REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG. 3496/08, proposto dall’
ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania e dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato presso quest'ultima in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
contro
la società DEANCO Costruzioni s.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Nicolò D’Alessandro;
e nei confronti
della società SCAVITER s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Ignazio Scuderi,
per regolamento di competenza
sul ricorso n. 3309/2007 proposto innanzi al T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania;
Visto il ricorso per regolamento di competenza;
Relatore alla camera di consiglio del 20 maggio 2008, il Presidente Vacirca;
Uditi l’avv. dello Stato Giannuzzi e l’avv. D’Alessandro;
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania:
a) l’aggiudicazione n. 57377 dell’8 novembre 2007 della gara relativa ai lavori per l’eliminazione di viziosità planoaltimetriche tra il Km. 50+000 e il Km. 55+800 nella S.S. 417,
b) ogni altro connesso, presupposto e consequenziale.
L’Amministrazione resistente ha proposto ricorso per regolamento di competenza, deducendo che competente a conoscere della controversia è il T.A.R. per il Lazio, in quanto il disciplinare di gara, al punto 1. 3. x, prevede che ciascun concorrente “concorda sul fatto che l’ANAS s.p.a. deve intendersi, indipendentemente dalla sua organizzazione territoriale, un’unica stazione appaltante e che, pertanto, si impegna irrevocabilmente ad instaurare qualsiasi eventuale controversia amministrativa presso il TAR Lazio riconoscendone, sin d’ora, l’esclusiva competenza territoriale” e nell’istanza di ammissione, sottoscritta dal rappresentante legale della società alla lettera J) sono accettate tutte le disposizioni del disciplinare di gara.
Mancando l’adesione dell’altra parte, con ordinanza n. 155 del 20 marzo 2008 l’adìto Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la pronunzia sulla competenza, ritenendo non manifestamente infondata la sollevata eccezione di incompetenza.
DIRITTO
1. La società ricorrente in primo grado, costituitasi in questa fase del giudizio, ha eccepito la tardività della notifica del ricorso per regolamento di competenza e del suo deposito.
Entrambe le parti private hanno, poi, eccepito l’inderogabilità delle norme sulla competenza del giudice amministrativo, salva la possibilità di accordo raggiunto fra le parti dopo l’instaurazione del giudizio, nonché l’inefficacia della deroga non approvata specificamente per iscritto.
2. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di tardività.
Va premesso che – secondo costante giurisprudenza - il termine di venti giorni «dalla data di costituzione in giudizio», fissato dall'art. 31 c.p.v. 1 l. Tar per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza, non va computato dalla data dell'effettiva attuazione degli adempimenti processuali da parte del ricorrente, bensì dalla scadenza dei termini nelle misure massime consentite dalla legge per tali adempimenti; pertanto il termine, decorrente dall’ultima notifica, è complessivamente di 70 giorni, risultanti dalla somma di 30 giorni a disposizione per il deposito del ricorso, 20 giorni a disposizione per la costituzione dei resistenti e 20 giorni per la proposizione del regolamento di competenza (Cons. Stato, VI, 16 giugno 2006, n. 3548).
I termini processuali predetti sono dimidiati nel caso di controversia prevista dall’art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971 (Cons. Stato, ad. plen., 18 marzo 2004, n. 5; Cons. Stato, V, 10 gennaio 2007 , n. 52).
Nel caso in esame il ricorso di primo grado è stato notificato all’Amministrazione presso l’Avvocatura dello Stato e alla controinteressata SCAVITER s.r.l. il 7 dicembre 2007. Pertanto il termine complessivo (dimidiato) di 35 giorni scadeva l’11 gennaio 2008, sicché risulta tempestiva la presentazione all’Ufficiale giudiziario in data 10 gennaio 2008 per la notifica, effettuata comunque per entrambe le parti private l’11 gennaio 2008.
3. E’, però, fondata l’eccezione di tardività del deposito. Anche ove si ammetta un ulteriore termine per il deposito dell’istanza (non previsto espressamente dalla legge), il deposito presso la segreteria del T.A.R. in data 17 gennaio 2008 risulta tardivo, perché effettuato dopo la scadenza del termine di dieci giorni (ridotto a cinque giorni per i ricorsi contemplati dall’art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971) desunto dal sistema (Cons. Stato, IV, 18 settembre 2007, n. 4860).
4. Il ricorso per regolamento di competenza è, dunque, inammissibile e gli atti devono essere restituiti al T.A.R. locale.
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di questa fase del procedimento.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) in camera di consiglio con l’intervento dei signori:
Giovanni Vacirca - Presidente, est.
Luigi Maruotti - Consigliere
Pier Luigi Lodi - Consigliere
Carlo Deodato - Consigliere
Sergio De Felice - Consigliere