REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9842 del 2007, proposto dalla
Presidenza della Repubblica, in persona del Presidente pro tempore, dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, dalla Prefettura di Cosenza - Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
contro
la signora Rosalda Ardito, rappresentata e difesa dall’avvocato Oreste Morcavallo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Arno n. 6;
e nei confronti
- della signora Pasqualina Straface, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Pesce, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via XX Settembre n. 1;
- dei signori Luigi Rugna, Giuseppe Gallo e Cataldo Russo, non costituitisi nella presente fase del giudizio;
- nonché del Comune di Corigliano Calabro, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi nella presente fase del giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20 giugno 2007, n. 820, e per la reiezione dei ricorsi di primo grado n. 213 e 214 del 2007;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visto il controricorso depositato in data 31 gennaio 2008 dalla signora Rosalba Ardito;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora Pasqualina Straface, integrato con note difensive, depositate in data 11 aprile 2008;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore il Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla udienza del 22 aprile 2008;
Visto il Dispositivo di sentenza n. 361/08;
Uditi, altresì, gli Avv.ti A. Morcavallo su delega dell’Avv. O. Morcavallo, Pesce e l’Avvocato dello Stato Fedeli;
Rilevato che, all’esito dell’udienza del 22 aprile 2008, è stato pubblicato il dispositivo della decisione, cui segue il deposito della relativa motivazione;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1. Con le deliberazioni n. 40 del 29 settembre 2006 e n. 44 del 20 ottobre 2006, il consiglio comunale di Corigliano Calabro non ha approvato la proposta di deliberazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, formulata ai sensi degli artt. 193 e 194 del testo unico sugli enti locali, approvato col d.lg. n. 267 del 2000.
Il Prefetto di Cosenza ha nominato un commissario ad acta (che in data 27 ottobre 2006 ha approvato in via sostitutiva la manovra di riequilibrio) e, in data 4 gennaio 2007, ha proposto al Ministro dell’Interno lo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell’art. 193, quarto comma, del testo unico sugli enti locali.
Con decreto del 12 gennaio 2007, il Presidente della Repubblica ha disposto lo scioglimento del consiglio comunale ed ha nominato il commissario straordinario per la gestione provvisoria.
2. Con i ricorsi n. 213 e 214 del 2007, proposti al TAR per la Calabria (Sede di Catanzaro), l’odierna appellata ha impugnato tutti gli atti sopra indicati, deducendo che:
- ella è stata proclamata eletta consigliere comunale in luogo del signor Luigi Rugna, con la sentenza del medesimo TAR n. 74 del 2007;
- la delibera del consiglio comunale n. 44 del 2006 non ha approvato la proposta sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, con la maggioranza di un solo voto e con la partecipazione del sig. Luigi Rugna, che aveva espresso voto contrario.
Ciò premesso, l’odierna appellata ha dedotto che gli atti impugnati (in via diretta, quelli del consiglio comunale di non approvazione della proposta, per illegittimità derivata tutti gli altri) sarebbero illegittimi per violazione dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, poiché lo status di consigliere comunale del sig. Luigi Rugna sarebbe venuto meno ex tunc con la sentenza n. 74 del 2007, “con effetti destinati a riverberarsi sulla validità degli atti impugnati”.
Ella ha rilevato che sarebbero nulli gli atti emessi dal consiglio comunale con la partecipazione del consigliere comunale Luigi Rugna e che comunque sarebbero illegittimi i provvedimenti posti in essere dall’organo collegiale irregolarmente costituito, nonché quelli successivi, per illegittimità derivata.
Con la sentenza n. 820 del 2007, il TAR:
- ha respinto le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità formulate dalle parti resistenti;
- ha annullato la delibera del consiglio comunale n. 44 del 2006, perché la proposta non è stata approvata col voto determinante del sig. Luigi Rugna, che “non aveva titolo per esprimere il proprio voto”;
- ha annullato per illegittimità derivata i successivi atti del Prefetto e del Presidente della Repubblica, perché la delibera n. 44 del 2006 andrebbe considerata “antecedente unico e necessario del successivo provvedimento di scioglimento”.
3. Col gravame in esame, le Amministrazioni statali hanno chiesto che i ricorsi di primo grado siano dichiarati irricevibili per tardività, ovvero siano respinti perché infondati.
Le appellanti hanno rilevato che:
- i provvedimenti impugnati in primo grado si sono legittimamente fondati sul fatto oggettivo della mancata approvazione, entro il termine previsto dal testo unico, delle misure necessarie a garantire l’equilibrio del bilancio;
- lo scioglimento del consiglio comunale è stato disposto con un atto dovuto, che ha constatato la circostanza oggettiva rilevante per la legge, non rilevando la composizione del consiglio comunale che non ha deliberato l’approvazione delle necessarie misure.
4. Così riassunte le articolate censure delle amministrazioni appellanti, in via preliminare va respinta l’eccezione di inammissibilità e di improcedibilità del gravame formulata dall’appellata, basata sul fatto che – a seguito della pubblicazione della sentenza impugnata – sono stati ripristinati tutti gli organi comunali.
Da un lato, l’interesse alla proposizione dell’appello continua a sussistere quando, nel corso del giudizio d’appello, sono emessi atti sul presupposto della esecutività della sentenza di primo grado.
Dall’altro, le amministrazioni statali sono titolari di un evidente interesse a far riaffermare la legittimità dei propri atti, che hanno affrontato la situazione venutasi a verificare nel consiglio comunale di Corigliano Calabro.
5. Passando all’esame dell’appello, ritiene la Sezione che si possa prescindere dalla questione se i ricorsi di primo grado siano ricevibili ed ammissibili, poiché essi risultano infondati, per un duplice ordine di considerazioni.
5.1. La sentenza impugnata non ha tenuto conto dei principi applicabili nel diritto pubblico, quando in sede giurisdizionale sono annullati – anche se parzialmente – gli atti di investitura degli organi che esercitano pubbliche funzioni.
Qualora il giudice amministrativo abbia annullato la nomina del titolare di un organo monocratico o di un componente di un organo collegiale avente competenze di ordine generale, la riscontrata invalidità dell’atto di investitura non ha di per sé alcuna conseguenza sugli atti emessi in precedenza.
Infatti, quando l’organo è investito di funzioni di carattere generale, il relativo procedimento di nomina ha una sua piena autonomia, sicché i vizi della nomina non si riverberano sugli atti rimessi alla sua competenza generale (Cons. Stato, Sez. V, 24 febbraio 1996, n. 232).
Così come le sentenze non sono viziate se risultano illegittime le nomine, i trasferimenti e le promozioni dei componenti che le hanno emesse (Cass. Torino, 7 marzo 1908, Introini c. Soc. co. Suini; Cass. pen. Roma, 5 febbraio 1907, imp. Guiducci), così i provvedimenti amministrativi non possono essere considerati viziati quando – al termine del processo elettorale – sia annullata la nomina del titolare dell’organo monocratico o di uno dei componenti dell’organo collegiale.
Tale principio – rispetto al quale è del tutto ininfluente l’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, che non ha diversamente disciplinato le conseguenze dell’annullamento dell’atto di investitura - si applica anche quando, come nella specie, una votazione dell’organo collegiale abbia avuto un esito determinato dal voto di un componente, la cui proclamazione sia stata annullata al termine del processo elettorale.
Ciò comporta che, come ha correttamente evidenziato l’appello, non può considerarsi sussistente il vizio di illegittima composizione del consiglio comunale, in relazione alle delibere n. 40 e 44 del 2006 che non hanno approvato la proposta riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
5.2. Con specifico riferimento al procedimento riguardante la salvaguardia degli equilibri del bilancio, e in coerenza con il principio sopra esposto, le autorità statali hanno l’obbligo di procedere allo scioglimento del consiglio comunale quando risultino i presupposti oggettivi, previsti dall’art. 193 del testo unico sugli enti locali.
Salva l’ipotesi in cui sia assolutamente impossibile l’esercizio delle funzioni pubbliche da parte del consiglio comunale a seguito di una calamità naturale, il decorso del termine previsto dal testo unico impone alle amministrazioni statali l’esercizio del potere di scioglimento, senza che abbiano rilievo le circostanze successive (tanto meno quelle concernenti le controversie elettorali sulla composizione del consiglio comunale e il loro esito finale, che può dipendere anche in fase d’appello da circostanze eterogenee, come ad esempio la rinuncia del ricorrente vittorioso in primo grado).
In altri termini, ai sensi dell’art. 141 del testo unico, i provvedimenti delle amministrazioni statali – incidenti sull’esercizio delle funzioni del consiglio comunale - si devono basare sulle circostanze oggettive rilevanti per legge: la loro validità e i loro effetti non sono incisi dagli accadimenti riguardanti l’individuazione di coloro che abbiano titolo ad essere considerati quali legittimi componenti degli organi comunali.
6. Per le ragioni che precedono, gli atti impugnati in primo grado non risultano affetti dai vizi rilevati dal TAR, sicché, in accoglimento del gravame, vanno respinti i ricorsi originari.
Sussistono sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello n. 9842 del 2007 e, in riforma della sentenza gravata, respinge i ricorsi di primo grado n. 213 e 214 del 2007.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 22 aprile 2008, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:
Giovanni Vacirca - Presidente
Luigi Maruotti - Consigliere estensore
Anna Leoni - Consigliere
Bruno Mollica - Consigliere
Raffaele Greco - Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti Giovanni Vacirca