REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso r.g.n. 1418/2008 proposto in opposizione di terzo dalle
signore Anna Livia Iacoviello e Mirella Iacoviello, rappresentate e difese dall’avv. Claudio Rossano con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via V. Veneto n. 108;
contro
i signori Vitantonio Demonte e Francesco Tribuzio, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Sanino, Gaetano Franzese e Salvatore Basso, con domicilio eletto presso lo studio legale Sanino in Roma, Viale Parioli n. 180;
nonché contro
i signori Francesca Calafati (o Calefati), Margherita Pagliarulo, Marco Iacoviello e Antonia Quaranta, non costituiti in giudizio;
e nei confronti del
Comune di Mola di Bari, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni D’Innella con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Altieri in Roma, via Ridolfino Venuti n.42;
per l’annullamento
della decisione n. 1657 dell’11 aprile 2007 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l’appello avverso la sentenza del TAR Puglia, sezione III n. 1201 del 10 marzo 2004 sul ricorso proposto da Vitantonio Demonte, Francesca Calafati e Margherita Pagliarulo, per l’annullamento della concessione edilizia in sanatoria sull’immobile sito alla via Van Westerhout nn. 55-56-57.
Visto il ricorso in opposizione di terzo con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Demonte, Tribuzio e del comune di Mola di Bari;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Relatore, alla udienza pubblica del 15 luglio 2008, il Consigliere Sergio De Felice;
Uditi, altresì, per le parti, gli avvocati Rossano e Sanino;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
FATTO
Con la decisione n.1657 del 2007, oggetto del ricorso in opposizione di terzo, questa sezione del Consiglio di Stato, pronunciandosi sull’appello proposto da Calafati, Demonte e Pagliarulo, in riforma della sentenza di rigetto di primo grado, annullava la contestata concessione in sanatoria n. 907 del 17 gennaio 2002, rilasciata agli appellati Iacoviello Marco e Quaranta Antonietta, dal comune di Mola di Bari nella loro qualità di proprietari e costruttori dell’edificio sito alla via Van Westerhout nn.55-56-57, per alcuni lavori riguardanti la realizzazione di locali commerciali in luogo dei parcheggi al piano terra (dapprima previsti dalla concessione edilizia n.69 del 1995 e poi da quella in variante n.283 del 1995).
La predetta decisione, ritenuto sussistere la legittimazione e l’interesse a ricorrere, giudicava fondate le doglianze di eccesso di potere e di difetto di motivazione, in quanto la concessione in sanatoria si poneva in contrasto con i precedenti provvedimenti, riducendo gli spazi destinati a parcheggio.
Avverso detta decisione propongono opposizione di terzo ordinaria i signori Iacoviello Annalivia e Iacoviello Mirella, rappresentando che esse sono proprietarie di talune unità immobiliari del predetto fabbricato, ad esse pervenute per atto di donazione del genitore Iacoviello Marco, stipulato in data 20 aprile 2001 per notaio Sylos Calò.
Le opponenti sostengono che, a seguito del ricorso proposto dai condomini del medesimo edificio (Calafati e altri) sia stata annullata ingiustamente la concessione in sanatoria dei lavori di ristrutturazione del fabbricato.
Sostengono altresì di trovarsi nella posizione di contro interessate all’annullamento della concessione in sanatoria, come tali pretermesse dal giudizio conclusosi con esito per esse non favorevole.
Lamentano, in relazione alla decisione opposta, il difetto di interesse dei ricorrenti; si sostiene infatti che dagli atti di acquisto e dagli allegati non risulta la esistenza del parcheggio, mentre risultano l’androne e i locali commerciali.
La decisione viene censurata anche con riguardo alla asserita violazione degli standards sui parcheggi, e si contesta che si sia trattato, nella specie, di nuova edificazione.
Si è costituito il comune di Mola di Bari, chiedendo l’accoglimento del ricorso in opposizione di terzo.
Si sono costituiti Demonte e Tribuzio, che chiedono dichiararsi la inammissibilità della opposizione di terzo, e comunque il rigetto per infondatezza.
Alla udienza pubblica del 15 luglio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a prescindere dal rilievo sulla tardività.
L’opposizione di terzo non può essere proposta né da colui che aveva l’onere di impugnare immediatamente, in quanto leso dall’atto impugnato, né dal cointeressato, che come tale non ha la qualità di litisconsorte necessario, né dall’avente causa o successore a titolo particolare di una delle parti del precedente giudizio che, come tale, a causa dei limiti soggettivi e della estensione soggettiva del giudicato, non può considerarsi estraneo allo stesso (in tal senso, Consiglio di Stato, IV, 30 maggio 2005, n.2817).
Nella specie, gli opponenti (terzi) sono figli donatari del donante Iacoviello Marco, divenuti proprietari con atto del 20 aprile 2001.
Non rileva la circostanza che si controverta sulla legittimità della concessione edilizia in sanatoria che sarebbe successiva all’atto di donazione.
In primo luogo, la concessione in sanatoria si riferisce al signor Iacoviello Marco, dante causa delle opponenti; in secondo luogo, la concessione in sanatoria si riferisce a lavori effettuati in difformità della concessione n.69 del 1995 e alle successive varianti n.283 del 1995 e 157 del 1996.
Non può ritenersi quindi sussistente la posizione di controinteressato sopravvenuto (in quanto al contrario, la intera vicenda amministrativa si era svolta nei confronti del dante causa, anche dopo l’atto di acquisto), né di controinteressato ingiustamente pretermesso, in quanto, quali successori a titolo particolare (salvi i rapporti interni sul trasferimento a titolo di donazione), gli opponenti succedono altresì nelle vicende amministrative e giurisdizionali.
E’ inammissibile l’opposizione di terzo di cui al comma 1 dell’art. 404 c.p.c. proposta da coloro che subentrano nella medesima posizione del loro dante causa in un rapporto contrattuale (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, III, 8 novembre 2007, n.23289).
D’altronde, anche nel rito civile, gli aventi causa di una delle parti sono legittimati alla opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 comma 1 c.p.c. e quindi all’intervento in grado di appello ex art. 344 c.p.c., purchè facciano valere un diritto autonomo incompatibile con quello delle parti in causa, suscettibile di essere direttamente e immediatamente pregiudicato dalla sentenza (Cassazione civile, II; 23 febbraio 1994, n.1775).
Per le considerazioni sopra svolte, l’opposizione di terzo va dichiarata inammissibile.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
dichiara inammissibile l’opposizione di terzo. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2008, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Cossu, Presidente
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere, est.
Vito Carella, Consigliere
Depositata in Segreteria
Il 03/09/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)