CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 7 luglio 2008 n. 3348
Pres. Ruoppolo, est. Polito
Istituto Autonomo Case Popolari di Taranto (Avv. G. A. Ostillio) c. Impresa Edile "Ing. Nicola Poliseno" (Avv. M. Spinelli) |
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1. Processo amministrativo – Giudizio d’ottemperanza – Titolo – Sentenza di opposizione all’esecuzione – Ammissibilità – Sussiste - Ragioni
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2. Processo civile – Prescrizione – Atto interruttivo – Giudizio d’opposizione all’esecuzione – Attività difensiva - Configurabilità
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1. L’opposizione all’ esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che può concludersi o con l’affermazione dell’ inesistenza del credito fatto valere con la richiesta di pagamento o con la conferma, ancorché con correttivi, del diritto del creditore. Ne consegue che la sentenza civile emessa in esito a giudizio in opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso gli atti di precetto rivolti al pagamento di crediti per interessi derivanti da lodo arbitrale è idonea a costituire titolo per il ricorso in ottemperanza ai sensi degli artt 24, n. 4), de t.u. n. 1054/1924 e 37 della legge n. 1034/1971.
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2. L’ attività difensiva spiegata in sede di giudizio di opposizione avverso gli atti di precetto rivolti al pagamento di crediti per interessi derivanti da lodo arbitrale è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento dei medesimi interessi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 3348/2008 Reg.Dec.
N. 7673 Reg.Ric.
ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello proposto
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dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv.to Giuseppe Adeo Ostillio, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B, presso lo studio Gian Marco Grez;
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contro
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l’Impresa Edile “Ing. Nicola Poliseno”, in persona del liquidatore p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv.to Mario Spinelli, con domicilio eletto in Roma, in via Po, n. 25/B, presso l’ avv.to Tiziana Serrani;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. II^, n. 2424/2003 del 18.04.2003;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Impresa Edile “Ing. Nicola Poliseno” e le relative note a difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 15 aprile 2008 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti l’avv. Valla per delega dell’avv. Spinelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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esposizione del fatto
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Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, accoglieva il ricorso proposto dall’ Impresa Edile “Ing. Nicola Poliseno” inteso ad ottenere l’ esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Taranto n. 1000 del 06.19/19.06.1992.
Con detta decisione il Tribunale - in parziale accoglimento di ricorso in opposizione proposto dallo I.A.C.P. di Taranto avverso atti di precetto dell’ Impresa edile “Ing. Nicola Poliseno” rivolti al pagamento di crediti per interessi, quali riconosciuti in suo favore con tre distinti lodi arbitrali che avevano acquisito autorità di giudicato - determinava le somme dovute al titolo predetto in £. 263.350.835= e £. 54.563.195=; condannava l’ Impresa Edile “Ing. Nicola Poliseno” al pagamento della somma di £. 61.370.315=, oltre interessi al tasso legale, in accoglimento di domanda riconvenzionale dello I.A.C.P. di Taranto; condannava lo I.A.C.P. al pagamento delle spese del giudizio.
Il T.A.R. adito riconosceva, in rito, la formazione del giudicato sulla decisione oggetto della domanda di ottemperanza e stabiliva inoltre: che il titolo al pagamento delle somme per interessi trova il suo momento genetico nella sentenza del Tribunale di Taranto e non nei precedenti lodi arbitrali intervenuti fra le parti in causa; che, ai sensi dell’ art. 2953 cod. civ., non vi è prescrizione dell’ “actio iudicati”; che risultava estranea al giudizio di ottemperanza ogni pretesa di pagamento per spese relative alla procedura esecutiva avanti all’ a.g.o.
Avverso detta decisione ha proposto atto di appello lo I.A.C.P. di Taranto e, dopo avere illustrato le complesse vicende processuali che hanno visto coinvolti lo I.A.C.P. stesso e l’ Impresa Edile “Ing. Nicola Poliseno” in merito alla debenza delle somme a titolo di interessi, ha contrastato la decisione del T.A.R. per i seguenti motivi:
- inammissibilità dell’azione ex art. 37 della legge n. 1034/71;
- errata valutazione da parte del T.A.R. del dispositivo della sentenza del Tribunale di Taranto n. 1000/1992;
- violazione e falsa applicazione della normativa in tema di prescrizione dell’ “actio iudicati” e di interruzione della prescrizione ed in specie degli artt. 2943, 2945, 2946, cod. civ.; inconferenza del richiamo del T.A.R. all’ art. 2953 cod. civ.
L’ Impresa Edile “Ing. Nicola Poliseno” si è costituita in giudizio ed ha contraddetto ai motivi di appello e concluso per la conferma della sentenza impugnata.
All’ udienza del 15 aprile 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
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motivi della decisione
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1). L’appello è infondato.
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2). Non va condivisa la tesi dello I.A.C.P. appellante tesa a qualificare come meramente dichiarativa, e quindi inidonea a costituire titolo per il ricorso in ottemperanza ai sensi degli artt 24, n. 4), de t.u. n. 1054/1924 e 37 della legge n. 1034/1971, la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1000 del 06.19/19.06.1992, emessa in esito a giudizio in opposizione instaurato ai sensi dell’art. 615 c.p.c. dallo I.A.C.P. medesimo avverso gli atti di precetto dell’ Impresa edile “Ing. Nicola Poliseno” rivolti al pagamento di crediti per interessi, quali riconosciuti in suo favore con tre distinti lodi arbitrali che avevano acquisito autorità di giudicato.
L’ opposizione all’ esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. dà, invero, luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che può concludersi o con l’affermazione dell’ inesistenza del credito fatto valere con la richiesta di pagamento o con la conferma, ancorché con correttivi, del diritto del creditore. Nella specie il Tribunale di Taranto pronunziandosi sull’opposizione ha determinato nel “quantum” il credito per interessi dell’Impresa edile “Ing. Nicola Poliseno” e contestualmente ha accolto domanda riconvenzionale dello I.A.C.P. di Taranto diretta al pagamento di somme dovute dall’ impresa istante. All’ originaria e generica condanna al pagamento degli interessi contenuta nei giudizi arbitrali passati in giudicato si è aggiunta la pronunzia del giudice dell’ opposizione, che ne ha delineato i contorni e l’effettiva entità, dando luogo ad un nuovo ed autonomo titolo esecutivo per la realizzazione in concreto del credito restato insoluto. Del resto accedere alla tesi dell’appellante tesa a riconoscere la natura di titolo esecutivo unicamente agli originari lodi arbitrali determinerebbe, con effetto defatigante e dilatorio, il rinnovarsi di tutti le questioni sull’ effettiva entità della posizione debitoria dello I.A.C.P., già invece definite con sentenza passata in giudicato che può formare oggetto di ricorso per l’ ottemperanza onde rendere effettive le statuizioni in essa contenute.
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2.1). Lo I.A.C.P. eccepisce, inoltre, la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento degli interessi riconosciuti a conclusione dei giudizi a arbitrali.
Espone lo I.A.C.P. che dopo la notifica dei tre lodi e dei rispettivi atti di precetto alla data del 31.10.1983, non sono intervenuti entro il termine decennale per l’ esercizio dell’ “actio iudicati” - in scadenza al 31.10.1993 - atti interruttivi della prescrizione. Né effetto interruttivo può essere ricondotto agli atti di precetto notificati il 31.10.1983 cui, anche in presenza di giudizio di opposizione, va riconosciuto carattere solo istantaneo, e non permanente ai sensi dell’ art. 2945, comma secondo, cod. civ.
In contrario alla tesi dell’ appellante è intervenuta la decisione della Corte di Cassazione n. 7737/07, Sez. Civ., che pronunziandosi in merito ad altro incidente di esecuzione relativo al credito di cui è causa, pur ribadendo che “la mera proposizione di opposizione ex art. 615 c.p.c. da parte dell’intimato dopo la notificazione del precetto non modifica il carattere solo istantaneo dell’ efficacia interruttiva di detta notifica” ha poi precisato che “se il creditore opposto si costituisce formulando una domanda comunque tendente all’ affermazione del proprio diritto a procedere all’esecuzione (ed in tale categoria va compressa certamente anche la mera richiesta di rigetto dell’opposizione) compie un’attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dal secondo comma dell’ art. 2943, cod. civ. e, quindi, ai sensi del secondo comma dell’ art. 2945, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”. L’ attività difensiva spiegata dall’ Impresa edile “Ing. Nicola Poliseno” in sede di giudizio di opposizione ha quindi comportato l’effetto permanente dell’ atto interruttivo della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito nel merito la controversia.
Sotto ulteriore profilo la decisione del Tribunale di Taranto n. 1000/1992, di cui si chiede l’ ottemperanza per aver stabilito nel “quantum” il credito per interessi, è passata in giudicato il 15.04.1994. Rispetto a tale data l’ “actio iudicati” è stata tempestivamente proposta con ricorso avanti al T.A.R. per la Puglia notificato il 15.11.2002 e depositato il successivo 29.11.2002.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00) in favore dell’ intimata Impresa Edile “Ing. Nicola Poliseno”.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna lo I.A.C.P. di Taranto al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in motivazione in euro 4.000,00 (quattromila/00).
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Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. VI^ - nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2008 con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere relatore ed estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...07/07/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
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