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| n. 6-2008 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 9 giugno 2008 n. 2806
Pres. Vacirca, est. Maruotti
Omissis (Avv.ti F. Lanni e A. Fiore Tartaglia) c. Ministero dell’economia e delle finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza (Avv. Stato) |
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1) Militare e militarizzato – Giudizio disciplinare – Sanzioni – Rimozione – Ragioni – Tentativo di suicidio – Illegittimità – Ragioni
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2) Responsabilità penale – Tentativo – Rilevanza giuridica - Definizione
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1. Nell’ordinamento vigente nessuna autorità, né giurisdizionale, né amministrativa, può formulare un giudizio di rimprovero nei confronti di chi tenti il suicidio: il fatto di per sé non costituisce né un reato, né un illecito amministrativo, neppure nell’ambito dell’ordinamento militare. Di conseguenza l’Amministrazione militare non può irrogare la grave sanzione disciplinare della rimozione dal Corpo in considerazione della manifestata volontà del militare di suicidarsi.
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2. Un “tentativo” ha rilevanza giuridica – nel senso che è configurabile una responsabilità - quando la condotta sia finalisticamente caratterizzata dalla perdurante voluntas sino all’ultima sua frazione: ove questa volontariamente venga meno, come emerge dai principi inerenti al cd tentativo incompiuto, vi è una desistenza che rende irrilevanti gli atti precedenti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7956 del 2004, proposto dal
signor omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Lanni e Angelo Fiore Tartaglia ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Alfredo Serranti n. 49, presso lo studio dell’avvocato Angelo Fiore Tartaglia;
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, e il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. II, 28 gennaio 2004, n. 3170, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 9518 del 2002;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate, integrato con note d’udienza;
Visto l’atto notificato dall’appellante, contenente motivi aggiunti;
Vista la memoria depositata dall’appellante in data 14 gennaio 2008;
Vista l’ordinanza n. 291 del 22 gennaio 2008, con cui la Sezione ha respinto l’istanza formulata in via incidentale dall’appellante, in attesa della definizione delle “delicate questioni sollevate con l’atto d’appello”;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore il Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla udienza del 20 maggio 2008;
Uditi l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia per l’appellante e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per le Amministrazioni appellate;
Considerato in fatto e in diritto
1. L’appellante, finanziere dipendente della Guardia di Finanza, in data 24 febbraio 2001 ha esploso un colpo della pistola di dotazione, mentre si trovava da solo nella sua casa di abitazione.
Dopo essersi recato presso la caserma di servizio, egli ha dapprima informato dell’accaduto il capopattuglia e in seguito – dinanzi a questi e al capitano che ha redatto il rapporto di servizio – ha dichiarato che l’episodio era dovuto alla sua originaria volontà di suicidarsi, modificata all’ultimo istante col mutamento della direzione dell’arma.
Successivamente, sottoposto ad accertamenti sanitari presso l’ospedale militare di Milano, il finanziere è stato posto in aspettativa per convalescenza (con la diagnosi ‘disturbo depressivo con atipie’) e poi è stato giudicato idoneo al servizio d’istituto, riprendendo il lavoro.
2. A seguito della trasmissione del rapporto, la procura militare della Repubblica presso il tribunale militare di Torino ha comunicato al Comando Generale della Guardia di Finanza che “era stata esercitata l’azione penale in ordine al reato di cui agli artt. 164 e 47, secondo comma, del codice penale militare di pace”, di distruzione aggravata di oggetti di armamento militare (cioè della pallottola esplosa).
2. A seguito di tale comunicazione, con l’atto n. 379213 del 1° dicembre 2001, il Comandante Generale della Guardia di Finanza ha sospeso precauzionalmente dal servizio il finanziere, ravvisando una “censurabile condotta”, “nella sua oggettività”, che “contrasta con lo status di militare ed è indicativa di marcata carenza di qualità morali e soprattutto caratteriali”.
Col ricorso n. 1539 del 2002 (proposto al TAR per il Lazio), il finanziere ha impugnato il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, deducendo vari profili di eccesso di potere e di violazione di legge.
3. Al termine del procedimento disciplinare, nel frattempo attivato, con l’atto n. 182194 del 23 maggio 2002, il Comandante in seconda della Guardia di Finanza:
- ha richiamato la sentenza del giudice presso il tribunale militare di Torino, che in data 30 ottobre 2001 ha condannato il finanziere alla pena di mesi 2 e giorni venti di reclusione militare, convertita nella multa di lire sei milioni, in ordine al reato contestato;
- ha osservato che “la condotta … posta in essere dal militare nel deprecabile tentativo di suicidarsi configura un’assoluta incompatibilità di status tale da imporre l’adozione di un provvedimento di natura espulsiva a carico del finanziere”;
- ha escluso la plausibilità delle giustificazioni fornite dal finanziere, secondo cui il colpo sarebbe partito per sbaglio, rimarcando come egli avesse avuto “l’intenzione di togliersi la vita, poi cambiando idea all’ultimo momento”;
- ha rilevato la “consapevolezza da parte del militare del proprio insano gesto, diretto al chiaro scopo di attentare ad un interesse primario e generale qual è l’indisponibile diritto alla vita, ancorché della propria persona”;
- ha constatato come il comportamento del finanziere non fosse stato improntato a lealtà, poiché “solo a fronte delle pressanti domande dei colleghi, preoccupati del suo stato di salute, il medesimo ha iniziato a fare alcune parziali ammissioni, modificandole di volta in volta, fino a confessare la verità di fronte al Comandante di Reparto”;
- ha rilevato che la “esecrabile condotta” posta in essere il 24 febbraio 2001 dal militare, “resosi responsabile di una subdola iniziativa del tutto inconcepibile per un militare della Guardia di Finanza, configura una piena violazione dei doveri inerenti al grado che devono contraddistinguere l’operato dell’appartenente al Corpo”, stante la “gravità dell’episodio, per un appartenente ad una Istituzione che fonda i suoi compiti ed i suoi valori nelle massime virtù di uomo, di cittadino e di militare”;
- ha, conseguentemente, disposto la perdita del grado per rimozione.
Col ricorso n. 9518 del 2002 (proposto allo stesso TAR Lazio), il finanziere ha impugnato anche tale provvedimento, deducendo profili di eccesso di potere e di violazione di legge.
4. Il TAR, con la sentenza n. 3170 del 2004, ha riunito i ricorsi, ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 1539 del 2002 (poiché nel corso del giudizio l’atto di sospensione cautelare dal servizio è stato revocato) ed ha respinto il ricorso n. 9518 del 2002.
Tale reiezione si è fondata sulla seguente ratio decidendi:
- il finanziere “ha usato l’arma nel tentativo di togliersi la vita”, sicché non sono attendibili le sue deduzioni (successive alla originaria narrazione dei fatti) sulla esplosione accidentale del colpo;
- i provvedimenti impugnati sono immuni dai dedotti profili di eccesso di potere, perché il Comando Generale ha correttamente censurato la gravità della violazione del vincolo del giuramento, commessa con la distrazione di un proiettile della sua dotazione personale e con tale “tentativo”.
5. Con il gravame in esame, l’appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado n. 9518 del 2002 sia accolto.
Con affermazioni contenute in più punti del gravame, l’appellante ha contestato che abbia sparato volontariamente il colpo di pistola ed ha dedotto che esso “è stato accidentale”(v. p. 67 ss.; 73 ss.).
Per l’ipotesi che sia ravvisata la volontarietà dello sparo, egli ha dedotto che:
- è stato violato il principio di proporzionalità rispetto “alla gravità del fatto ed al significato della condotta posta in essere” (p. 66), anche perché il costo della pallottola in questione è di circa 200 lire (p. 71);
- “se fosse vero … che il ricorrente intendeva togliersi la vita, tale gesto andava certamente valutato sotto un profilo clinico, ai fini dell’idoneità fisica e psichica a prestare servizio nel Corpo di Guardia di Finanza e non di certo sotto un profilo disciplinare, essendosi trovato (e tanto sarebbe evidente) il militare in un evidente momento di oscuramento e di difficoltà psichica e di vita” (v. p. 68);
- l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare l’assenza di qualsiasi precedente sanzione disciplinare (p. 70);
- pur ammettendo che vi era l’originaria intenzione del suicidio, vi è l’illogicità della valutazione che ha ritenuto di togliere “il posto di lavoro ad un giovane che ha problemi di carattere psichico” (p. 72), per “un gesto compiuto in un momento di forte oscuramento psicologico” (p. 73)
Le Amministrazioni appellate hanno rilevato come nel corso del secondo grado del giudizio l’interessato abbia formulato una istanza di riesame (respinta con un atto impugnato con un ulteriore ricorso proposto innanzi al TAR per il Lazio) ed ha riaffermato la legittimità del provvedimento n. 182194 del 23 maggio 2002, perché la condotta del finanziere era “diretta al chiaro scopo di attentare al bene primario della vita, di tal che l’Amministrazione ha ineluttabilmente e doverosamente instaurato un procedimento disciplinare di stato a carico dell’interessato in virtù del fatto che una tale condotta si pone in assoluto contrasto con lo status di finanziere”.
6. L’appellante ha proposto motivi aggiunti, avverso il provvedimento dell’11 giugno 2007, con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza ha respinto una sua istanza di riesame.
7. Così ricostruite le vicende che hanno condotto alla presente fase del giudizio, ritiene preliminarmente la Sezione che – come già rilevato ai fini cautelari nell’ordinanza n. 291 del 2008 – risultano inammissibili i motivi aggiunti, in quanto proposti avverso un provvedimento sopravvenuto, la cui contestazione è ammissibile innanzi al TAR, nel rispetto del principio del doppio grado del processo amministrativo.
8. Passando all’esame dell’appello, ritiene la Sezione che i fatti accaduti il 24 febbraio 2001 siano così ricostruibili, sulla base della documentazione acquisita.
In un particolare momento di depressione, l’appellante – mentre si trovava da solo all’interno della sua abitazione - ha puntato contro se stesso l’arma, per poi cambiare la direzione della mano al momento dello sparo.
Egli si è poi recato in caserma, ove i colleghi – avendolo visto in uno stato di particolare agitazione – hanno appreso de visu della sua volontà di suicidarsi, venuta meno all’ultimo momento.
Tale ricostruzione è l’unica compatibile con le risultanze processuali, e in particolare col rapporto n. 1743 del 26 febbraio 2001 (redatto dal comandante del nucleo provinciale, che ha ascoltato le più immediate dichiarazioni del finanziere) e con la stessa dichiarazione sottoscritta dall’appellante in data 26 febbraio 2001 (che ha fatto cenno alla sua originaria volontà di suicidarsi).
Vanno conseguentemente respinte le censure secondo cui l’atto di rimozione dal grado avrebbe ricostruito i fatti diversamente da quanto è realmente accaduto.
9. Ciò posto, ritiene la Sezione che il provvedimento impugnato in primo grado sia affetto da tutti gli altri vizi dedotti con l’atto di appello.
Va premesso che la sentenza gravata – adoperando la stessa terminologia utilizzata nell’atto di contestazione degli addebiti e nel provvedimento di rimozione - ha errato nel ritenere che il finanziere abbia usato l’arma “nel tentativo di togliersi la vita”.
Nella ratio decidendi della stessa sentenza, il richiamo a tale “tentativo di suicidio” è stato decisivo per ravvisare la ragionevolezza della valutazione dell’Amministrazione circa la gravità e la rimproverablità della “esecrabile condotta” dell’appellante, per la ravvisata violazione del giuramento prestato di fedeltà all’Arma.
Al riguardo, osserva la Sezione che il richiamo al “tentativo” (e alla connessa “esecrabile condotta”) sia del tutto improprio, per due essenziali ragioni.
10. La prima consiste nel fatto che nell’ordinamento vigente nessuna autorità, né giurisdizionale, né amministrativa, può formulare un giudizio di rimprovero nei confronti di chi tenti il suicidio: il fatto di per sé non costituisce né un reato, né un illecito amministrativo, neppure nell’ambito dell’ordinamento militare.
Fino al Settecento, le varie legislazioni punivano il suicidio, per lo più con la confisca dei beni o con il vilipendio del cadavere, e il tentato suicidio [come già fu disposto dal rescritto dell’imperatore Adriano (richiamato in D. 49, 16, fr. 6, § 7) e fu ancora riaffermato nella Constitutio criminalis carolina del 1532 (§ 135), nelle leggi venete del 7 febbraio 1631, nelle Costituzioni piemontesi del 1770 (IV, 16) e nelle Costituzioni modenesi del 1771 (V, 4)].
Dapprima con la Riforma della legislazione criminale del Granduca Pietro Leopoldo di Toscana (nel 1786) e poi con le altre legislazioni preunitarie, il suicidio e il tentato suicidio non sono stati considerati come fatti illeciti (a differenza di quanto ha previsto per il diritto canonico il Codice Benedettino del 1917, can. 985, 1240, 1241, 2350, prima della sua sostituzione col Codice del 1983).
Il tentativo di suicidio non è stato punito dai codici penali unitari del 1889 e del 1930 e neppure dal codice penale per l’esercito (art. 174) e dal vigente codice penale militare di pace (artt. 157 e 47), che ha punito la diversa fattispecie della inabilità artificiosamente procurata.
Ciò comporta che nessuna norma consente, in sede giurisdizionale o amministrativa, di disporre una sanzione o di formulare un giudizio di esecrazione, di biasimo o di rimprovero nei confronti di chi abbia tentato il suicidio.
11. Inoltre, nella specie neppure un “tentativo” si può configurare sul piano ontologico.
Infatti, un “tentativo” ha rilevanza giuridica – nel senso che è configurabile una responsabilità - quando la condotta sia finalisticamente caratterizzata dalla perdurante voluntas sino all’ultima sua frazione: ove questa volontariamente venga meno, come emerge dai principi inerenti al cd tentativo incompiuto, vi è una desistenza che rende irrilevanti gli atti precedenti.
Se si cerca il suicidio attivando meccanismi causali quali la caduta et similia, si può richiamare il concetto di “tentativo” quando la morte non si verifichi per qualsiasi accadimento.
Quando, invece, come nella specie, si punti la pistola contro se stesso e all’ultimo istante si spari in altra direzione, non può che ravvisarsi che un impulso riferibile alla volontà (o, se si vuole, all’istinto di sopravvivenza) e di per sé contrario al suicidio, il che esclude radicalmente come possa parlarsi di “tentativo” di suicidio.
In altri termini, vi è l’assoluta diversità ontologica tra un “tentativo” di suicidio e l’originaria presenza dell’intento suicida, successivamente superato, sia pure all’ultimo momento.
Oltre, quindi, a rilevare l’assenza di una qualsiasi norma che qualifichi come fatto illecito il tentato suicidio, nella specie neppure è configurabile un “tentativo”, in quanto l’originaria intenzione di togliersi la vita è stata seguita dalla volontà di non puntare l’arma contro se stesso o, il che è lo stesso, dal mutamento della direzione della pistola, il cui colpo è andato a vuoto (con una sostanziale desistenza dalla originaria voluntas di suicidarsi).
12. Tale errore terminologico e concettuale è stato commesso anche nel provvedimento impugnato in primo grado, il quale – pur rilevando la “intenzione di togliersi la vita, poi cambiando idea all’ultimo momento” – a p. 1 ha ritenuto che “la condotta … posta in essere dal militare nel deprecabile tentativo di suicidarsi configura un’assoluta incompatibilità di status tale da imporre l’adozione di un provvedimento di natura espulsiva a carico del finanziere”.
Ad avviso della Sezione, tale considerazione incentrata sul biasimo e sulla esecrazione – diffusamente poi ribadita nelle ulteriori considerazioni dell’atto riferite al “mancato rispetto della vita” – evidenzia la effettiva sussistenza dei vizi dedotti di eccesso di potere per macroscopica illogicità, ingiustizia e sproporzionalità.
La circostanza di fatto, di per sé rilevante nella sede disciplinare, sarebbe potuta essere esclusivamente quella dell’uso dell’arma per ragioni estranee ad esigenze di servizio, non anche quella dell’aver rivolto l’arma – in un primo momento – contro se stesso.
Infatti, l’Amministrazione non poteva muovere alcun giudizio di disvalore, e tanto meno di “esecrazione”, nei confronti del finanziere per il fatto che egli aveva puntato l’arma contro se stesso: come sopra osservato, nessuna legge consente di effettuare tale “esecrazione”, mentre solo un giudizio di umana comprensione può essere mosso nei confronti di chi abbia avuto un tale momento di disperazione (ed abbia “tentato” il suicidio), tanto più quando questo momento sia stato superato (e il “tentativo” non sia nemmeno giunto a compimento).
Inoltre, i dedotti profili di eccesso di potere emergono anche dalla considerazione che, nella specie, va escluso che l’appellante abbia manifestato un “mancato rispetto del bene della vita”, non solo perché l’episodio è avvenuto quando egli era solo nell’appartamento (senza nemmeno il rischio per l’altrui incolumità), ma anche e soprattutto perché – al contrario – egli ha avuto rispetto della propria vita proprio nel momento in cui, malgrado la sua disperazione, ha cambiato la direzione dell’arma.
13. Beninteso, le modalità dell’uso dell’arma – da parte di un militare - al di fuori delle esigenze del servizio ben possono e devono allarmare, con la conseguente immediata attivazione di tutte le misure volte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, poiché proprio la depressione e la instabilità così manifestata possono indurre a far ritenere una più o meno consistente pericolosità sociale o anche solo autolesionista.
Tale pericolosità va però accertata e affrontata con le misure consentite dal sistema (sottoposizione a visita medica ogni volta che se ne manifesti l’opportunità; sottrazione dell’uso dell’arma e attribuzione di diversi compiti istituzionali; se del caso, attivazione del procedimento volto alla dispensa per infermità, in base alle leggi di settore).
Peraltro, dalla documentazione acquisita risulta (e di ciò ha dato atto la stessa sentenza gravata a p. 3) che dopo l’episodio il finanziere – dopo accertamenti presso l’ospedale militare che hanno diagnosticato un disturbo depressivo e al termine di un periodo di aspettativa - poi è stato reimmesso in servizio.
Inoltre, ben può attribuire l’Amministrazione rilievo disciplinare alle modalità dell’uso dell’arma, con la esplosione di un colpo per finalità estranee ad esigenze di servizio.
Tuttavia, l’Amministrazione – anziché basare le proprie valutazioni su aspetti morali non pertinenti e sulla propria esecrazione non consentita dall’ordinamento - deve comunque valutare le particolari circostanze del caso.
Essa può irrogare la sanzione unicamente per l’uso indebito dell’arma, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e verificando se l’arma sia stata utilizzata per ragioni frivole o ludiche, ovvero sia stata rivolta in danno di altri, nei confronti di cose o – addirittura – di persone, ma non può irrogare la grave sanzione della rimozione in considerazione della manifestata volontà del militare di suicidarsi.
14. In conclusione, ritiene la Sezione che, incorrendo nei profili di eccesso di potere dedotti, l’Amministrazione ha attribuito rilievo a circostanze di fatto estranee all’ambito delle sue possibili valutazioni, mentre l’irrogata sanzione risulta del tutto sproporzionata rispetto all’utilizzo indebito dell’arma nello sparo del proiettile.
L’appello è dunque fondato e va accolto, sicché, in parziale riforma della sentenza gravata e in accoglimento del ricorso di primo grado n. 9518 del 2002, va annullato il provvedimento n. 182194 del 23 maggio 2002.
La condanna al pagamento delle spese e degli onorari dei due gradi del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), previa declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti, accoglie l’appello n. 7956 del 2004 e, in parziale riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado n. 9518 del 2002 e annulla l’atto n. 182194 de 23 maggio 2002.
Condanna le Amministrazioni appellate al pagamento di euro 3.000 (tremila) in favore dell’appellante, per spese ed onorari dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 20 maggio 2008, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:
Giovanni Vacirca - Presidente
Luigi Maruotti - Consigliere estensore
Pier Luigi Lodi - Consigliere
Carlo Deodato - Consigliere
Sergio De Felice - Consigliere
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PIETRO QUINTO
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Quando
il Giudice amministrativo ci mette il cuore
SOMMARIO: 1. Un caso tutto particolare e la soluzione
del giudice amministrativo. 2. La giustizia nell’Amministrazione
tra effetto demolitorio ed effetto conformativo
1.
Un caso tutto particolare e la soluzione del giudice
amministrativo
La vicenda. Un dipendente della Guardia di Finanza
esplose un colpo della pistola di dotazione, mentre
si trovava nella sua casa di abitazione. Successivamente,
recatosi presso la Caserma di servizio, informò
dell’accaduto i suoi superiori dichiarando
che l’episodio era stato causato da un’originaria
volontà di suicidarsi modificata all’ultimo
istante col mutamento della direzione dell’arma.
Sottoposto ad accertamento sanitario, il finanziere,
dopo un periodo di aspettativa per convalescenza,
venne giudicato idoneo al servizio, riprendendo
il lavoro.
Si mise però in moto la macchina amministrativa
e giudiziaria.
La Procura militare presso il Tribunale di Torino
contestò il reato, previsto dal codice penale
militare di pace, di distruzione aggravata di oggetti
di armamento militare (la pallottola esplosa). Il
Tribunale condannò il finanziere alla pena
di mesi due e giorni 20 di reclusione militare,
convertita nella multa di £. 6.000.000 in
ordine al reato contestato. Contemporaneamente e
successivamente veniva attivato il procedimento
disciplinare che si concludeva nella «valutazione
negativa di una “esecrabile condotta”
posta in essere dal militare con il proprio insano
gesto, diretto al chiaro scopo di attentare ad un
interesse primario e generale qual è l’indisponibile
diritto alla vita, ancorché della propria
persona». Il procedimento si concludeva con
un provvedimento espulsivo a carico del finanziere.
Da qui il ricorso al TAR con esito negativo ed il
successivo appello al Consiglio di Stato, che, con
sentenza della Sezione Quarta (n. 2806/08) ha annullato
il provvedimento del Comando della Guardia di Finanza.
Il massimo organo di giustizia amministrativa ha
valutato la non congruità del giudizio di
“esecrabile condotta” riferito al “tentativo
di suicidio” e posto a base del provvedimento
sanzionatorio di espulsione dal corpo, ritenendolo
del tutto improprio, per due ragioni.
La prima di esse riguarda la valutazione sotto il
profilo squisitamente giuridico del tentativo di
suicidio.
Il Consiglio di Stato afferma che “il fatto
di per sé non costituisce né un reato,
né un illecito amministrativo, neppure nell’ambito
dell’ordinamento militare”.
A tal proposito è interessante la ricostruzione
storico-giuridica compiuta dal Giudice Amministrativo
della fattispecie, sino alla normativa vigente.
Con particolare riferimento alla ipotesi del “tentativo”
si afferma in sentenza che un «tentativo»
non si può configurare sul piano ontologico.
Un «tentativo» ha rilevanza giuridica
– nel senso che configura una responsabilità
– quando la condotta sia volontariamente e
finalisticamente diretta al risultato finale, mancando
il quale vi è una desistenza che rende irrilevanti
gli atti precedenti.
A conferma di ciò – si può aggiungere
– v’è la considerazione che nel
codice penale vigente la figura del suicidio non
costituisce una fattispecie penalmente perseguibile,
nel mentre è previsto il reato di istigazione
al suicidio, ma solo in questo caso, e quindi nei
confronti di un soggetto diverso dalla persona cui
accede il comportamento delittuoso, viene configurata
l’ipotesi del tentativo di suicidio. Anche
in questa ipotesi però il reato si consuma
allorquando si verifica la morte del suicida ovvero
le lesioni gravi o gravissime sulla sua persona.
Il tentativo di istigazione o aiuto al suicidio
non è punibile, risolvendosi lo stesso in
una istigazione non accolta e difettando gli eventi
(morte e lesioni personali) richiesti dalla norma.
La conclusione del ragionamento del Giudice Amministrativo
è quindi che in ogni caso non può
esprimersi un giudizio di “esecrazione”,
idoneo all’emanazione di un provvedimento
sanzionatorio, contestando un tentativo di suicidio
che di per sé per le ragioni innanzi dette
non assume una valenza ed una rilevanza fattuale
e giuridica. Aggiunge il Consiglio di Stato che
il comportamento del finanziere non può essere
neppure censurato sotto il profilo del “mancato
rispetto del bene della vita” proprio perché
non essendosi verificato l’evento, il semplice
tentativo ed il ripensamento finale dimostrano che
in buona sostanza l’interessato ha avuto rispetto
della propria vita.
Sulla base di siffatte considerazioni il giudice
amministrativo ha conclusivamente accolto il vizio
dedotto di «eccesso di potere», annullando
quindi il provvedimento sanzionatorio di espulsione
dal corpo.
La sentenza del Giudice amministrativo si fa carico
peraltro degli aspetti più complessivi della
vicenda. Se la sanzione della espulsione è
del tutto sproporzionata rispetto all’uso
indebito dell’arma e se è fondata su
valutazioni estranee alle regole del diritto, purtuttavia
compete all’Amministrazione una più
appropriata valutazione circa le modalità
dell’uso improprio dell’arma –
da parte del militare – al di fuori delle
esigenze del servizio.
E’ evidente un comportamento che può
suscitare «allarme » sotto il profilo
dell’affidabilità, della idoneità
psicofisica ed anche della pericolosità sociale.
Ma – dice il Giudice Amministrativo –
è in questa direzione che l’Amministrazione
ha il dovere di muoversi, avendone tutti gli strumenti:
sottoposizione a nuovi accertamenti sanitari, considerato
che successivamente al verificarsi dell’episodio
il finanziere, dopo un periodo di esami presso l’ospedale
militare, fu riammesso in servizio; eventuale giudizio
di inidoneità all’uso delle armi e
attribuzione di diversi compiti istituzionali; differente
rilievo disciplinare circa le modalità dell’uso
dell’arma per finalità estranee ad
esigenze di servizio.
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2. La giustizia nell’Amministrazione tra effetto
demolitorio e effetto conformativo
Questa la sentenza in commento che merita di essere
segnalata per molteplici considerazioni.
Colpiscono innanzitutto – prima ancora delle
condivisibili argomentazioni in punto di diritto
– l’attenzione e l’umanità
con cui il Giudice Amministrativo ha affrontato
il caso deciso, invero alquanto particolare. Si
ha spesso il convincimento che un Giudice di legittimità,
qual è indubbiamente il Giudice Amministrativo,
debba soffermarsi essenzialmente sul dato formale
e su ciò che emerge dagli atti, senza poter
incidere sulla realtà sottostante. Così
non è ovviamente, perché l’evoluzione
della giustizia amministrativa ha fatto sì
che il giudice amministrativo della modernità
e della complessità sia il giudice del rapporto,
della funzione, e, proprio attraverso il sindacato
dell’eccesso di potere [applicazione ipocrita
della legge (Abbamonte)], sia in grado di cogliere
la realtà della vicenda. Ma, in questo caso,
il Giudice è stato capace di cogliere l’umanità
del caso, operando quella distinzione – che
l’Amministrazione non era stata capace di
fare – tra la sfera personale con la complessità
dei moti della persona umana ed i doveri relazionali
connessi allo status di pubblico dipendente e/o
appartenente ad un corpo militarizzato.
Non era semplice, ed il Giudice poteva acquietarsi
su soluzioni formalistiche e di principio, eludendo
il dovere di un approfondimento in punto di diritto
sui limiti della discrezionalità tecnica
della P.A. nella espressione di un giudizio disciplinare.
Così non è stato – e di ciò
va dato atto – perché quel Giudice
ha ritenuto – proprio per la dignità
umana della vicenda – di scegliere un percorso
più accidentato cogliendo quel limite tra
valutazioni morali, che attengono alla sfera individuale
quando non ledono l’interesse collettivo,
e l’oggettività dei fatti, rilevanti
nella sede disciplinare.
La seconda considerazione riguarda l’aspetto
più strettamente giuridico e lo sforzo ricostruttivo
operato dal Giudice per inquadrare la fattispecie,
oggetto di contestazione. Platone nel Fedone, a
proposito del suicidio dice che l’uomo è
un prigioniero che non ha il diritto di aprire la
porta della sua prigione e fuggire. Le teorie volte
a spiegare il fenomeno del suicidio e del tentato
suicidio sono riunite in due categorie principali:
sociologiche e psicologiche. In tutti i casi si
tratta di un dramma umano che non può essere
liquidato con un giudizio di valore, traducibile
in regole giuridiche. Ed è per questo che
– come giustamente sottolineato in sentenza
– nessuna norma consente, in sede giudiziale
o amministrativa, di disporre una sanzione nei confronti
di chi abbia tentato il suicidio. Si potrebbe semmai
aggiungere che, di fronte al dramma umano di un
tentativo di suicidio, la desistenza è di
per sé un riscatto da valutare positivamente.
Scrive Hermann Hesse: «tutti i suicidi conoscono
anche la lotta contro la tentazione del suicidio.
In qualche angolino della mente ognuno di loro ha
la convinzione che il suicidio è bensì
una via d’uscita, ma in fondo, un’uscita
di soccorso piuttosto volgare e illegittima, e che
è più nobile, più bello lasciarsi
vincere e abbattere dalla vita che dalle proprie
mani».
Chi è riuscito a far ciò – come
afferma il Giudice Amministrativo – non merita
quindi un giudizio di esecrazione ma di piena comprensione.
La terza ed ultima considerazione è di carattere
istituzionale. La peculiarità del giudizio
amministrativo consiste non solo nel rendere giustizia
al cittadino assicurandogli il bene della vita cui
aspira attraverso l’esercizio del potere demolitorio,
ma altresì nel ripristino della legalità
nel rapporto amministrazione-privato con l’effetto
conformativo che vincola la successiva attività
dell’Amministrazione. In questo senso è
stato detto che il giudizio amministrativo può
essere considerato una ideale prosecuzione dell’attività
amministrativa.
La sentenza in argomento assolve pienamente anche
a tale funzione, e, dopo aver annullato il provvedimento
disciplinare per la sua esorbitanza e non congruità,
indica chiaramente all’Amministrazione la
strada da seguire per una adeguata regolamentazione
dell’assetto degli interessi pubblico-privato.
E’ un’ulteriore conferma della essenzialità
del Giudice Amministrativo, organo di tutela di
giustizia, e non soltanto di legalità, nell’amministrazione.
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(pubblicato
il 17.6.2008) |
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