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n. 6-2008 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 13 giugno 2008 n. 2956
Pres. Varrone, est. Bellomo
F. D. P. (Avv. R. Simone) c. Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Avv. Stato)


Edilizia ed urbanistica – Opere edilizie – Esecuzione – Nulla osta – Oggetto - Estensione – Lavori connessi funzionalmente - Ragioni

In tema di edilizia ed urbanistica, il nulla osta rilasciato dalle autorità competenti comprende non solo le opere espressamente previste nel provvedimento, ma anche quelle connesse funzionalmente, alla luce del principio di buona fede nell’interpretazione dell’atto amministrativo di segno ampliativo, che impone – in caso di dubbio – di optare per il significato più rispettoso dell’affidamento del destinatario.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.2956/2008 Reg. Dec.
N. 7072 Reg.Ric.
ANNO 2007

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 7072/2007, proposto da

 

Francesco Del Principe, rappresentato e difeso dall’avv. Renato Simone, elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Borsieri 3 presso lo studio dell’avv. G. Corapi;

 

c o n t r o

 

– l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma,

 

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, sede di l’Aquila n. 37 del 5 febbraio 2007;

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 28 marzo 2008 il Consigliere Francesco Bellomo e uditi per le parti l’avv. Manzi per delega dell’avv. Simone e l’avv. dello Stato Bruni;
Ritenuto quanto segue:

 

F A T T O

 

1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo Francesco Del Principe domandava l'annullamento dell’ordinanza dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise n. 7870 del 6.9.2005, che disponeva la rimozione delle opere realizzate in difformità del nulla osta del 2.12.2004 rilasciato dal Parco medesimo, nonché dell’ordinanza di sospensione dei lavori del 4.8.2005. Domandava, altresì, il risarcimento dei danni conseguenti all’adozione dei provvedimenti impugnati.
A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Con sentenza n. 37 del 5 febbraio 2007 il TAR rigettava il ricorso.

 

2. La sentenza è stata appellata da Francesco Del Principe, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado. Si è costituito per resistere all’appello l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 28 marzo 2008.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Antonio Del Principe è proprietario di un’area ricompresa nel territorio comunale di Pescasseroli, adiacente ad altro terreno sul quale è ubicato il campeggio denominato S. Andrea, munito della prescritta autorizzazione, gestito dalla Camping S. Andrea s.r.l. della quale il medesimo è socio. Ha presentato all’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise istanza di nulla osta finalizzata alla realizzazione nella predetta area di alcune opere necessarie per adibire la stessa a dipendenza del campeggio sopra nominato, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 16 del 2003. Tali opere consistono nell’allestimento di un’area attrezzata per pic-nic con griglie, panchine e prese d’acqua, di altra area attrezzata con giochi ed infine di uno spazio destinato a parcheggio di camper ed automobili.
Il 2.12.2004 l’Ente Parco ha rilasciato il nulla osta autorizzando esclusivamente interventi di sistemazione della recinzione, di realizzazione di una passerella di collegamento in legno ad esclusivo uso pedonale, di sistemazione dell’area mediante il posizionamento di attrezzature da pic-nic, purchè di facile rimozione.
A seguito di apposito sopralluogo l’Ente parco ha sospeso l’esecuzione degli interventi nel frattempo realizzati in regime di d.i.a. dall’interessato, in quanto difformi rispetto a quelli assentiti con il predetto nulla osta del 2.12.2004. Susseguentemente ad ulteriore accertamento l’Ente parco ha adottato l’ordinanza di rimozione.
La sentenza appellata ha rigettato il ricorso di primo grado, ritenendo da un lato che gli interventi eseguiti fossero difformi dal nulla osta e, dall’altro, che non rilevava il rapporto di pertinenza con le opere autorizzate.
Appella il Del Principe reiterando innanzitutto il primo motivo del ricorso di primo grado, con cui si deduce la violazione dell’art. 29 della legge n. 394 del 1991, posto che l’Amministrazione avrebbe ritenuto non conformi, rispetto agli interventi assentiti, la realizzazione di impianti idrico, elettrico e fognante, i quali sarebbero invece pertinenziali all’area destinata a pic-nic.
L’appellante assume che il nulla-osta dovesse ritenersi implicitamente comprensivo di dette opere, invocando il principio secondo cui il provvedimento amministrativo va interpretato in relazione all’istanza di parte.

 

2. La censura è fondata ed assorbente.
Le opere ritenute difformi consistono in una passerella di collegamento in ferro e negli impianti idrico, elettrico e fognante interrati a collegamento dei rispettivi punti di servizio materializzati con pozzetti di cemento.
Il nulla-osta, per contro, autorizzava una passerella di collegamento in legno ad uso pedonale e il posizionamento di attrezzature da pic-nic, accogliendo sul punto l’istanza dell’interessato, rivolta alla realizzazione di un’area attrezzata nel verde, con griglie panchine e prese d’acqua, indispensabile per la sosta delle gite scolastiche.
Stante la connessione funzionale delle opere non espressamente menzionate nell’autorizzazione con quelle assentite, deve ritenersi che il provvedimento di nulla-osta sia comprensivo delle medesime, anche alla luce del principio di buona fede nell’interpretazione dell’atto amministrativo di segno ampliativo, che impone – in caso di dubbio – di optare per il significato più rispettoso dell’affidamento del destinatario. Principio che, nella giurisprudenza amministrativa, viene tradotto nella regola secondo cui la qualificazione del provvedimento deve avvenire in relazione all’istanza di parte.
L’unico reale scostamento degli interventi edilizi eseguiti dall’appellante riguarda il materiale utilizzato per la passerella pedonale (costruita in ferro invece che in legno), e potrà essere oggetto di autonoma valutazione dell’amministrazione in sede di riesercizio del potere.

 

3. L’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, deve essere accolto il ricorso di primo grado, limitatamente alla domanda di annullamento, atteso che il capo di statuizione relativo alla domanda di risarcimento non è stato appellato. Spese del doppio grado di giudizio secondo soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso di primo grado, annullando i provvedimenti ivi impugnati
Condanna l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in 6000,00 euro.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 28 marzo 2008, con l'intervento dei sigg.ri:
Claudio Varrone Presidente
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere
Francesco Bellomo Consigliere Est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 13/06/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)



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