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| n. 6-2008 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 16 giugno 2008 n. 2986
Pres. Trotta, est. Salvatore
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa (Avv. Stato) c. G.S. e altri (Avv. G. Paolino) |
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1. Processo amministrativo - Giudizio di ottemperanza - Sentenza - Appellabilità - Limiti
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2. Processo amministrativo - Avvocatura di Stato - Ius postulandi - Validità - Presunzione iuris et de iure - Dissensi interni nella P.A.- Irrilevanza
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3. Processo amministrativo - Giudicato - Formazione -Appello inammissibile - Vizi di inesistenza o nullità - Non impedisce il passaggio in giudicato
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4. Processo amministrativo - Giudicato - Formazione - Condizioni
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5. Processo amministrativo - Giudizio di ottemperanza - Esperibilità - Condizioni - Giudicato
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1. Il limite all'appellabilità della sentenza emessa dal T.A.R. sul ricorso per ottemperanza è che il sindacato del giudice riguardi la stretta conformazione dell'attività amministrativa e che quel giudice emetta le sole statuizioni necessarie per garantire il bene della vita contenuto nella cosa giudicata, senza nulla aggiungere a quanto ivi disposto; ove, invece, la sentenza risolva anche questioni di natura cognitoria attinenti alla regolarità in rito del giudizio, o accerti la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive dell' azione esperita, nonché la fondatezza della pretesa, la relativa decisione è impugnabile secondo l'ordinario criterio del doppio grado.
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2. Ai sensi dell'art. 1, co. 2, R.D. n. 1611/1933, richiamato dal successivo art. 45, gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato, onde non è richiesto il conferimento di quest'ultimo ai fini del legittimo esercizio dello ius postulandi, e le eventuali divergenze tra gli organi pubblici interessati, circa l'opportunità di promuovere la lite o di resistere ad essa, non acquistano rilevanza esterna e sono risolte, ai sensi dell'art. 12 L. 3 aprile 1979, n. 103, dall'autorità individuata dalla medesima disposizione. Infatti la stessa assunzione di iniziativa giudiziaria, anche nella forma dell'impugnazione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, con riguardo agli organi dell'amministrazione, comporta la presunzione iuris et de iure dell'esistenza di un valido consenso e della piena validità dell'atto processuale compiuto, lasciando nell'ambito del rapporto interno le questioni che attengono all'inosservanza delle regole di formazione del consenso anzidetto.
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3. La sussistenza di profili di inammissibilità dell'appello in caso di inesistenza o di nullità non sanata fa sì che la proposizione dello stesso non sia idoneo ad impedire il passaggio in giudicato della decisione impugnata, il quale deve quindi ritenersi insuscettibile di essere condizionato alla declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice di secondo grado.
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4. Solo il giudicato in senso formale ex art. 324 c.p.c. legittima la proposizione dell'azione di ottemperanza, sicché, pendendo impugnazione, ancorché dilatoria o tardiva, è comunque necessaria una pronuncia del giudice adito che dirima definitivamente la questione, ad integrare il presupposto richiesto, senza che il giudice amministrativo dell'ottemperanza possa sostituirsi a quello fisiologicamente competente, nell' apprezzamento della ritualità o meno della impugnazione.
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5. L'esperibilità del ricorso per ottemperanza presuppone il giudicato in senso formale che, ai sensi dell'art. 324 c.p.c. si realizza solo con la scadenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione e della revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3277 del 2008, proposto da
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, in persona del Presidente del Consiglio in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia alla via dei Portoghesi n. 12, Roma;
CONTRO
GUADAGNO Sabato, MINICHINI Ferdinando, PORTOGHESE Filippo, rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Paolino, con il quale sono selettivamente domiciliati in Roma, Via Germanico, n. 109.
per l'annullamento
della sentenza del TAR Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) 28 gennaio 2008, n. 93, resa tra le parti e concernente allineamento stipendiale - esecuzione di giudicato;
Visto l'appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati;
Viste le memorie prodotte dagli appellati a sostegno della propria tesi;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 6 maggio 2008 il Consigliere Costantino Salvatore;
Udito l'avv. Paolino per gli appellati; nessuno comparso per l'avvocatura. dello Stato.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
FATTO
Con sentenza 12 marzo 1996, n. 175 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dagli odierni appellati, riconosceva fondata la loro pretesa all'allineamento stipendiale previsto dall'art. 1, della legge 8 agosto 1991, n. 265, il quale richiama l'art. 4, comma 3, d.l. 27 settembre 1982, n. 681, convertito nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e dichiarava il diritto degli stessi a conseguire il medesimo allineamento stipendiale "con riferimento alla retribuzione percepita dai consiglieri di Stato G. G. e S. B. , condannando l'amministrazione intimata al pagamento delle somme spettanti a tale titolo, incrementate con gli accessori di legge.
La sentenza era impugnata dall'Amministrazione, ma l'appello era dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato (Sez.IV) con decisione 22 maggio 2006, n. 3017, per inesistenza della notificazione.
Gli originari ricorrenti, constatata l'inerzia dell'amministrazione nonostante la diffida intimata, proponevano ricorso di ottemperanza per la puntuale esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza citata.
L'Amministrazione si costituiva in giudizio, assumendo che l'adempimento invocato era ormai precluso per effetto dell'art. 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il TAR accoglieva il gravame, ordinando all'Amministrazione intimata di provvedere a dare compiuta esecuzione alla sentenza della cui ottemperanza si discute, compresi gli accessori di legge (interessi e rivalutazione), entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e disponendo, nell'ipotesi di perdurante inerzia, oltre il termine assegnato, dell'amministrazione intimata, l'intervento in via sostitutiva e in qualità di commissario ad acta, entro gli ulteriori trenta giorni, del Prefetto di Salerno o suo delegato, abilitandolo a richiedere al Consiglio di Stato, Ufficio Trattamento Economico, tutta la documentazione necessaria ai fini della quantificazione delle somme dovute ai ricorrenti per sorte capitale, oltre accessori di legge.
La sentenza è stata appellata dall'amministrazione che deduce l'infondatezza delle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado e ne chiede l'integrale riforma.
All'appello resistono gli originari ricorrenti, i quali con diverse memorie illustrative hanno ulteriormente ribadito le proprie tesi.
L'appello è stato trattenuto in decisione alla camera di Consiglio del 6 maggio 2008.
DIRITTO
1. In via prioritaria vanno esaminate le questioni di ammissibilità dell'appello sollevate dagli appellati.
1.1. La prima è collegata all'asserita mancanza di contenuto cognitorio della sentenza impugnata, la quale si sarebbe limitata a statuizioni meramente attuative del giudicato formatosi sulla sentenza 12 marzo 1996, n. 175. Ciò in quanto la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per inesistenza o nullità della notificazione esclude, secondo l'univoca giurisprudenza richiamata dal primo giudice, la valida instaurazione del giudizio di secondo grado.
Il TAR, difatti, a fronte della nota del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, con la quale si assumeva che la sentenza n. 175/1996 era passata in giudicato dopo l'entrata in vigore dell'art. 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si sarebbe limitato a rilevarne l'inconferenza, atteso che, stante la radicale divergenza dell'attività processuale di notifica dell'atto di appello dal modulo legale normativamente disciplinato per tale adempimento, l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado deve essere considerato tamquam non esset, con la conseguenza che il relativo giudizio impugnatorio non può ritenersi validamente instaurato.
La tesi sarebbe rafforzata dall'affermazione, contenuta nella sentenza appellata, secondo cui alle stesse conclusioni sarebbe pervenuto, sebbene implicitamente, lo stesso giudice di appello allorché ha disposto, con la decisione interlocutoria n. 7400/2005 del 28 dicembre 2005, "l'acquisizione di copia della sentenza appellata, corredata della relata di notificazione", adempimento che sarebbe stato palesemente inutile ordinare, potendo pronunciarsi per l'improcedibilità del ricorso, ove avesse ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la statuizione del suindicato art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L'assunto non può essere condiviso.
Ad escludere che la sentenza del TAR contenga mere misure esecutive del giudicato formatosi sulla sentenza n. 175 del 1996, va rilevato che, nella presente controversia, non si discute dei limiti del giudicato medesimo, bensì, più esattamente, della stessa spettanza del diritto credito riconosciuto dal giudice di primo grado a causa dell'impedimento intervenuto con l'art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
In altri termini, il giudice di primo grado, per poter accogliere il ricorso e ribadire l'obbligo dell'amministrazione di corrispondere agli originari ricorrenti gli emolumenti indicati nella sentenza n. 175 del 1996, ha dovuto espressamente delibare e respingere la tesi dell'amministrazione, ad avviso della quale il divieto introdotto con la norma da ultimo citata operava anche nei riguardi degli odierni appellati, atteso che il giudicato, per la cui esecuzione era stato instaurato il giudizio di ottemperanza, si era formato dopo l'entrata in vigore del menzionato art. 50 della legge n. 388 del 2000.
Questa statuizione del TAR, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, per la sua palese novità rispetto al contenuto del giudicato, ha natura cognitoria e non può quindi essere considerata una mera misura esecutiva del medesimo.
E' noto, infatti, che, secondo il pacifico orientamento di questo Consiglio di Stato (cfr., tra le tante, Sez. VI, 29 luglio 2004, n. 5353) la decisione presa dal Tribunale amministrativo regionale in sede di giudizio di ottemperanza, promosso ai sensi dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non detti mere misure attuative della pronuncia giurisdizionale di cui si chiede l'esecuzione, ma definisca questioni attinenti alla ritualità del giudizio stesse, alle condizioni soggettive ed oggettive dell'azione nonché alla fondatezza della pretesa, è impugnabile con appello innanzi al Consiglio di Stato (Cass. Sez. Un. 10 gennaio 1984 n. 175; Cons. Stato, Ad. plen., 29 gennaio 1989 n. 2). Con riguardo alle pronunce dei T.A.R. che non abbiano carattere meramente preparatorio, istruttorio o contengano mere statuizioni esecutive, la regola è l'appellabilità e non l'inappellabilità: ciò in ossequio alla regola costituzionale dominante nel processo amministrativo che ha previsto un tendenziale doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 125, comma 2 della Costituzione.
Si è, pertanto, chiarito che il limite all'appellabilità della sentenza emessa dal T.A.R. sul ricorso per ottemperanza è che il vaglio collegiale della camera di consiglio riguardi la stretta conformazione dell'attività amministrativa e che quel giudice emetta le sole statuizioni necessarie per garantire il bene della vita contenuto nella cosa giudicata, senza nulla aggiungere a quanto ivi disposto; ove, invece, la sentenza risolva anche questioni di natura cognitoria attinenti alla regolarità in rito del giudizio, o accerti la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive dell' azione esperita, nonché la fondatezza della pretesa, la relativa decisione impugnabile secondo l'ordinario criterio del doppio grado. (Sez. IV, 30 settembre 2002, n. 4979).
Nel caso in esame, oggetto di contestazione non sono state le eventuali modalità di esecuzione del giudicato, ma la sussistenza o meno della pretesa in relazione alla norma sopravvenuta contenuta nell'art. 50, comma 4, legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Deriva da queste precisazioni che, sotto questo profilo, l'appello non può essere dichiarato inammissibile.
1.2. La seconda questione di inammissibilità è riferita alla mancanza di una valida manifestazione di volontà di impugnazione da parte dell'organo competente, vale a dire la Presidenza del Consiglio dei ministri, unica controparte processuale in tutti e tre i precedenti giudizi di primo grado, di appello e di ottemperanza.
La Presidenza del Consiglio, infatti, dopo avere ricevuto dall'Avvocatura distrettuale di Salerno la copia notificata della sentenza n. 93 del 2008 con un motivato parere contrario alla sua impugnazione, non si è rivolta all'Avvocatura Generale per un'eventuale appello, ma ha trasmesso la citata sentenza al Consiglio di Stato "per gli adempimenti di competenza". Non avendo chiesto al Consiglio di Stato di valutare l'opportunità di proporre o meno l'appello, valutazione che, peraltro, avrebbe potuto fare direttamente la Presidenza, al Consiglio di Stato non restava, ad avviso degli appellati, che dare esecuzione al giudicato. Solo con apposita nota del Segretario Generale della Giustizia amministrativa la questione è stata rimessa all'Avvocatura generale.
In tale contesto ricostruttivo, poiché il Segretario Generale non è parte processuale e soprattutto non è organo abilitato a deliberare in ordine alla proposizione dell'appello, che rientra nella competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, è consequenziale concludere, secondo gli originari ricorrenti, che nella specie non vi è stata la valida manifestazione di volontà di proporre appello. Ove poi si dovesse ritenere che il Segretario Generale è abilitato a manifestare la volontà di instaurare il giudizio d'appello, si dovrebbe concludere, secondo la difesa degli appellati, che si sia verificato divergenza tra il competente Ufficio dell'Avvocatura dello Stato e le amministrazioni interessate, circa la instaurazione di un giudizio, divergenza che andrebbe risolta, ai sensi dall'art.12 della legge 3 aprile 1979, n.103, dal Ministro competente con determinazione non delegabile.
Anche per questa questione la tesi degli appellati va risolta in senso negativo.
Al riguardo si osserva che la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2008 prot. n. 389, di trasmissione al Segretario Generale del Consiglio di Stato della sentenza del TAR Salerno 28 gennaio 2008, n. 93 per gli "adempimenti di competenza", è firmata dal Coordinatore (non del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri come erroneamente riportato al punto 3 della memoria di costituzione degli appellati del 23 aprile 2008, ma) del Servizio per il personale di magistratura. Non sembra al Collegio che l'espressione adoperata ("adempimenti di competenza"), per genericità che la contraddistingue e per il soggetto dal quale proviene, possa essere intesa, come assume la difesa degli appellati, come una manifestazione, ancorchè implicita, di impugnare la sentenza del TAR e, dunque, di darvi esecuzione.
Avvalora questa conclusione la considerazione che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, trasmettendo al Segretariato Generale della Giustizia amministrativa la sentenza n. 93 del 2008 (nota del 8 febbraio 2008 CT N 430/93 SAN), ha sì esprimendo l'avviso che, avuto riguardo alla motivazione in essa contenuta, non appare utilmente esperibile l'appello al Consiglio di Stato, ma ha anche rimesso proprio al Segretariato Generale della Giustizia amministrativa la definitiva delibazione della vicenda, con l'invito ad interessare direttamente l'Avvocatura Generale dello Stato ove l'Ufficio medesimo avesse dissentito dalla sua proposta.
Ed è in relazione anche a questa precisazione che il Segretario Generale ha investito della questione l'Avvocatura Generale dello Stato per le determinazioni di sua pertinenza, previa illustrazione della propria posizione, peraltro già evidenziata con la nota 19 novembre 2007, inviata al TAR di Salerno, secondo cui il passaggio in giudicato della sentenza n. 175 del 1996 si era verificato dopo l'entrata in vigore dell'art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Come si vede dalla ricostruzione avanti operata non vi è stata alcuna divergenza tra Avvocatura Generale ed amministrazione competente.
Ove poi si volesse sostenere che l'iniziativa del Segretario Generale, essendo in contrasto con il parere formulato dall'Avvocatura distrettuale di Salerno, integrava l'ipotesi di divergenza prevista dall'art. 12, della legge 3 aprile 1979, n.103, si deve rilevare tale divergenza non ha alcun rilievo in ordine alla regolare instaurazione del rapporto processuale di appello.
Come la giurisprudenza, sia del giudice amministrativo sia del giudice ordinario, ha avuto modo di affermare ripetutamente (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 19 settembre 2005, n. 17991; CdS,. VI, 26 luglio 2001, n. 4116), sebbene l'iniziativa giudiziaria dell'Avvocatura dello Stato richieda il consenso dell'Amministrazione rappresentata (come si desume dall'art.12 della legge 3 aprile 1979, n.103, secondo cui "le divergenze che insorgono tra il competente Ufficio dell'Avvocatura dello Stato e le amministrazioni interessate, circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo, sono risolte dal Ministro competente con determinazione non delegabile"), tale consenso non abbisogna della sua traduzione in un atto formale, posto che la legge non richiede l'esistenza di un atto di procura per l'esercizio dello ius postulandi da parte degli avvocati dello Stato, restando preclusa al giudice ogni indagine intesa ad accertare l'eventuale difformità tra rappresentanza processuale ed effettiva volontà dell'amministrazione, titolare dell'interesse sostanziale, in ordine a una determinata controversia.
Ed, invero, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto n. 1611 del 1933, richiamato dal successivo art. 45, gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato, onde non è richiesto il conferimento di quest'ultimo ai fini del legittimo esercizio dello ius postulandi, e le eventuali divergenze tra gli organi pubblici interessati, circa l'opportunità di promuovere la lite o di resistere ad essa, non acquistano rilevanza esterna e sono risolte, ai sensi dell'art. 12 della legge 3 aprile 1979, n. 103, dall'autorità individuata dalla medesima disposizione, sì che la stessa assunzione di iniziativa giudiziaria, anche nella forma dell'impugnazione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, con riguardo agli organi dell'amministrazione, comporta la presunzione iuris et de iure dell'esistenza di un valido consenso e della piena validità dell'atto processuale compiuto, lasciando nell'ambito del rapporto interno le questioni che attengono all'inosservanza delle regole di formazione del consenso anzidetto.
2. Superate le questioni pregiudiziali, si può passare all'esame dell'aspetto sostanziale della controversia.
Come chiarito in punto di fatto, con sentenza 12 marzo 1996, n. 175 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dagli odierni appellati, riconosceva fondata la loro pretesa all'allineamento stipendiale previsto dall'art. 1, della legge 8 agosto 1991, n. 265, il quale richiama l'art. 4, comma 3, d.l. 27 settembre 1982, n. 681, convertito nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e dichiarava il diritto degli stessi a conseguire il medesimo allineamento stipendiale "con riferimento alla retribuzione percepita dai consiglieri di Stato G. G. e S. B., condannando l'amministrazione intimata al pagamento delle somme spettanti a tale titolo, incrementate con gli accessori di legge.
La sentenza era impugnata dall'Amministrazione, ma l'appello era dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato con decisione (Sez.IV) 22 maggio 2006, n. 3017, per inesistenza della notificazione.
Gli originari ricorrenti, constatata l'inerzia dell'amministrazione nonostante la diffida intimata, proponevano ricorso di ottemperanza per la puntuale esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza citata.
L'Amministrazione si costituiva in giudizio, assumendo che l'adempimento invocato era ormai precluso per effetto dell'art. 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il TAR ha accolto il ricorso, condannando l'amministrazione al pagamento degli emolumenti spettanti e nominando anche un commissario ad acta, nel caso di persistente inadempimento dell'amministrazione.
2.1. L'Amministrazione si è rifiutata di dare esecuzione al giudicato, invocando l'art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale, dopo avere previsto un particolare beneficio economico destinato al personale di magistratura, che non abbia fruito del riallineamento contemplato dalle norme soppresse dal d.l. 11 luglio 1992, n. 333, ed abrogato inoltre, dalla data di entrata in vigore del citato d.l. n. 333/1992, la norma di cui all'art. 4, comma 9, l. n. 425/1981, ha disposto che "perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti"
Ad avviso dell'Amministrazione appellante, la norma ora citata, da un lato ha comportato la definitiva soppressione dell'istituto dell'allineamento stipendiale; dall'altro lato impedirebbe, anche nella fase strettamente liquidatoria, il soddisfacimento di crediti a quell'istituto riconducibili, pur se accertati in sede giurisdizionale con sentenza passata in giudicato successivamente all'entrata in vigore del citato art. 50 l. n. 388/2000, come avvenuto nel caso di specie.
Alla preclusione introdotta dagli ultimi due periodi dell'art. 50, comma 4, l. n. 388/2000 si sottrae, sempre secondo la tesi dell'amministrazione, "esclusivamente il giudicato formatosi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge", conformemente ai principi enucleati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 282 del 15 luglio 2005, circostanza che non ricorre nella fattispecie.
Il primo giudice, pur condividendo la tesi dell'amministrazione sulla portata della disposizione invocata, ne ha escluso l'applicabilità al caso in esame, ritenendo che la sentenza, della quale i ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione, è passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge n. 388/2000.
A tale esito il TAR è pervenuto, richiamandosi ad un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la sussistenza di profili di inammissibilità dell'appello in caso di inesistenza o di nullità non sanata (tanto più rilevanti quando derivino dal mancato rispetto delle esigenze fondamentali imposte dal principio del contraddittorio, le quali non possono non ritenersi intrinsecamente vulnerate, come si è verificato nella fattispecie in esame, dalla notifica del mezzo di gravame presso un difensore ed un domicilio diverso da quello eletto dalla parte appellata con la notifica della sentenza di primo grado, impugnata ex adverso) fa sì che la proposizione dello stesso non sia idoneo ad impedire il passaggio in giudicato della decisione impugnata, il quale deve quindi ritenersi insuscettibile di essere condizionato alla declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice di secondo.
La radicale divergenza dell'attività processuale di notifica dell'atto di appello dal modulo legale normativamente disciplinato per tale adempimento comporta che l'atto deve essere considerato tamquam non esset, con la conseguenza che il relativo giudizio impugnatorio non può ritenersi validamente instaurato.
Ad avviso del TAR alle stesse conclusioni sarebbe pervenuto, sia pure implicitamente, questo stesso Consiglio di Stato allorché ha disposto, con la decisione interlocutoria n. 7400/2005 del 28 dicembre 2005, "l'acquisizione di copia della sentenza appellata, corredata della relata di notificazione", adempimento che sarebbe stato palesemente inutile ordinare, potendo pronunciarsi per l'improcedibilità del ricorso, ove avesse ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la statuizione del citato art. 50, della l. n. 388/2000.
Dalle considerazioni che precedono, il giudice di primo grado ha tratto la conclusione che, alla data di entrata in vigore dell'art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388/2000, la sentenza n. 175/1996 era ormai passata in cosa giudicata, qualità atta a renderla immune dagli effetti paralizzanti indotti dallo ius novum introdotto dalla legge da ultimo citata.
2.2. Le conclusioni del TAR non possono essere condivise.
Secondo pacifico orientamento di questo Consiglio di Stato, solo il giudicato in senso formale ex art. 324 Cod. proc. civ., legittima la proposizione della speciale azione di esecuzione prevista dall' art. 36 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, sicché, pendendo impugnazione, ancorché dilatoria o tardiva, è comunque necessaria una pronuncia del giudice adito che dirima definitivamente la questione, ad integrare il presupposto richiesto, senza che il giudice amministrativo dell' ottemperanza possa sostituirsi a quello fisiologicamente competente, nell' apprezzamento della ritualità o meno della impugnazione (Ad. Plen. 19 maggio 1997, n. 9; Sez. 7 maggio 1998, n. 784; Sez. IV, 21 agosto 2003, n. 4729).
L'Adunanza Plenaria, al quesito se fosse ammissibile un ricorso in ottemperanza in ordine ad una decisione del Consiglio di Stato nei cui confronti è stato proposto ricorso per cassazione, ha dato risposta negativa, concludendo nel senso che, non essendosi formato il giudicato al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, quest'ultimo andava dichiarato inammissibile.
Dopo avere messo in evidenza le peculiarità tra processo civile e processo amministrativo in ordine all'esecuzione di sentenze esecutive e dopo avere precisato che, in ogni caso, nel processo amministrativo non vi sono disposizioni sul giudicato formale in deroga all'art. 324 Cod. proc. civ., l'Adunanza plenaria ha ricordato come, entrata in vigore la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il cui art. 37 fa riferimento all'«obbligo dell'Autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa», aveva avvertito che « ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 37, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ambito della esecutività delle decisioni, in primo grado o in appello, non coincide con quello del giudizio di ottemperanza, potendo quest'ultimo condurre all'inserimento della determinazione concreta del giudice amministrativo nel contesto amministrativo, ond'è che la sua esperibilità è subordinata al massimo grado di certezza; pertanto, è inammissibile, il ricorso per ottemperanza, ove la decisione (di T.A.R. o del Consiglio di Stato) non sia passata in giudicato a norma dell'art. 324 Cod. proc. civ. (giudicato formale) (Ad. plen., 6 maggio 1979, n. 12 e 1 aprile 1980, n. 10).
A tale orientamento si è uniformata la giurisprudenza successiva, che anche di recente ha avuto modo di affermare che il passaggio in giudicato delle decisioni del Consiglio di Stato - assoggettate ai sensi dell'art. 111 comma 8 cost. al ricorso in cassazione, anche se solo per i motivi inerenti alla giurisdizione, nonché al rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 36 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 - non ha luogo il giorno della pubblicazione della pronuncia, bensì, come previsto dall'art. 324 c.p.c., il giorno in cui la decisione "non è più soggetta nè a ricorso per cassazione, nè a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.", ossia, se tali ricorsi non sono proposti, il giorno in cui scadono i termini per la loro proposizione (CdS Sez. IV, 21 agosto 2003 , n. 4729).
Nel caso in esame, dunque, viene in considerazione proprio il giudicato in senso formale previsto dall'art. 324 C.P.C. e, poiché, in applicazione dei principi avanti richiamati, si deve concludere, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, che il medesimo si è formato successivamente all'entrata in vigore dell'art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e ciò sia se si considera la data della decisione (Sez.IV) 22 maggio 2006, n. 3017 sia se si considera il giorno in cui scadono i termini per la proposizione del ricorso per cassazione e della revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c..
In conclusione, presupposto per la proposizione del ricorso è solo il giudicato in senso formale ex art. 324 Cod. proc. civ., che, nella fattispecie si realizza solo con la scadenza dei termini per la proposizione nei confronti della decisione 22 maggio 2006, n. 3017 del ricorso per cassazione e della revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c..
Alla luce delle considerazioni che precedono devono considerarsi non pertinenti al caso in esame gli orientamenti del giudice ordinario invocati dal TAR e deve, di conseguenza, ritenersi corretta la decisione dell'amministrazione di non poter dare esecuzione alla sentenza n. 175/1996 per effetto della preclusione derivante dalla disposizione di cui all'art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Di conseguenza, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto.
La novità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello specificato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 6 maggio 2008, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Gaetano Trotta - Presidente
Costantino Salvatore - Consigliere est.
Anna Leoni - Consigliere
Carlo Deodato - Consigliere
Raffaele Greco - Consigliere
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