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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 13 giugno 2008 n. 2976
Pres. La Medica, est. Caringella
TEMAS S.R.L. (Avv. R. Marone) c. COMUNE DI MONTESILVANO (Avv.ti M. Squicquero e M. De Martiis), ECOESSE SCARL (Avv. A. Pimpini)


Contratti della P.A. – Gara d’Appalto – Offerta – Prezzo complessivo – Ribasso – Importi – Discordanza – Applicabilità – Conseguenze – Importo del ribasso in lettere - Prevalenza

La lettera e la ratio della norma di cui al comma 2 dell’art. 90, D.P.R. n. 554/1999, improntata ad un’esigenza di conservazione, non consentono di limitarne l’operatività ai soli casi di discordanza tra cifra e lettera del prezzo o del ribasso, venendo la medesima prescrizione in rilievo anche in caso di discordanza tra ribasso e prezzo complessivo. Ne consegue che anche in tale ultima ipotesi l’amministrazione è tenuta a considerare la sola offerta vincolante data dal ribasso percentuale in lettere, offerta da intendersi al netto degli oneri di sicurezza, senza che abbia rilevanza la riconducibilità della discrasia ad un mero errore materiale o ad un non corretto computo della base d’asta in relazione all’importo degli oneri di sicurezza.




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta




ha pronunciato la presente

DECISIONE






nella Camera di Consiglio del 10 Giugno 2008


Visti gli artt. 21, 23bis, 26 e 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

TEMAS S.R.L.
rappresentato e difeso da: Avv. RICCARDO MARONE con domicilio eletto in Roma VIA SICILIA N.50 presso LUIGI NAPOLITANO

contro




COMUNE DI MONTESILVANO rappresentato e difeso da:Avv. MARCO SQUICQUERO Avv. MARINA DE MARTIIS con domicilio eletto in Roma VIA POMPEO MAGNO 2/B pressoMARCO SQUICQUERO

e nei confronti di



ECOESSE SCARL
rappresentato e difeso da: Avv. ANTONIO PIMPINI con domicilio eletto in Roma VIA PINCIANA, 25 presso FILIPPO AURITI


per la riforma, previa sospensione dell'efficacia,




della sentenza del TAR ABRUZZO - PESCARA 134/2008, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPEREAVERDE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE.

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI MONTESILVANO ECOESSE SCARL

Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti R. Marone, M. Squicquero ed A. Pimpini;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata giusto l’avviso dato ai difensori delle parti in camera di consiglio;

Reputato che risulta fondata ed assorbente la censura con la quale l’appellante deduce la violazione del disposto dell’art. 90 del D.P.R. n. 554/1999 nella parte in cui, ai commi 2 e 7, stabilisce la prevalenza del ribasso percentuale indicato in lettere;

Reputato, infatti, che la lettera e la ratio della norma di cui al comma 2, improntata ad un’esigenza di conservazione, non consentono di limitarne l’operatività ai soli casi di discordanza tra cifra e lettera del prezzo o del ribasso, venendo la medesima prescrizione in rilievo anche in caso di discordanza tra ribasso e prezzo complessivo;

Reputato, in definitiva, che, alla stregua della normativa regolamentare, l’amministrazione era tenuta a considerare la sola offerta vincolante data dal ribasso percentuale in lettere, offerta da intendersi al netto degli oneri di sicurezza, senza che abbia rilevanza la riconducibilità della discrasia ad un mero errore materiale o ad un non corretto computo della base d’asta in relazione all’importo degli oneri di sicurezza;

Ritenuto, quindi, che l’appello merita accoglimento nei sensi sopracitati con conseguente riforma della sentenza appellata, accoglimento del ricorso di primo grado ed annullamento degli impugnati atti di gara;

Considerato, infine, che la complessità delle questioni di diritto giustificano la compensazione delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio;

P.Q.M.





Accoglie l’appello, riforma la sentenza gravata e accoglie il ricorso di primo grado.

Spese compensate.


La presente decisione sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 10 Giugno 2008



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