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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 3 settembre 2008 n. 4107
Pres. Cossu, est. De Felice
Prismo Universal Italiana spa (Avv. A. Clarizia) c.
Astra Adriatica Strade spa (n.c) e altri.


1. Giurisdizione e competenza – Gare d’appalto – Amministrazione aggiudicatrice – Anas – Competenza del Tar Lazio – Sussiste – Ragioni

 

2. Giurisdizione e competenza – Competenza territoriale – Eccezioni – Clausole derogatorie – Inammissibilità – Regolamento di competenza - Necessità

1. Gli atti di gara dispiegano effetti riguardanti l’intero territorio nazionale in quanto finalizzati alla scelta del contraente alla quale sono interessate sicuramente tutte le imprese del settore operanti in ambito nazionale e comunitario. Pertanto le eventuali controversie in tema di gare bandite dall’Anas, in quanto organo indiretto dell’amministrazione centrale, per l’affidamento di lavori autostradali, rientrano nella competenza del TAR Lazio (1).

 

2. Eventuali clausole derogatorie formulate dalle parti sulla competenza territoriale del giudice amministrativo non sono efficaci in quanto le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della L.1034 del 1971 non si limitano alla mera individuazione del giudice amministrativo competente in relazione alla natura dell’organo emanante il provvedimento impugnato o agli effetti di quest’ultimo, ma sono anche attributive al giudice stesso della relativa potestas iudicandi. Ne consegue che la competenza in materia di giurisdizione amministrativa è derogabile esclusivamente con lo strumento del regolamento di competenza previsto dall’art. 31 della legge citata 1034 del 1971, solo quando la controversia sia stata già instaurata (e mai prima, proprio in virtù degli interessi pubblici coinvolti) e sempre con l’intervento del giudice che decide sul regolamento di competenza o che prende atto dell’adesione delle parti sulla indicazione del giudice competente contenuta nel regolamento di competenza.

 

(1) In tal senso anche Consiglio di Stato, IV, 1.3.2006, n.1003.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)




ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sulla istanza per regolamento di competenza proposta dalla
società Prismo Universal Italiana spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Clarizia, con quest’ultimo domiciliata in Ancona presso lo studio dell’avv. Alessandro Lucchetti in Corso Mazzini n.156,


in relazione al ricorso r.g. 217/2008
proposto dalla società Astra Adriatica Strade spa, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI con la srl Impreservice,

contro



Anas spa, in persona del legale rappresentante in carica,
e nei confronti di
società Prismo Universal Italiana spa.

per l’annullamento



degli atti relativi alla gara avvenuta in Ancona direzione compartimentale Anas per l’appalto di lavori e consolidamento del viadotto Tolentino tra i Km 70 + 550 e 71 + 100 S.S. 77, provincia di Macerata per un importo dei lavori di euro 1.520.349,07 compresi oneri per la sicurezza, tra i quali atti la esclusione della Ati ricorrente perché il plico contenente l’offerta non sarebbe stato sigillato.

Visto il ricorso per regolamento di competenza con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Relatore, alla camera di consiglio del 15 luglio 2008, il Consigliere Sergio De Felice;
Udito l’avv. Angelo Clarizia;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO



Con ricorso per regolamento di competenza la parte istante fa presente che con il ricorso al TAR delle Marche la società Astra Adriatica Strade spa ha impugnato la sua esclusione dalla su indicata gara indetta da ANAS spa (bando pubblicato sulla GURI 31.12.2007) per l’affidamento dei lavori di consolidamento e risanamento del viadotto Tolentino tra i KM 70+550 e 71+100.
La Prismo Universal Italiana spa ha proposto istanza di regolamento di competenza in quanto il TAR delle Marche sarebbe territorialmente incompetente, sia perché nel bando di gara l’amministrazione aggiudicatrice è descritta come “ANAS spa di via Mozambano- Roma”, sia perché il disciplinare di gara contenente le norme integrative del bando all’art. 1 prevede che i concorrenti devono inserire una dichiarazione di cui al successivo punto 1.17 nella quale si concorda sul fatto che l’Anas spa deve intendersi una unica stazione appaltante, con impegno irrevocabile a instaurare eventuali controversie dinanzi al giudice amministrativo presso il TAR del Lazio riconoscendone la esclusiva competenza territoriale, sia perché il Consiglio di Stato ha già ritenuto, in precedenti questioni di competenza, che sussista la competenza territoriale del TAR del Lazio in controversie su gare indette da ANAS in qualità di stazione appaltante, perché si tratterebbe di atti aventi efficacia su tutto il territorio nazionale.
Nessuno si è costituito per le altre parti nella fase del regolamento di competenza.
Alla camera di consiglio del 15 luglio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso per regolamento di competenza deve ritenersi fondato, con conseguente indicazione del TAR Lazio quale giudice competente.
Questo Consesso ha già avuto modi di affermare che rientra nella competenza del TAR del Lazio, la controversia avente ad oggetto atti di un organo centrale ed influenti non su una sola realtà locale, ma su una pluralità di esse (Consiglio di Stato, IV, 5.9.2007, n.4641).
Va premesso che eventuali clausole derogatorie formulate dalle parti sulla competenza territoriale del giudice amministrativo non sono efficaci in quanto le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della L.1034 del 1971 non si limitano alla mera individuazione del giudice amministrativo competente in relazione alla natura dell’organo emanante il provvedimento impugnato o agli effetti di quest’ultimo, ma sono anche attributive al giudice stesso della relativa potestas iudicandi. Ne consegue che la competenza in materia di giurisdizione amministrativa è derogabile esclusivamente con lo strumento del regolamento di competenza previsto dall’art. 31 della legge citata 1034 del 1971, solo quando la controversia sia stata già instaurata (e mai prima, proprio in virtù degli interessi pubblici coinvolti) e sempre con l’intervento del giudice che decide sul regolamento di competenza o che prende atto dell’adesione delle parti sulla indicazione del giudice competente contenuta nel regolamento di competenza.
Nel caso di specie si deve osservare che gli atti di gara dispiegano effetti riguardanti l’intero territorio nazionale in quanto finalizzati alla scelta del contraente alla quale sono interessate sicuramente tutte le imprese del settore operanti in ambito nazionale e comunitario. Pertanto le eventuali controversie in tema di gare bandite dall’Anas, in quanto organo indiretto dell’amministrazione centrale, per l’affidamento di lavori autostradali, rientrano nella competenza del TAR Lazio (in tal senso anche Consiglio di Stato, IV, 1.3.2006, n.1003).
Per le considerazioni sopra svolte, in accoglimento del regolamento di competenza, va dichiarata la competenza del Tar del Lazio.
La condanna alle spese del giudizio segue il principio della soccombenza. Le spese sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
in accoglimento della istanza di regolamento di competenza, dichiara la competenza del TAR del Lazio.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in euro millecinquecento, in favore ell Prismo Universal Italiana S.p.A. .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2008 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Cossu, Presidente
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere, est.
Vito Carella, Consigliere



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