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n. 9-2008 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 28 agosto 2008 n. 4094
Pres. Barbagallo, est. Barra Caracciolo
B. G. e altri (Avv. P. Malasoma) c. Croce Rossa Italiana C.R.I. (n.c.)


Processo Amministrativo – Appello – Notifica – Avvocatura Distrettuale – Nullità – Ragioni

La notifica dell’appello al Consiglio di Stato eseguita, in violazione del combinato disposto degli artt.144, comma 1, c.p.c. e 11, comma 3, del R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, presso l’Avvocatura distrettuale, piuttosto che presso l’Avvocatura generale dello Stato, va considerata nulla. Tale nullità è sanabile, in omaggio al principio processuale del raggiungimento dello scopo, solo nel caso in cui l’amministrazione intimata si sia costituita in giudizio (1).

 

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(1) Corte costituzionale 26 giugno 1967, n.97


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO




Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)




ha pronunciato la seguente


DECISIONE



sul ricorso in appello proposto da

Bartolini Giorgio e Galassi Bruno rappresentati e difesi dall’ avv.Paolo Malasoma ed elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. Claudio Staderini, via della Giuliana 80;


contro




Croce Rossa Italiana C.R.I. in persona del legale rappresentante p.t. n.c.;


per l’annullamento



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Sezione I n.2522 del 13 luglio 2004;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 22 aprile 2008 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.
Udito l’Avv. Malasomma;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con la sentenza in epigrafe il Tar della Toscana ha respinto il ricorso proposto dai sigg.ri Giorgio Bartolini e Bruno Galassi per l’accertamento del loro diritto alla liquidazione di somme a titolo di retribuzione non corrisposta, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria, oltre che per l’annullamento e\o disapplicazione dei provvedimenti in data 30 agosto 1993, con cui la Croce Rossa Italiana aveva disposto al cessazione del rapporto di lavoro con i ricorrenti stessi.
L’adito Tribunale riteneva che non si fosse formata la prova della presenza degli indici rivelatori della sussistenza di un rapporto di fatto di lavoro subordinato intercorso tra i ricorrenti e la CRI.
Appellano i medesimi ricorrenti deducendo i seguenti motivi:
Contraddittorietà ed illogicità della motivazione- erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Non sono state considerate come dovuto le dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio davanti al giudice del lavoro.
E’ poi errata la qualificazione della causale dei pagamenti eseguiti in favore dei ricorrenti quale compiuta dal Tar, trattandosi, secondo attendibili deposizioni testimoniali, di compensi per prestazioni lavorative.
Vengono confutate, nella loro rilevanza, le inconferenti dichiarazioni rese da alcuni dei testi escussi davanti al giudice del lavoro.
Inoltre il Tar non ha tenuto conto della mancata produzione da parte della CRI della documentazione richiesta con l’ordinanza 5 maggio 2003, fogli di viaggio relativi ai periodi in contestazione, documenti contabili ed in particolare gli assegni emessi in favore dei ricorrenti per periodi di lavoro diversi da quelli per cui risultavano regolarmente assunti.
Nessuno si è costituito per la C.R.I.


MOTIVI DELLA DECISIONE



L’atto di appello introduttivo del presente grado di giudizio risulta notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze (in data 31 ottobre 2005).
La Croce Rossa Italiana, intimata con detto atto, non risulta peraltro costituita in giudizio.
Occorre allora rilevare che la notifica dell’appello al Consiglio di Stato eseguita, in violazione del combinato disposto degli artt.144, comma 1, c.p.c. e 11, comma 3, del R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, presso l’Avvocatura distrettuale, piuttosto che presso l’Avvocatura generale dello Stato, va considerata nulla. Tale nullità è sanabile, in omaggio al principio processuale del raggiungimento dello scopo, nel caso in cui l’amministrazione intimata si sia costituita in giudizio, come può desumersi dalla pronuncia della Corte costituzionale 26 giugno 1967, n.97, che ha appunto ammesso la sanatoria della nullità di tale erronea notificazione.
Tuttavia, nel caso in esame, essendo mancata, come già rilevato, la costituzione dell’ente pubblico notificatario, l’appello deve essere dichiarato inammissibile, in assenza della sanatoria della evidenziata nullità della notifica (ex multis, VI 22 maggio 2006, n.2954).
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente grado di appello.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara inammissibile il ricorso in appello indicato in epigrafe, confermando per l’effetto la sentenza impugnata.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 22.4.2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo - Presidente
Luciano Barra Caracciolo - Consigliere Rel.
Aldo Scola - Consigliere
Francesco Bellomo - Consigliere
Manfredo Atzeni - Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....28/08/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)





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