Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 9-2008 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 19 settembre 2008 n. 4526
Pres. Frascione, est. Lipari
Consorzio per l’Edilizia Residenziale Veneta C.E.R.V. Società Cooperativa per azioni (Avv.ti M. Pizzigati, R. Alba, M. Pavan e L. Manzi) c. Società Cooperativa Edilizia RIO a r.l. e altri (Avv.ti S. Baciga e P. Stella Richter) e altri


Edilizia ed urbanistica - Edilizia residenziale pubblica – Cessione di aree – Gara – Bando - Elementi di valutazione – Entità del patrimonio netto – Illegittimità - Ragioni

E’ illegittima la disposizione del bando di gara (concernente la cessione in proprietà di aree di edilizia residenziale pubblica convenzionata) che prevede l’attribuzione di un punteggio in funzione dell’entità del patrimonio netto delle società cooperative. Infatti il patrimonio netto, seppure risulta coerente con la funzione mutualistica propria delle cooperative, che devono finalizzare la propria attività al perseguimento dell’oggetto sociale, garantendo i soci dal rischio dell’insolvenza, non può essere utilizzato ai fini della attribuzione di un punteggio, considerato che i requisiti personali dei concorrenti devono essere vagliati essenzialmente ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, ma non possono essere utilizzati per graduare le posizioni della graduatoria.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.4526/08 REG.DEC.
N. 6036 REG.RIC.
ANNO 2007

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 6036/2007 proposto dal

 

Consorzio per l’Edilizia Residenziale Veneta C.E.R.V. Società Cooperativa per azioni, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Prof. Mauro Pizzigati, Riccardo Alba, Massimo Pavan e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Confalonieri, n. 5.

 

CONTRO

 

La Società Cooperativa Edilizia RIO a r.l. e società Cooperativa Edilizia Primula a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli Avvocati Stefano Baciga e Prof. Paolo Stella Richter ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo in Roma, Viale G. Mazzini, n. 11.

 

il comune di Malo, non costituito in giudizio.

 

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, 28 maggio 2007, n. 1591.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 maggio 2008, il Consigliere Marco Lipari;
Uditi gli avv.ti Manzi, Pavan e Baciga, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

1. La sentenza impugnata, pronunciata in forma abbreviata, in accoglimento del ricorso proposto dalla Società Cooperativa Edilizia RIO a r.l. e dalla società Cooperativa Edilizia Primula a r.l., classificatesi al primo posto della graduatoria (entrambe con 23 punti, ma non sorteggiate) , ha annullato gli atti della gara bandita dal Comune di Malo, con determinazione 20.1.2006 prot. N. 20426 per la cessione in proprietà di aree di edilizia residenziale pubblica convenzionata.

 

2. Il Consorzio per l’Edilizia Residenziale Veneta C.E.R.V. Società Cooperativa per azioni, classificatosi al primo posto della graduatoria (con 23 punti e sorteggiata quale assegnatarai), impugna la sentenza, chiedendo il rigetto dell’originario ricorso.

 

3. Il comune e le altre parti intimate non si sono costituiti in giudizio.

 

DIRITTO

 

1. La sentenza appellata ha annullato gli atti della gara indicata in narrativa, considerando illegittimo uno dei sette criteri di valutazione indicati nel bando e sviluppando il seguente percorso argomentativo: “deve ritenersi in contrasto con i principi mutualistici il criterio fissato nel bando che prevede un punteggio correlato all’entità del patrimonio netto (dell’ultimo bilancio) delle cooperative partecipanti alla gara; (…) in modo più specifico tale criterio si risolve in un vantaggio ingiustificato nei riguardi delle cooperative più forti economicamente e che da più tempo operano nel settore dell’edilizia residenziale pubblica e ciò deve ritenersi in particolare perché scopo delle cooperative non è quello di accumulare patrimonio netti ma di distribuire utili ai soci.”

 

2. La motivazione della sentenza, sia pure sintetica, indica, correttamente, la riscontrata irragionevolezza dei criteri adottati, anche prescindendo dalla loro dubbia compatibilità con i principi strettamente mutualistici delle società cooperative.

 

3. Infatti, in una prospettiva di carattere generale, si deve ritenere che non possono assumere rilievo criteri di valutazione delle offerte incentrati su profili meramente soggettivi. Con particolare riferimento alla procedura selettiva per l’assegnazione in proprietà di lotti di terreno destinati all’edilizia convenzionata, poi, il criterio del patrimonio netto seppure risulta coerente con la funzione mutualistica propria delle cooperative, che devono finalizzare la propria attività al perseguimento dell’oggetto sociale, garantendo i soci dal rischio dell’insolvenza, il riferimento alla maggiore entità del patrimonio netto non risulta idoneo a definire l’attribuzione di un punteggio superiore.

 

4. Pertanto, in questa prospettiva, l’illegittimità del criterio fissato dal bando non risulta attenuata o ridotta dalla circostanza che la normativa statale, anche di carattere fiscale, incentivi la formazione delle riserve straordinarie, le quali rappresentano una delle più significative componenti del patrimonio netto delle società cooperative.
Analogamente, non risulta rilevante la normativa statale concernente l’obbligo di garantire con fideiussione bancaria, a pena di nullità, gli acconti di prezzo finalizzati alla definitiva assegnazione degli alloggi.

 

5. I requisiti personali dei concorrenti devono essere vagliati essenzialmente ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, ma non possono essere utilizzati per graduare le posizioni della graduatoria. Infatti, l’esigenza di assicurare la “solidità” economica e finanziaria dei destinatari delle assegnazioni di edilizia residenziale pubblica merita di essere considerata e adeguatamente valorizzata quale requisito di ammissione alla procedura selettiva, ma non risulta idonea a graduare razionalmente le posizioni dei soggetti concorrenti.

 

6. L’irragionevolezza del criterio relativo al patrimonio netto delle cooperative concorrenti è sufficiente per determinare l’illegittimità del bando e della conseguente gara. Pertanto, non assume particolare rilievo la circostanza che la sentenza appellata, giudicando irrazionale anche la previsione diretta a premiare i soggetti “che da più tempo operano nel settore dell’edilizia residenziale pubblica”, possa avere pronunciato al di là della specifica censura articolata in primo grado dalle parti interessate.

 

7. In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

 

8. Le spese possono essere compensate.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello, compensando le spese;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 maggio 2008, con l'intervento dei signori:
EMIDIO FRASCIONE - Presidente
GIUSEPPE SEVERINI - Consigliere
CESARE LAMBERTI - Presidente
ALDO FERA - Consigliere
MARCO LIPARI - Consigliere Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
19/09/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento