CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 12 maggio 2008 n. 2160
Pres. G. VACIRCA Est. S. CACACE
M. D’A. (Avv.ti G. Rubino e F. Paoletti) c./ Presidenza del Consiglio dei Ministri (n.c.) |
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1. Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Legittimazione passiva – Giudizio di cognizione – Identità - Amministrazione - Parte.
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2. Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Legittimazione passiva – Art. 1, comma 1225, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Idoneità a mutare la legittimazione passiva – Esclusione.
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3. Giustizia amministrativa – Pagamento delle somme dovute dalla P.A. – Notifica del decreto in forma esecutiva – Presso la P.A. – Necessità – Sussiste – Ragioni.
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1. Le parti conservano nel giudizio di ottemperanza la stessa posizione processuale (attore – convenuto), che avevano in quello terminato con detta pronuncia, non potendosi pervenire, per quanto riguarda in particolare la fattispecie all’esame, ad una diversa identificazione della parte passiva, sotto il profilo della legitimatio ad causam e ad processum, cosicché tale giudizio, che presuppone che l'Amministrazione cui si chiede che il Giudice rivolga la statuizione giudiziale non abbia soddisfatto la pretesa di colui che abbia conseguito la sentenza favorevole e che può essere proposto solo quando l'Amministrazione stessa non abbia dato esecuzione ad un dictum giudiziale contenuto in una sentenza che abbia disposto la sua soccombenza (1), deve essere proposto nei confronti della parte pubblica che sia stata legittimamente parte in quel giudizio dal quale è scaturita la pronuncia giudiziale ottemperanda.
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2. La norma di cui all’art. 1, comma 1225, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la quale ha previsto che, “al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali”, al pagamento degli indennizzi de quibus “procede, comunque, il Ministero dell’economia e delle finanze” non pare di per sé idonea a mutare le regole attributive della legittimazione passiva nel giudizio di ottemperanza, nel quale la parte pubblica deve ritenersi soggettivamente intesa, secondo l’ordinaria disciplina di rappresentanza in giudizio delle amministrazioni statali, come parte necessariamente presente nel giudizio di cognizione a quo; del resto il richiamo, contenuto nella indicata norma, alla sola fase del “pagamento” non pare certo comportare un effetto di “irraggiamento” sulla legittimazione passiva nei relativi giudizi di ottemperanza (che spetta pur sempre all’Amministrazione condannata nel giudizio stesso), quanto, piuttosto, un mero riparto di competenze fra amministrazioni statali nell’ambito del procedimento contabile di liquidazione delle somme a tal titolo dovute, incombendo sulla prima l’onere di porre in essere, ai fini dell’adempimento al giudicato (la cui puntuale verifica è appunto l’oggetto del giudizio di ottemperanza), tutti gli atti necessari al compimento, da parte della seconda, della fase di pagamento, del cui esatto e tempestivo esito rimane comunque responsabile, nei confronti del creditore, il soggetto, nei cui confronti sia stata pronunciato il provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, al fine ultimo di far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (2).
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3. Anche nel giudizio di ottemperanza ex art. 27, n. 4, del R.D. 26.6.1924, n. 1054, così come avviene nell’espropriazione forzata prevista dal c.p.c., è necessario che il Decreto, munito della formula esecutiva, sia stato notificato direttamente all’Amministrazione, come prescritto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, nella formulazione risultante dalle modificazioni ed integrazioni derivanti dall'art. 147 della legge n. 388/2000 e dell'art. 44 del D.L. n. 269/2003 come convertito nella legge n. 326/2003, il quale dispone che, in materia di pagamento di somme di danaro derivanti da provvedimenti giurisdizionali, il creditore dello Stato e degli enti pubblici non può procedere in exsecutivis se non dopo 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e la cui ratio è quella di consentire all'Amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento nell'arco temporale di giorni 120 ad essa assegnato e ciò prima che sia introdotta la procedura giudiziale di esecuzione, che può comportare anche un ulteriore aggravio di spese processuali; la notifica del titolo esecutivo con siffatte modalità tende dunque a far sì che presso la pubblica amministrazione si avvii il procedimento contabile atto a realizzare l’adempimento spontaneo (3). Cosicché il ricorso va considerato inammissibile, laddove sia stato notificato presso l’Avvocatura dello Stato, anziché alla sede dell’Amministrazione.
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(1) Cons. St., IV, 11 aprile 2007, n. 1618.
(2) C.d.S., sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512; da ultimo, sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2447.
(3) Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2006, n. 4507 |
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 2160/2008 Reg. Dec.
N. 580 Reg. Ric.
Anno 2008
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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ha pronunciato la seguente
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D E C I S I O N E
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sul ricorso n. 580 del 2008, proposto da
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D’Alessandro Mario, rappresentato e difeso dagli avv.ti Girolamo Rubino e Fabrizio Paoletti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via G. Buzzoni, 3,
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c o n t r o
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la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente p.t., non costituitasi in giudizio,
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per l’esecuzione del giudicato
formatosi sul decreto n. 1007/07 della Corte d’Appello di Palermo.
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Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto che non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di Consiglio del 22 aprile 2008 il Consigliere Salvatore Cacace;
Udito, alla stessa udienza, l’avv. Fabrizio Paoletti per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Con atto notificato il 12 gennaio 2008 e depositato il successivo 18 gennaio, viene proposto ricorso, ex artt. 27 del R.D. n. 1054/1924 e 37 della legge n. 1034/1971, per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto n. 1007/07 della Corte d’Appello di Palermo, con il quale, in accoglimento del ricorso dall’odierno appellante promosso ai sensi della legge n. 89/2001 vòlto al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno causatogli dall’irragionevole durata di un precedente giudizio da lui promosso dinanzi alla Corte dei conti, si condannava il Presidente del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore dello stesso, della somma di Euro 16.000=, con gli interessi legali dal 7 luglio 2006.
Non si è costituita in giudizio l’intimata Presidenza del Consiglio, che tuttavia, con nota in data 28 febbraio 2008, segnala di non aver “titolo, a far data dal 1° gennaio 2007, a disporre i pagamenti degli equi indennizzi ex lege Pinto, essendo tale competenza stata attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze”; contesta, inoltre, l’ammissibilità del ricorso, “posto che la pretesa attiene alla mancata esecuzione di un titolo giudiziario che, tra l’altro, non risulta essere stato notificato in forma esecutiva all’amministrazione, in violazione dell’articolo 14 del D.L. 669/96, convertito in legge 28.02.1997, n. 30 e successive modificazioni”.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla Camera di consiglio del 22 aprile 2008.
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D I R I T T O
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1. - Il ricorso va dichiarato inammissibile.
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2. - Va, anzitutto, escluso che il ricorrente abbia, come pretende la Presidenza del Consiglio dei Ministri intimata, errato nella individuazione della parte pubblica da citare in giudizio per l’ottemperanza al giudicato formatosi su decreto decisòrio emesso dalla Corte d’Appello nel procedimento di cui all’art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Sono da ritenersi, invero, per tal verso sussistenti le condizioni ed i presupposti del giudizio di ottemperanza allorché, una volta che il citato decreto sia stato munito di formula esecutiva e notificato all’Amministrazione che sia stata parte nel giudizio ex art. 3 cit. e che a fronte dell’inerzia della stessa sia stato ad essa notificato atto di diffida e messa in mora ex art. 90 reg. proc. Cons. St., il giudizio stesso, che presuppone che l'Amministrazione cui si chiede che il Giudice rivolga la statuizione giudiziale non abbia soddisfatto la pretesa di colui che abbia conseguito la sentenza favorevole e che può essere proposto solo quando l'Amministrazione stessa non abbia dato esecuzione ad un dictum giudiziale contenuto in una sentenza che abbia disposto la sua soccombenza (Cons. St., IV, 11 aprile 2007, n. 1618), sia proposto nei confronti della parte pubblica, che sia stata legittimamente parte in quel giudizio, dal quale è scaturita la pronuncia giudiziale ottemperanda.
Le parti conservano infatti, nel giudizio di ottemperanza, la stessa posizione processuale (attore – convenuto), che avevano in quello terminato con detta pronuncia, non potendosi pervenire, per quanto riguarda in particolare la fattispecie all’esame, ad una diversa identificazione della parte passiva, sotto il profilo della legitimatio ad causam e ad processum, sol perché l’art. 1, comma 1225, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto che, “al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali”, al pagamento degli indennizzi de quibus “procede, comunque, il Ministero dell’economia e delle finanze”.
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2.1 – Invero, la menzionata disposizione non pare di per sé idonea a mutare le régole attributive della legittimazione passiva nel giudizio di ottemperanza, nel quale la parte pubblica deve ritenersi soggettivamente intesa, secondo l’ordinaria disciplina di rappresentanza in giudizio delle amministrazioni statali, come parte necessariamente presente nel giudizio di cognizione a quo; del resto il richiamo, contenuto nella indicata norma, alla sola fase del “pagamento” non pare certo comportare un effetto di “irraggiamento” sulla legittimazione passiva nei relativi giudizii di ottemperanza (che spetta pur sempre all’Amministrazione condannata nel giudizio stesso), quanto, piuttosto, un mero riparto di competenze fra amministrazioni statali nell’àmbito del procedimento contabile di liquidazione delle somme a tal titolo dovute, incombendo sulla prima (quando, come avviene nei giudizii di cui si tratta, il legislatore abbia individuato un’Amministrazione diversa tenuta al pagamento) l’ònere di porre in essere, ai fini dell’adempimento al giudicato (la cui puntuale verifica è appunto l’oggetto del giudizio di ottemperanza), tutti gli atti necessarii al compimento, da parte della seconda, della fase di pagamento, del cui esatto e tempestivo ésito rimane comunque responsabile, nei confronti del creditore, il soggetto, nei cui confronti sia stata pronunciato il provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, al fine ultimo di far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (C.d.S., sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512; da ultimo, sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2447).
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3. – Ciò precisato in punto di legittimazione passiva dell’Amministrazione convenuta in giudizio, la Sezione osserva che il ricorso si rivela inammissibile sotto altro profilo.
Dall’esame della documentazione versata in atti non risulta, infatti, che il menzionato Decreto, munito della formula esecutiva, sia stato notificato direttamente all’Amministrazione, come prescritto dall’art. 14 del D. L. n. 669/1996, nella formulazione risultante dalle modificazioni ed integrazioni derivanti dall'art. 147 della legge n. 388/2000 e dell'art. 44 del D.L. n. 269/2003 come convertito nella legge n. 326/2003, che dispone che, in materia di pagamento di somme di danaro derivanti da provvedimenti giurisdizionali, il creditore dello Stato e degli enti pubblici non può procedere in exsecutivis se non dopo 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
E’ evidente che la ratio sottesa al richiamato art. 14 del D.L. n. 669/1996 è quella di consentire all'Amministrazione, la quale va direttamente compulsata, di attivare e concludere il procedimento di pagamento nell'arco temporale di giorni 120 ad essa assegnato e ciò prima che sia introdotta la procedura giudiziale di esecuzione, che può comportare anche un ulteriore aggravio di spese processuali; la notifica del titolo esecutivo con siffatte modalità tende dunque a far sì che presso la pubblica amministrazione si avvii il procedimento contabile atto a realizzare l’adempimento spontaneo (Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2006, n. 4507).
Quanto alla applicabilità dell’art. 14 medesimo al giudizio di ottemperanza, valga rilevare che, se il giudizio di ottemperanza è da ritenersi praticabile per l'attuazione di qualsiasi tipo di giudicato (da qualsiasi giudice, anche speciale, esso provenga), se l'esistenza di diversi strumenti di tutela (anche davanti ad altri giudici) non rende di per sé inammissibile il ricorso per l'esecuzione del giudicato proposto al giudice amministrativo (C.d.S., IV, 2.11.1993, n. 964) e se, infine, anche per le sentenze di condanna dell'Amministrazione al pagamento di somme di danaro da parte del giudice ordinario il soggetto interessato può scegliere tra l'esecuzione forzata secondo le norme del codice di rito e l'esecuzione in sede amministrativa ex art. 27, n. 4, del R.D. 26.6.1924, n. 1054 (C.d.S., IV, 29.6.82, n. 412; VI, 16.4.94, n. 527), entrambi i rimedii, in quest’ultimo caso, non possono che risentire degli stessi limiti di operatività prescritti dalla citata norma di legge, anche in considerazione della finalità, che la pervade, ch’è quella di favorire lo sviluppo e la correzione dei conti pubblici, ch’è di per sé immanente a qualunque procedura di pagamento di somme da parte della P.A. in esecuzione di condanna giudiziale.
Del resto il giudizio di ottemperanza, così come l’azione di esecuzione forzata prevista dal c.p.c., mira all’adempimento dell’obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del Giudice, sì che, laddove detto adempimento posto a càrico della Pubblica Amministrazione sia in qualche modo conformato a fini di tutela di esigenze di buon andamento della P.A. medesima, ciò non potrà che valere per tutte le procedure esecutive e dunque anche quando il creditore agisca innanzi al Giudice amministrativo col giudizio previsto dall’art. 27, n. 4, del testo unico n. 1054/1924 (v., per una tesi analoga, a proposito dell’art. 21, terzo comma, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, Cons. St., Ad. Plen., sent. n. 4 del 24 giugno 1998).
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3.1 - Ciò posto, nel caso in esame la notificazione del decreto della Corte di Appello in forma esecutiva è stata eseguita presso l’Avvocatura dello Stato e non nella sede dell’Amministrazione.
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, per vizio della notifica del titolo esecutivo, ch’è condizione di esercitabilità dell’azione di ottemperanza al giudicato.
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4. – Nulla è da statuirsi circa le spese del giudizio, non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.
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P.Q.M.
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il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 22 aprile 2008, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Giovanni Vacirca - Presidente
Luigi Maruotti - Consigliere
Anna Leoni - Consigliere
Bruno Mollica - Consigliere
Salvatore Cacace - Consigliere, rel. est.
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Depositata in Segreteria
Il 12/05/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
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