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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 23 luglio 2008 n. 3647
Pres. Varrone, est. Polito
A.t.i. Charun S.r.l. – HTC S.r.l. (Avv. A. Leone) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologica di Pompei (Avv. Stato) e altri


1. Processo amministrativo – Servizi pubblici – Termini processuali – Dimidiazione – In caso di impugnazione del silenzio sul ricorso gerarchico – Applicabilità – Sussiste

 

2. Processo amministrativo – Ricorso – Deposito – Contributo unificato –Pagamento parziale – Non accettazione della cancelleria – Tardività del deposito – Errore scusabile – Inapplicabilità

1. In materia di affidamento di pubblici servizi, la circostanza che il ricorrente abbia proposto ricorso gerarchico contro determinazioni della Stazione appaltante ed, a seguito del silenzio, abbia proposto ricorso innanzi il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 1199/1971 non sottrae, il contenzioso alle regole del rito speciale ex art. 23 bis L. 1034/1971. Sicchè anche in tale ipotesi trova applicazione l’art. 23 bis, co. 2 L. 1034/1971, secondo il quale tutti i termini processuali, ad esclusione del termine per ricorrere, sono ridotti alla metà.

 

2. L’ istituto dell’ errore scusabile non può essere invocato in relazione agli obblighi fiscali da assolvere in concomitanza con il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 1, co. 1307, L. 296/2006. Tale ultima disposizione seleziona, invero, con puntuale previsione la determinazione forfettaria del contributo unificato e non rende affatto difficoltoso l’ apprestamento dei mezzi economici per il conforme assolvimento dell’ obbligo contributivo. (fattispecie nella quale il ricorso è stato depositato tardivamente a seguito della non accettazione da parte della cancelleria in presenza di un pagamento solo parziale del contributo unificato).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)




ha pronunciato la seguente


DECISIONE



sul ricorso in appello proposto da

dall’ a.t.i. Charun S.r.l. – HTC S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’ avv.to Aurelio Leone, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale Angelico, n. 97;


contro



il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., Soprintendenza Archeologica di Pompei, in persona del Soprintendente p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


e nei confronti



- della Soc. Coop. PIERRECI a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di capogruppo dell’ a.t.i. con la S.r.l. Arethusa, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’ avv.to Eugenio Piccozza, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via di San Basilio, n. 61;

- l’ a.t.i. S.r.l. Astra e S.r.l. Quadra Team, non costituitasi in giudizio;

- l’ a.t.i. Apoikia- Picus – Sca e Protecno, non costituitasi in giudizio;


per l'annullamento



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Sez. I^, n. 5677/2007 del 25.05.2007;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Pompei e della Soc. PIERRECI, in proprio e nella qualità di capogruppo dell’ a.t.i. con la Soc. Arethusa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 27 maggio 2007 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti l’ avv.to Leone, l’avv. dello Stato Stigliano e l’avv. Paolantonio per delega dell’avv. Picozza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


esposizione del fatto



Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Campania l’ a.t.i. costituita fra le società Charun a r.l. e HTC a r.l. impugnava, assumendone l’ illegittimità per articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili, la delibera della Soprintendenza Archeologica di Pompei n. 2465/06 del 30.10.2006, di aggiudicazione definitiva della gestione del servizio di guida e di assistenza didattica nel foro archeologico di Pompei in favore dell’ a.t.i. costituita fra le Società PIERRECI coop. a r.l. e Arethusa a r.l.
L’ impugnativa era altresì indirizzata avverso: il successivo atto di comunicazione dell’ esito della gara del 07.12.2006; l’art. 14 del capitolato d’ oneri relativo al trattamento dei dati personali; il bando di gara e il disciplinare di gara, ove intesi nel senso di comprendere quale necessaria ed a pena di esclusione la presentazione di apposita autorizzazione scritta al trattamento dei dati da parte ogni singolo operatore da inserire nel servizio in questione; i pareri dell’ Avvocatura dello Stato assunti ai fini della procedura in questione ed i verbali dei lavori della commissione giudicatrice.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe Il T.A.R. adito dichiarava il ricorso inammissibile sotto il duplice profilo dell’ inosservanza del termine dimidiato per il deposito del ricorso - da computarsi a partire dal perfezionamento della fattispecie notificatoria - e per l’avvenuta conoscenza dell’ esclusione da parte dell’ a.t.i. instante nella seduta del 13.07.2005, data rispetto alla quale l’ impugnativa avanti al T.A.R. si configura tardivamente proposta.
Avverso detta decisione l’ a.t.i. Charun S.r.l. – HTC S.r.l. ha proposto atto di appello ed ha contrastato le conclusioni del T.A.R. in ordine alla non rituale proposizione del gravame e rinnovato i motivi di illegittimità dell’ aggiudicazione e degli atti ad essa preordinati e connessi articolati in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Pompei e la Soc. PIERRECI, in proprio e nella qualità di capogruppo dell’ a.t.i. con la Soc. Arethusa, ed hanno contraddetto con le rispettive memorie in rito e nel merito ai motivi dedotti, concludendo per la conferma della sentenza appellata.
All’ udienza del 27 maggio 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisone.


motivi della decisione



1). Il T.A.R. ha correttamente dichiarato l’ inammissibilità del ricorso per l’ inosservanza del termine per il deposito, oggetto di dimidiazione ai sensi dell’art. 23 bis, comma secondo, della legge n. 1034/1971, quale introdotto dalla legge n. 205/2000.
1.1). La controversia ha invero oggetto la gara indetta dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei per l’ affidamento della gestione del “servizio di guida ed assistenza didattica alle scuole italiane e straniere di ogni ordine e grado”, ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale in ordine al quale la Soprintendenza medesima esercita le proprie competenza, assicurando al “pubblico scolastico internazionale un servizio utile alla formazione”.
La procedura concorsuale è riferita alla svolgimento di un servizio che, per gli scopi cui è indirizzato, si qualifica di interesse pubblico. Essa rientra nell’ area precettiva dell’ art. 23 bis, della legge n. 1034/1971, quale introdotto dalla legge n. 205/2000, che nel dettare speciali regole acceleratorie del processo amministrativo prende in considerazione, tra gli altri, i giudizi aventi ad oggetto “i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti”. Trova quindi applicazione il comma secondo del citato art. 21 bis che, ad esclusione del termine per ricorrere, riduce alla metà tutti gli altri termini processuali.
Come chiarito in giurisprudenza la dimidiazione si applica anche al termine per il deposito del ricorso, che ha carattere perentorio secondo quanto stabilito all’art. 36, quinto comma, del t..u. n. 1054/1924 (cfr. Cons. St., A.P. n. 5 del 31.05.2002).
Il T.A.R. ha esattamente verificato l’ inosservanza di tale ultimo termine, essendo stato il ricorso depositato il 09.03.2007 mentre l’ ultima notifica si è perfezionata con la ricezione dell’atto da parte del destinatario il 20.02.2007 e, quindi, oltre il termine dimidiato di quindici giorni.
1.2). La circostanza che il ricorrente abbia proposto ricorso gerarchico contro determinazioni della stazione appaltante ed abbia poi intrapreso per l’ omessa pronunzia dell’ Amministrazione la tutela giurisdizionale secondo il disposto di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971 non sottrae, per tale ragione, il contenzioso alle regole del rito speciale di cui all’art. 21 nel momento in cui esso è introdotto avanti al giudice amministrativo.
1.3). Non appare invocabile l’ istituto dell’ errore scusabile in relazione agli obblighi fiscali da assolvere in concomitanza con il deposito del ricorso per incertezza o difficoltà interpretative del quadro normativo di riferimento (art. 1, comma 1307, della legge n. 296/2006). Tale ultima disposizione seleziona, invero, con puntuale previsione la determinazione forfettaria del contributo unificato nella misura, rispettivamente, di mille euro per tutti i ricorsi di cui all’art. 23 bis e di duemila euro per quelli “in materia di affidamento lavori, servizi e forniture nonché i provvedimenti delle Autorità” e non rende affatto difficoltoso l’ apprestamento dei mezzi economici per il conforme assolvimento dell’ obbligo contributivo.
1.4). L’ appellante ascrive il mancato deposito del ricorso nel termine di legge per condotta omissiva del funzionario deputato a riceverlo in presenza di un pagamento solo parziale del contributo unificato.
Osserva la Sezione, sotto un primo profilo, che in presenza di un termine che la norma qualifica come decadenziale recedono singole vicende e circostanze soggettive attinenti all’ esercizio del diritto, assumendo rilievo esclusivo il dato oggettivo del decorso del tempo.
Né, sotto il profilo della sussistenza di una causa giustificativa del ritardo, si configura pertinente il richiamo al contrasto insorto con l’ ufficio di segreteria sulla determinazione del “quantum” del contributo unificato. E’ noto il principio, risalente all’ art. 19 del d.P.R. n. 642/1972, di irrilevanza, ai fini dell’ instaurazione e prosieguo del giudizio, dell’ assolvimento degli oneri tributari al riguardo stabiliti, salvo l’ obbligo di regolarizzazione a carico dell’ ufficio che ha ricevuto l’ atto. Principio di autonomia del diritto di azione rispetto all’ adempimento degli obblighi tributari ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con le decisioni n. 8/1993 e n. 522/2002. Nel su riferito quadro di diritto vivente il mero richiamo ad esso – cui è conforme la prassi degli uffici di cancelleria – si configura come idoneo all’ utile perfezionamento della fase del deposito del ricorso ed esclude sul piano della ragionevolezza i prospettati scenari qualificati come a ciò ostativi.
L’ appello va, quindi, respinto.
I profili della vicenda contenziosa consentono la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.


P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’ appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2008.

Claudio Varrone - Presidente
Carmine Volpe - Consigliere
Luciano Barra Caracciolo - Consigliere
Aldo Scola - Consigliere
Bruno Rosario Polito - Consigliere est.


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/07/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)





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