CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 7 luglio 2008 n. 3351
Pres. Ruoppolo, est. Polito
Sviluppo Italia S.p.a. (Avv. S. Vinti) c. Fallimento della Cooperativa Industria Meridionale C.I.M., Benevento (Avv. G. Marone) |
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1. Contributi e provvidenze – Agevolazioni – Revoca – Avvio del procedimento – Comunicazione al procuratore legale dell’impresa – Idoneità
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2. Contributi e provvidenze – Agevolazioni – Revoca – Provvedimento – Motivazione – Assenza richiamo fonti legislative – Irrilevanza – Condizioni
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3. Contributi e provvidenze – Agevolazioni ex L. 44/1986 – Revoca totale – Ragioni
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4. Contributi e provvidenze – Agevolazioni – Revoca – Recupero del contributo – In caso di fallimento della impresa – Modalità
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5. Contributi e provvidenze – Agevolazioni – Revoca – Natura - In caso di fallimento della impresa -Conseguenze
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1. La comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca di agevolazioni finanziarie al procuratore legale della impresa ha valore sostanziale di avviso di avvio del procedimento, risultando irrilevante che il predetto avviso non sia stato comunicato presso la sede della impresa interessata.
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2. In tema di provvedimenti di revoca di agevolazioni finanziarie, il mancato richiamo alle norme di legge o di regolamento cui si collega la statuizione adottata non integra il vizio di difetto di motivazione, ove sia agevole l’identificazione del potere esercitato e non sussistano ostacoli al controllo giurisdizionale in funzione della legittimità sostanziale dell’atto.
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3. Il trasferimento di risorse economiche in favore dell’ imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno ai sensi della legge n. 44/1986 configura un contributo di scopo. Nel momento in cui il suo utilizzo non si è tradotto in infrastrutture idonee ad ampliare la base produttiva ed i livelli occupazionali l’ atto di revoca viene ad incidere “in toto” sull’ intero ammontare del beneficio concesso, in presenza di un complesso aziendale inidoneo a perseguire gli scopi di sviluppo sociale ed industriale che, in base al quadro normativo di riferimento, avevano costituito i motivi per la sua erogazione. Ne consegue la legittimità della revoca totale della agevolazione concessa. Inoltre la stessa disciplina regolamentare di attuazione della legge n. 44/1986 (artt. 7 del d.m. 03.07.1986 e 8 del d.m. n. 695/1994) non distingue, agli effetti dell’esercizio del potere di revoca, fra somme già corrisposte e utilizzate ed importi riconosciuti solo in via nominale con il provvedimento di ammissione al finanziamento.
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4. La circostanza che sia stato dichiarato il fallimento della società beneficiaria delle agevolazioni finanziarie non impedisce l’ esercizio del potere pubblicistico di autotutela da parte dell’ ente finanziatore ai fini del recupero del credito sulla massa dei beni del fallito. Infatti a fronte del dissesto dell’ impresa che ha portato alla dichiarazione di fallimento non recede l’ interesse di rilevo pubblico al recupero delle risorse economiche indebitamente utilizzate, che riceverà graduazione all’interno della procedura concorsuale di liquidazione e ripartizione dell’attivo.
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5. L’ atto di revoca del contributo non sottrae i beni del complesso aziendale del soggetto dichiarato fallito alla procedura esecutiva, né li destina ad un soggetto diverso, ma è unicamente costitutiva in via di autotutela del diritto alla ripetizione del contributo indebitamente utilizzato dal beneficiario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 3351/2008 Reg.Dec.
N. 5007 Reg.Ric.
ANNO 2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello proposto da
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Sviluppo Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’ avv.to Stefano Vinti, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Emilia, n. 88;
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contro
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il Fallimento della Cooperativa Industria Meridionale C.I.M., Benevento, il persona del curatore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv.to Gherardo Marone, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale Angelico, n. 38, presso lo studio Napolitano;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. III^, n. 582/2005 del 01.02.2005;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Fallimento Cooperativa Industria Meridionale C.I.M.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 15 aprile 2008 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti gli avv.ti Chirulli per delega di Vinti e Marone;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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esposizione del fatto
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Con determinazione del Consiglio di Amministrazione comunicata in estratto con nota n. 18472/Leg. del 17.09.1996 la Società per l’Imprenditoria Giovanile S.p.a. disponeva la revoca delle agevolazioni concesse in data 07.08.1989 alla Soc. Cooperativa Industria Meridionale C.I.M. per la realizzazione di un impianto industriale per la produzione di rubinetterie e valvole a sfera. La determinazione era motivata in relazione alla dichiarazione con sentenza del Tribunale di Benevento dell’ 11.06.1996 del fallimento della Società predetta ed al conseguente venir meno dei “requisiti all’ ammissibilità delle agevolazioni”.
Avverso detto provvedimento insorgeva avanti al T.A.R. per la Campania il curatore fallimentare denunziando articolati motivi di incompetenza, di violazione di legge, nonché dei principi del giusto procedimento e del “contrarius actus”.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento impugnato, perché emesso in violazione dell’ obbligo di previa comunicazione dell’ avvio del procedimento conclusosi con l’ atto di revoca.
Avverso detta decisione ha proposto appello Sviluppo Italia S.p.a., succeduta nei rapporti già facenti capo ad S.p.a. Imprenditoria Giovanile, ed ha contrastato le conclusioni del T.A.R., nonché gli ulteriori motivi dedotti nell’atto introduttivo del giudizio dichiarati assorbiti dal giudice territoriale, concludendo per l’ annullamento della sentenza gravata.
Si è costituito in giudizio il Fallimento Cooperativa Industria Meridionale C.I.M. che ha contraddetto ai motivi di impugnativa e chiesto il rigetto del ricorso.
Con successive memorie Sviluppo Italia S.p.a. ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.
All’ udienza del 15 aprile 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
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motivi della decisione
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1). L’ appellante Soc. Sviluppo Italia fondatamente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato il provvedimento di revoca delle agevolazioni finanziarie concesse in favore della Soc. Cooperativa Industria Meridionale C.I.M. per non essere stato preceduto dall’ avviso di procedimento previsto dall’art. 7 della legge n. 241/1990.
Dalla documentazione versata in giudizio risulta che la Soc. C.I.M. sul piano sostanziale aveva acquisito conoscenza dell’ avvio del procedimento preordinato all’adozione del provvedimento di revoca tramite la comunicazione al suo procuratore legale avvenuta con nota n. 3420/PRO del 16.02.1996, come dimostra il contenuto del fax di riscontro del procuratore stesso in cui sono rappresentate tutte le iniziative intraprese per risolvere delle pendenze debitorie della Società beneficiaria del contributo. Non essendo messo in discussione il potere di rappresentanza del procuratore si configura irrilevante il dato formale della omessa comunicazione dell’ avvio del procedimento presso la sede della Società interessata, una volta che sul piano sostanziale la Soc. C.I.M. era stata posta in condizione di partecipare e contraddire all’ iniziativa di ritiro del beneficio contributivo intrapresa dall’ ente finanziatore (cfr. sul principio Cons. St.; Sez. VI^, n. 3837 del 26.06.2003; Sez. V^, n. 7599 del 21.11.2003).
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2). La Soc. C.I.M. ha rinnovato i motivi articolati in primo grado avverso l’ atto di revoca, assorbiti dal T.A.R. una volta riconosciuto il vizio inerente alla forma della procedura osservata.
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2.1). Il provvedimento impugnato non si configura viziato per difetto di motivazione con riguardo alla mancata indicazione nelle norme cui è stata data applicazione e delle ragioni del provvedere.
In ordine al primo profilo è pacifico in giurisprudenza che il mancato richiamo alle norme di legge o di regolamento cui si collega la statuizione adottata non integra il vizio di difetto di motivazione, ove sia agevole l’identificazione del potere esercitato e non sussistano ostacoli al controllo giurisdizionale in funzione della legittimità sostanziale dell’atto. Nel caso di specie l’art. 9 del decreto del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno di concessione del contributo recava puntuale richiamo alle disposizioni di legge in base alle quali poteva essere disposta la revoca del finanziamento (art. 1, comma 13, del d.l. n. 786/1985, convertito nella legge n. 44/1986 e art. 7, comma 13, del d.m. 03.07.1986), rendendo quindi edotta la Società interessata delle ipotesi di inadempimento giustificative della misura di ritiro del beneficio.
Quanto all’ affermazione circa la mancata esternazione delle ragioni di opportunità e convenienza del provvedere in via di autotutela, anche in relazione all’ interesse di rilievo pubblico perseguito, l’ atto di revoca reca puntuale richiamo agli estremi della sentenza del Tribunale di Benevento n. 38/1986 dell’ 1.06.1996 dichiarativa del fallimento della Soc. C.I.M.
Si tratta di evento che è espressione dell’ estremo stato di crisi economica del soggetto che esercita l’attività di impresa e che rende evidente l’ impossibilità di raggiungere gli scopi di rilievo primario che avevano costituito la ragione dell’ ammissione alle agevolazioni finanziarie.
L’art. 1 del d.l. n. 786/1985, convertito nella legge n. 44/1986, recante misure straordinarie per lo sviluppo del mezzogiorno, indirizza le erogazioni economiche ivi previste per lo “sviluppo di una nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali”.
Quanto precede trova conferma nella disciplina di dettaglio dettata dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno e dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (d.m. 03.07.1986 e d.m. 24.11.1994, n. 695) sui requisiti per l’ ammissione alle agevolazioni finanziarie che esclude da detti benefici “i progetti che non prevedano l’ ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale” e ribadisce che, onde rendere effettiva e proficua nel tempo l’ iniziativa imprenditoriale finanziata “l’ attività di impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni”.
L’art. 7. del d.m. 03.07.1986 riserva all’ ente finanziatore controlli ispettivi e verifiche sulla “permanenza dei requisiti soggettivi, oggettivi ed occupazionale che hanno determinato la concessione delle agevolazioni” e prevede l’ esercizio del potere di revoca “qualora dalle predette ispezioni e verifiche o comunque da qualsiasi altro accertamento risulti che i requisiti in questione non sono più sussistenti”.
Pertanto, poiché alla dichiarazione di fallimento segue l’ espulsione dal mercato dell’imprenditore in stato di insolvenza che non può più attendere agli ordinari compiti gestori e di iniziativa, il richiamo a detta evenienza giustifica “ex se” la misura di revoca del contributo adottata che, come innanzi esposto, richiede che il beneficiario sia “in bonis” e possa, quindi, su un piano di effettività garantire l’ incremento della base imprenditoriale e dei livelli di occupazione nel Mezzogiorno che hanno costituito la ragione d’ essere dell’ assunzione dell’ onere economico a carico dello Stato.
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2.2). Quanto all’ eccepito difetto di competenza della Soc. per l’Imprenditorialità Giovanile ad adottare il provvedimento di revoca la resistente difesa ha correttamente posto in rilievo che, a seguito della soppressione del Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, le competenze in materia di finanziamenti inferiori ai dieci miliardi sono state attribuite al Comitato per L’ Imprenditoria Giovanile istituito presso il Ministero dell’ Industria, Commercio ed Artigianato (art. 5, comma quarto, del d.lgs. n. 96/1993), cui è subentrata la Soc. per l’ Imprenditorialità Giovanile relativamente anche ai compiti di controllo comprensivi della revoca della agevolazioni già concesse (cfr. art. 1 del d.l. n. 26/1995 convertito nella legge n. 95/1995; art. 8, commi sesto e settimo, del d.m. n. 695/1994).
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2.3). L’ atto di revoca non è viziato da difetto di sottoscrizione perché la nota del 17.09.1996 reca la firma del Presidente della Società per l’ Imprenditoria Giovanile e a sua volta rinvia al conforme deliberato del Consiglio di Amministrazione che ha adottato detta misura.
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2.4). Non ha pregio il motivo con il quale si sostiene che il contributo non era revocabile per la parte già utilizzata per la realizzazione del progetto produttivo.
Il trasferimento di risorse economiche in favore dell’ imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno ai sensi della legge n. 44/1986 configura un contributo di scopo. Nel momento in cui il suo utilizzo non si è tradotto in infrastrutture idonee ad ampliare la base produttiva ed i livelli occupazionali l’atto di revoca viene ad incidere “in toto” sull’ intero ammontare del beneficio concesso, in presenza di un complesso aziendale inidoneo a perseguire gli scopi di sviluppo sociale ed industriale che, in base al quadro normativo di riferimento, avevano costituito i motivi per la sua erogazione. Inoltre la stessa disciplina regolamentare di attuazione della legge n. 44/1986 (artt. 7 del d.m. 03.07.1986 e 8 del d.m. n. 695/1994) non distingue, agli effetti dell’esercizio del potere di revoca, fra somme già corrisposte e utilizzate ed importi riconosciuti solo in via nominale con il provvedimento di ammissione al finanziamento.
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2.4). Né la circostanza che sia stato dichiarato il fallimento della società beneficiaria delle agevolazioni finanziarie impedisce l’ esercizio del potere pubblicistico di autotutela da parte dell’ ente finanziatore ai fini del recupero del credito sulla massa dei beni del fallito.
Come in precedenza esposto lo stato di crisi e di incapacità dell’impresa ad operare “in bonis” determina contestualmente il venir meno dei requisiti e condizioni per il prosieguo dell’ attività di impresa per gli scopi (incremento della base produttiva e dei livelli di occupazione) che qualificano gli interventi di sostegno economico previsti dalla legge n. 44/1986. La cessione a terzi dei beni in esito alla procedura fallimentare dà luogo, come posto in rilevo dalla Società appellante, allo smembramento del complesso aziendale e, anche in caso di cessione dell’azienda nella sua interezza, al mutamento della compagine sociale, non più espressione di imprenditoria giovanile e non vincolata alla realizzazione dell’ originario progetto produttivo e, quindi, sottratta ad ogni controllo pubblico sulla finalizzazione del contributo.
Va, pertanto, ribadito che il trasferimento di risorse economiche per lo sviluppo dell’ imprenditoria giovanile nel mezzogiorno non costituisce una contribuzione a fondo perduto, ma trae presupposto nell’effettiva idoneità del progetto produttivo a realizzare gli scopi economici e sociali previsti dalla legge n. 44/1986, sia al momento di ammissione al beneficio che nel periodo decennale di osservazione.
A fronte del dissesto dell’ impresa che ha portato alla dichiarazione di fallimento non recede l’ interesse di rilevo pubblico al recupero delle risorse economiche indebitamente utilizzate, che riceverà graduazione all’interno della procedura concorsuale di liquidazione e ripartizione dell’attivo.
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2.5). Non ha pregio la qualificazione dell’ atto di revoca del contributo come un’ espropriazione senza indennizzo e, quindi, contraria all’ art. 42 della Costituzione.
La determinazione adottata non sottrae, invero, i beni del complesso aziendale alla procedura esecutiva, né li destina ad un soggetto diverso, ma è unicamente costitutiva in via di autotutela del diritto alla ripetizione del contributo indebitamente utilizzato dal beneficiario. A detto diritto di credito non può essere riconosciuta tutela minore rispetto alle posizioni di altri creditori della Società destinataria delle agevolazioni finanziarie e che abbiano formulato richiesta di ammissione allo stato passivo del fallimento.
Accedere all’ opposta tesi - e cioè della preclusione dell’ ente finanziatore di procedere al recupero delle somme erogate in presenza di dichiarazione di fallimento del beneficiario - consentirebbe a quest’ ultimo un utilizzo del tutto arbitrario ed incontrollato delle somme ricevute, restando indenne da ogni obbligo di restituzione proprio in presenza di un evento che esprime in assoluto l’ incapacità di indirizzare l’ attività di impresa agli scopi sottesi all’ intervento contributivo e di far fronte alle obbligazioni assunte verso i terzi malgrado le agevolazioni finanziarie ricevute.
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2.6). La questione di costituzionalità sollevata nei profili della violazione dell’art. 3 della Costituzione e del principio di ragionevolezza - con argomentazioni relative al momento in cui è esercitato il potere di revoca del contributo ed al perfezionamento o meno rispetto ad esso della vendita dei beni del fallito - va dichiarata inammissibile non essendo identificate le disposizioni di legge di cui si dubita della conformità al dettato della Costituzione.
L’ appello va, quindi, accolto; per l’ effetto, in riforma della sentenza impugnata va respinto il ricorso di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.000= (tremila/00) in favore della ricorrente Soc. Sviluppo Italia.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’ appello e, per l’ effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.
Condanna il Fallimento della Cooperativa Industria Meridionale C.I.M. al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in motivazione in euro 3.000 (tremila/00).
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Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. VI^ - nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2008 con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere relatore ed estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...07/07/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
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