CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 15 maggio 2008 n. 2246
Pres. L. Cossu – Est. S. De Felice
Mirabello (Avv. M. Pica) c/ Provincia di Latina (Avv. V. Di Legge) e altri. |
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1. Espropriazione - Dichiarazione di pubblica utilità – Presupposti – Contraddittorio – Necessità.
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2. Urbanistica ed edilizia – Espropriazione – Motivazione – Utilità intervento - Dichiarazione di pubblica utilità – Obbligatorietà.
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1. Le garanzie partecipative al c.d. giusto procedimento devono essere applicate al procedimento preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in quanto è in tale fase che l’amministrazione compie la prima valutazione in ordine alla utilità dell’intervento e procede alla ponderazione e al confronto degli interessi in esso coinvolti; è, pertanto, necessario che in tale fase – in cui è ancora possibile per il privato influire in modo effettivo sulle scelte discrezionali della amministrazione pubblica – sia provocato il contraddittorio, in quanto le fasi successive (occupazione d’urgenza e emissione del decreto di espropriazione) hanno un carattere attuativo di una scelta precedentemente compiuta.
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2. La esposizione delle ragioni di interesse pubblico che giustificano l’intervento espropriativo e il correlativo sacrificio dell’interesse dei proprietari delle aree occorrenti alla sua realizzazione deve avvenire nel provvedimento con cui si dichiara la pubblica utilità delle opere e non in quello di occupazione d’urgenza.
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N.2246/2008 Reg. Dec.
N. 7509 Reg. Ric.
Anno 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul r.g.n. 7509/2005 ricorso proposto in appello da
Mirabello Eugenio, rappresentato e difeso dall’avv.Mario Pica con domicilio ex lege presso la Segreteria del Consiglio di Stato,
contro
Provincia di Latina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vivenzio Di Legge, con domicilio eletto in Roma alla via Zamboni n. 30 presso lo studio dell’avv. Renato Iacobelli,
e nei confronti di
Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio-Roma-Latina, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Nascani e dall’avv. Marcello Cardi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma al Viale Bruno Buozzi n.51,
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e di
Società Coronet spa, in persona del l.r.p.t., non costituita,
per l’annullamento
della sentenza n.445/2005 depositata in data 25 maggio 2005 con la quale il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso proposto per l’annullamento del decreto del dirigente del settore “Assetto viario, concessioni ed espropri” della amministrazione provinciale di Latina n.17 del 5 maggio 2000 e ogni altro atto e/o provvedimento presupposto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Latina e del Consorzio Asi;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Relatore alla udienza pubblica del 15 aprile 2008 il Consigliere Sergio De Felice;
visto il Dispositivo di sentenza n. 349 del 15 aprile 2008.
Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale di causa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, Eugenio Mirabello impugnava il provvedimento della Provincia di Latina con la quale veniva disposta la espropriazione di un suolo di sua proprietà in favore del Consorzio di sviluppo industriale Roma-Latina.
Venivano dedotti, in relazione al decreto di espropriazione, i motivi di violazione del dovere di previa comunicazione dell’avvio del procedimento, di difetto di motivazione, di illegittimità del decreto di occupazione di urgenza e illegittimità derivata del decreto di espropriazione, di erronea presupposizione di non disponibilità alla cessione volontaria del suolo.
Tali censure venivano tutte rigettate in quanto ritenute infondate.
Veniva dichiarata inammissibile la censura proposta per contestare la misura della indennità di espropriazione determinata dalla amministrazione, in quanto esorbitante la giurisdizione del giudice amministrativo.
Avverso la suddetta sentenza propone appello Mirabello Eugenio, deducendo quanto segue.
Si deduce la erroneità della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto soddisfatte le garanzie partecipative del procedimento espropriativo, che devono essere applicate al procedimento di dichiarazione di pubblica utilità, mentre le fasi successive di occupazione di urgenza e di emissione del decreto di espropriazione avrebbero carattere attuativo.
Il primo giudice non avrebbe considerato che nella specie il provvedimento commissariale n.221/1997 menzionato nel decreto di occupazione di urgenza non è un provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, né esplicito né implicito.
Con tale atto non si provvede a null’altro che alla assegnazione temporanea del terreno oggetto di espropriazione, come si evince dalla sua lettura.
Con tale tipo di delibera commissariale, a differenza delle opere infrastrutturali e di allestimento della zona industriale che sono già esattamente individuate e descritte sul P.R.T. (quindi implicitamente dichiarate di pubblica utilità per effetto della pubblicazione del piano regolatore) viene accertata solamente la conformità dell’opera che il privato intende realizzare rispetto allo strumento urbanistico.
Per dichiarare la pubblica utilità dell’opera il Consorzio ASI deve richiedere alla Autorità Provinciale l’avvio del procedimento dichiarativo della pubblica utilità previsto dagli artt. 10 e 11 l.865/1971, previo deposito e affissione alla segreteria del comune, mediante pubblicazione sul BURL.
Solo con la pubblicazione sul BURL l’opera del privato, sia pure riconosciuta conforme allo strumento urbanistico, diventa di pubblica utilità, urgente e indifferibile. Inoltre, la deliberazione commissariale n.221/1997 non è stata mai pubblicata sul BURL.
In sostanza, non sarebbe mai stato esperito il procedimento preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità.
Inoltre, è mancata la comunicazione di avvio del procedimento ablativo; al ricorrente è stata notificata soltanto la comunicazione di deposito presso la segreteria del comune ex art. 10 L.865/1971.
Nel decreto n.17/2000 non viene fatta menzione dell’avvenuto inoltro all’interessato della comunicazione di avvio ex art. 7 l.241/2000.
Poiché dopo la comunicazione di deposito e affissione presso la segreteria del comune di Cisterna di Latina ai sensi dell’art. 10 L.865/1971 non sono mai stati trasmessi gli atti alla autorità competente per la conseguente emissione del provvedimento dichiarativo di pubblica utilità, neanche implicita, non poteva essere emesso il decreto di espropriazione; sarebbero pertanto illegittimi sia il decreto di occupazione che quello di espropriazione.
Si è costituita la Provincia di Latina, che chiede rigettarsi l’appello perché infondato.
Si è costituito il Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina, che chiede rigettarsi il ricorso in appello perché infondato.
Alla udienza pubblica del 15 aprile 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo giudice ha dichiarato il ricorso di primo grado in parte infondato e in parte inammissibile (in relazione alla misura della indennità di esproprio sussiste difetto di giurisdizione del giudice amministrativo).
2. Con l’atto di appello si lamenta in sostanza che la delibera commissariale, di assegnazione temporanea del bene, non contenga la dichiarazione di pubblica utilità, che pertanto non sarebbe mai intervenuta.
Nella specie si sarebbe avuta solo una comunicazione di deposito presso la segreteria del comune ai sensi dell’art. 10 L. 865/1971; non sarebbe mai stato esperito un vero procedimento dichiarativo della pubblica utilità, né può sostenersi che la dichiarazione sia avvenuta in modo implicito, in quanto ai sensi del DPR 218 del 1978 tale principio vale solo per le opere infrastrutturali e le opere portuali.
In definitiva, l’impugnato (in primo grado) decreto di esproprio sarebbe stato emesso senza che una dichiarazione di pubblica utilità, né esplicita né implicita.
3. L’appello è infondato.
Nella specie si controverte della legittimità del decreto della Provincia di Latina di esproprio di un suolo di proprietà del ricorrente-appellante, assegnato dal Consorzio asi con delibera commissariale n. 221 del 1997 alla società PARIPACK per l’ampliamento di uno stabilimento.
Tale opera, come osservato dal primo giudice e non idoneamente contestato (anzi in nulla) da parte appellante era stata dichiarata di pubblica utilità con delibera sempre commissariale n. 31 del 25 febbraio 1998.
Successivamente alla dichiarazione di pubblica utilità la Provincia di Latina autorizzava il consorzio alla occupazione di urgenza dei suoli con decreto n.8 dell’8 ottobre 1998 notificato in data 11 novembre 1998 e la immissione in possesso aveva luogo il successivo 30 novembre 1998.
Essendo stato notificato il decreto di occupazione di urgenza con menzione del precedente provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, da un lato non può pretendersi che le garanzie partecipative tipiche del procedimento dichiarativo siano estese alla fase di occupazione; dall’altro lato, risulta che il ricorrente in primo grado non ha impugnato, né immediatamente, né successivamente in via congiunta, una volta conosciuta la esistenza e il contenuto di tale atto, unitamente al decreto di occupazione di urgenza, che la menzionava – come osservato dal primo giudice e non contestato o smentito – la delibera commissariale n. 31 del 1998, che pure conteneva la dichiarazione di pubblica utilità.
Non è contestata la natura di sola assegnazione del provvedimento commissariale del 1997, che non può fungere da dichiarazione di pubblica utilità né esplicita né implicita.
Ciò che conta è che inammissibile la contestazione in tale fase della illegittimità del provvedimento dichiarativo del 1998, in realtà mai impugnato e quindi consolidato, asserendone il mancato rispetto delle idonee garanzie partecipative, per difetto di pubblicità e comunicazione.
In realtà, parte appellante sostiene addirittura come inesistente un atto che, assunto come esistente pacificamente dal primo giudice, non è in realtà mai neanche contestato nella legittimità-validità.
Di inesistenza si parla (solo) nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato posto in essere con la carenza di un atto o di un fatto di tale rilievo da non poter configurare un atto rispondente alla nozione di provvedimento.
4. Pertanto, considerato che i motivi di appello si appuntano su una asserita inesistenza – ma la inesistenza consisterebbe nella imperfezione giuridica della fattispecie, mentre parte appellante non ha neanche contestato idoneamente l’atto de quo al fine di farne venir meno la validità-legittimità presunta - della dichiarazione di pubblica utilità, facendo riferimento soltanto alla delibera del 1997, nulla osservando o contestando in relazione alle conclusioni alle quali è pervenuto il primo giudice, non può che confermarsi la impugnata sentenza, rigettando l’appello.
5. E’ vero che in linea di principio è illegittimo il decreto di occupazione di urgenza o il decreto di esproprio non preceduto da dichiarazione di pubblica utilità, di suolo compreso nell’ambito di un piano consortile asi a favore di soggetto privato, in quanto la previsione di cui all’art. 51 dpr 218/1978 concerne solo le opere di attrezzatura del piano asi e quelle portuali e aeroportuali con esclusione di ogni altra tipologia (in tal senso, C. Stato, IV, 15.2.2002, n.947).
Ma nel presente giudizio ciò che conta è che in materia di espropriazione per pubblica utilità le garanzie partecipative al c.d. giusto procedimento devono essere applicate al procedimento preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in quanto è in tale fase che l’amministrazione compie la prima valutazione in ordine alla utilità dell’intervento e procede alla ponderazione e al confronto degli interessi in esso coinvolti; è pertanto necessario che in tale fase – in cui è ancora possibile per il privato influire in modo effettivo sulle scelte discrezionali della amministrazione pubblica – sia provocato il contraddittorio, in quanto le fasi successive (occupazione di urgenza e emissione del decreto di espropriazione) hanno un carattere attuativo di una scelta precedentemente compiuta.
La esposizione delle ragioni di interesse pubblico che giustificano l’intervento espropriativo e il correlativo sacrificio dell’interesse dei proprietari delle aree occorrenti alla sua realizzazione deve avvenire nel provvedimento con cui si dichiara la pubblica utilità delle opere e non in quello di occupazione di urgenza.
Non può utilmente censurarsi la illegittimità del decreto di espropriazione in via derivata per illegittimità (o addirittura mancanza) degli atti presupposti di occupazione di urgenza e di dichiarazione di pubblica utilità (tra l’altro la dichiarazione di p.u. erroneamente ritenuta come giuridicamente inesistente), ove questi ultimi non siano stati impugnati tempestivamente a partire dalla loro conoscenza.
6. Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto.
La condanna alle spese del giudizio segue il principio della soccombenza; le spese sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, liquidandole in complessivi euro tremila, di cui millecinquecento a favore della Provincia di Latina e millecinquecento a favore del Consorzio ASI.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 aprile 2008, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Cossu, Presidente
Antonino Anastasi, Consigliere
Carlo Deodato, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere, estensore
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