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n. 6-2008 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 19 giugno 2008 n. 3050
Pres. Ruoppolo, est. Buonvino
Ministero delle Attività Produttive (Avv. Stato) c. Ittica Valdagri s.p.a. (Avv. V. Micheli)


Contributi e provvidenze – Finanziamenti – L. 488/1992 – Quantificazione – Controversia – Giurisdizione del G.O. - Sussiste

Le controversie concernenti la conformità alla disciplina normativa di settore (nazionale e/o comunitaria) della esatta quantificazione del contributo concesso ai sensi della L. 488/1992 rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Infatti in tali controversie non viene in contestazione il diritto al contributo o finanziamento, ma solo la misura di questo in funzione della disciplina normativa concretamente applicabile, senza possibilità di esercizio di alcun potere discrezionale da parte della P.A. che, al riguardo, è solo vincolata dalle norme di legge; una volta accertata, infatti, da parte dell’amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità in materia, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’erogazione del contributo, la concreta determinazione di questo nei suoi aspetti quantitativi resta affidata al mero rispetto delle norme di legge operanti in materia e, quindi, a questioni di mero diritto soggettivo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 3050/08 Reg.Dec.
N. 171 Reg.Ric. ANNO 2003

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 171/2003, proposto dal

 

Ministero delle Attività Produttive, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi 12,

 

c o n t r o

 

la società Ittica Valdagri s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Micheli presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Raffaele Cadorna 29,

 

per la riforma
della sentenza del TAR del Lazio, sede di Roma, Sezione III, n. 4235 del 14 maggio 2002;

 

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto il controricorso dell’appellata;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, alla pubblica udienza del 18 marzo 2008, il Consigliere Paolo Buonvino;
uditi, per le parti, l’avv. dello Stato Varrone e l’avv. Micheli;
Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto, quanto segue:

 

F A T T O

 

1) - Con la sentenza qui impugnata il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla società odierna appellata per l’annullamento del decreto del D.G. del Ministero appellante in data 4 dicembre 1995, n. 16922/07/CD/4, di revoca parziale del precedente decreto 28 marzo 1995, n. 6827/07/CD/4, e conseguente riduzione del contributo ritenuto spettante e correlata richiesta di restituzione di £. 23.187.500.
In particolare, hanno ritenuto, i primi giudici:
a) - che il provvedimento impugnato non conteneva alcun riferimento al precedente provvedimento di liquidazione definitiva del contributo (decreto del 28 marzo 1995, dianzi ricordato); sicché esso appariva adottato come se il procedimento di erogazione del contributo stesso non si fosse già del tutto esaurito con l’emanazione, nove mesi prima, di un provvedimento di concessione in via definitiva; con la conseguenza che la P.A. ha dato corso, in effetti, ad un indebito esercizio del potere di autotutela, altrimenti necessitante di rilevanti connotazioni circa le esigenze di interesse pubblico e che trovava precisi limiti nella posizione soggettiva del beneficiario dell’atto essendosi i relativi effetti giuridici del tutto consolidati;
b) – che dal contenuto dell’atto impugnato neppure era dato evincere se si trattava di annullamento ex nunc per fatti sopravvenuti o di annullamento ex tunc, né era dato comprendere quali fossero gli esatti presupposti della sua adozione, laddove l’esercizio del potere di autotutela presuppone sempre una corretta rappresentazione delle vicende, storiche e presenti al momento dell’adozione, dell’atto impugnato; ciò che, nella specie, è mancato;
c) – che il provvedimento stesso difettava, inoltre, anche dell’oggettiva valutazione della posizione dell’incolpevole beneficiario del contributo, che lo ha visto vanificato dal provvedimento di autotutela senza neppure che gli fosse addebitato alcunché e senza che gli sia stato dato modo di controdedurre, tanto più che non è stato fatto, nella specie, alcun riferimento all’esistenza dell’atto implicitamente annullato e, di conseguenza, neppure al requisito dell’illegittimità dell’atto da annullare.

 

2) – Per il Ministero appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto, anzitutto, il TAR avrebbe annullato il provvedimento impugnato per motivi del tutto diversi da quelli indicati in ricorso, in cui la ricorrente avrebbe contestato che la percentuale del contributo del 75% fosse incompatibile con la disciplina comunitaria, così come, invece, ritenuto dalla P.A. che, per tale ragione, ha emanato il provvedimento di cui si tratta.
E, nel merito, i motivi addotti dalla ricorrente – e non esaminati dal TAR – sarebbero del tutto privi di consistenza, oltre a dimostrare, comunque, che la medesima conosceva pienamente le ragioni poste a supporto del provvedimento stesso, sicché, da un lato, esso non sarebbe stato affatto privo di motivazione e, dall’altro, non avrebbe potuto essere invocato alcun principio di buona fede nell’acquisizione del contributo; quanto alle ragioni giustificative del provvedimento riduttivo in questione, le stesse sarebbero state riconducibili alla corretta interpretazione della disciplina di settore e, in particolare, al carattere vincolante del regolamento comunitario n. 4028/86 che prevede il limite massimo di partecipazione contributiva degli Stati membri per l’agricoltura e la sistemazione della fascia costiera (tra il 10 e il 30%) rispetto al contributo comunitario del 40%; e tale disciplina avrebbe carattere sovraordinato rispetto a quella interna eventualmente confliggente e, in particolare, con quanto previsto dalla delibera CIPE attuativa della legge n. 64/1986, invocata dall’originaria ricorrente.

 

3) - Quest’ultima resiste all’appello, insistendo per il rigetto dello stesso e la conferma dell’impugnata sentenza, in quanto, anzitutto, solo i rilievi di carattere formale sollevati d’ufficio dal TAR hanno consentito ai primi giudici di pervenire alle logiche, consequenziali decisioni nel merito; infatti, il rilevato difetto di forma avrebbe avuto rilevanti e determinanti effetti sotto il profilo funzionale, avendo comportato l’impossibilità di ogni considerazione e valutazione oggettiva della propria posizione da parte del destinatario dell’atto impugnato, emesso senza alcun addebito, né possibilità di controdedurre; e, in ogni caso, sulle ragioni addotte dal TAR a sostegno della ritenuta fondatezza dell’originario ricorso l’Amministrazione appellante avrebbe del tutto eluso il contraddittorio, nulla avendo rilevato al riguardo.
Anche nel merito, comunque, i rilievi formulati dall’appellante sarebbero privi di consistenza in quanto l’invocato reg. CEE n. 4028/86 sarebbe non più vigente, non avendo, tra l’altro, portato deroga alcuna o modifica in materia di acquicoltura al reg. n. 1852/78; e, comunque, nella specie avrebbe trovato piena e legittima applicazione la delibera CIPI del 20 dicembre 1990 che, nel ribadire il limite del 75% in ordine ai contributi in conto capitale, statuisce anche che le agevolazioni previste dalle leggi sugli interventi straordinari nel mezzogiorno sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle stabilite dalle altre norme statali, regionali e comunitarie.

 

4) – Ritiene la Sezione (sollevando, d’ufficio, la relativa questione) che, nel caso in esame, difetti la giurisdizione del giudice amministrativo.
Nella specie, invero, con nota del 29 marzo 1995, n. 202291 il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (D.G. Produzione Industriale) ha concesso, alla società ricorrente in primo grado, agevolazioni finanziarie ai sensi del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218), con riferimento alla domanda presentata dalla Ditta stessa (matricola 21183/00/03, prog. n. 51237); alla nota ora detta era allegato il decreto ministeriale n. 6827/07 CD/4, con il quale il totale del contributo in conto capitale era quantificato in complessive lire 95.525.000; a tale determinazione del contributo l’amministrazione era pervenuta applicando al totale degli investimenti (lire 654.500.000) la l’indice di 0,75 % ai fini dell’individuazione della misura massima delle agevolazioni spettanti.
Successivamente, peraltro, con il provvedimento gravato in primo grado (d.m. n. 16922 del 4 dicembre 1995) il totale del contributo è stato ridotto a lire 62.650.000 ed essendo già state anticipate lire 85.837.000, è stata chiesta la restituzione di lire 23.187.500.
A tanto l’amministrazione è pervenuta applicando il minore indice di 0,70, sulla cui base la misura massima delle agevolazioni spettanti è stata ridotta da lire 491.025.000 a lire 458.150.000; e poiché all’originaria ricorrente erano già state erogate lire 263.700.000 per contributo CEE (fondi FEOGA) e lire 131.800.000 per contributo del Ministero della Marina Mercantile, residuava un contributo massimo erogabile di lire 62.650.000; donde la contestata richiesta di restituzione di lire 23.837.5000, pari alla differenza tra quanto già erogato in via provvisoria con i precedenti provvedimenti legati alla disciplina nella specie in discussione di cui al d.l. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge 19 dicembre 1992, n. 488, e quanto ritenuto dall’amministrazione effettivamente spettante.
Si noti, al riguardo, che le ragioni dell’applicabilità, nel caso in esame, del minor coefficiente dello 0,70 non risulta puntualizzata nel provvedimento impugnato (che, quale elemento innovativo rispetto al precedente decreto del 28 marzo 1995, reca solo, nell’epigrafe, il riferimento al d.l. n. 32 dell’8 febbraio 1995, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104, nonché, all’art. 6, precisazioni in merito alle modalità della disposta restituzione).
Fatte queste premesse, è da rilevare che, in effetti, nella specie non si fa questione della spettanza, in se considerata, del contributo di cui al citato d.l. n. 415/1992 e successiva legge di conversione n. 488/1992, né della sussistenza dei presupposti necessari a disporne l’erogazione, ma solo della conformità alla disciplina normativa di settore (nazionale e/o comunitaria) delle esatta quantificazione del contributo stesso; in particolare, l’amministrazione ha ritenuto che, in base alla disciplina normativa di settore, in concreto ritenuta applicabile, l’ammontare dei contributi complessivamente erogabile dovesse essere individuato utilizzando il coefficiente 0,70 (e non quello di 0,75) da applicarsi al valore totale degli investimenti ritenuti ammissibili a contributo in conto capitale.
Giusta quanto precede è, quindi, da ritenere che, non sia qui in contestazione il diritto al contributo o finanziamento, ma solo la misura di questo in funzione della disciplina normativa concretamente applicabile; l’atto impugnato si concreta, pertanto, in un mero accertamento circa l’entità del diritto di credito della società istante, senza possibilità di esercizio di alcun potere discrezionale da parte della P.A. che, al riguardo, è solo vincolata dalle norme di legge; una volta accertata, infatti, da parte dell’amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità in materia, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’erogazione del contributo, la concreta determinazione di questo nei suoi aspetti quantitativi resta affidata al mero rispetto delle norme di legge operanti in materia e, quindi, a questioni di mero diritto soggettivo.
L'atto di concessione qualificata, come nella specie, “provvisoria”, già crea, in effetti, un credito dell’impresa al contributo, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall’amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell’impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorché possa aversi revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dal regolamento, o riduzione (come nella specie), in rapporto all’applicabilità del coefficiente ritenuto normativamente corretto dall’amministrazione; riduzione che si esprime, dunque, in atti nei quali la p.a. non esercita discrezionalità alcuna, dovendosi soltanto uniformare ai principi vincolanti della normativa vigente (cfr. Cass., SS.UU., 10 luglio 2006 , n. 15618; 30 marzo 2005 n. 6639; 20 settembre 2004 n. 18884; 16 aprile 2004 n. 7241).
Consegue, da quanto precede, che, nel presente giudizio, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, competente a pronunciarsi sulla presente controversia essendo, invece, l’autorità giudiziaria ordinaria.

 

5) - Per i motivi che precedono la Sezione, pronunciando sull’appello, deve dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, per l’effetto, annullare, senza rinvio, la sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado possono essere integralmente compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, pronunciando sull’appello, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, per l’effetto, annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma il 18 marzo 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
GIOVANNI RUOPPOLO - Presidente
PAOLO BUONVINO - Consigliere est.
DOMENICO CAFINI - Consigliere
ROBERTO CHIEPPA - Consigliere
ROBERTO GIOVAGNOLI - Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)



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