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n. 6-2008 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 29 maggio 2008 n. 2571
Pres. Maruotti, est. Leoni
S.r.l. Holbek italiana (Avv. L. Visone) c. Comune di Battipaglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ARAN (n.c.)


Silenzio della P.A. – Impugnazione - Art. 21 bis L. Tar – Cognizione del giudice - Limiti

In sede di esame del ricorso previsto dall’art. 21 bis L. Tar, il giudice amministrativo può pronunciarsi sulla fondatezza della istanza quando il procedimento debba concludersi con un atto avente natura vincolata e sia quindi una sola la soluzione conforme all’ordinamento), ma non può sostituire le proprie valutazioni a quelle spettanti all’Amministrazione, quando esse riguardino aspetti di discrezionalità amministrativa o di discrezionalità tecnica.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)




ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso N. 516 del 2008, proposto dalla

s.r.l. Holbek italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ludovico Visone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Seminario n. 113/116;


contro



- il Comune di Battipaglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi nella presente fase del giudizio;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, e dell’ARAN, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitisi nella presente fase del giudizio;

per l’annullamento



della sentenza n. 2419 del 2007 del TAR Campania, Salerno, Sez. II, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla Camera di consiglio del 4 marzo 2008 il cons. Anna Leoni;
Udito, altresì, l’avv. Ludovico Visone;


FATTO



1.
Col ricorso di primo grado (proposto al TAR per la Campania, Sezione di Salerno), la s.r.l. Holbek ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Battipaglia sulla propria istanza, depositata presso lo Sportello unico attività produttive in data 2 novembre 2006, relativa alla variante di assestamento e di ampliamento di un complesso produttivo per la fabbricazione e la vendita di accumulatori in via Brodolini, lamentando sotto più profili l’illegittimità dell’inerzia amministrativa.
2. Si costituiva per resistere l’Amministrazione comunale interessata, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
3. Il TAR, con la sentenza gravata, ha rigettato il ricorso, ritenendo non sussistente la lamentata inerzia dell’Amministrazione, essendo semmai il ritardo imputabile al Consorzio ASI, che non risultava ancora aver provveduto al rilascio del richiesto nulla-osta.
4. Col gravame in esame, la società ha impugnato la sentenza del TAR, deducendo:
Error in iudicando - erronea applicazione di legge (art. 21 bis in relazione agli artt. 4 e 5 DPR n. 447 del 1998 ed agli artt. 14 e ss. L. n. 241 del 1990).
L’inerzia dell’Amministrazione si è protratta per oltre un anno, mentre secondo l’art. 4 del DPR n. 447 del 1998 il provvedimento per la realizzazione degli impianti produttivi deve essere necessariamente concluso entro il termine di cinque mesi
Error in iudicando - erronea applicazione di legge (art. 21 bis in relazione agli artt. 4 e 5 DPR n. 447 del 1998 ed agli artt. 14 e ss. L. n. 241 del 1990), violazione art. 113 Cost.
La sentenza sarebbe errata perché si tradurrebbe in una sostanziale paralisi dell’iter procedimentale.
Error in iudicando - erronea applicazione di legge (art. 21 bis in relazione all’art. 28, comma 1, L.R. n. 1 del 2007, poiché competente in materia è il Comune di Battipaglia, a mezzo dello Sportello unico attività produttive.
5. Nella presente fase del giudizio, non si è costituita in giudizio l’ Amministrazione comunale.
6. Il ricorso è stato inserito nei ruoli di Camera di consiglio del 4 marzo 2008 e trattenuto per la decisione.


DIRITTO



1.
Con l’appello in esame, la società appellante ha lamentato che, contrariamente a quanto rilevato dalla sentenza gravata, il Comune di Battipaglia avrebbe serbato un silenzio inadempimento sulla sua istanza relativa all’approvazione di una variante di assestamento e di ampliamento di un complesso produttivo, presentata alla Sportello unico attività produttive.
2. Ritiene la Sezione che l’appello vada respinto, perché infondato.
Invero, risulta dalla documentazione acquisita che il Comune abbia dato corso alla originaria istanza, trasmettendola al Consorzio ASI per l’emanazione del nulla osta prescritto dalla legislazione di settore.
Dopo tale trasmissione, il Consorzio ha formulato richieste di chiarimenti, alle quali il Comune ha dato seguito, da ultimo con la nota n. 12007 del 23 gennaio 2007.
In assenza del rilascio del nulla osta, non si può in questa sede ritenere sussistente il lamentato silenzio dell’Amministrazione comunale.
Né la Sezione può in via incidentale accertare la sostanziale fondatezza della pretesa della società sulla effettiva realizzabilità delle opere oggetto della richiesta variante.
Infatti, per la costante giurisprudenza, in sede di esame del ricorso previsto dal vigente art. 21 bis della legge n. 241 del 1990, il giudice amministrativo può pronunciarsi sulla fondatezza della istanza quando il procedimento debba concludersi con un atto avente natura vincolata e sia quindi una sola la soluzione conforme all’ordinamento), ma non può sostituire le proprie valutazioni a quelle spettanti all’Amministrazione, quando esse riguardino aspetti di discrezionalità amministrativa o di discrezionalità tecnica.
Nella specie, la società appellante mira in sostanza ad ottenere una pronuncia che si sostituisca alle determinazioni attribuite dalla legge alle autorità amministrative, ciò che non rientra nell’ambito della giurisdizione di legittimità.
Invero, solo a conclusione del procedimento finalizzato alla approvazione o meno della variante de qua, la società potrebbe impugnare il relativo provvedimento, ove risulti lesivo.
Va pertanto dichiarata inammissibile la pretesa volta ad ottenere in questa sede la definizione dell’istanza formulata in sede amministrativa e all’esame del Consorzio.
3. Per le suesposte considerazioni, l’appello va respinto.
Nulla per le spese, non essendosi costituite in giudizio le Amministrazioni appellate.


P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV- respinge l’appello n. 516 del 2008.
Nulla per le spese per presente grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 4 marzo 2008, con l'intervento dei Signori:

Luigi MARUOTTI - Presidente
Giuseppe ROMEO - Consigliere
Anna LEONI - Consigliere, est.
Bruno MOLLICA - Consigliere
Sergio DE FELICE - Consigliere





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