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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 11 settembre 2008 n. 4342
Pres. Varrone, est. Chieppa
A. C. (Avv.ti S. A. Romano e E. Mazzocchi) c. Regione autonoma Valle
d’Aosta (Avv.ti G. Garancini, A. Banfi e E. Romanelli) e altri


1. Opere pubbliche – Appalto – Modifica non autorizzata dello stato dei luoghi – Difformità dal progetto appaltato – Ripristino dello stato dei luoghi – Obbligo

 

2. Cave e Miniere – Apertura di cava – Concessione edilizia – Non occorre – Rispetto della pianificazione comunale – Necessità – Conseguenze

 

3. Cave e Miniere – Apertura di cava – Rilevanza ai fini urbanistici ed edilizi - Sussiste

1. L’effettuazione di una modificazione dello stato dei luoghi in zona vincolata in difformità dal progetto appaltato ed in carenza di autorizzazioni comporta il necessario obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

 

2. L'attività di apertura e coltivazione di cava, pur non richiedendo il preventivo rilascio della concessione edilizia, non essendo subordinata al preventivo controllo dell'autorità comunale, deve comunque svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale, configurandosi, in difetto, ovvero in caso di svolgimento della stessa in zona non consentita, la violazione dell'art. 20 lett. a) l. 47/1985.

 

3. Una attività non autorizzata di escavazione assume rilievo anche ai fini urbanistici ed edilizi, pur se non è richiesto il rilascio del permesso di costruire.


N.4342/08
Reg.Dec.
N. 1684 Reg.Ric.
ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)




ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello proposto da
Anselmet Corrado, n.q. di titolare dell’omonima impresa edile Anselmet Corrado, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Alberto Romano e Emanuele Mazzocchi, ed elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, viale XXI Aprile, n. 11;

contro



Regione autonoma Valle d’Aosta, in persona del Presidente pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Garancini, Antonella Banfi e Enrico Romanelli, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;
Comune di Etroubles, costituitosi in giudizio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carla Chanu e Gabriele Pafundi, ed elettivamente domiciliato presso il secondo, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14, scala A, int. 4;

per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta, n. 161/2002;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 6 giugno 2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi l'Avv. Romano e l'Avv. Pafundi per sé e per delega dell’Avv. Garancini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO



1. Con l’impugnata sentenza il Tar per la Valle d’Aosta ha riunito e respinto due ricorsi proposti da Anselmet Corrado, n.q. di titolare dell’omonima impresa edile, avverso il provvedimento del 9.10.2001 con il quale il sindaco di Etroubles ha diffidato il ricorrente al ripristino dello stato dei luoghi a monte della strada interpoderale della valle di Menouve ed avverso il provvedimento in data 8.10.2001 con il quale la Regione autonoma Valle d’Aosta ha disposto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e la successiva ordinanza sindacale n. 1 del 2002, recante ordine di ripristino.
Anselmet Corrado ha proposto ricorso in appello avverso tale decisione, per i motivi che saranno di seguito esaminati.
La Regione autonoma Valle d’Aosta e il Comune di Etroubles si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte di Anselmet Corrado, titolare dell’omonima impresa edile, di alcuni provvedimenti adottati rispettivamente dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e dal Comune di Etroubles, con cui si è imposto al ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi in relazione ad alcune modificazioni del territorio, effettuate dalla ditta Anselmet in difformità dai lavori di regolarizzazione delle scarpate, inerbimento e messa in sicurezza della strada interpoderale di Menouve nel comune di Etroubles, per i quali la stessa ditta era risultata aggiudicataria.
L’appellante contesta le statuizioni dell’impugnata sentenza e deduce:
a) la genericità e il difetto di motivazione del provvedimento regionale, che sarebbe carente sotto il profilo della fonte normativa, dell’indicazione dei luoghi da rimettere in pristino, del soggetto che deve effettuare il ripristino, dell’individuazione del soggetto trasgressore, del termine per provvedere alla riduzione in pristino, dei presupposti in base a cui verrebbe in rilievo una attività di coltivazione di cava;
b) l’illegittimità delle ordinanze sindacali impugnate, viziate da analoghi vizi e caratterizzate da una contraddittorietà tra la ritenuta attività di coltivazione di cava non autorizzata e i poteri esercitati in materia edilizia, preclusi dal fatto che per le attività di cava non è necessaria la concessione edilizia; l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 77, comma 6, della L.R. n. 11/1998.
Le censure che possono essere esaminate congiuntamente, sono prive di fondamento.
Innanzitutto, i provvedimenti impugnati non sono in alcun modo generici o addirittura indeterminati, né sono affetti da difetto di motivazione, in quanto richiamano correttamente gli atti istruttori, in base ai quali sono state accertate le irregolarità contestate.
La mancata conoscenza da parte del ricorrente di tali atti non può costituire un vizio dei provvedimenti impugnati, ma al limite poteva consentire una richiesta di accesso agli atti o di istruttoria nel presente giudizio.
Peraltro, le amministrazioni appellate hanno correttamente prodotto in primo grado i menzionati atti istruttori e, di conseguenza, il problema istruttorio neanche si pone.
Da tale documentazione emerge senza alcun dubbio che la ditta Anselmet, nel corso dei lavori ad essa aggiudicati, si è resa responsabile dell’effettuazione di opere non previste in progetto e, in particolare, di uno scavo tra le sezioni 12 e 13 della strada interpoderale di Menouve nel comune di Etroubles, che doveva essere messa in sicurezza; scavo effettuato in zona tutelata sotto il profilo paesaggistico.
L’effettuazione dello scavo di 1000 mc. emerge in modo chiaro dalla nota del 18 agosto 2001 della Stazione forestale di Etroubles, attestante anche l’utilizzo a scopo imprenditoriale del materiale estratto; dal verbale del tecnico del comune di Etroubles del 21 agosto 2001 e dall’allegata documentazione fotografica.
Inoltre, dal verbale di sopralluogo dell’Ufficio miniere e cave del 9 agosto 2001 si ricava anche il direttore dei lavori ha ammesso che si era in presenza di un intervento non conforme a quanto previsto in progetto.
Rispetto a tali inconfutabili dati di fatto, l’appellante non introduce contestazioni idonee a mettere in dubbio gli accertamenti, ma si limita a sostenere senza alcuna dimostrazione che si è trattato di una attività funzionale al progetto autorizzato e a contestare aspetti formali, cercando di dimostrare la contraddittorietà degli impugnati provvedimenti, fondati sulle competenze comunali in materia urbanistico – edilizia esercitate su diversi presupposti, attinenti una presunta attività di cava non autorizzata.
La contraddizione risiede in realtà nelle tesi dell’appellante, che, non riuscendo a contestare la violazione commessa, cerca di evitare l’obbligo del ripristino per vizi di competenza e di forma, non sussistenti.
Il dato sostanziale è costituito dall’effettuazione di una modificazione dello stato dei luoghi in zona vincolata e in modo difforme dal progetto di cui era esecutrice la ditta appellante e non autorizzata in altra sede.
Tale dato comporta il necessario obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
Il fatto che tale obbligo abbia costituito l’oggetto di diversi provvedimenti, adottati dalla Regione e dal Comune, non costituisce una contraddizione, ma dipende dalla peculiarità della fattispecie, in cui lo scavo non autorizzato è stato effettuate nell’ambito di opere appaltate, ma in difformità dal relativo progetto.
Il fatto materiale ha costituito, da un lato, l’esecuzione di opere di modifica del territorio difformi da quelle del progetto approvato ed appaltato, ricadenti in zona vincolata e, sotto altro profilo, lo scavo realizzato abusivamente con materiale sfruttato dalla ditta ha integrato anche una violazione della normativa in materia di escavazione.
Non vi è, quindi, alcuna contraddizione nei provvedimenti adottati, che, al di là di qualche inesattezza nel richiamo formale dei presupposti, hanno correttamente imposto il ripristino al soggetto trasgressore, che – a differenza di quanto sostenuto dall’appellante – è stato chiaramente individuato nella ditta Anselmet.
Deve, peraltro, essere richiamata quella giurisprudenza, secondo cui l'attività di apertura e coltivazione di cava, pur non richiedendo il preventivo rilascio della concessione edilizia, non essendo subordinata al preventivo controllo dell'autorità comunale, deve comunque svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale, configurandosi, in difetto, ovvero in caso di svolgimento della stessa in zona non consentita, la violazione dell'art. 20 lett. a) l. 28 febbraio 1985 n. 47 - norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie (Cass. pen., III, n. 26140/02; n. 476/02).
A prescindere dalla verifica dell’applicabilità della massima alla presente fattispecie, ciò conferma che una attività non autorizzata di escavazione assume rilievo anche ai fini urbanistici ed edilizi, pur se non è richiesto il rilascio del permesso di costruire.
Va, infine, ritenuto che la mancata indicazione del termine per procedere al ripristino attiene ai profili esecutivi dei provvedimenti impugnati, e non ha alcun effetto invalidante sull’ordine di riduzione in pristino.
Sulla base delle precedenti considerazioni deve, quindi, essere confermata la legittimità degli impugnati provvedimenti, adottati nell’ambito delle rispettive competenza da Regione e Comune
3. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Alla soccombenza dell’appellante seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore della Regione e del Comune appellati, delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 3.500,00, oltre Iva e C.P. per ciascuna parte;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il 6-6-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.
Francesco Bellomo Consigliere



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