CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Ordinanza 22 luglio 2008 n. 3886
Pres. Salvatore - Est. Cacace
CNIM s.a., DE Vizia Transfer s.p.a., Co.Ge.Co. s.c.r.l. (Avv.ti F. Tedeschini, S. Santiapichi) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato), Comune di Salerno (Avv. A. Brancaccio) |
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Contratti della P.A. – Gara – Requisiti – Prequalifica – Avvalimento infragruppo – Dichiarazione – Omessa comprova del legame di gruppo - Ammissibilità
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Poiché nella fase di prequalifica il criterio interpretativo della disciplina di gara deve essere indirizzato a favorire la più ampia partecipazione, qualora il bando richieda la semplice dichiarazione (e non la dimostrazione) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, la dichiarazione di avvalimento (chiaramente implicita nella dichiarazione di possesso del requisito come ‘gruppo’), è sufficiente ai fini dell’ammissione in gara ancorché non accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2 dell’art. 49 D.lgs. 163/2006, salva la dovuta presentazione della stessa in sede di succesiva verifica dell’effettivo possesso dei requisiti.(1)
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(1) Cfr. T.A.R. Lazio, I, 12 maggio 2008, n. 3875 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Registro Ordinanze: 3886/2008
Registro Generale:5397/2008
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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composto dai Signori: Pres.ff. Costantino Salvatore; Cons. Pier Luigi Lodi; Cons. Anna Leoni; Cons. Salvatore Cacace Est.; Cons. Vito Carella
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ha pronunciato la presente
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ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 22 Luglio 2008
Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
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CNIM SA - C.GRUPPO ATI ATI DE VIZIA TRANSFER SPA ATI COGECO SCRL rappresentato e difeso dagli Avv.ti FEDERICO TEDESCHINI e SEVERINO SANTIAPICHI con domicilio eletto in Roma VIA ANTONIO BERTOLONI N. 44/46 presso SEVERINO SANTIAPICHI
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contro
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-COMM.DEL. OPCM 3641/08 rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12
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COMUNE DI SALERNO rappresentato e difeso da: Avv. ANTONIO BRANCACCIO con domicilio eletto in Roma VIA TARANTO N. 18 presso ANTONIO BRANCACCIO
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A2A SPA non costituitosi;
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HERA SPA Q. MAND.RIA RTI non costituitosi;
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RTI Rappresentato e difeso da SOCIETA' COOPERATIVA non costituitosi;
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per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione I 3875/2008 , resa tra le parti, concernente LOCALIZZAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMODISTRUZIONE RIFIUTIURBANI.
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di reiezione, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI SALERNO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-COMM.DEL. OPCM 3641/08
Udito il relatore Cons. Salvatore Cacace e uditi gli avv.ti Tedeschini, Brancaccio e l’avv. dello Stato Tortora;
Ritenuto:
- che correttamente il T.A.R. ha ricondotto all’istituto dell’avvalimento la dichiarazione dell’odierna appellante di possedere, in quanto gruppo, il requisito del fatturato medio;
- che, nella sede della prequalifica, ch’è deputata alla valutazione della sussistenza dei requisiti tecnici e morali di accesso alla procedura e che è altresì volta a far conoscere all'amministrazione la disponibilità del mercato per cui il criterio interpretativo delle i ndicazioni di gara deve essere indirizzato a favorire la più ampia partecipazione alla gara, ove il bando, come appunto accade nel caso di specie, richieda la semplice dichiarazione ( e non la dimostrazione) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, la dichiarazione di avvilimento (chiaramente implicita nella dichiarazione di possesso del requisito come “gruppo”), se pure non accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2 dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, sia sufficiente ai fini dell’ammissione alla gara, salva la dovuta presentazione della stessa in sede di successiva verifica dell’effettivo possesso dei requisiti, che, nella predetta sede di cui qui si tratta, è provato esclusivamente, come risulta esplicitamente dal bando della gara in considerazione, “mediante dichiarazione sostitutiva”;
- che il “doppio avvalimento” pare consentito dalla normativa comunitaria;
- che, rivelandosi, sotto gli indicati profili, l’appello all’esame “prima facie” fondato e sussistendo peraltro gli estremi di cui al comma 3 dell’art. 23-bis della legge n. 1034/1971 (ma non quelli di “estrema gravità ed urgenza”, di cui al comma 5 dello stesso articolo), l’istanza cautelare può essere accolta mediante fissazione dell’udienza di merito per il giorno 28 ottobre 2008;
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P.Q.M.
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Accoglie l'istanza cautelare (ricorso numero: 5397/2008) nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, fissa l’udienza di merio per il giorno 28 ottobre 2008.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Roma, 22 Luglio 2008
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