REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 5073/2006 proposto da
COOPERATIVA ALESSIA S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato Ciro Centore ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, Via Sistina, n. 121;
contro
il COMUNE DI CASERTA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta ed elettivamente domiciliato presso l’avvocato Giancarlo Caracuzzo in Roma, Via di Villa Pepoli, n. 4;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Quarta, n. 7219 del 5 aprile 2006.
Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 20 maggio 2008 il consigliere Pier Luigi Lodi e uditi, per le parti. gli avvocati Visone, delegato da Centore, e Marotta;
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO
Con atto notificato il 18 maggio 2006, depositato il successivo 12 giugno, la Cooperativa Alessia s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Campania n. 3406/2006, che aveva respinto il ricorso della medesima inteso all’annullamento, con gli atti connessi e conseguenti, dell’ingiunzione di pagamento di lire 375.264.400, emessa dal Comune di Caserta in data 18 giugno 2001 per il mancato versamento degli oneri e delle sanzioni relativi alla concessione edilizia n. 22 del 24 aprile 1981 e successive varianti.
Il primo giudice aveva escluso che sussistessero i presupposti della prescrizione invocata dalla ricorrente, individuando il momento della sua decorrenza dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui l’opera risultava effettivamente ultimata (nella specie: ottobre 1989), e rilevando che il decorso della prescrizione era stato interrotto da solleciti di pagamento dell’Amministrazione, ed in particolare quello in data 25 maggio 1996, cui aveva fatto riferimento una nota della Cooperativa Alessia datata 12 agosto 1997; il predetto giudice aveva poi disatteso le ulteriori censure relative ai criteri di calcolo delle somme richieste, alle modalità procedimentali seguite dall’Amministrazione, oltreché al vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento.
L’appellante contesta tali statuizioni insistendo, in particolare, sulla tesi della decorrenza della prescrizione dal momento stesso del rilascio dell’originaria concessione.
Si è costituito il Comune di Caserta deducendo, con memoria, l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 20 maggio 2008.
DIRITTO
La Sezione è dell’avviso che l’appello sia fondato.
La società appellante contesta l’assunto del primo giudice secondo cui il termine decennale di prescrizione della pretesa creditoria dell’Amministrazione comunale, relativa agli oneri dovuti per il rilascio della concessione edilizia, inizierebbe a decorrere dallo scadere del termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione delle opere, ai sensi dell’art. 11, secondo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
In tale prospettiva, sul presupposto (peraltro contestato in punto di fatto dalla ricorrente) che le opere di cui si tratta fossero state terminate nell’ottobre del 1989, non si sarebbe verificata la prescrizione del credito del Comune, tenuto conto degli atti interruttivi della prescrizione stessa posti in essere da detta Amministrazione mediante reiterati atti di sollecito di pagamento inviati negli anni 1984, 1991, 1994 e 1996.
Il Collegio ritiene, invece, condivisibile quanto sostiene l’appellante in ordine alla decorrenza del detto termine di prescrizione dal momento stesso del rilascio della concessione edilizia, in linea, d’altronde, con la giurisprudenza di questo Consiglio (v. Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2003, n. 3332).
Giova rammentare che la succitata disposizione dell’art. 11 della legge n. 10 del 1977, in tema di “Versamento del contributo afferente alla concessione”, stabilisce quanto segue: “La quota di contributo di cui al precedente articolo 6 è determinata all’atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d’opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere”.
Da tale norma può desumersi, invero, che il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del titolare della concessione edilizia, di versare il contributo previsto, è rappresentato dal rilascio della concessione edilizia, ed è a tale momento, quindi, che occorre aver riguardo per la determinazione dell’entità del contributo, divenendo il relativo credito certo, liquido o agevolmente liquidabile ed esigibile.
Né alcun rilevo in senso contrario può assumere la circostanza che al Comune sia espressamente riconosciuta la facoltà di stabilire modalità e garanzie per il pagamento del contributo, atteso che l’atto di imposizione non ha carattere autoritativo ma si risolve in un mero atto ricognitivo e contabile, applicativo di precedenti provvedimenti di carattere generale, e la sua mancata tempestiva adozione non implica alcun potere dell’Amministrazione di differire il suo diritto di credito, configurandosi piuttosto come mancato esercizio del diritto stesso, idoneo a far decorrere il periodo di prescrizione.
Risulta, pertanto, palesemente privo di consistenza l’assunto posto a fondamento delle statuizioni del T.A.R. secondo cui : “prima della scadenza del sessantesimo giorno dall’ultimazione delle opere il credito dell’Amministrazione è inesigibile e quindi solo alla cadenza del termine di sessanta giorni inizia a decorrere la prescrizione decennale del diritto”, dovendosi considerare che tale assunto viene chiaramente smentito anche dalle previsioni delle norme relative alle sanzioni per il ritardato od omesso versamento del contributo in parola (che fanno specifico riferimento alla tassatività dei termini fissati per i pagamenti, anche per le scadenza degli eventuali ratei nei casi di pagamenti dilazionati in corso d’opera: v. art. 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47), basate sull’evidente presupposto della esigibilità del credito in momento sicuramente anteriore a quello indicato dal primo giudice.
Nel caso in esame la concessione edilizia era stata rilasciata fin dall’anno 1984, mentre l’impugnata ingiunzione di pagamento è stata notificata in data 18 giugno 2001, quando ormai il diritto di credito del comune era estinto per compimento del periodo di oltre dieci anni dal rilascio della concessione.
I già ricordati atti di sollecito del Comune, d’altronde, oltre ad essere giuridicamente irrilevanti, in quanto privi della relata di notifica, sono stati tutti emanati quando ormai era trascorso il termine decennale di prescrizione e risultano, conseguentemente, inidonei ad interrompere la prescrizione ormai maturata (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 22 maggio 2007, n. 11882).
Infine, non può desumersi – come affermato dal T.A.R. - una rinuncia tacita alla prescrizione, con riconoscimento del diritto di credito del Comune, dalla circostanza che la società interessata con nota del 12 agosto 1997 abbia dato riscontro alla nota comunale del 25 maggio 1996, inviando gli elaborati tecnici richiesti per la determinazione degli oneri di costruzione.
Trattasi, infatti, di un mero adempimento istruttorio: è evidente, quindi, che da parte della interessata non vi era stata una manifestazione di volontà incompatibile in maniera assoluta con l’intento di avvalersi della causa estintiva del diritto di credito dell’Amministrazione (all’epoca ormai verificatasi), e di disconoscere, quindi, il predetto diritto di credito, mentre un simile atteggiamento si sarebbe reso necessario per il conseguimento degli effetti postulati dal primo giudice, come autorevolmente sottolineato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 13 novembre 2003, n. 17134).
Per tali assorbenti motivi l’appello si palesa fondato e in riforma della sentenza appellata, il ricorso proposto in primo grado deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Stante il lungo tempo trascorso dalle vicende in causa, le spese del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado ;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2008, con la partecipazione di:
Giovanni Vacirca - Presidente
Luigi Maruotti - Consigliere
Pier Luigi Lodi Rel. Estensore - Consigliere
Carlo Deodato - Consigliere
Sergio De Felice - Consigliere