REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1771 del 2002, proposto dal
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n.12 , Roma;
contro
Bianca Ciliberti Ionico Valleverdina e Dario Magnante, in qualità di eredi del Maresciallo Marcello Magnante, rappresentati e difesi dagli avvocati Augusto Sinagra e Franco Sabatini, ed elettivamente domiciliati in Roma, presso il loro studio, viale Gorizia n. 14;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione I^ Bis di Roma, n. 10576/2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza dell’8 luglio 2008, il Presidente Giovanni Vacirca;
Uditi l’avv.to dello Stato Greco e l’avv. Sgroi per delega dell’avv. Sabatini;
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’Amministrazione ha impugnato la sentenza con cui il TAR ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto alla rivalutazione e agli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di equo indennizzo per il decesso del loro dante causa, ma ha negato la riferibilità della liquidazione alle tabelle stipendiali aggiornate.
L’appello, con cui si invoca la giurisprudenza sulla natura non retributiva dell’equo indennizzo e sulla esigibilità del credito dal momento della liquidazione, è infondato.
Vero è che – secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale - in sede di concessione di equo indennizzo, non si fa luogo a rivalutazione monetaria perché tale istituto non ha natura retributiva ed è assistito, oltretutto, da un autonomo meccanismo di rivalutazione, in quanto nella determinazione del quantum l'amministrazione tiene conto del trattamento retributivo del dipendente al momento della definizione del procedimento, laddove spettano, invece, gli interessi compensativi dalla data dell'atto concessorio dell'equo indennizzo a quello dell'effettivo pagamento e cioè da quando il credito è divenuto liquido ed esigibile (Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3391).
Tuttavia a conclusioni diverse si perviene in caso di morte del pubblico dipendente per cause di servizio, in quanto l'obbligo di liquidazione dell'equo indennizzo decorre dalla data del decesso e non da quella di conclusione del relativo procedimento, onde dalla stessa vanno computati interessi e rivalutazione della somma spettante agli eredi (Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2523).
Nel caso in esame, in cui non è stato possibile applicare il meccanismo rivalutativo autonomo e la liquidazione è intervenuta il 23 maggio 1994, con notevole ritardo rispetto al decesso in attività di servizio il 19 giugno 1986, spettano, quindi, gli accessori come determinati dal Giudice di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.000, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, respinge l’appello e condanna l’Amministrazione a rimborsare le spese di questo grado che liquida in complessivi euro 2.000, oltre IVA e CPA.
Ordina che la decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2008, con l’intervento dei signori:
Giovanni Vacirca - Presidente, est.
Pier Luigi Lodi - Consigliere
Bruno Mollica - Consigliere
Sandro Aureli - Consigliere
Raffaele Greco - Consigliere