CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 27 maggio 2008 n. 2510
Pres. Varrone Est. Giovagnoli
AIR ONE S.p.a. (Avv. ti A. Clarizia e F. Criscuolo) c/ Ministero dello sviluppo economico; Alitalia Linee Aeree italiane S.p.a. (Avv.ti C. Consolo, D. Zavattarelli, E. Quinci, F. Molè, F. Vetrò, F.G. Scoca); Volare Group S.p.a. (L. Pierallini, M. Bucello, M. Cafagno). |
|
Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Esecuzione del giudicato – Lungo decorso del tempo – Irrilevanza – Fattispecie.
|
|
Nel giudizio di ottemperanza il lungo decorso del tempo – che si assume aver inciso profondamente sul bene oggetto di statuizione giudiziale, specie in presenza di un comportamento inerte della parte soccombente in giudizio - non può pregiudicare le ragioni della parte vittoriosa. (Nella specie il giudice dell’ottemperanza ha disposto la rinnovazione della gara per l’acquisto del complesso aziendale di Volare Group “ora per allora”, sulla base degli atti prodromici già posti in essere, mediante invito ai soggetti che hanno preso parte all’iniziale procedura di presentare nuove offerte, ed ha nominato Commissario ad acta il Direttore Generale per la Politica Industriale del Ministero per lo Sviluppo Economico, in luogo del Commissario Straordinario di Volare Group).
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
N. 2510/08 Reg.Dec.
N. 1162 Reg.Ric.
ANNO 2008
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
DECISIONE
|
| |
|
sull’istanza presentata dal
|
| |
|
prof. avv. Fabio Franchini – Commissario Straordinario di Volare Group in amministrazione straordinaria, nella qualità di ausiliario del giudice;
|
| |
|
ricorso n. 1162/2008 proposto da:
|
| |
|
AIR ONE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Clarizia e dall’Avv. Fabrizio Criscuolo con domicilio eletto in Roma, via Principessa Clotilde 2, presso lo studio del primo;
|
| |
|
contro
|
| |
|
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale domicilio, in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;
|
| |
|
e nei confronti
|
| |
|
ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Consolo, dall’Avv. Daniela Zavattarelli, dall’Avv. Emanuela Quici, dall’Avv. Francesco Molè, dall’Avv. Francesco Vetrò e dall’Avv. Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto in Roma, via della Farnesina, 272, presso lo studio dell’avv. Molè,
|
| |
|
- VOLARE Group S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Laura Pierallini, dall’Avv. Mario Bucello e dall’Avv. Maurizio Cafagno con domicilio eletto in Roma viale Liegi, 28 presso Laura Pierallini;
|
| |
|
COMITATO SORVEGLIANZA VOLARE GROUP IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, non costituito;
|
| |
|
per ottenere direttive in merito alla corretta esecuzione della decisione resa da questa Sezione n. 796/2008;
|
| |
|
Vista l’istanza presentata dal Commissario Straordinario;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, di Air One e di Alitalia s.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 29 aprile 2008, il Consigliere Roberto Giovagnoli; uditi, altresì, gli avv.ti Clarizia, Molé, Scoca, Zavattarelli, Buccello, Cafagno, Pierallini e l’avv. dello Stato Tamiozzo;
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
1. Con istanza depositata in data 10 aprile 2008, il Prof. Avv. Fabio Franchini, Commissario straordinario di Volare Group, nella qualità di ausiliario del Giudice, ha presentato istanza volta ad ottenere direttive per dare esecuzione alla decisione n. 796/2008 resa da questa Sezione in sede di ottemperanza al giudicato formatosi sulla precedente decisione, sempre di questa Sezione, n. 4956/2007.
|
| |
|
2. Il Commissario straordinario di Volare Group, in particolare, chiede a questo Giudice di specificare se la rinnovazione della gara, ordinata dalla decisione n. 798/2008, presupponga o meno che si tengano fermi gli atti preliminari compiuti nel 2005 (e, quindi, le attività di valutazione dei beni, la formazione della documentazione inventariabile, contabile e giuridica relativa all’azienda oggetto di secchione e gli atti formali prodromici alla gara), oppure comporti la rinnovazione anche di questa fase.
|
| |
|
MOTIVI DELLA DECISIONE
|
| |
|
1. Il Collegio rileva, in primo luogo, che è ormai scaduto il termine di 30 giorni, entro il quale, secondo la statuizione contenuta nella sentenza n. 796/2008, si sarebbe dovuta disporre la rinnovazione “ora per allora” della gara per la vendita di Volare Group.
Poiché tale rinnovazione non è stata ancora effettuata, la Sezione non può che prendere atto della perdurante inerzia, e, di conseguenza, investire del compito di rinnovare la gara il Direttore Generale per la Politica Industriale del Ministero per lo Sviluppo Economico, (già nominato Commissario ad acta nella decisione n. 796/2008), che opererà in sostituzione del Commissario Straordinario di Volare Group.
|
| |
|
2. Per quanto concerne la specificazione dei criteri per dare corretta esecuzione alla decisione n. 796/2008, la Sezione rileva che, come si evince dalle decisioni n. 4956/2007 e n. 796/2008, la gara debba essere rinnovata “ora per allora”, tenendo fermi gli atti preliminari già compiuti nel 2005, “mediante invito ai soggetti che hanno preso parte all’iniziale procedura di presentare nuove offerte”.
|
| |
|
3. Non possono, sotto tale profilo, ritenersi ostative alla rinnovazione della gara le circostanze evidenziate nell’istanza in oggetto dal Commissario Straordinario di Volare Group (si tratterebbe, secondo l’istante, di una “esercitazione teorica”, in quanto il decorso del tempo ha inciso in modo profondo sul bene offerto in cessione nel bando di gara).
|
| |
|
3.1. In primo luogo, infatti, si tratta di mere circostanze di fatto, in gran parte dipendenti dal ritardo con cui Volare Group ha ritenuto di dare esecuzione ai provvedimenti emanati da questa Sezione sia nella fase di cognizione, sia nella successiva fase di ottemperanza. Diversamente opinando, del resto, si violerebbe un principio fondamentale del processo: quello secondo cui il tracorrere del tempo (specie in presenza comportamento inerte della parte soccombente in giudizio) non può pregiudicare le ragioni della parte che ha ragione.
|
| |
|
3.2. In secondo luogo, che la rinnovazione della gara “ora per allora” sia del tutto possibile emerge proprio dal comportamento tenuto dal Commissario Straordinario di Volare Group per dare esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 4956/2007. In quell’occasione, infatti, il Commissario Straordinario ha ritenuto possibile riaggiudicare “ora per allora” la gara ad Alitalia, rinnovando il solo tratto procedimentale della valutazione delle offerte raccolte e lasciando fermi tutti gli atti prodromici.
Questa condotta – che la decisione n. 796/2008 ha stigmatizzato ritenendola in contrasto con il giudicato, che imponeva la presentazione di nuove offerte e non solo la rinnovazione della fase di valutazione delle offerte già presentate – conferma che non vi sono seri ostacoli che impediscano di rinnovare la gara sulla base degli atti preliminari già posti in essere.
|
| |
|
4. In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, devono essere impartite le seguenti direttive:
- la rinnovazione della gara per l’acquisto del complesso aziendale di Volare Group deve avvenire “ora per allora”, sulla base degli atti prodromici già posti in essere, mediante invito ai soggetti che hanno preso parte all’iniziale procedura di presentare nuove offerte;
- il compito di porre in essere gli atti necessari spetta, in qualità di Commissario ad acta, al Direttore Generale per la Politica Industriale del Ministero per lo Sviluppo Economico, che sostituisce il Commissario Straordinario di Volare Group nel ruolo di ausiliario del Giudice;
- la rinnovazione della gara dovrà avvenire entro quindi giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione.
|
| |
|
5. Le spese del giudizio possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, a specificazione della misure impartite con la decisione n. 796/20008, così provvede:
- ordina la rinnovazione della gara per l’acquisto del complesso aziendale di Volare Group, sulla base degli atti prodromici già posti in essere, mediante invito ai soggetti che hanno preso parte all’iniziale procedura di presentare nuove offerte;
- ordina al Direttore Generale per la Politica Industriale del Ministero per lo Sviluppo Economico di porre in essere, in qualità di Commissario ad acta, le operazioni necessarie, entro quindici giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2008 con l’intervento dei Sigg.ri:
Claudio Varrone Presidente
Carmiene Volpe Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere
Roberto Giovagnoli Consigliere Est
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
|
|