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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 26 luglio 2008 n. 3687
Pres. ed est. Vacirca
Ministero della Difesa (Avv. Stato) c. P.G. ed altri (n.c.)


1. Pubblico impiego – Retribuzione – Somme indebitamente erogate – Recupero – Necessità – Conseguenze – Obbligo di motivazione – Non sussiste

 

2. Pubblico impiego – Retribuzione – Somme indebitamente erogate – Recupero – Buona fede del debitore – Irrilevanza – Tempo trascorso – Irrilevanza – Modalità – Esigenze di vita del debitore - Rilevanza

1. Il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'articolo 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate. In tale contesto la doverosità del recupero esclude che l'amministrazione sia tenuta a fornire una specifica motivazione, essendo invece sufficiente che vengano indicate le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto alle somme corrisposte.

 

2. La buona fede del debitore non può rappresentare un ostacolo all'esercizio da parte dell'amministrazione del recupero dell'indebito, neppure quando intervenga a lunga distanza di tempo dall'erogazione delle somme, comportando in capo all'Amministrazione solo l'obbligo di procedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore


N. 3687/2008
Reg. Dec.
N. Reg. Ric. 3639
Anno 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)



ha pronunciato la seguente

DECISIONE




sul ricorso in appello n. 3639 del 2002, proposto dal

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n.12 , Roma;

contro



Paolo Graziosi, Ferdinando Arganese, Nazzareno Selvini e Biagio Rocchetti, non costituiti;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione I Bis di Roma, n. 1746/2001;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza dell’8 luglio 2008, il Presidente Giovanni Vacirca;
Udito l’avv.to dello Stato Greco;
Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO



I ricorrenti, ufficiali medici, hanno impugnato l’atto con cui l’Amministrazione ha chiesto la restituzione delle somme corrisposte a titolo di retribuzione individuale di anzianità con il computo del periodo (sei anni) del corso legale di studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia.
Il TAR ha respinto il ricorso per la parte concernente la computabilità di tale periodo, ma l’ha accolto, limitatamente al recupero disposto nonostante la buona fede dei percipienti.
Ha proposto appello l’Amministrazione, richiamando il più recente indirizzo giurisprudenziale in materia di ripetizione dell’indebito.
L’appello è fondato.
Costituisce, infatti, jus receptum (v. da ultimo, Cons. Stato, IV, 4 febbraio 2008, n. 290) il principio secondo cui il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate (Cons. Giust. Ammin. Sicilia, sez. giurisd., 15 gennaio 2002, n. 8; Cons. Stato, IV, 17 dicembre 2003, n. 8274; VI, 12 dicembre 2002, n. 6787; 20 dicembre 2005, n. 7221).
In relazione al requisito dell'interesse pubblico specifico che deve caratterizzare detto provvedimento di recupero, è stato evidenziato che la motivazione deve ritenersi insita nell'acclaramento della non spettanza degli emolumenti percepiti dal dipendente, così che i provvedimenti di recupero non richiedono comparazione alcuna tra gli interessi coinvolti (quello pubblico e quello del privato), non vertendosi in ipotesi di interessi sacrificati (tale configurandosi semmai il solo interesse al buon andamento della P.A., sicuramente compresso dall'aver essa anticipato emolumenti non dovuti), se non sotto il limitato aspetto delle esigenze di vita del debitore. Del resto, proprio la doverosità del recupero esclude che l'amministrazione sia tenuta a fornire una specifica motivazione, essendo invece sufficiente che vengano indicate le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto alle somme corrisposte (Cons. Stato, IV, 22 ottobre 2001, n. 5540; id., 22 settembre 2005, n. 4983; VI, 20 giugno 2003, n. 3674; id., 10 gennaio 2003, n. 43).
In ordine al profilo della rilevanza della buona fede del debitore, è stato più volte precisato che essa non può rappresentare un ostacolo all'esercizio da parte dell'amministrazione del recupero dell'indebito (Cons. Stato, VI, 12 luglio 2004, n. 5067; id., 3 dicembre 2003, n. 7953; id., 7 luglio 2003, n. 4012; id., 17 ottobre 2005, n. 5813), neppure quando intervenga a lunga distanza di tempo dall'erogazione delle somme, comportando in capo all'Amministrazione solo l'obbligo di procedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore (Cons. Giust. Ammin. Sicilia, sez. giurisd., 14 ottobre 1999, n. 517; Cons. Stato, IV, 22 settembre 2005, n. 4964).
L’appello deve, pertanto, essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del doppio grado.

P.Q.M.



il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2008, con l’intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Pier Luigi Lodi Consigliere
Bruno Mollica Consigliere
Sandro Aureli Consigliere
Raffaele Greco Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giovanni Vacirca
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci


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