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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 15 settembre 2008 n. 8306
Pres. /est. Riccio Ferro A e I., Vallone M. L. (Avv. G. Marino) c/
Comune di Grottaferrata (n.c.)


Urbanistica ed edilizia – Ordine di demolizione – Ricorso – Istanza di condono – Improcedibilità – Ragioni.

In materia edilizia, l'avvenuta presentazione dell'istanza di condono edilizio rende priva di rilevanza l’impugnativa di un ordine di demolizione di un’opera abusiva e, dunque, rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, l'eventuale accoglimento della predetta istanza legittimerebbe l'opera in questione e renderebbe non più applicabile la sanzione demolitoria, mentre, nell'opposto caso di rigetto della domanda, la P.A – nella specie il Comune - sarebbe chiamata a riattivare il procedimento ripristinatorio sulla base dell'accertata non sanabilità del manufatto, e l'interesse dell'istante si concentrerebbe nel contestare con apposito gravame il diniego di sanatoria[1] .

 

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[1]Cfr. TAR Toscana, Sez. III, 13 maggio 2008 n. 1455 e TAR Campania, sede di Napoli, Sez. VII, 21 marzo 2008 n. 1472 e TAR Sicilia, sede di Catania, Sez. I, 9 gennaio 2008 n. 76.


REPUBBLICA  ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda Bis



ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sui ricorsi nn. 3157 e 7604/1991 proposti da
Ferro Angela, Ferro Isidoro e Vallone Maria Luisa, rappresentati e difesi dall’avv. Giorgio Marino ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avv. Agosta in Via Sistina n. 36;

contro




il Comune di Grottaferrata, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
con il primo ricorso n. 3157/1991,
dell’ordinanza dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Grottaferrata n. 1901/232 del 16.1.1991 con cui si ordina la sospesione dei lavori edilizi abusivi e la demolzione delle opere già eseguite;
con il secondo ricorso n. 7604/1991,
della nota prot. n. 214 del 2.5.1991 con cui è stato comunicato l’accertamento della scadenza del termine imposto per la demolizione delle opere abusive senza alcun adempimento da parte del ricorrente;

Visti i ricorsi ed i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 19.6.2008 il consigliere Francesco RICCIO;
Uditi, altresì, gli avvocati come riportati nel relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



Con il primo ricorso, notificato il 5 marzo 1991 e depositato il successivo 28 marzo, gli interessati, quali proprietari in comune di un manufatto agricolo sottoposto a modifiche strutturali e di destinazione urbanistica al fine di adattarlo alle proprie esigenze abitative, hanno impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso al mantenimento dello stato di fatto realizzato con le opere edilizie poste in essere.
Al riguardo, i medesimi hanno prospettato come motivi di impugnazione l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.
Successivamente e dopo che è spirato il termine per dare esecuzione all’ordine di demolizione, la Polizia Urbana del Comune di Grottaferrata ha comunicato alle parti istanti la mancata ottemperanza al dispositivo del primo provvedimento impugnato.
Avverso tale ultimo atto è stato inoltrato il secondo ricorso indicato in epigrafe, notificato il 18 luglio 1991 e depositato il successivo 26 luglio, prospettando come motivi di doglianza l’eccesso di potere stante la pendenza dell’esame da parte del Comune intimato della domanda di concessione in sanatoria presentata dagli istanti in data 21.5.1991.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Gottaferrata.
Nella Camera di Consiglio del 27 settembre 1991 con ordinanza n. 1334/91 questo Tribunale, per ciò che riguarda il primo ricorso, ha accolto la relativa domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
All’udienza del 19 giugno le cause sono state poste in decisione.

DIRITTO



Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover riunire i ricorsi suindicati stante la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
Risulta per tabulas che i ricorrenti già in data 21 maggio 1991 hanno presentato una domanda per l’approvazione del progetto edilizio a sanatoria, relativo ai lavori interni al fabbricato qualificato come accessorio agricolo per destinarlo diversamente a civile abitazione, che sarebbero stati sanzionati dal Comune di Grottaferrata con i provvedimenti impugnati con i gravami in discussione.
A tale istanza, come ribadito dal difensore della parte istante, è seguita per le opere oggetto dei presenti ricorsi una domanda di condono edilizio rubricata al n. 461/94 prot. 6147, già istruita dal Comune di Grottaferrata e prossima alla sua definizione.
Le predette circostanze, in relazione anche al fatto che l’ordine di demolizione non è stata mai eseguito per effetto dell’ordinanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato di questa Sezione n. 1334/1991, comportano il venir meno dell’interesse ad agire in capo alle parti istanti.
Infatti, in caso di impugnativa di un ordine di demolizione di opera edilizia abusiva, l'avvenuta presentazione dell'istanza di condono edilizio, rende il gravame privo di rilevanza in quanto l'eventuale accoglimento della predetta istanza legittimerebbe l'opera in questione e renderebbe non più applicabile la sanzione demolitoria, mentre, nell'opposto caso di rigetto della domanda, il Comune sarebbe chiamato a riattivare il procedimento ripristinatorio sulla base dell'accertata non sanabilità del manufatto, e l'interesse dell'istante si concentrerebbe nel contestare con apposito gravame il diniego di sanatoria (Cfr. TAR Toscana, Sez. III, 13 maggio 2008 n. 1455 e TAR Campania, sede di Napoli, Sez. VII, 21 marzo 2008 n. 1472 e TAR Sicilia, sede di Catania, Sez. I, 9 gennaio 2008 n. 76).
Per tutte le ragioni espresse, il Collegio dichiara improcedibili i ricorsi in esame per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.

P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione Seconda Bis,



previa riunione, definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti da Ferro Angela, Ferro Isidoro e Vallone Maria Luisa, come in epigrafe, li dichiara improcedibili .
Irripetibili sono le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione seconda bis - nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2008 con l’intervento dei Signori Magistrati:
Francesco RICCIO Presidente f.f. rel. ed est.
Raffaello SESTINI Consigliere
Mariangela CAMINITI Primo Referendario



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