Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 5-2008 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 12 maggio 2008 n. 2187
Pres. G. TROTTA Est. R. POTENZA
Comune di San Giuseppe Vesuviano (Avv. R. Capunzo) c./ A. M. (n.c.) e Provincia di Napoli (n.c.)


1. Giustizia amministrativa – Termine per impugnare – Dimidazione ex art. 23 bis L. 1034/71 – Motivi aggiunti – Atti autonomi – Applicabilità – Esclusione.

 

2. Giustizia amministrativa – Termine per impugnare – Piena conoscenza dell’atto – Condizioni.

 

3. Espropriazione per p.u. – P.i.p. – Efficacia – Proroga – Condizioni.

1. Non è soggetto alla dimidiazione (1), ai sensi dell’art. 23 bis della legge n. 1034/1971, il termine per proporre motivi aggiunti avverso atti autonomi, seppure connessi con quelli impugnati con il ricorso principale il quale sia ricompreso nei casi dell’art. 23 bis, in quanto la regola della dimidiazione si applica unicamente a tutti i termini successivi alla proposizione del ricorso principale (art. 23 bis, comma 2, l. n. 1034/71), o per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti non autonomi (da quello oggetto del ricorso principale) (2), mentre nel caso in esame si ha riguardo della proposizione di motivi aggiunti avverso un decreto di occupazione che avvia un procedimento autonomo e distinto da quello cui afferiscono le delibere impugnate con l’atto introduttivo. Pertanto, in tal caso il ricorso per motivi aggiunti risulta soggetto all’ordinario termine decadenziale di proposizione di sessanta giorni.

 

2. La piena conoscenza dell’atto, idonea a far decorrere il termine decadenziale per la proposizione del ricorso, si concretizza nel momento della piena percezione dei contenuti essenziali del provvedimento, costituiti da autorità emanante, data, contenuto del dispositivo ed effetto lesivo (3). Cosicché non può essere prova dell’effettiva conoscenza di un atto la circostanza che esso sia oggetto di richiamo da altro provvedimento, il quale sia stato impugnato.

 

3. Non può considerarsi come intesa a rinnovare, prorogare, consolidare o confermare l’efficacia di un p.i.p. la delibera di variazione del p.r.g. che, non incidendo sull’area ricompresa nel p.i.p., si presenta inidonea a creare un vincolo preordinato all’esproprio.

 

----------------

 

(1) Cons. St.,VI, n. 1322/2004.
(2) Cons. St., A.p., n. 5/02.
(3) Cons, Stato, IV, n. 4803/2004 e C.G.A. n. 293/06.


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 2187/2008 Reg. Dec.
N. 5744 Reg. Ric.
Anno 2007

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso iscritto al NRG 5744 del 2007 proposto da

 

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO rappresentato e difeso dall’avv. prof. Raffaello Capunzo, e con lo stesso domiciliato in Roma presso il dott. Alfredo Placidi, via Cosseria, n. 2,

 

contro

 

MURALE ANGELA non costituitasi in giudizio,

 

e nei confronti

 

della PROVINCIA DI NAPOLI non costituitasi in giudizio,

 

per l'annullamento
della sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, sez. V, n.1418 del 2007;

 

Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 5 febbraio 2008 il consigliere Raffaele Potenza e udito, l’avvocato Raffaello Capunzo;
ritenuto e considerato quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1. La sig.ra Murale Angela ha impugnato innanzi al TAR Campania, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti:
- determina n. 87 del 3.10.2005 del dirigente del servizio urbanistico del Comune di S. Giuseppe Vesuviano di reiezione ex art. 16 d.p.r. n. 327/2001 delle osservazioni al progetto definitivo – esecutivo degli interventi “Centro di servizi alle imprese del distretto industriale di S. Giuseppe Vesuviano” e “Opere di infrastrutture dell’area P.I.P. in località Vasca al Pianillo”;
- deliberazione del C.C. n. 7/2002 avente ad oggetto “Riproposizione variante al P.R.G. zona industriale”, approvata con delibera del Consiglio Provinciale di Napoli n. 91/2003;
- la delibera di G. M. n. 227/2004 di “approvazione progetti definitivi, realizzazione Centro Servizi integrati alle imprese del distretto industriale di S. Giuseppe Vesuviano – infrastrutture dell’area P.I.P. in località Vasca al Pianillo”;
- le deliberazioni di G. M. n. 243/2003, di C.C. n. 12 /2004, n. 17/2004, n. 18/2004 e n. 206/2005;
- il decreto di occupazione di urgenza del 10.10.2006 e notificato il 12.10.2006 (impugnato con motivi aggiunti notificati il 14.11.2006 e depositati il 18.11.2006);
- le delibere giuntali n. 279 e n. 294/2005 di approvazione dei progetti definitivi delle opere pubbliche (impugnate con secondo atto motivi aggiunti consegnati all’Ufficio notifiche il 15.12.2006 e depositati il 21.12.2006).

 

2. Con la sentenza impugnata, il TAR, previa reiezione delle eccezioni di tardività, ha accolto il ricorso, ritenendo la procedura espropriativa illegittima per mancanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, essendo il p.i.p., adottato nel 1992, divenuto privo di efficacia. Da qui l’appello in esame, trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 febbraio 2005.

 

3. Il Comune appellante ha anzitutto reiterato le due eccezioni di irricevibilità dei rispettivi ricorsi per motivi aggiunti
Le eccezioni sono da respingere.
a- In ordine al primo (inerente il decreto di occupazione), correttamente il giudice di prime cure ha seguito l’orientamento giurisprudenziale (Cons.Stato,VI, n.1322/2004) che considera non soggetto alla dimidiazione, ai sensi dell’art. 23 bis della legge n. 1034/1971, il termine per proporre motivi aggiunti avverso atti autonomi, seppure connessi con quelli impugnati con il ricorso principale), dal momento che la dichiarata illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità è idonea a travolgere tutti i conseguenti atti della procedura ablatoria.
Il riferimento dell’appellante all’applicazione generalizzata del dimidiamento dei termini (Cons.Stato, A.p., n. 5/02) è inconferente, poiché essa attiene evidentemente a tutti i termini successivi alla proposizione del ricorso principale (art. 23 bis, comma 2, l. n. 1034/71), o per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti non autonomi (da quello oggetto del ricorso principale), mentre il dimidiamento di cui si discute riguarda la proposizione di motivi aggiunti avverso un decreto di occupazione che avvia un procedimento autonomo e distinto da quello cui afferiscono le delibere impugnate con l’atto introduttivo. Nel caso in esame, pertanto, il ricorso per motivi aggiunti risulta soggetto all’ordinario termine decadenziale di proposizione di sessanta giorni, sicchè esattamente il TAR ha ritenuto tempestivi i motivi in parola, notificati il 14.11.2006, e proposti avverso provvedimento notificato il 12 10 2006.
b- Quanto ai secondi motivi aggiunti, notificati in data 15.12.2006 (avverso le delibere di approvazione con modifiche del progetto definitivo) devono essere considerati notificati in termini, non essendo data prova della effettiva conoscenza del contenuto delle delibere di G.C. nn. 279 e 294/2005. Sul punto il Comune appellante erroneamente ritiene che esse fossero conosciute dagli interessati, a motivo del loro richiamo nel decreto di occupazione di urgenza (impugnato con i primi motivi aggiunti, notificati il 14.11.2006); ma in contrario va osservato che il decreto in parola si limita a menzionare gli estremi del provvedimento di approvazione definitiva dei progetti (e con modifiche) non palesando quindi quella incidenza lesiva sulle aree di parte appellata ed idonea a far presupporre nei destinatari la piena conoscenza dei provvedimenti “de quibus”.
Del resto la giurisprudenza amministrativa è pacifica nell’affermare che la piena conoscenza, idonea a far decorrere il termine decadenziale per la proposizione del ricorso, si concretizza nel momento della piena percezione dei suoi contenuti essenziali del provvedimento, costituiti da autorità emanante, data, contenuto del dispositivo ed effetto lesivo (ex multis, v. Cons, Stato, IV, n. 4803/2004 e C.G.A. n. 293/06).

 

3.1. La formulazione del ricorso sembra riproporre, invero non chiaramente, anche l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado, avverso la determina n. 87/2005 (recte 83) di reiezione delle osservazioni formulate ex art. 16 d.p.r. n. 327/2001. In ogni caso l’ eccezione risulta speciosa, perché non tiene conto del fatto che con lo stesso ricorso sono stati impugnati diversi atti (tra i quali quello che ha ad oggetto la approvazione dei progetti definitivi), nei cui confronti nulla è stato eccepito in ordine alla loro tardività, e quindi non assume rilievo che la citata determina di reiezione delle osservazioni non sia stata contestata in termini. In particolare il rigetto delle osservazioni mosse dal privato diviene definitivo solo con l’approvazione dello strumento ed è quindi validamente impugnato contestualmente alla tempestiva impugnazione dell’approvazione medesima.

 

4. Può prescindersi dalla mancata notifica del ricorso alla sig.ra Angela Murale (necessaria controinteressata all’appello avverso l’impugnata sentenza di primo grado, a lei favorevole) poiché nel merito, l’appello è infondato.
Il TAR ha ritenuto anzitutto illegittima (accogliendo la prima censura del ricorso introduttivo) la deliberazione n. 7-02, in quanto il PIP del 1992, sulla cui base è stata adottata la impugnata delibera di modifica del PRG, risultava scaduto per decorso dei 10 anni previsti dall’art. 27 della legge n. 865/1971, sicchè non sussisteva il presupposto per dichiarare la pubblica utilità dal quale poi ha preso avvio la contestata procedura espropriativa.
A contrasto di tali tesi l’appellante argomenta in sostanza che anche a voler intendere la deliberazione di C.C. in esame solo in termini di approvazione di variante al nuovo Piano Regolatore Generale (e non di rinnovazione del p.i.p.) non vi sarebbe dubbio che dalla nuova scelta pianificatoria consegue un vincolo preordinato all’esproprio (i decreti di esproprio richiamano gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo). Gli interventi approvati dalla sarebbero stati, quindi, interessati da una autonoma procedura espropriativa che ha il suo fondamento non nell’approvazione del piano attuativo (p.i.p.), bensì nell’approvazione dei progetti relativi alle opere di urbanizzazione e al centro servizi. In ogni caso il PIP sarebbe stato “rinnovato e consolidato” con l’adozione della variante del p.r.g. del 21.2.2002, (intervenuta prima della scadenza del termine decennale di efficacia del p.i.p), assetto poi approvato dalla Provincia di Napoli e dalla Regione Campania.
Le censure testè riassunte sono infondate per le ragioni che seguono. Anzitutto deve rilevarsi che tutti gli atti impugnati muovono espressamente dal presupposto della perdurante efficacia del p.i.p., alle cui previsioni viene data attuazione con gli atti censurati. Inoltre va osservato che la citata variante n. 7/2002 riguarda zone diverse da quelle ricomprese nel predetto p.i.p., ove si trova il terreno di proprietà del soggetto appellato.
Se quindi, la nuova scelta pianificatoria non comprende detta area, che è invece inserita nel p.i.p ormai scaduto, non è dato comprendere come possa configurarsi la sostenuta autonomia della procedura ablatoria, il cui fondamento dovrebbe ravvisarsi nella previsione di “un vincolo preordinato all’esproprio”, che però è estraneo alla proprietà della istante.
Ciò chiarito, deve essere ribadita in questa sede la correttezza della sentenza impugnata, che, in modo esaustivo, ha chiarito che il p.i.p., del quale di è voluto dare attuazione, è sicuramente scaduto nel 1992, e che la deliberazione consiliare n. 7/2002 non ha avuto ad oggetto “il rinnovo”, “la proroga”, “la conferma”, ovvero “il consolidamento” del p.i.p. ormai scaduto, ma una variante al p.r.g., priva di valenza attuativa, come è dato evincere anche dalla deliberazione n. 91/2003 della Provincia di Napoli di approvazione della predetta variante. Ed invero in questa è stato evidenziato che la variazione dello strumento urbanistico riguarda “nuove aree per insediamento di attività economico – produttive in aggiunta a quelle già previste”, restando quindi escluso in radice l’ipotizzato effetto rinnovatorio rispetto alle aree previste dal PIP. Ulteriore conferma che la variante al p.r.g. recata dalla delibera n. 7/2002 (anche questo è stato correttamente evidenziato dal TAR) non contiene alcun esplicito riferimento alla “conferma” del p.i.p. scaduto, risiede nel fatto che essa non enuncia alcune delle ragioni che, in ipotesi, potrebbero avvalorare la volontà dell’Amministrazione di “rinnovare” la scelta pianficatoria, a suo tempo effettuata con l’approvazione del predetto piano. In relazione a ciò, peraltro. la tesi dell’appellante comporterebbe l’illegittimità della deliberazione “de qua” per difetto di motivazione.

 

5. L’appellante muove infine censure anche contro l’annullamento del decreto di occupazione, che il TAR ha ritenuto illegittimo per derivazione da quella riscontrata a carico delle delibere di approvazione dei progetti e variante al PRG. L’infondatezza dei motivi d’appello svolti contro quest’ultime determina quella delle censure formulate contro la sentenza nella parte che annullato il decreto per illegittimità derivata.

 

6. In conclusione l’appello non può trovare accoglimento.
- Stante la complessità delle questioni dibattute, le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti costituite.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe,respinge l’appello.
- Dichiara integralmente compensate fra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2008, con la partecipazione di:
Gaetano Trotta - Presidente
Luigi Maruotti - Consigliere
Pier Luigi Lodi - Consigliere
Giuseppe Romeo - Consigliere
Raffaele Potenza - Consigliere, est.

 

Depositata in Segreteria
Il 12/05/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento