REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5798/03, proposto da:
UNIONE “COLLI BERICI – VAL LIONA”, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaella Rampazzo e Nicolò Paoletti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via B. Tortolini n. 34;
contro
F.T.G. AUTOTRASPORTI DI TARGON GELMINO & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
e nei confronti di
CONSORZIO UNIBUS - EUROPA TRAVEL, DITTA TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI E AUTOSERVIZI TESSARI S.N.C. DI TESSARI LORENZO & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, sezione prima, 15 aprile 2003, n. 2402;
visto il ricorso in appello;
vista la memoria dell’appellante;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza pubblica del 19 febbraio 2008 il consigliere Carmine Volpe e udito l’avv. N. Paoletti per l’appellante;
premesso che:
- il primo giudice ha accolto il ricorso proposto dalla F.T.G. Autotrasporti di Targon Gelmino & C. s.n.c. avverso:
a) per quanto di ragione, il capo II, lett. E, del bando di gara di pubblico incanto approvato con determinazione del responsabile dell’area amministrativa dell’Unione “Colli Berici – Val Liona” 27 giugno 2002, n. 11 (r.g. n. 45, prot. gen. 708/2002, rep. n. 91/2002), inerente l’appalto del servizio di trasporto scolastico nei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici per gli anni scolastici dal 2002/2003 al 2005/2006;
b) il verbale della commissione di gara 6 agosto 2002, n. 1 (prot. n. 784/2002);
c) la nota del presidente della commissione di gara 6 agosto 2002, n. 783/2002, di richiesta di chiarimenti al detto Consorzio;
d) il verbale della commissione di gara 9 agosto 2002, n. 2 (prot. n. 799/2002);
e) la delibera della giunta dell’Unione 20 agosto 2002, n. 43, di approvazione delle risultanze dei verbali della commissione di gara e di autorizzazione del responsabile dell’area amministrativa a procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto al detto Consorzio;
f) la determinazione 20 agosto 2002, n. 21 (r.g. n. 68, prot. gen. n. 831/2002, rep. n. 129/2002), con la quale il responsabile dell’area amministrativa ha aggiudicato in via definitiva l’appalto al detto Consorzio;
g) il contratto di appalto stipulato il 22 agosto 2002 tra l’Unione e il Consorzio;
h) ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente;
- la ricorrente chiedeva anche la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno;
- il bando prevedeva l’aggiudicazione in favore dell’offerta più bassa e alla fine rimanevano in gara due sole offerte, una del Consorzio Unibus – Europa Travel per il prezzo complessivo annuo di euro 63.523,00 e l’altra della F.T.G. Autotrasporti di Targon Gelmino & C. s.n.c. per il prezzo complessivo annuo di euro 79.990,00;
- l’aggiudicazione della gara era disposta in favore del detto Consorzio, la cui offerta superava favorevolmente il giudizio di anomalia;
- il primo giudice ha ritenuto:
a) la fondatezza della terza censura di ricorso, con cui era stata dedotta la violazione del capo II, lett. E), del bando, nella parte in cui prescrive che all’interno della busta esterna dovrà essere inserita anche la “dichiarazione sostitutiva del certificato generale del Casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, resa…dai seguenti soggetti:…dal/i direttore/i tecnico/i dell’impresa e dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli atri tipi di società o consorzi”;
b) che il Consorzio Unibus – Europa Travel, nonostante avesse dichiarato che le persone le quali possono rappresentare legalmente l’impresa sono il presidente del consiglio di amministrazione (signor della Valle Willy Rodolfo) e il vice presidente dello stesso (signor Saugo Roberto), ha allegato una sola dichiarazione sostitutiva, relativa al presidente, del certificato generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti;
c) che, conseguentemente, il detto Consorzio andava escluso;
d) la fondatezza anche della censura di palese difetto di motivazione, oltre che di istruttoria, della valutazione della non anomalia dell’offerta del detto Consorzio;
e) che l’amministrazione dovrà proporre alla F.T.G. Autotrasporti di Targon Gelmino & C. s.n.c., a titolo di risarcimento del danno, il pagamento di una somma commisurata al mancato guadagno, calcolato in ragione della decima parte dei ricavi previsti per il servizio e tenendo comunque conto degli utili percepiti dalla ricorrente per il diverso impiego del personale e dei mezzi in altre prestazioni; diverso impiego che l’espletamento del servizio in questione avrebbe impedito alla ricorrente di assumere;
considerato che:
- l’appellante deduce i seguenti motivi:
1) il Consorzio non si sarebbe dovuto escludere non sussistendo la violazione del capo II, lett. E, del bando di gara; infatti, il vice presidente del Consorzio non sarebbe stato munito di poteri di rappresentanza in quanto, ai sensi dell’art. 24 dello statuto dello stesso, la rappresentanza legale spetta solo al presidente mentre il vice presidente ha solo una rappresentanza eventuale e sussidiaria, condizionata all’assenza e all’impedimento del presidente;
2) l’offerta del detto Consorzio non si sarebbe potuta sottoporre alla verifica di anomalia e comunque non rientrerebbe tra quelle sospette di anomalia, né sussisterebbe il difetto di motivazione e di istruttoria nella valutazione, da parte dell’amministrazione, della non anomalia dell’offerta, la quale sarebbe più che giustificata;
3) impossibilità di condannare al risarcimento del danno, poiché l’amministrazione, una volta escluso l’aggiudicatario, non sarebbe stata vincolata ad aggiudicare la gara alla F.T.G. Autotrasporti di Targon Gelmino & C. s.n.c.; l’amministrazione, infatti, si era riservata la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se avesse valutato, “a proprio insindacabile giudizio, non congrua la migliore offerta presentata” e, nella specie, l’offerta della ricorrente non sarebbe stata congrua,
ritenuto che:
- la decisione impugnata è corretta nella parte in cui ha affermato che il Consorzio Unibus – Europa Travel andava escluso dalla gara per non avere presentato il richiesto certificato anche con riguardo al vice presidente;
- la certificazione, prescritta dal bando con riguardo agli “amministratori muniti di poteri di rappresentanza”, doveva essere presentata anche per il vice presidente il quale, seppure in caso di assenza o di impedimento del presidente, ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio (art. 24, comma 2, dello statuto);
- diversamente opinando, si consentirebbe a soggetti che possono svolgere in concreto poteri di rappresentanza di non certificare i diversi status richiesti dalla legge proprio a causa dell’esercizio dei detti poteri;
- conseguentemente, divengono irrilevanti le questioni relative alla presunta anomalia dell’offerta del detto Consorzio;
- con riguardo alla condanna dell’amministrazione appellante al risarcimento del danno, la stessa va confermata non avendo l’amministrazione addotto nemmeno un principio di prova sulla non congruità dell’offerta presentata dalla F.T.G. Autotrasporti di Targon Gelmino & C. s.n.c.; data anche la non eccessiva differenza di importo tra le due offerte;
- quanto dedotto dall’amministrazione nella memoria successivamente depositata, come ulteriori ragioni di erroneità della sentenza impugnata, non può essere esaminato dalla sezione in quanto non oggetto dei motivi del ricorso in appello;
- il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto;
- in mancanza di costituzione degli appellati non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio;
per questi motivi
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il ricorso in appello. Nulla spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
Giuseppe Barbagallo - presidente
Carmine Volpe - consigliere, estensore
Paolo Buonvino - consigliere
Domenico Cafini - consigliere
Aldo Scola - consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....14/04/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)