CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 29 luglio 2008 n. 4136
|
|
----------------
|
| |
|
Nota: Si segnala questa interessante ordinanza “propulsiva” (n. 4136 29/07/2008) con cui il Consiglio di Stato ha imposto al Ministero dell’interno di adottare una posizione chiara ed univoca sulle prescrizioni da seguire nell’organizzazione di tornei di gioco Poker Texas Hold’em.
La controversia nasce dal divieto assoluto imposto dalla Questura di Campobasso di organizzare tornei di Poker Texas Hold’em, nonostante l’impegno dell’Associazione Poker One ricorrente a rispettare le rigide prescrizioni imposte da altre Questure italiane (Questura di Bari, Questura di Trento, Provincia Autonoma di Trento, etc.) che, al contrario, hanno ritenuto lecito il gioco in questione.
Il divieto imposto dalla Questura di Campobasso, motivato con la presunta illiceità del gioco del Poker in tutte le sue varianti e, quindi, anche del Poker Texas Hold’em (poker sportivo), non ha convinto il Consiglio di Stato che su ricorso dell’Associazione Poker One (una delle 270 Associazioni affiliate alla FIGP, con circa 15.000 aderenti in pochi mesi di attività), ha evidenziato l’inspiegabile “disparità” di trattamento richiedendo al “Ministero dell’Interno una dettagliata relazione nella quale dia conto della situazione esistente sul territorio nazionale” ed ordinando allo stesso Ministero di assumere “una posizione unica a livello centrale” nel termine di 60 giorni.
Si tratta della prima decisione in tal senso adottata dai supremi giudici amministrativi finalizzata a fare chiarezza su una disciplina che può contare su centinaia di migliaia di appassionati (circa 300 mila vd. articolo su LaRepubblica.it del 23/07/2008) che da agosto potranno giocare on line sui siti gestiti dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. |
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Registro Ordinanza: /4136/08
Registro Generale: 5637/2008
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
|
| |
|
composto dai Signori: Pres. Giovanni Ruoppolo; Cons. Paolo Buonvino; Cons. Roberto Chieppa; Cons. Roberto Garofoli; Cons. Roberto Giovagnoli Est.
|
| |
|
ha pronunciato la presente
|
| |
|
ORDINANZA
|
| |
|
nella Camera di Consiglio del 29 Luglio 2008.
Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
|
| |
|
MINICHETTI MAURO Q. PRES. ASS. SPORT. DIL. “POKER ONE” rappresentato e difeso da: Avv. GIULIANO DI PARDO Avv. RENATO POTENTE con domicilio in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS
|
| |
|
Contro
|
| |
|
MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso da: AVV. GEN.LE STATO con domicilio eletto in Roma VIA DEI PORTOGHESI N. 12
|
| |
|
QUESTURA DI CAMPOBASSO non costituitasi; per l'annullamento
dell'ordinanza del TAR MOLISE - CAMPOBASSO n. 128/2008 , resa tra le parti, concernente DIFFIDA APPROVAZIONE NUOVA TABELLA GIOCHI PROIBITI ;
|
| |
|
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO DELL'INTERNO
Udito il relatore Cons. Roberto Giovagnoli e uditi, altresì, per le parti l’Avv.to Di Pardo e l’Avv.to dello Stato Giannuzzi;
Ritenuto che dagli atti di causa emerge che le Questure delle diverse Province hanno assunto posizioni divergenti in ordine alla liceità del gioco denominato “poker Texas Hold’em”, alcune vietandolo, altre autorizzandolo con prescrizioni;
Ritenuto che alla luce di tali disparità risulta necessario acquisire dal Ministero dell’Interno una dettagliata relazione nella quale dia conto della situazione esistente sul territorio nazionale ed assuma un posizione unica a livello centrale;
Ritenuto di fissare per tale incombente il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza;
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
dispone l’incombente istruttorio di cui in motivazione. Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 21/10/2008 (Ricorso numero: 5637/2008 ).
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
|
| |
|
Roma, 29 Luglio 2008
|
|