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n. 7-2008 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Ordinanza 11 luglio 2008 n. 3433
Pres. Santoro Est. Russo
Soc. Piaggio S.p.a. (Avv.ti A. campagnola, E. Bandarin Troi, F. Rosi, M. Azzarita)
c/ Comune di Roma (Avv. Com.).


Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione provvisoria – Ricorso – Inammissibilità – Aggiudicazione definitiva – Impugnazione congiunta – Necessità - Ragioni.

E’ inammissibile il ricorso avverso la sola esclusione dalla gara, ovvero avverso la sola aggiudicazione provvisoria, essendo necessaria l’impugnativa autonoma dell’aggiudicazione definitiva. Infatti, l’aggiudicazione definitiva non va considerata atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, anche quando recepisca i risultati dell’aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti(1).

 

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1) Cfr. Cons. St., Sez. V, n. 1331/2008.


N.3433/08 REG.DEC.
N. 3875 REG. RIC.
ANNO 2007



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Quinta Sezione)




ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso in appello n. 3875/2007 del 09/05/2007, proposto

dalla Soc. Piaggio & C. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Campagnola, Emiliano Bandarin Troi, Francesco Rosi e Mario Azzarita, con domicilio eletto in Roma Via Lutezia n. 8 presso l’avv. Antonio Campagnola;

contro



il Comune di Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Lesti, con domicilio in Roma Via del Tempio di Giove 21 presso l’Avvocatura Comunale di Roma;
la BMW Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Sartori, Andrea Manzi e Luigi Manzi con domicilio eletto in Roma, via F. Confalonieri, 5 presso l’avv. Luigi Manzi;

per la riforma
della sentenza del TAR Lazio - Roma: Sezione II n. 3303/2007, resa tra le parti, concernente gara per la fornitura di motocicli di nuova produzione ed immatricolazione;

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma e della BMW Italia S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Alla pubblica udienza del 18 aprile 2008, relatore il Cons. Nicola Russo ed uditi, altresì, gli avvocati A. Campagnola, G. Lesti ed A. Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO



E’ impugnata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, n. 3303/2007 del 16 aprile 2007, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla Piaggio s.p.a. avverso il provvedimento di esclusione dalla gara mediante procedura aperta indetta dal Comune di Roma per la fornitura di n. 80 motocicli alla Polizia Municipale, nonché, ove necessario e per quanto di ragione, avverso il bando di gara e il relativo disciplinare.
Si sono costituiti sia il Comune di Roma che la BMW Italia s.p.a., aggiudicataria della gara in questione, insistendo per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di giudizio.
Quest’ultima, in sede di memoria conclusiva, ha tra l’altro eccepito la improcedibilità dell’appello per mancata impugnazione dei provvedimenti di aggiudicazione, sia provvisoria (del 7 febbraio 2007), sia definitiva (del 12 ottobre 2007), alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’impugnazione del bando o dell’atto di esclusione diventa improcedibile nel caso di mancata impugnazione dell’aggiudicazione, in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale, attributivo dell’ utilitas all’aggiudicatario (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 2846/2006; Cons. St., Sez. V, n. 4268/2007; Cons. St., Sez. VI, n. 785/2002).
Rileva il Collegio che questa Sezione ha, da ultimo, ribadito che è inammissibile il ricorso avverso la sola esclusione dalla gara, ovvero avverso la sola aggiudicazione provvisoria, in quanto si ritiene necessaria l’impugnativa autonoma dell’aggiudicazione definitiva, visto che quest’ultima non va considerata atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, anche quando recepisca i risultati dell’aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti (cfr. Cons. St., Sez. V, n. 1331/2008).
Nella specie, poiché il provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato depositato, e, quindi, conosciuto in data 18 marzo 2008, ne consegue che la ricorrente, odierna appellante, è ancora in termini per impugnare detto provvedimento e che, quindi, occorre concederle il termine di legge per la proposizione dell’impugnativa tramite motivi aggiunti.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, interlocutoriamente pronunciando, concede il termine di legge per la proposizione di motivi aggiunti avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 Aprile 2008 con l’intervento dei Sigg.ri:
Pres. Sergio Santoro
Cons. Marco Lipari
Cons. Marzio Branca
Cons. Francesco Caringella
Cons. Nicola Russo Est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
L’ 11-07-08
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)

 

Consiglio di Stato – Sez. V


Il Presidente

Vista l’ordinanza, adottata dalla Sezione,
all’udienza 18 aprile 2008 sull’appello
n. 3875/2007;
l’ulteriore trattazione dell’appello
suindicato è fissata per l’udienza
del 30 gennaio 2009 della Sez. V.


Roma, 2 luglio 2008

Il Presidente
F.to Sergio Santoro


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