ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6771 /2003 proposto da
ENTE POSTE ITALIANE (E.P.I.) in persona del Presidente pro-tempore,rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Fiorillo e dall’Avv. Roberto Pessi ed elettivamente domiciliato in Roma via Plinio n. 21, presso lo studio di quest’ultimo
contro
FAVARO MONICA, rappresentata e difesa dall’avv. Ferdinando Bonon, ed Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Confalonieri n. 5;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto Sez I n. 1924/2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’ 11 marzo 2008 relatore il Consigliere Fabio Tormina.
Udito l’Avv. De Marinis per delega dell’avv. Fiorillo per l’appellante e l’avv. Manzi per l’appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso di primo grado, era stato chiesto dall’odierna appellata l'accertamento del proprio diritto alla piena “restitutio in integrum” della posizione giuridica ed economica, la corresponsione di tutti gli emolumenti dovuti e non percepiti maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi a decorrere dalle scadenze naturali delle rispettive spettanze, all’effettivo pagamento di tali somme previa detrazione di quanto già percepito a titolo di assegni alimentari.
La stessa, assunta a seguito di concorso alle dipendenze del Ministero delle poste e telecomunicazioni e inquadrata, con effetto giuridico ed economico dal 1.12.1982, nella qualifica di operatore di esercizio ULA in prova – IV categoria, aveva subito una sospensione cautelare dal servizio – poi annullata in sede giurisdizionale – nel periodo compreso tra il 1.2.1983 e il 19.12.1988. Durante i periodi dal 1.2.1983 al 3.3.1984 e dal 29 luglio 1988 al 19 dicembre 1988 non le venne corrisposto alcunché; le venne invece concesso soltanto un assegno alimentare dal 3.3.1984 al 29.7.1988.
Nelle more del giudizio di primo grado la posizione della odierna appellata era stata rivalutata, e si era provveduto alla ricostruzione giuridica ed economica della relativa carriera (ed in parte qua è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere).
L’amministrazione venne condannata a corrispondere alla odierna appellata interessi legali e rivalutazione monetaria sui predetti emolumenti calcolati come di tempo in tempo previsto per legge con decorrenza dai singoli ratei sino al momento dell’intervenuto pagamento.
L’appellante amministrazione ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima.
Con il ricorso in appello, infatti, si è dapprima sollevata l’eccezione di prescrizione per il quinquennio antecedente al 26.9.1991, sostenendosi che la mancata proposizione di detta eccezione nel corso del giudizio di primo grado non ostasse alla proponibilità della medesima, per la prima volta, in appello.
In secondo luogo si è sostenuto che, trovandosi al cospetto di un provvedimento “sospensivo dell’assunzione”, non spettasse all’appellata la corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria quantomeno per il periodo che andava dal gennaio del 1983 al febbraio del 1984.
Si è infine rilevato che la decorrenza cui si doveva fare riferimento, doveva determinarsi, al più, con riferimento alla data dell’atto di costituzione in mora e non già riferendola alla maturazione dei singoli ratei.
L’appellata ha depositato una articolata memoria chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell’appello in quanto tardivamente proposto e, in via subordinata, la declaratoria di infondatezza del ricorso in appello.
DIRITTO
L’appello deve essere accolto in parte e la sentenza deve essere riformata nei termini di cui alla motivazione che segue.
Deve in primo luogo essere respinta l’eccezione proposta dalla difesa dell’appellata e concernente l’asserita tardività dell’appello.
La notifica della sentenza effettuata al competente Ministero, presso l’Avvocatura distrettuale non è idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione. La tesi patrocinata sul punto dalla difesa dell’appellata trova smentita nella giurisprudenza civile di legittimità, che, formatasi con riferimento alla pregressa trasformazione dell’Ente appellante conserva attualità nel caso di specie.
Si è escluso, in particolare, che possa essersi verificato alcun effetto interruttivo processualmente rilevante, con riguardo alla trasformazione dell’Ente Poste, limitatamente alle ipotesi della pendenza del giudizio in Cassazione, essendosi condivisibilmente affermato che “Con riferimento alla trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni - avvenuta in data 28 febbraio 1998, data di convocazione della prima assemblea, secondo quanto disposto dal Cipe con delibera del 18 dicembre 1997, adottata a norma dell'art. 1, comma 2, d.l. n. 487 del 1993, convertito nella l. n. 71 del 1994 e dell'art. 2, comma 27, della l. n. 662 del 1996 - per i giudizi di cassazione pendenti alla suddetta data della trasformazione permane lo "ius postulandi" dell'Avvocatura dello Stato in quanto, com'è noto, nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli art. 299 ss. c.p.c., sicché la trasformazione in argomento ai suddetti fini è ininfluente. (Cassazione civile , sez. lav., 05 maggio 1999, n. 4502).
A contrario ne discende che, nella ipotesi di pendenza del giudizio in altro grado ed innanzi ad altra Autorità Giurisdizionale (laddove opera, cioè il disposto di cui all’art. 299 cpc), può dirsi integrata la fattispecie interruttiva: dal che discende l’infondatezza della eccezione di tardività del ricorso in appello proposto dall’amministrazione.
Ciò premesso, l’amministrazione appellante prospetta doglianze facenti riferimento a distinti angoli prospettici: essi devono essere affrontati separatamente.
Quanto al primo, viene postulata la inaccoglibilità della pretesa vantata dall’ odierna appellante a cagione della maturata prescrizione del diritto.
La stessa amministrazione appellante, tuttavia, ammette che nel corso del primo grado di giudizio non è stata sollevata l’eccezione di prescrizione: sostiene però che ciò non osterebbe a che detta eccezione possa essere proposta per la prima volta in grado di appello.
Il mezzo non è persuasivo.
Invero la questione è assai controversa, ed ha visto confrontarsi, negli anni, una pluralità antitetica di prospettazioni.
Sin da tempo risalente, tuttavia, in giurisprudenza amministrativa si è ormai raggiunta una sostanziale concordanza di opinioni che, muovendo dalla lettura testuale del disposto di cui all’art. 345 cpc, ha condotto ad affermare che “L'eccezione diprescrizione dei crediti di lavoro del pubblico dipendente, ove non dedotta nel giudizio di primo grado, non può essere proposta per la prima volta in appello appello. (Cons. St., ad. plen., 29 dicembre 2004 n. 14,).
La Sezione ha più volte avuto modo di affermare il medesimo principio (ex multis,
Consiglio Stato , sez. VI, 21 giugno 2006, n. 3699 Consiglio Stato , sez. VI, 15 marzo 2007, n. 1286) dal quale non ritiene di doversi discostare, e da ciò discende la inammissibilità del motivo di gravame postulante la declaratoria di prescrizione della pretesa vantata dall’appellata.
Nel merito, la Sezione condivide l’orientamento assolutamente uniforme della giurisprudenza civile ed amministrativa secondo cui interessi e rivalutazione monetaria costituiscono accessori del credito, con riguardo alle prestazioni retributive da lavoro dipendente.
Il principio è stato ben tenuto presente dai primi giudici, che ne hanno fatto complessivamente buongoverno, laddove ne hanno postulato l’operatività anche con riferimento al credito vantato dall’appellata quanto alla decorrenza, peraltro, conformandosi al costante orientamento della Sezione che fa riferimento alla maturazione dei singoli ratei ( ex multis, Consiglio Stato , sez. VI, 29 luglio 2005, n. 4118).
Deve essere pertanto disatteso il motivo di appello, avanzato in via subordinata, che ne postula una diversa decorrenza (individuando il dies a quo dall’atto di costituzione in mora) e merita pertanto conferma l’appellata sentenza anche laddove ha statuito che l’amministrazione odierna appellante doveva essere “condannata a corrispondere alla ricorrente interessi legali e rivalutazione monetaria sui predetti emolumenti calcolati come di tempo in tempo previsto per legge con decorrenza dai singoli ratei sino al momento dell’intervenuto pagamento.”
Senonchè, pur condividendosi nel complesso ed in via generale l’iter motivo seguito dai primi Giudici, deve evidenziarsi che coglie nel segno l’appello dell’amministrazione, allorchè rileva che tale principio è stato (erroneamente) applicato indiscriminatamente, per tutto il torno di tempo cui aveva fatto riferimento l’odierna appellata, ed omettendo di distinguere i singoli periodi con riguardo alle cause per le quali non venne erogata la retribuzione.
Deve premettersi sul punto che, sotto un profilo generale, è sempre necessario - allorchè si debba delibare in ordine alle richieste di pubblici dipendenti volte ad ottenere la restitutio in integrum economica per periodi di tempo durante i quali non hanno prestato servizio effettivo alle dipendenze dell’amministrazione- accertare la “causale” della mancata prestazione del servizio e, soprattutto, il segmento del rapporto di lavoro intrattenuto con l’amministrazione durante il quale detta cesura ebbe a verificarsi.
Ciò perché sono profondamente differenti (rectius: opposte) le conseguenze che la giurisprudenza ricollega alla ipotesi di “interruzione” del servizio prestato dall’impiegato alle dipendenze della pubblica amministrazione, rispetto a quelle in cui il rapporto vero e proprio non sia ancora iniziato, e pertanto possa (unicamente) parlarsi di “ritardata assunzione”.
Invero a questo proposito la giurisprudenza amministrativa ha, sin da epoca risalente, marcato la differenza tra le due ipotesi in oggetto, ed ha affermato che “È infondata la richiesta di trattamento economico globale non corrisposto dalla data in cui viene disposta la nomina alla data di effettiva assunzione in servizio (illegittimamente ritardata dall'amministrazione) in quanto per pacifica giurisprudenza la "restitutio in integrum" agli effetti economici spetta al dipendente pubblico solo nel caso di sentenza che riconosca l'illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in corso, e non anche in caso di illegittimo diniego di costituzione del rapporto stesso, restando ovviamente salva la possibilità di esperire azione per risarcimento danni davanti al giudice ordinario. “(Consiglio Stato , sez. IV, 14 luglio 1997, n. 713).
La Sezione ha costantemente condiviso il superiore orientamento, ed ha affermato che “Dalla decisione giurisdizionale che, annullando l'illegittimo diniego di assunzione di un aspirante ad un pubblico impiego, afferma che egli vi aveva titolo, e dal conseguente provvedimento che lo nomina ora per allora ai soli effetti giuridici, non scaturisce il diritto alla percezione della retribuzione per il periodo nel quale non ha prestato effettivamente servizio.”(Consiglio Stato , sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2584).
Nel caso di specie, in particolare, è rimasto incontestato che uno dei periodi durante i quali l’amministrazione non erogò la retribuzione all’appellata riguarda il torno di tempo che va dal gennaio del 1983 al febbraio del 1984.
Orbene: con riferimento al sopraindicato periodo di tempo, non ricorre una ipotesi di (illegittima) sospensione della erogazione della prestazione retributiva, quanto piuttosto quella (al di là del nomen juris attribuito al provvedimento) di una ritardata immissione in servizio: ciò perché -in parte qua la circostanza non è contestata- il provvedimento si rese necessario a cagione della necessità di vagliare preventivamente il possesso, in capo all’odierna appellata, del requisito della “buona condotta”.
E in considerazione della circostanza che il vaglio in ordine a detto requisito è logicamente, ed anche ontologicamente, prodromico alla regolare costituzione del rapporto di pubblico impiego, nel caso di specie non appare fondata l’eccezione dell’appellata, rappresentata nella propria memoria difensiva, secondo cui, avendo la stessa in precedenza (due mesi prima, con esattezza) iniziato a prestare il proprio servizio alle dipendenze dell’amministrazione, ricorrerebbe invece una ipotesi di “sospensione dal servizio”.
E’ vero, invece, il contrario: la giurisprudenza della Sezione, invero, dalla quale non si ravvisa ragione di discostarsi, ha costantemente statuito infatti che “In tema di pubblico impiego, l’assenza del requisito della idoneità civile e morale necessario per la stipula del contratto di lavoro, emersa successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, determina, sin dall’origine, un effetto preclusivo alla stipula; per la risoluzione del rapporto, quindi, non è necessario attivare alcun procedimento disciplinare.(Consiglio Stato , sez. VI, 18 gennaio 2007, n. 81).
Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale orientamento, e da ciò consegue che, con esclusivo riferimento al suindicato periodo di tempo, non essendo dovuta all’appellata la retribuzione, deve dichiararsi l’inesistenza del diritto della medesima a percepire gli accessori del credito in oggetto.
Al di là della eventuale circostanza relativa all’inizio pregresso dell’attività lavorativa, ed anche alla corresponsione alla medesima successivamente alla instaurazione del giudizio, delle retribuzioni riferentesi a tale periodo di tempo, (circostanza ammessa dall’amministrazione appellante) deve ritenersi che il rapporto di impiego non fosse effettivamente iniziato, e da ciò consegue che, per il periodo che va dal gennaio 1983 al febbraio del 1984 all’appellata non spetti l’erogazione di alcun beneficio accessorio al credito, ricorrendo una ipotesi di “ritardo nell’assunzione”.
La circostanza –lealmente ammessa dall’amministrazione nel ricorso in appello- che anche per detto torno di tempo l’amministrazione abbia successivamente versato all’appellata la retribuzione è neutra con riguardo alla pretesa degli accessori del credito, e da essa comunque non può discendere che ne consegua l’obbligo di pagare anche interessi e rivalutazione sulle somme versatele con riferimento al periodo dal gennaio del 1983 al febbraio del 1984.
L’appello dell’amministrazione è pertanto parzialmente fondato, e deve essere in parte accolto, dovendosi escludere il diritto dell’appellata a percepire somme a titolo di interessi e rivalutazione con riferimento al periodo di tempo dal gennaio del 1983 al febbraio del 1984, con conseguente riforma della appellata sentenza – le cui statuizioni devono essere per il resto integralmente confermate- sotto tale limitato aspetto.
Possono essere compensate le spese processuali sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo accoglie parzialmente, nei termini di cui alla motivazione, e dichiara la inesistenza del diritto dell’appellata a percepire somme a titolo di interessi e rivalutazione con riferimento al periodo di tempo dal gennaio del 1983 al febbraio del 1984, riformando per l’effetto sotto tale limitato profilo la appellata sentenza, le cui statuizioni devono essere per il resto integralmente confermate.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere
Fabio Taormina Consigliere Rel.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...07/07/2008