CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 26 maggio 2008 n. 2501
Pres. Vacirca Est. Lodi
I.G. N. S.N.C.((L.Visone) c/
Comune di Baronissi (Avv. G. Vitolo) |
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Giurisdizione e Competenza– Servizi pubblici – Appalto - Contratto di diritto privato –Giurisdizione amministrativa –Non sussiste.
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Secondo i principi enunciati dalla Corte competente sulla giurisdizione, al giudice amministrativo sarebbe preclusa la cognizione delle questioni attinenti al contratto, di diritto privato, anche se stipulato all’esito di procedure di evidenza pubblica1.
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1Cassazione Sezioni Unite 28 dicembre 2007, numero 27169). |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 9347/2007 proposto da
I.G.N. – ITALIANA GOMMA NASTRI S.N.C. in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento con le seguenti imprese, che ricorrono anche in proprio: GAETA COSTRUZIONI S.R.L. in persona del legale rappresentante in carica; SAVERIO PAOLILLO, titolare dell’omonima ditta; BERNARDO PERSIANO, titolare dell’omonima ditta; SAVERIO BARBARULO, titolare dell’omonima ditta; RAFFAELE LANDI, titolare dell’omonima ditta; tutti rappresentati e difesi in giudizio dall’avvocato Lodovico Visone ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma, Via del Seminario, n. 113/116;
contro
il COMUNE DI BARONISSI, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vitolo ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, Via Ovidio, n. 32;
e nei confronti di
REDI S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Francesco Accarino e Lucia Di Mauro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Massimo Angelini in Roma, Piazza Cavour, n. 17;
nonché nei confronti di
LABORATORIO CAVALLO S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, non costituito;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno, n. 2135 del 16 ottobre 2007.
Visto il ricorso in appello;
visto il ricorso incidentale autonomo del Comune di Baronissi;
visto l'atto di costituzione in giudizio della REDI s.r.l.;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 20 maggio 2008 il consigliere Pier Luigi Lodi e uditi, per le parti, gli avvocati Visone, Castiello, delegato da Vitolo e Napolitano, delegato da Accarino;
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO
Con atto notificato il 16 novembre 2007, depositato il successivo 20 novembre, la I.G.N. s.n.c.- anche in qualità di capogruppo del R.T.I. indicato in epigrafe – unitamente alla altre imprese del raggruppamento, hanno proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Campania, Sezione di Salerno, n. 2135/2007 che, in accoglimento dell’impugnativa della REDI s.r.l., aveva annullato gli atti relativi alla assegnazione alla predetta I.G.N. s.n.c. del lotto L7 nell’ambito del PIP del Comune di Baronissi; aveva dichiarato inammissibile ed improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla I.G.N. s.r.l.; aveva infine accolto la domanda di risarcimento del danno in forma specifica ed aveva pertanto condannato il Comune all’assegnazione del lotto in parola alla ricorrente società REDI.
Il primo giudice aveva imperniato le proprie statuizioni sulla interpretazione dell’art. 5 del bando di gara, nel senso che il carattere non affine delle attività produttive relative al progetto di più soggetti riuniti, come avvenuto per il progetto della capogruppo I.G.N. s.n.c., ne avrebbe comportato la esclusione dalla gara; per quanto riguarda il ricorso incidentale della stessa I.G.N. s.n.c., poi, il giudice lo qualificava come ricorso autonomo e tardivamente proposto e comunque improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’accoglimento del ricorso principale comportante l’esclusione della ricorrente incidentale dalla gara; da parte del detto giudice in accoglimento dei motivi aggiunti, si disponeva, altresì, l’annullamento della convenzione nel frattempo stipulata tra il Comune e la I.G.N. s.n.c., trattandosi di atto conseguenziale a quelli di carattere autoritativo relativi alla assegnazione del lotto, e si disponeva, ancora, la assegnazione al ricorrente del lotto in causa, non residuando poteri discrezionali dell’Amministrazione in proposito.
L’appellante I.G.N. s.n.c. contesta tali statuizioni, proponendo una diversa interpretazione delle norme del bando e chiedendo l’annullamento della sentenza appellata.
Si è costituita la REDI s.r.l. deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
Il Comune di Baronissi ha proposto ricorso incidentale autonomo, con atto notificato il 28 novembre 2007 e depositato il 7 dicembre successivo, chiedendo l’annullamento della sentenza di primo grado ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla convenzione stipulata per l’assegnazione del lotto.
Con memorie le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 20 maggio 2008.
DIRITTO
1. - La Sezione è dell’avviso che l’appello principale del raggruppamento facente capo alla I.G.N. s.n.c. e l’appello incidentale autonomo del Comune di Baronissi, aventi contenuto analogo, debbano essere entrambi accolti, non apparendo condivisibile la interpretazione, seguita dal giudice di primo grado, delle disposizioni del bando di gara, di cui alla deliberazione della Giunta municipale del medesimo Comune di Baronissi n. 78 del 5 maggio 2005, per l’assegnazione in proprietà di un lotto del vigente Piano degli insediamenti produttivi, e precisamente dell’art. 5, primo capoverso, secondo cui: “E’ consentita la partecipazione per l’assegnazione del lotto anche a più soggetti riuniti che intendano acquisire distinti moduli dello stesso lotto; in tal caso questi soggetti devono presentare una domanda congiunta e un unico progetto d’intervento per attività produttive affini. Per attività produttive affini vanno intese le attività aventi medesima tipologia: industriale, artigianale, commerciale. Tutti i soggetti riuniti devono avere, a pena di esclusione, i requisiti minimi richiesti dal presente bando”.
2. - Il primo giudice aveva ritenuto che dovesse essere disposta l’esclusione dalla gara del raggruppamento risultato aggiudicatario, facente capo alla I.G.N. s.n.c., e ciò in accoglimento del ricorso della REDI s.r.l., classificata in posizione successiva, la quale aveva esposto che il detto raggruppamento aveva presentato una domanda congiunta per attività produttive che sarebbero risultate non affini, in violazione del bando, in quanto per due delle imprese del raggruppamento non sussisterebbe la richiesta tipologia artigianale.
3. - Rileva il Collegio che, come puntualmente osservato dagli appellanti, la surriportata norma dell’art. 5 del bando deve essere valutata nel quadro complessivo delle disposizioni di gara che, ai fini dell’assegnazione del lotto rimasto disponibile nell’ambito del P.I.P., appaiono chiaramente perseguire anche la specifica finalità di incentivare lo spostamento nelle aree appositamente destinate ad insediamenti produttivi delle imprese già svolgenti attività all’interno del perimetro del centro urbano o, comunque, in zone ove la normativa vigente non ne consenta l’operatività, assegnando cospicui punteggi aggiuntivi per le anzidette situazioni con la espressa precisazione (art. 7, penultimo capoverso) che “Nel caso di presentazione di un unico progetto da parte di più soggetti riuniti, così come previsto dall’art. 5, i punti di cui sopra saranno assegnati cumulando gli importi dei diversi concorrenti”.
Appare evidente, dunque, il particolare favore con cui il bando, anche per finalità di ordinato assetto del territorio, ha considerato la possibilità di “delocalizzazione” di attività preesistenti che risultano non più consone e coerenti con le esigenze ormai insopprimibili dei centri abitati per quanto riguarda la qualità dell’ambiente e la eliminazione di turbative derivanti da emissioni inquinanti e da congestione del traffico.
3.1. - In tale prospettiva deve considerarsi il disposto del richiamato art. 5 del bando che, anzitutto, non fa affatto menzione della tipologia delle imprese, ovvero dei “soggetti riuniti” che hanno facoltà di presentare “domanda congiunta”, limitandosi a fare esclusivamente riferimento alle “attività produttive affini” di tipo industriale, artigianale o commerciale. In sostanza, quindi, ai fini della richiesta “affinità” assumono rilievo prioritario le indicazioni concretamente riportate nel progetto di intervento presentato dai soggetti riuniti, riguardanti le attività previste nell’ambito del lotto, essendo necessario in definitiva soltanto un concreto riscontro della effettiva compatibilità delle diverse iniziative facenti capo ai singoli soggetti riuniti, da svolgere in una situazione di contiguità.
3.2. - Coerentemente con questa impostazione il bando non ha stabilito espressamente che l’eventuale mancanza di affinità delle attività produttive di qualcuno dei soggetti riuniti comporti automaticamente ed immediatamente l’esclusione dalla gara di tutti i presentatori della domanda congiunta, in quanto il sorgere di una simile questione potrebbe semmai comportare ulteriori concreti accertamenti sulle effettive connotazioni delle attività previste in progetto, tenuto conto del prevalente orientamento giurisprudenziale che per favorire la partecipazione alle pubbliche gare esclude la sanzione dell’esclusione ove la stessa non risulti prevista in maniera inequivocabile dalla normativa speciale che regola la gara (cfr. da ultimo: Cons. Stato, Sez. VI, 10 novembre 2004, n. 7278).
3.3. - Tanto premesso, deve osservarsi che nel caso di specie il primo giudice ha erroneamente ritenuto non affini le attività produttive indicate, nel progetto di intervento, da due delle imprese istanti, sul presupposto che le stesse non rientrerebbero nella tipologia delle “imprese artigianali” che caratterizza la restante parte delle partecipanti, in quanto:
a) la Gaeta Costruzioni s.r.l., riveste natura di società a responsabilità limitata con più di un unico socio e ciò si porrebbe in insanabile contrasto con le previsioni dell’art. 3 della legge-quadro per l’artigianato 8 agosto 1985, n. 443; svolgerebbe attività di produzione di inerti; non sembrerebbe richiedere l’apporto di specifica professionalità artigianale, presupponendo un processo produttivo di macchinari solitamente di grosse dimensioni; darebbe occupazione a ben 17 dipendenti;
b) la ditta Landi Raffaele, nonostante quanto affermato nella relazione descrittiva sul fatto che l’attività e vendita di autoveicoli rimarrà “nei locali attualmente utilizzati”, nell’ambito dell’intervento programmato svolgerebbe anche l’attività propriamente commerciale di vendita autoveicoli nuovi ed usati, e quindi non di tipo artigianale.
3.3.1. - Al riguardo deve anzitutto ribadirsi che la natura di impresa artigianale, ai sensi della legge n. 443 del 1985, non può assumere rilievo determinante, sulla base di quanto sopra notato in ordine al principio fissato dal bando, relativo alla diretta considerazione in concreto delle attività previste dal progetto unitario, tenuto anche conto che, significativamente, dal bando stesso non è stata neppure richiesta, nel caso di attività artigianali, l’iscrizione nell’apposito albo, pur obbligatorio per la costituzione di tali imprese ai sensi della legge in parola.
3.3.2. - Esaminando, quindi, in concreto le istanze delle anzidette due imprese, il Collegio non può non rilevare che gli indizi considerati dal primo giudice, al fine di evidenziare la asserita insussistenza di progetti di intervento per attività produttive affini a quelle artigianali, oltre a far leva su aspetti strutturali privi di decisivo valore probante, si risolvono in realtà nella esposizione di mere illazioni, oltretutto in palese contrasto con i dati testuali rinvenibili nelle relazioni descrittive dell’intervento da realizzare, che sono stati disattesi senza adeguata giustificazione.
Nel caso sub a), infatti, la società istante faceva presente che si proponeva l’ampliamento dell’attività da essa svolta “con l’estensione della produzione dei componenti e materiali per l’edilizia: manufatti di cemento, ferro alluminio ecc.”; è, evidente quindi che la prevista produzione di “manufatti” comporta l’esercizio di una lavorazione tipicamente artigianale, da effettuare nell’area di assegnazione nel lotto di cui si tratta, in piena coerenza con le prescrizioni del bando.
Nel caso sub b) non è dato comprendere, poi, le ragioni per le quali il primo giudice avrebbe ritenuto che l’attività commerciale continuerebbe senz’altro anche nel nuovo sito, nonostante che nella relativa relazione descrittiva sia testualmente dichiarato quanto segue: “La parte di attività da trasferire nel nuovo insediamento interesserà l’officina meccanica, la riparazione autovetture, la trasformazione autoveicoli con combustibili alternativi, quali gas, GPL, metano, e l’applicazione di sistemi elettronici relativamente a innovazioni tecnologiche applicate agli accessori delle autovetture. Una particolare attenzione sarà volta alla sistemazione del parcheggio delle auto in sosta e delle auto degli utenti, nonché alla esposizione dei prodotti”.
3.4. - In ogni caso, va ribadito, eventuali dubbi sulla effettiva natura artigianale delle attività indicate dalle imprese istanti avrebbe comportato l’obbligo, per l’Amministrazione, di ulteriori approfondimenti istruttori, sulla base di criteri di discrezionalità tecnica, e non già la immediata esclusione delle imprese stesse dalla procedura di assegnazione, come invece postulato dal primo giudice.
4. - Può ora passarsi all’esame dell’ulteriore questione prospettata dagli appellanti, i quali contestano le statuizioni sulla richiesta risarcitoria, contenute nella sentenza appellata, con la quale si è accolta la domanda di risarcimento del danno in forma specifica della REDI s.r.l. e si è condannato il Comune di Baronissi all’assegnazione del lotto in questione alla predetta società, sul presupposto che tale assegnazione conseguiva da una attività amministrativa vincolata e che il contratto stipulato dal Comune per l’assegnazione dell’area alle imprese facenti capo alla I.G.N. s.n.c. doveva considerarsi privo di efficacia a seguito della decisione relativa alla illegittimità della aggiudicazione alle imprese stesse.
4.1. - Su tale questione il Collegio può limitarsi ad osservare che, in base a quanto sopra esposto, risulta anzitutto mancante il presupposto della disposta caducazione del provvedimento di aggiudicazione; è peraltro opportuno aggiungere, ancora, che secondo i principi enunciati dalla Corte competente sulla giurisdizione, al giudice amministrativo sarebbe comunque preclusa la cognizione delle questioni attinenti al contratto, di diritto privato, anche se stipulato all’esito di procedure di evidenza pubblica (v. Cass. SS. UU. 28 dicembre 2007, n. 27169).
5. - Stante l’integrale accoglimento gravame, sulla base dei motivi di ricorso sopra esaminati, restano prive di interesse e possono ritenersi assorbite le altre doglianze della I.G.N. s.n.c. intese a riproporre le censure dedotte in primo grado con il ricorso incidentale dichiarato inammissibile ed improcedibile con la sentenza appellata.
6. - Le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto della complessità delle questioni trattate, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale meglio specificati in epigrafe:
- accoglie gli anzidetti appelli e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado dalla REDI s.r.l.;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2008, con la partecipazione di:
Giovanni Vacirca - Presidente
Luigi Maruotti - Consigliere
Pier Luigi Lodi Rel. Es
tensore - Consigliere
Carlo Deodato - Consigliere
Sergio De Felice - Consigliere
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