenze.
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1. Nel processo amministrativo le disposizioni acceleratorie contenute nell’articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella misura in cui derogano incisivamente all’ordinario regime processuale, devono essere considerate di stretta interpretazione e non possono perciò essere applicate estensivamente al di fuori delle ipotesi specificamente individuate dal legislatore. Infatti, solo per le ipotesi indicate espressamente dall’art. 23 bis sussistono – secondo il discrezionale e non irragionevole giudizio del legislatore – speciali esigenze, in ragione degli interessi pubblici coinvolti, di contenimento dei tempi dell’azione giudiziaria (1).
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2. Nel processo amministrativo l’erronea declaratoria da parte del giudice di primo grado della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non costituisce un vizio di forma od un difetto di procedura che, ai sensi dell’articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, comporta l’annullamento della sentenza con rinvio dell’affare al giudice di primo grado; di conseguenza il giudice di appello deve trattenere la causa e deciderla nel merito (2).
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(1) Cfr. C.d.S., sez. V, 6 dicembre 2006, n. 7194; sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2582.
(2) C.d.S., sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4989; 8 luglio 2003, n. 4046. |
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.4774/2008 Reg. Dec.
N. 1687 Reg. Ric.
Anno 2008
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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ha pronunciato la seguente
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D E C I S I O N E
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sul ricorso in appello iscritto al NRG 1687 dell’anno 2008 proposto dalla
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ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE “NOSTROMO”, tra la Società Cooperativa Edilizia Nostromo a r.l. e Società Cooperativa Edilizia MY House a r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Teresa Russo e Luigi Miccoli, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Portuense n. 104, presso lo studio Antonia De Angelis;
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contro
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il COMUNE DI BARLETTA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Isabella Palmiotti, con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avv. Benito Panariti;
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e nei confronti di
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SOCIETA’ COOPERATIVE EDILIZIE a r.l. MILLENIUM, ALICE, IL QUADRIFOGLIO, ALFA, LA TEGOLA, LE PALME, DUEMILA, GREEN HOUSE, LUNA ROSSA, CASA AMICA, NUOVA IMMAGINE, A.T.I. SALVO D’ACQUISTO E FRANCESCA, SPAZIO CASA, A.T.I. LA.DI. e MEDITERRANEA, ognuna in persona del proprio rispettivo legale rappresentante in carica, non costituite in giudizio;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sez. II, n. 4444 del 7 dicembre 2006;
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Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Visti gli atti tutti della causa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie rispettive tesi difensive;
Relatore alla pubblica udienza del 15 luglio 2008 il Consigliere Carlo Saltelli;
Uditi l’avv. Marotta, su delega dell’avv. Miccoli, per l’appellante, e l’avv. Palmiotti per il Comune di Barletta;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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F A T T O
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L’Associazione Temporanea di Imprese “Nostromo”, tra la società Cooperativa Edilizia Nostromo a r.l. e la società Cooperativa Edilizia My House a r.l., collocata al 16° posto della graduatoria definitiva delle cooperative edilizie a proprietà divisa partecipanti al bando pubblico di concorso per l’individuazione degli assegnatari in diritto di proprietà ed in diritto di superficie dei lotti di edilizia residenziale pubblica del piano per l’edilizia economica e popolare (settori E, F, G, 1, 2, 3, 4, 7) del Comune di Barletta, con punti 87, con ricorso giurisdizionale notificato tra il 17 ed il 20 marzo 2006 ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia l’annullamento delle determinazioni dirigenziali del Comune di Barletta n. 71 del 17 gennaio 2006 e n. 2164 del 15 novembre 2005 di approvazione rispettivamente della predetta graduatoria definitiva e di quella provvisoria, nonché dei provvedimenti di approvazione dello stesso bando di concorso, oltre a tutti i verbali della commissione preposta all’esame ed alla valutazione delle istanze di partecipazione (tra cui in particolare quelli relativi alle sedute del 14, 11, 10 e 3 novembre 2005 e quelli relativi alle sedute del 19 dicembre 2005, nonché 3, 4, 12 e 16 gennaio 2006).
L’impugnativa è stata affidata a due gruppi di motivi, con i quali l’A.T.I. ricorrente, per un verso, ha dedotto l’erroneità del punteggio attribuitole in relazione alla posizione dei soci della società cooperativa My House, sigg. Francesco Catalano e Luca Casale, e per l’erronea interpretazione ed applicazione del punto E.1. del bando di concorso, e, per altro verso, l’illegittima ed inammissibile integrazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale che sarebbe stata consentita ad alcune cooperative (per le quale andava invece disposta la esclusione).
L’adito tribunale, nella resistenza dell’amministrazione comunale di Barletta, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto con altre sentenze era già stata annullata la variante generale al piano di zona 167, atto presupposto dell’intera procedura concorsuale conclusasi con la graduatoria impugnata.
Avverso tale statuizione ha proposto appello l’A.T.I. Nostromo con atto notificato il 1° febbraio 2008, deducendo innanzitutto l’erroneità della declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado, atteso che il Consiglio di Stato aveva riformato, annullandole senza rinvio, le sentenze del tribunale amministrativo regionale per la Puglia che avevano annullato la variante generale al piano di zona 167, e riproponendo quindi nel merito i motivi di censura svolti in primo grado.
Ha resistito al gravame il Comune di Barletta, deducendo l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
Le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive.
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D I R I T T O
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I. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di irricevibilità dell’appello per violazione dei termini previsti dall’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: infatti, secondo la tesi dell’appellata amministrazione comunale di Barletta e delle cooperative edilizie costituite in giudizio, poiché le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi, entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune e del consorzio e quelle destinate alla costruzione di case economiche e popolari sono concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzioni e loro consorzi ed a singoli, previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, l’impugnato provvedimento di approvazione della graduatoria per l’assegnazione dei lotti del piano di edilizia economica e popolare rientrerebbe nell’ambito della previsione di cui alla lettera b) del citato articolo 23 bis (“provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere”).
L’eccezione non è fondata.
Oggetto della controversia è la legittimità degli atti con cui è stata formulata ed approvata la graduatoria (prima provvisoria e poi definitiva) per l’assegnazione dei lotti del piano di edilizia economica e popolare del Comune di Barletta, nella parte in cui alla società cooperativa appellante sono stati attribuiti solo punti 87 (per la falsa interpretazione e/o applicazione del titolo di cui al punto E.1. bando di concorso) e nella parte in cui non sono state escluse dalla graduatoria quelle cooperative che non avevano prodotto la documentazione necessaria alla partecipare alla procedura concorsuale (così come evidenziato specificamente col secondo gruppo di censure).
Orbene, sotto un primo profilo, tali provvedimenti sono del tutto autonomi ed indipendenti, non solo logicamente, ma anche funzionalmente, dalla procedura espropriativa di attuazione del predetto piano di zona; sotto altro profilo, poi, la procedura concorsuale cui ineriscono i provvedimenti impugnati non concerne affatto, in via diretta ed immediata (ed in realtà neppure in via indiretta), l’aggiudicazione, l’affidamento e l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, così che la controversia in esame non rientra tra quelle previste dall’articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Al riguardo è appena il caso di ricordare che, come autorevolmente affermato l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato (30 luglio 2007, n. 9, sia pur con specifico riferimento al giudizio risarcitorio), le disposizioni acceleratorie contenute nell’articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella misura in cui derogano incisivamente all’ordinario regime processuale, devono essere considerate di stretta interpretazione e non possono perciò essere applicate estensivamente al di fuori delle ipotesi specificamente individuate dal legislatore, solo per queste ultime sussistendo in definitiva – secondo il discrezionale e non irragionevole giudizio del legislatore – speciali esigenze, in ragione degli interessi pubblici coinvolti, di contenimento dei tempi dell’azione giudiziaria (così, tra le altre, anche C.d.S., sez. V, 6 dicembre 2006, n. 7194; sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2582).
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II. Sempre in via preliminare occorre poi ricordare che, secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’erronea declaratoria da parte del giudice di primo grado della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non costituisce un vizio di forma od un difetto di procedura che, ai sensi dell’articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, comporta l’annullamento della sentenza con rinvio dell’affare al giudice di primo grado, così che il giudice di appello deve trattenere la causa e deciderla nel merito (C.d.S., sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4989; 8 luglio 2003, n. 4046).
Nel caso di specie, non può ragionevolmente negarsi che la sentenza impugnata abbia erroneamente dichiarato la improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, a tacer d’altro, le sentenze con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha annullato la variante generale al piano di zona (per l’attuazione del quale è stato avviata la procedura concorsuale della cui legittimità si discute) sono state annullate senza rinvio da questa stessa Sezione del Consiglio di Stato con le decisioni da n. 500 a 508 del 14 febbraio 2008.
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III. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio e ciò impone al giudice di appello di esaminare le censure spiegate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Al riguardo la Sezione ritiene di dover preliminarmente verificare la effettiva corretta instaurazione del contraddittorio, atteso che l’eventuale accoglimento, anche parziale, del ricorso è astrattamente idoneo a modificare l’ordine della graduatoria approvata con la determinazione dirigenziale n. 71 del 17 gennaio 2006.
Dall’esame delle relate di notifica dell’atto di appello emerge che quest’ultimo non è stato notificato all’A.T.I. Salvo D’Acquisto e Francesca, in quanto risultata trasferita all’indirizzo indicato.
Deve essere pertanto ordinata all’A.T.I. Nostromo, previa opportuna ricerca dell’esatta sede della predetta A.T.I. controinteressata, la rinnovazione dell’atto di appello all’A.T.I. Salvo D’Acquisto e Francesca, adempimento che dovrà essere eseguito entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, se precedente, della presente decisione, depositando l’originale dell’atto stesso con la prova delle avvenute notifiche nei successivi 30 (trenta) giorni.
Resta impregiudicata ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, pronunciando sull’appello proposto dall’A.T.I. Nostromo, tra la Società Cooperativa Edilizia Nostromo a r.l. e la Società Cooperativa Edilizia My House a r.l., avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sez. II, n. 4444 del 7 dicembre 2006, annulla quest’ultima senza rinvio e, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in primo grado, ordina alla predetta A.T.I. Nostromo di rinnovare la notifica dell’atto di appello all’A.T.I. Salvo D’acquisto e Francesca nei modi e nei termini indicati in motivazione.
Resta impregiudicata ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, Sezione IV, riunito nella camera di consiglio del 15 luglio 2008, con la partecipazione dei seguenti magistrati:
Luigi COSSU - Presidente
Goffredo ZACCARDI - Consigliere
Carlo SALTELLI - Consigliere est.
Sergio DE FELICE - Consigliere
Vito CARELLA - Consigliere
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Depositata in Segreteria
Il 02/10/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
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