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CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 30 luglio 2008 n. 3*
Pres. Salvatore, est. Buonvino
Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro (Avv.ti P. A. Mirri
e V. Biagetti) c. A.U.S.L. Bari 4 e Regione Puglia (nn.cc.)


1. Giurisdizione e competenza – Sanità – Assistenza ospedaliera – Rette di degenza – Recupero - Controversia – Giurisdizione del G.A. - Sussiste – Ragioni

 

2. Giurisdizione e competenza – Sanità – Assistenza ospedaliera – Rette di degenza – Recupero - Controversia – Parti - Soggetti facenti tutti capo al S.S.N. - Giurisdizione del G.A.

 

3. Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici - Sanità – Assistenza ospedaliera – Rette di degenza – Recupero - Controversia – Oggetto - Determinazione di indennità, canoni e altri corrispettivi – Esclusione – Ragioni – Conseguenze - Giurisdizione del G.A. - Sussiste

 

4. Giurisdizione e competenza – Giurisdizione esclusiva del G.A. – Art. 33 D.Lgs. 80/1998 – Carattere generale- Effetti – Abrogazione delle norme preesistenti – Esclusione

1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie concernenti il recupero di rette di degenza di soggetti psichicamente alienati richiesto dagli enti ospedalieri nei confronti delle aziende sanitarie locali. Tali controversie riguardano infatti fattispecie riconducibili nell’ambito di cui all’art. 29 n. 5, 6 e 7, t.u. n. 1054 del 1924 – che stabiliscono la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in alcune ipotesi concernenti gli oneri finanziari relativi agli ammalati di mente -; tale assetto normativo non risulta peraltro essere stato espressamente abrogato atteso che l’art. 11 L. 180/1978, con la quale sono state radicalmente modificate le disposizioni in materia di patologie degli alienati, reca l’espressa abrogazione di talune specifiche norme, con essa incompatibili, ma non le citate disposizioni in tema di giurisdizione del giudice amministrativo. Deve, quindi, escludersi che dalla semplice entrata in vigore delle norme di riforma del servizio sanitario nazionale consegua, di per se, in assenza di alcuna espressa norma abrogativa la caducazione della disciplina - di carattere speciale e, come tale, rafforzato - di cui all’art. 29 t.u. n. 1054 del 1924 e di cui all’art. 7 della legge n. 1034 del 1971.

 

2. Anche qualora la contesa si instauri tra soggetti facenti tutti capo al S.S.N. (ad esempio, tra due AA.SS.LL.) si verte nell’ambito delle controversie disciplinate dall’art. 29, n. 5, del t.u. del 1924 – con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo - dal momento che tale norma non esclude che il conflitto possa insorgere in tema di identificazione del debitore anche tra soggetti appartenenti allo stesso comparto.

 

3. In tema di pubblici servizi di natura sanitaria, erogati sulla base di rapporti convenzionali di diritto pubblico, di carattere concessorio, le controversie concernenti l’individuazione del soggetto pubblico concretamente tenuto all’erogazione del rimborso delle rette di degenza dei pazienti attengono all’an e non al quantum, e non sono quindi configurabili quali fattispecie relative alla determinazione di indennità, canoni e altri corrispettivi per le quali è esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo.

 

4. La disciplina attributiva della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, introdotta dall’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 costituisce normativa di carattere generale, finalizzata non ad abrogare le preesistenti norme speciali che disegnavano parcellizzati ambiti di giurisdizione in materie specifiche, bensì solo ad affiancare dette norme speciali, di fatto assorbendole nel quadro del più vasto e onnicomprensivo disegno di riparto della giurisdizione. Una volta modificatosi, peraltro, a seguito dell’intervento del giudice costituzionale, l’ambito operativo di tale norma generale sulla giurisdizione (cfr. Corte Cost. 204/2004), tali norme speciali, mai espressamente abrogate, riprendono visibilità, nel senso che, ridimensionata la norma generale che le assorbiva, hanno, per naturale vis espansiva, ripreso a disciplinare il circoscritto ambito materiale che le caratterizza.

 

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* in termini, anche CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA – Sentenze 30 luglio 2008 n. 4, 5, 6, 7 e 8*


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Adunanza Plenaria



ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 8387/2006 (ricorso Adunanza Plenaria n. 1/2008), proposto dalla
Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Achille Mirri e Vittorio Biagetti ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio di quest’ultimo, via A. Bertoloni 35,

contro



l’A.U.S.L. Bari 4, in persona del Direttore generale p.t., non costituitasi in giudizio

e contro



la Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., non costituitasi in giudizio,

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione I, 7 luglio 2005, n. 3206;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
vista la memoria prodotta dall’appellante a sostegno delle proprie difese;
visti gli atti tutti della causa;
vista l’ordinanza 28 marzo 2008, n. 1330, della Sezione quinta, di rimessione della controversia all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;
vista la memoria prodotta innanzi a detta Adunanza dall’appellante;
relatore, alla pubblica udienza del 16 giugno 2008, il consigliere Paolo Buonvino;
udito l’avv. Biagetti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

Ritenuto in fatto



1) – L’impugnata sentenza del TAR si è pronunciata in ordine al recupero di rette di degenza richiesto (per il ricovero di un soggetto affetto da disfunzionalità psichica) dall’Istituto ospedaliero di Sospiro, presso le cui strutture il degente era stato ricoverato, nei confronti dell’ASL Bari 4; i primi giudici hanno ritenuto, al riguardo, il proprio difetto di giurisdizione.
La sentenza è appellata dall’Istituto ora detto, che ne deduce l’erroneità perché, al contrario di quanto ritenuto dal TAR, nelle controversie quale quella in esame la giurisdizione spetterebbe al giudice amministrativo.
Con ordinanza di rimessione a questa Adunanza la Sezione quinta esprime dubbi in merito alla sussistenza, al riguardo, della giurisdizione del giudice amministrativo (nel caso in esame, denegata dal TAR), richiamandosi, all’uopo, anche ad alcune pronunce della Corte regolatrice.
2) - La Fondazione appellante, con memoria prodotta innanzi a questa Adunanza, insiste per l’accoglimento dell’appello attesa la sussistenza, nella specie, della giurisdizione del giudice amministrativo, erroneamente denegata dal TAR.

Considerato in diritto



1) – Con l’impugnata sentenza il Tribunale amministrativo regionale ha declinato la propria giurisdizione in una controversia concernente il recupero di rette di degenza per il ricovero di un soggetto affetto da disfunzionalità psichica presso le strutture dell’Istituto ospedaliero di Sospiro.
La Sezione quinta, investita dell’appello, ha demandato a questa Adunanza l’esame della questione inerente alla giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere delle controversie in subjecta materia.
Giova ricordare, in sintesi, che l'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (come modificata dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, dalla legge 17 giugno 1926 n. 1187 e dalla legge n. 251 del 26 aprile 1954), ha stabilito che fossero decise dal giudice amministrativo le controversie fra Province, Comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, Consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del R.D. 19 novembre 1889, n. 6535; e che l’art. 7 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, ha ribadito la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie specificamente riguardanti le spese per gli alienati mentali, anche se appartenenti a province diverse, nelle quali fossero interessati istituzioni od enti aventi obbligo di mantenimento degli alienati stessi.
La giurisdizione del giudice amministrativo è stata, in seguito, confermata dall'art. 29, n. 7, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1924, n. 1672, e dalla legge 8 febbraio 1925, n. 88), trovando poi ulteriore conferma nell'art. 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251, e, infine, nell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il quale, nel determinare la competenza dei tribunali amministrativi regionali, ha riaffermato la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi indicati dalle leggi anzidette in ordine agli oneri finanziari relativi agli ammalati di mente.
Sono mantenute, inoltre, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sempre ai sensi del citato art. 7 della legge n. 1034 del 1971, i ricorsi di cui ai nn. 5 e 6 dell’art. 29, primo comma, del predetto r.d. n. 1054 del 1924, e, precisamente: “ 5) i ricorsi circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la Provincia e per il Comune, ai termini delle leggi vigenti in materia di sanità pubblica; 6) i ricorsi in materia di spedalità e di ricovero degli inabili al lavoro”; sui ricorsi di cui al n. 5 ora detto il giudice amministrativo pronuncia anche nel merito, giusta quanto previsto dal terzo comma dello stesso art. 29.
Ebbene, come ricorda l’ordinanza di rimessione, la questione di merito su cui si appunta la controversia concerne la giusta identificazione del soggetto pubblico obbligato alla rifusione di queste spese di ricovero; identificazione da fare in ragione della natura delle prestazioni effettivamente rese, per cui se queste sono da qualificare sanitarie – vale a dire di cura – l’obbligato è il Servizio sanitario nazionale attraverso i suoi enti e organi periferici; se invece sono da qualificare socio-assistenziali – vale a dire di conservazione – l’obbligato è il Comune di residenza all’epoca del ricovero.
Come pure ricordato dalla Sezione remittente, il confine giuridico tra le due categorie è incerto; e questa incertezza è spesso foriera, nei casi singoli, di difficili questioni interpretative, in concreto aggravate dalla circostanza che, in punto di fatto, non infrequente è il carattere misto della prestazione, o delle prestazioni, effettuate in favore del singolo soggetto nell’arco temporale – spesso assai lungo - della sua degenza; tanto più che talvolta, come è normale, queste prestazioni si mescolano a prestazioni sanitarie comuni e non già specifiche della malattia mentale.
Viene, ancora, ricordato dalla Sezione remittente che, in effetti, in ordine a tale malcerto confine giuridico, si può tendenzialmente dire che alle prestazioni sanitarie sono assimilati gli interventi di tipo misto in cui è prevalente la dimensione terapeutica.
Quanto a fonti primarie, tale infatti è il criterio di ripartizione di queste spese oggi vigente in virtù dell’art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (“disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 1984”) secondo il quale “[…] Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali […]”); e, in questo senso, volge anche la legislazione regionale della Lombardia (dove ha sede l’Istituto Ospedaliero di Sospiro) sulle attività assistenziali, che, infatti, mette a carico dei Comuni queste attività (artt. 1, 61 e 63 l.r. Lombardia 7 gennaio 1986, 1; art. 4 l.r. Lombardia 1 gennaio 2000, n. 1).
Oltre a quanto sin qui ricordato dalla Sezione remittente, può anche aggiungersi che, ai sensi dell’art. 3 septies del d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, comma 2, “le prestazioni socio-sanitarie comprendono: ........................b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute”; e (comma 6) “le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112......”.
Quanto a fonti secondarie, l’ordinanza di rimessione ricorda, poi, che è tendenzialmente questa anche la ripartizione fatta dal d.P.C.M. 8 agosto 1985 (“atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”) e dal d.P.C.M. 14 febbraio 2001 (“atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”).
Fatte queste premesse, la remittente ha osservato che, in effetti, l’incertezza di qualificazione e il carattere, spesso misto, della prestazione erogata erano alla base del contenzioso sul rimborso, in cui si iscriveva anche il caso qui in esame (e che, a questo proposito, sarebbe auspicabile una miglior regolazione del confine tra le due categorie fatta a livello legislativo, quasi un’actio finium regundorum, per modo che siano ridotte le disparità interpretative e abbassato il livello di litigiosità); anche nel caso presente, invero, la questione di merito si poneva come una questione classificatoria del genere ora descritto; sennonché, prima di affrontarne il merito, occorreva procedere esplicitamente alla verifica, anche d’ufficio, della giurisdizione, dopo aver rilevato che - per le ragioni appena dette – si era in materia di pubblici servizi (per quanto non solo di servizio sanitario bensì, anche o alternativamente, di servizio socio-assistenziale); e, dal punto di vista formale, che, quanto a causa petendi, a petitum e a rappresentazione della domanda giudiziale, nella specie non si faceva questione di contestazione di provvedimenti autoritativi e di loro annullamento, bensì solo di identificazione del soggetto passivo di questa obbligazione pecuniaria e di sostanziale condanna al pagamento di quanto dovuto.
Si poneva, dunque, la questione preliminare se la controversia in esame - evidentemente esulante dalla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo - fosse da ricondurre ad una delle tassative ipotesi di giurisdizione amministrativa esclusiva; sicché la Sezione remittente, attesa la concreta possibilità di un contrasto giurisprudenziale tra una tesi ravvisante la presenza della giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo e una volta ad escluderla, ha rimesso la decisione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato su questo preliminare punto di diritto concernente il dubbio sulla giurisdizione del giudice amministrativo e, di conseguenza, sul resto della controversia.
Ritiene l’Adunanza che la presente controversia rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo.
2) - Giova premettere, invero, che nel presente giudizio non si fa questione di riparto degli oneri in rapporto alla natura assistenziale o sanitaria delle prestazioni erogate, ma solo in riferimento al domicilio di soccorso (art. 72 della legge n. 6972 del 1890), dal momento che l’ASL intimata ha rifiutato il richiesto pagamento in ragione ed in concomitanza del trasferimento della residenza del degente presso il Comune in cui era ubicato il medesimo Istituto ricorrente in primo grado, senza fare questione, invece, in ordine alla natura delle prestazioni da esso erogate.
Fatta tale precisazione, può, non di meno, rilevarsi che anche la fattispecie qui in esame attiene all’individuazione dell’amministrazione tenuta alla corresponsione degli oneri (nella presente controversia incontestatamente sanitari) correlati al ricovero di un inabile psichico presso una struttura sanitaria (a tal fine convenzionata con la locale unità sanitaria lombarda); si tratta, infatti, di stabilire se l’ASL 4 di Bari fosse o meno tenuta a farsi carico delle prestazioni sanitarie in parola, ovvero fosse a tanto tenuto un diverso soggetto pubblico, quale ad esempio, il Comune di attuale o originaria residenza.
Ritiene, poi, l’Adunanza che, con riferimento alle stesse ragioni appena cennate, debba delimitarsi l’ambito della presente controversia alle sole questioni afferenti al riparto delle spese sanitarie tra pubbliche amministrazioni in connessione con la tematica afferente al c.d. “domicilio di soccorso”, questi essendo i limiti soggettivi e oggettivi caratterizzanti l’originario ricorso, incentrato, come si ripete, sulla sussistenza o meno dell’obbligo dell’ASL intimata di corrispondere le somme richieste in luogo di altro soggetto pubblico, peraltro, non preventivamente individuato; non si fa, invece, questione di tematiche afferenti a rapporti di debito-credito tra amministrazioni, o istituti convenzionati, e privati.
3) – Ciò premesso, giova, in linea generale, osservare che la presente controversia attiene all’ambito materiale di cui al citato n. 5 dell’art. 29, t.u. n. 1054 del 1924 (in relazione la quale il giudice amministrativo è stato dotato di giurisdizione anche di merito dal terzo comma dallo stesso art. 29), nonché a quello dei successivi nn. 6 e 7 (quest’ultimo riguardante, come cennato, le controversie relative alle spese per gli alienati previste dall’art. 7, primo comma, della legge n. 36 del 14 febbraio 1904).
Detto assetto normativo non risulta essere stato espressamente abrogato sia nel momento in cui, con la legge n. 180 del 13 maggio 1978, sono state radicalmente modificate le disposizioni in materia di patologie degli alienati, sia a seguito dell’entrata in vigore del servizio sanitario nazionale di cui alla legge n. 833 del 1978; in particolare, l’art. 11 della citata legge 180 reca l’espressa abrogazione di talune specifiche norme, con essa incompatibili, senza che, tra queste, fossero ricomprese le disposizioni in tema di giurisdizione del giudice amministrativo dianzi ricordate.
Ed è vero che, con la riforma del S.S.N., le patologie degli alienati ricevono lo stesso trattamento giuridico riservato alle altre patologie e fanno ormai tutte carico al Servizio stesso; non di meno questo non esclude che possano rimanere aperte tematiche relative al riparto delle relative spese tra soggetti pubblici, ovvero tra questi e istituti privati convenzionati quale quello qui appellante (e a tale problematica attiene la presente controversia, l’ASL appellata non ritenendosi tenuta al pagamento delle spese sanitarie di cui si tratta, questo dovendo fare capo, a suo avviso, ad un differente soggetto pubblico); e ciò sia sulla base delle norme disciplinanti il c.d. “domicilio di soccorso” (art. 72 della legge n. 6972 del 1890 e, oggi, legge n. 328 dell’8 novembre 2000, che, tra l’altro, con l’art. 30, ha abrogato l’art. 72 ora citato), sia sulla base di quelle concernenti il riparto delle spese socio-assistenziali e sanitarie ai sensi della disciplina normativa sopra richiamata (in particolare, legge n. 730 del 1983).
E può anche verificarsi l’evenienza che la contesa si instauri tra soggetti facenti tutti capo al S.S.N. (ad esempio, tra due AA.SS.LL.); ebbene, anche in tal caso, ad avviso del Collegio, si verte nell’ambito delle controversie disciplinate dall’art. 29, terzo comma, n. 5, del t.u. del 1924, dal momento che tale norma non esclude che il conflitto possa insorgere in tema di identificazione del debitore anche tra soggetti appartenenti allo stesso comparto.
Deve, quindi, escludersi, con specifico riferimento alla tematica afferente alla presente controversia (riparto di giurisdizione su questione afferente alla ripartizione di spese sanitarie tra soggetti pubblici) che dalla semplice entrata in vigore delle norme di riforma del servizio sanitario nazionale consegua, di per se, in assenza di alcuna espressa norma abrogativa la caducazione della disciplina - di carattere speciale e, come tale, rafforzato - di cui all’art. 29 del t.u. n. 1054 del 1924 e di cui all’art. 7 della legge n. 1034 del 1971.
Non è dato ritenere, infatti, che le predette norme di riforma possano aver fatto venire meno l’interesse pubblico – sotteso alla disciplina di carattere speciale anzidetta - a far si che le problematiche afferenti al riparto delle spese sanitarie tra pubbliche amministrazioni, proprio per la natura pubblica dei soggetti coinvolti, continuino ad essere rimesse al vaglio del giudice amministrativo.
A tanto induce, del resto, sotto altro profilo, anche la considerazione del fatto che si verte, comunque, in tema di pubblici servizi, di natura sanitaria, erogati sulla base di rapporti convenzionali di diritto pubblico, di carattere concessorio, con la conseguente radicazione della giurisdizione amministrativa, ante legem n. 205 del 21 luglio 2000, anche ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034 del 1971 (giurisdizione in tema di ricorsi contro atti o provvedimenti relativi a rapporti di concessione di servizi pubblici) e, successivamente, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998 come riformulato dalla sentenza costituzionale ora detta, che rimette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” (e, nella specie, la controversia non afferisce alla determinazione di indennità, canoni e altri corrispettivi e, quindi, a questioni afferenti al quantum, bensì a questione afferente all’an e, precisamente, alla sussistenza o meno dell’obbligo di provvedere in capo ad una o all’altra pubblica amministrazione e, dunque, alla individuazione del soggetto pubblico concretamente tenuto all’erogazione).
Nella stessa direzione conduce, inoltre, il disposto - in tema di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, se e nel caso in cui l’erogazione sia riconducibile ad accordi aventi la natura di quelli da tale norma regolati.
E, può aggiungersi, sempre in linea generale (e al di là dello specifico ambito della presente contesa), che controversie da ritenersi rimesse, in base alla disciplina normativa sin qui richiamata, al vaglio del giudice amministrativo sono anche quelle afferenti al riparto delle spese laddove si contenda in ordine al prevalere del carattere sanitario o assistenziale delle stesse, in quanto oggetto centrale del contendere è, in tal caso, sempre e comunque l’individuazione del soggetto pubblico eventualmente debitore di somme correlate a prestazioni sanitarie; ciò che rafforza ulteriormente il convincimento della perdurante operatività del disposto di cui all’art. 29, comma primo, n. 5, del r.d. n. 1054 del 1924, dal momento che si tratta di stabilire, in tal caso, sulla base di criteri di prevalenza, se si verta in tema di spese sanitarie facenti o meno capo ad un soggetto appartenente al S.S.N.
4) – La Sezione remittente pone, inoltre, l’ulteriore questione se, nella materia de qua, esista un momento storico di discrimine, un prima e un dopo, costituito dall’entrata in vigore dell’art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che ha introdotto il principio generalizzato delle giurisdizione amministrativa esclusiva in tema di pubblici servizi, sottraendolo alla frammentarietà delle norme del 1924; al riguardo essa rileva, preliminarmente, che le norme di cui all’art. 29, nn. 5), 6), e 7), del r.d. 26 gennaio 1924, n. 1054, e, per richiamo di quello, l’art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, avevano, in effetti, sempre ad avviso della Sezione remittente, carattere particolare, episodico e frammentario; e solo nel 1998 è stato introdotto il citato art. 33 (poi riformulato dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), dal carattere, per così dire, generale, che è stato oggetto di intervento anche interpretativo del giudice delle leggi (dapprima, sul testo originario del 1998, Corte cost., 17 luglio 2000, n. 292; poi, sul nuovo testo del 2000, 6 luglio 2004, n. 204 cit.).
Sulla base di tale considerazione l’ordinanza di rimessione rileva che una compiuta disamina della materia richiede che sia sciolto il nodo del rapporto tra le varie norme succedutesi nel tempo; al riguardo, viene osservato, in particolare, con detta ordinanza, che, in tema di giurisdizione esclusiva, vale a dire di ripartizione per materia della pubblica funzione giurisdizionale tra giudice ordinario e giudice speciale, una norma posteriore generale non potrebbe far sopravvivere una precedente norma speciale che abbia – in rapporto di parte a tutto – il medesimo oggetto, in quanto la norma successiva ridefinisce in toto l’assetto organizzativo pubblico della giurisdizione e assorbe ogni precedente, isolata attribuzione di frammenti di quella materia.
In contrario, lo stesso remittente richiama, comunque, la decisione della Sezione quinta di questo Consiglio 31 luglio 2006, n. 4693, secondo cui la precedenza nel tempo della fonte è di suo attributiva, alle norme del 1924, di “una particolare autonomia” alla materia delle spese di spedalità; e che, inoltre, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “prima ed a prescindere dal d.lgs. n. 80 del 1998”, e cio in base all’art. 29 del r.d. n. 1054 del 1924 (ribadito dall’art. 7 della legge n. 1034 del 1971) che rimane fuori dai limiti derivanti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall’art. 33, come successivamente definiti da Corte cost., n. 204 del 2004.
5) - Osserva il Collegio che non è condivisibile quanto ritenuto dal remittente in merito alla cennata prevalenza della norma generale sopravvenuta su quelle speciali contenenti “isolata attribuzione di frammenti di quella materia”; ciò in quanto la disciplina introdotta dall’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 costituisce normativa - attributiva della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo – di carattere generale, destinata non ad abrogare le preesistenti norme speciali che disegnavano detti parcellizzati ambiti di giurisdizione in materie specifiche, bensì solo ad affiancare dette norme speciali, di fatto assorbendole o se si vuole, facendole sopire nel corso della sua vigenza, e ciò nel quadro del più vasto e onnicomprensivo disegno di riparto della giurisdizione riconducibile al ripetuto art. 33; una volta modificatosi, peraltro, a seguito dell’intervento del giudice costituzionale, l’ambito operativo di tale norma generale sulla giurisdizione, tali norme speciali, mai espressamente abrogate, hanno logicamente ripreso visibilità, nel senso che, ridimensionata la norma generale che le assorbiva, hanno, per naturale vis espansiva, ripreso a disciplinare il circoscritto ambito materiale che le caratterizza; l’assetto normativo di carattere generale rimodellato a seguito delle modifiche legate agli interventi della Corte costituzionale non avendo, in effetti, fatto venire meno le ragioni di interesse pubblicistico che, prima dell’entrata in vigore del ripetuto art. 33, già avevano indotto il legislatore a rimettere al giudice amministrativo quelle particolari materie settoriali.
Si aggiunga, al riguardo, che, giusta quanto sopra ricordato, nella materia ripartitoria di cui al primo comma, n. 5, del r.d. n. 1054 del 1924, al giudice amministrativo è demandata anche una specifica competenza a pronunciare nel merito, mai rimossa dal legislatore, che l’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, a sua volta, non contemplava, né ha esplicitamente abrogato; trattandosi di una competenza peculiare e straordinaria, aggiuntiva rispetto alla giurisdizione esclusiva accordata dall’art. 33 medesimo, deve ritenersi che, al riguardo, neppure possa avere quella sorta di temporaneo “assorbimento” o “sopimento” che può aver caratterizzato le altre disposizioni sulla giurisdizione di cui si è detto; e avendo, per tale aspetto, la norma continuato ad operare anche nella vigenza dell’art. 33 nella sua originaria stesura o in quella modificata dalla legge n. 205 del 2000, non si vede come lo stesso art. 33 possa, al riguardo, avere abrogato la norma stessa, avente una più ampia e speciale portata rispetto all’ambito di giurisdizione esclusiva riconosciuto dall’art. 33 medesimo.
Tutto ciò avvalora ulteriormente il convincimento in merito alla permanenza, in materia, della giurisdizione del giudice amministrativo.
6) – Richiamate, poi, le numerose sentenze con le quali la stessa Sezione remittente ha, a più riprese, ritenuto la giurisdizione amministrativa nella materia in esame (cfr. 31 luglio 2006, nn. 4693, 4695, 4697; 10 febbraio 2004, n. 479; 29 gennaio 2004, n. 306; 16 gennaio 2004, n. 124; cfr. anche C.G.A.R.S. 9 ottobre 2007, n. 945), può rilevarsi come a conclusioni difformi neppure conduce, a ben vedere, quanto affermato nelle sentenze della Suprema Corte regolatrice richiamate nell’ordinanza di rimessione; si tratta di fattispecie alle quali, invero, non può essere ricondotta, in linea di fatto, la vicenda oggetto del presente giudizio.
E, anzi, un implicito riconoscimento della giurisdizione amministrativa in controversie afferenti all’individuazione del soggetto obbligato al rimborso delle spese lo si ricava dalla sentenza delle SS.UU. 26 febbraio 1999, n. 102, laddove viene affermata la giurisdizione del giudice ordinario in tema di controversie concernenti rapporti di debito/credito; dell’esistenza, quindi, sul piano oggettivo, di una situazione di pura debenza.
7) – In definitiva, questa Adunanza è dell’avviso che, nella controversia in esame, operi la giurisdizione amministrativa.
Per tali motivi, va accolto l’appello proposto dall’Istituto appellante e, per l’effetto, va annullata con rinvio la sentenza di primo grado appellata.
Spese al definitivo.

Per tali motivi



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Adunanza plenaria, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata, con rinvio degli atti al TAR di Bari.
Spese al definitivo.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, riunito in Adunanza plenaria, nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2008 con l’intervento dei signori Magistrati:
Paolo Salvatore - Presidente del Consiglio di Stato
Giovanni Ruoppolo Presidente di Sezione
Gaetano Trotta Presidente di Sezione
Costantino Salvatore Consigliere
Luigi Maruotti Consigliere
Pier Luigi Lodi Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere Est.
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Filoreto D’Agostino Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2008



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