Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 7-2008 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 19 giugno 2008 n. 3078
Pres. G. Ruoppolo – Est. M. Atzeni
G. Fasano (Avv. A. Lovelli) c/ INAIL (Avv.ti L. Vuoso e D. Moraggi)


1. Pubblico impiego – Procedimento disciplinare - Durata - Comunicazione provvedimento – Natura – Atto integrativo dell’efficacia – Non rileva - Data adozione – Rileva

 

2. Pubblico impiego – Condanna per reati gravi - Destituzione dal servizio – Rapporto fiduciario – Incisione – Motivazione – Non necessaria – Non applicazione sanzione più grave – Motivazione adeguata – Necessità

1. La comunicazione del provvedimento disciplinare costituisce atto integrativo dell’efficacia e, quindi, non rileva al fine della verifica del rispetto dei termini di massima durata del relativo procedimento, concluso alla data di adozione del provvedimento finale.

 

2. Non sussiste difetto di motivazione quando i reati dei quali si è reso colpevole l’appellante (concorso in truffa aggravata e continuata e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale) sono così palesemente idonei ad incidere sul contenuto minimo del rapporto fiduciario che deve intercorrere fra l’amministrazione ed i suoi dipendenti da rendere inutile una giustificazione particolarmente diffusa del provvedimento di destituzione, dovendo anzi essere adeguatamente giustificata la decisione di non applicare la sanzione più grave all’impiegato che si sia reso colpevole dei reati in questione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)




ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 4040/2007 proposto dal

sig. Giuseppe Fasano rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Lovelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Vincenzo Sinopoli in Roma, viale Angelico n. 38,

contro



l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
in persona del Presidente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio Vuoso e Donatella Moraggi ed elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso l’Ufficio Legale dell’Istituto;

per la riforma



della sentenza del Tribunale Amministrativo per la Puglia, sede di Lecce, Sezione II, n. 4063/2006 in data 27 luglio 2006, resa tra le parti;

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2008, relatore il Consigliere Cons. Manfredo Atzeni ed uditi, altresì, gli avvocati Lovelli e l’avv. Moraggi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Puglia, sede di Lecce, il sig. Giuseppe Fasano impugnava la deliberazione n. 25331 in data 29/10/1992 con la quale il Comitato Esecutivo dell’INAIL, aperto il procedimento disciplinare nei suoi confronti in applicazione della legge 19/1990, gli aveva comminato la sanzione della destituzione dal servizio.
Lamentava violazione dell’art. 10 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, ed eccesso di potere per difetto di motivazione ed omessa pronuncia sotto diversi profili, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe il TAR Puglia, sede di Lecce, Sezione II, respingeva il ricorso.
Avverso detta sentenza propone appello il ricorrente in primo grado, criticando gli argomenti del decisum e chiedendo la sua riforma.
Si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) in persona del Presidente chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza del 12 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. L’appellante con provvedimento in data 9/12/1987 è stato destituito dal servizio essendo stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per concorso in truffa aggravata e continuata e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale.
Una volta entrata in vigore la legge 7 febbraio 1990, n. 19, con istanza in data 14 maggio 1992 ha chiesto, ai sensi del suo art. 10, secondo comma, la riammissione in servizio.
Avviato il relativo procedimento disciplinare, con deliberazione in data 29 ottobre 1992 il Comitato Esecutivo dell’Istituto appellato gli ha comminato la sanzione della destituzione; tale ultimo atto costituisce l’oggetto del presente giudizio.
2. Sostiene l’appellante la violazione dei termini di cui all’art. 10, terzo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, in quanto la contestazione di addebiti, tempestivamente formulata, gli è stata notificata oltre il termine di novanta giorni dalla sua istanza.
La censura non può essere condivisa.
E’ vero che un certo orientamento giurisprudenziale, alquanto risalente (C. di S., VI, 21 dicembre 1979, n. 931) ritiene che laddove sia prescritto un termine per la contestazione degli addebiti questo riguardi non la sola adozione dell’atto ma anche la sua comunicazione, in quanto diversamente opinando l’amministrazione sarebbe arbitra dei termini del procedimento, potendo procrastinarli ritardando, appunto, la comunicazione dell’atto recettizio.
Peraltro, tale impostazione non è applicabile in relazione all’attuazione dell’art. 10 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, che prevede un termine, ritenuto perentorio, per la conclusione del procedimento, il cui dies a quo è costituito dall’istanza dell’interessato.
Di conseguenza, in relazione all’applicazione della legge di cui ora si discute non ha rilievo la problematica, evidenziata da quell’orientamento giurisprudenziale, fondata sulla possibilità che i tempi del procedimento siano rimessi all’arbitrio dell’amministrazione, essendo certo il termine finale per la sua conclusione.
Inoltre, nelle vicende quale quella che ora occupa la comunicazione della contestazione degli addebiti all’interessato può presentare aspetti di particolare difficoltà, in quanto l’interessato, già allontanato dal servizio, può essere difficilmente reperibile.
Afferma, in conclusione, il collegio che nei procedimenti regolati dall’art. 10, terzo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, il termine per l’inizio del relativo procedimento è rispettato con la sola adozione dell’atto di contestazione degli addebiti.
La censura deve quindi essere respinta.
3. L’appellante lamenta che anche il provvedimento conclusivo, tempestivamente adottato, gli è stato comunicato oltre il termine di legge.
La censura non può essere condivisa in quanto il collegio condivide l’orientamento, ormai pacifico, secondo il quale la comunicazione del provvedimento disciplinare costituisce atto integrativo dell’efficacia, e quindi non rileva al fine della verifica del rispetto dei termini di massima durata del relativo procedimento, concluso alla data di adozione del provvedimento finale (in termini C. di S., VI, 22 marzo 2007, n. 1350).
4. L’appellante lamenta infine difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
La doglianza è infondata in quanto i reati dei quali si è reso colpevole l’appellante (concorso in truffa aggravata e continuata e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale) sono così palesemente idonei ad incidere sul contenuto minimo del rapporto fiduciario che deve intercorrere fra l’amministrazione ed i suoi dipendenti da rendere inutile una giustificazione particolarmente diffusa del provvedimento di destituzione, dovendo anzi essere adeguatamente giustificata la decisione di non applicare la sanzione più grave all’impiegato che si sia reso colpevole dei reati in questione.
In presenza di fatti di così lampante gravità non ha poi rilievo il risarcimento dei danni, effettuato dall’appellante in sede di giudizio penale, quando tale comportamento doveva essere valutato al fine della determinazione della pena.
Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
5. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
In considerazione della natura della causa le spese possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.



il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:
1) respinge il ricorso in appello in epigrafe;
2) compensa integralmente spese ed onorari del giudizio tra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giovanni RUOPPOLO - Presidente
Luciano BARRA CARACCIOLO - Consigliere
Bruno Rosario POLITO - Consigliere
Roberto GIOVAGNOLI - Consigliere
Manfredo ATZENI - Consigliere, est

Presidente
GIOVANNI RUOPPOLO
Consigliere - Segretario
MANFREDO ATZENI - GIOVANNI CECI





 

 
Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento