CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 4 aprile 2008 n. 1419
Pres. Barbagallo, Est. Chieppa
P. Marciano (Avv. F. Pinto) c/ E. e G. Elefante (Avv. V. Barone), Ministero per i beni e le attività culturali (n.c.) |
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1. Giurisdizione e competenza – Beni culturali – Diritto di prelazione –Invalidità della notificazione – Giurisdizione del g.a. – Sussiste.
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2. Demanio e patrimonio - Beni culturali – Diritto di prelazione – Termine perentorio - Dies ad quem - Notificazione – Rilevanza – Anche in caso di rinuncia del Ministero, in favore degli enti territoriali.
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3. Giustizia amministrativa – Azione popolare – Ex art. 9, co. 1, d. lgs. 267/00 - Adesione dell’ente - Condanna in solido – Possibilità - Sussiste.
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1. Rientrano nella giurisdizione del g.a. le controversie aventi per oggetto la validità della notificazione dell’atto di esercizio della prelazione della p.a. su beni di interesse storico-artistico. In tale ipotesi, difatti, si contesta non già la carenza di potere in capo alla p.a., bensì l'illegittimità, sotto il profilo temporale, dell'esercizio del potere medesimo.
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2. Nel valutare il rispetto del termine previsto dall’art. 60 d.lgs. 490/99 per l’esercizio del diritto di prelazione della p.a. su di un bene sottoposto a vincolo storico-artistico, deve aversi riguardo alla notificazione dell’atto di esercizio di siffatto diritto anche nell’ipotesi di rinuncia all’acquisto da parte del Ministero, in favore di Regioni, Province o Comuni, di cui all’art. 61 del citato decreto.
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3. In caso di azione popolare, l’art. 9, co. 2, d.lgs. 267/00 esclude solo che,ove l’ente si sia costituito in giudizio in adesione alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore, le spese possano essere poste a totale carico di chi ha promosso l’azione popolare, senza precludere altresì un’eventuale condanna in solido.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 1419/08 Reg.Dec.
N. 5411 Reg.Ric.
ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello proposto da
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Marciano Pasquale, n.q. di elettore e in sostituzione del Comune di Vico Equense, rappresentato e difeso dall' avv.to Ferdinando Pinto, ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Giovanni Serges, in Roma, via Vittorio Veneto, n. 7;
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contro
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Elefante Giulia ed Elefante Erminia, costituitesi in giudizio, rappresentate e difese dall' avv.to Valerio Barone, ed elettivamente domiciliate presso lo studio legale Vinti e associati, in Roma, via Emilia, n. 88;
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e nei confronti
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Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p.t., non costituitosi in giudizio;
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con l’intervento ad adiuvandum del
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Comune di Vico Equense, in persona del sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall' avv.to Gabriele Gava, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma, via del Casale di S. Pio V, n. 14;
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, n. 1699/2003;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Elefante Giulia, Elefante Erminia e l’intervento del Comune di Vico Equense;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 15-1-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi l'Avv. Gava per delega dell’avv. Pinto e per sé stesso, e l’avv. Fiorentino per delega dell’avv. Barone;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O E D I R I T T O
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1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha accolto il ricorso proposto da Giulia Elefante ed Erminia Elefante avverso il decreto del 4 ottobre 2002, con cui il Direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali ha esercitato, in favore del Comune di Vico Equense, il diritto di prelazione su un appezzamento di terreno sottoposto a vincolo storico artistico, oggetto di atto di permuta ed avverso la deliberazione del consiglio comunale di Vico Equense, avente ad oggetto l’esercizio del diritto di prelazione.
Il giudice di primo grado ha fondato la sua decisione sulla accertata violazione del termine di due mesi, fissato dall’art. 60 del D. Lgs. n. 490/99 per la notifica dell’atto di esercizio del diritto di prelazione e sul fatto che la tardività della notificazione sia stata riconosciuta dallo stesso Ministero, che ha provveduto ad annullare il proprio decreto del 4 ottobre 2002.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso in appello, Marciano Pasquale, n.q. di elettore e in sostituzione del Comune di Vico Equense.
Elefante Giulia ed Elefante Erminia si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso ed eccependone l’inammissibilità e l’improcedibilità.
Il Comune di Vico Equense è intervenuto ad adiuvandum, chiedendo l’accoglimento del ricorso in appello.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
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2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione dell’atto, con cui il Ministero per i beni e le attività culturali ha esercitato il diritto di prelazione, in favore del Comune di Vico Equense, su un terreno assoggettato a vincolo storico artistico ed oggetto di atto di permuta.
In via preliminare si rileva che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto, ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l'esercizio del potere ablatorio, consistente nella prelazione su cose di interesse storico, artistico ed archeologico di proprietà privata, ove si lamenti la tardività dell'esercizio della prelazione (sul presupposto del carattere recettizio del provvedimento ablatorio e della notificazione dello stesso a taluna delle parti oltre lo spirare del termine previsto dalla legge), si contesta non già la carenza di potere in capo all'amministrazione, bensì l'illegittimità sotto il profilo temporale dell'esercizio del potere medesimo, con conseguente devoluzione alla giurisdizione amministrativa della relativa controversia (Cons. Stato, VI, n. 706/1993).
Peraltro, nel caso di specie si discute della validità della notificazione dell’atto di esercizio della prelazione, e non già della carenza di potere dell’amministrazione una volta scaduto il termine per l’esercizio della prelazione.
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3. Sempre in via preliminare, si rileva che permane l’interesse della parti alla decisione, anche se il decreto impugnato in primo grado è stato nel frattempo annullato in autotutela dallo stesso Ministero.
Infatti, si rileva, sotto un primo profilo, che con l’impugnata sentenza è stato annullata anche la presupposta deliberazione del consiglio comunale di Vico Equense, non interessata dal provvedimento di autotutela e, per altro aspetto, che il provvedimento di annullamento di ufficio è stato impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, non ancora definito.
La dichiarazione di improcedibilità del presente ricorso per sopravenuta carenza di interesse priverebbe le parti di tutela in ipotesi di annullamento, anche per vizi formali, del provvedimento di annullamento d’ufficio.
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4. Passando al merito del ricorso, con un primo motivo l’appellante contesta la violazione dell’art. 61 del D. Lgs. n. 490/1999, sostenendo la tesi che tale norma prevede che entro il termine di due mesi intervenga il solo atto di esercizio della prelazione, e non anche la sua notificazione.
Il motivo è privo di fondamento.
Infatti, gli artt. 59 e ss. dell’allora vigente D. Lgs. n. 490/99 disciplinano in modo unitario l’esercizio del diritto di prelazione sui beni culturali oggetto di trasferimento, prevedendo un termine perentorio per l’esercizio del diritto.
Tale termine è fissato in due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 58 (art. 60, comma 1) e, trattandosi di atto recettizio, il termine è riferito non alla mera adozione dell’atto, ma alla sua notificazione all'alienante ed all'acquirente (art. 60, comma 2).
Tale disciplina unitaria non è derogata, con riferimento ai termini, in ipotesi di rinuncia all’acquisto da parte del Ministero e di esercizio del diritto in favore di Regioni, Province o Comuni (art. 61).
Anche in questo caso l’esercizio del diritto deve avvenire nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 60, comma 1 (art. 61, comma 3) e, pur essendo richiamato il solo comma 1 del citato art. 60, entro il suddetto termine è necessario che l’atto sia non solo emanato ma anche notificato.
Il comma 2 dell’art. 60, infatti, non introduce un diverso termine per la notificazione dell’atto, ma si limita a specificare che il termine del comma precedente è riferito alla notificazione dell’atto, nel presupposto della natura recettizia dello stesso.
Pertanto, il rinvio al termine dell’art. 60, comma 1, operato dal successivo art. 61, deve intendersi riferito al termine per l’esercizio dell’atto recettizio di prelazione, riferito alla notificazione dello stesso.
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5. Si deve, dunque, passare all’esame del secondo motivo, con cui l’appellante sostiene che l’atto è stato comunque notificato entro il termine di 60 giorni, che scadeva il giorno 5 ottobre 2002, coincidente con la data di consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare.
Anche tale censura è infondata.
A prescindere dalla soluzione della questione dell’applicabilità agli atti non giudiziari del principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477/2002, si rileva che l’atto consegnato all’ufficiale giudiziario in data 5 ottobre 2002 non sia stato poi notificato a Elefante Giulia ed Elefante Erminia perché indirizzato in luogo risultato poi erroneo.
La notificazione non si è poi più perfezionata, come dedotto dalle parti appellate e non contestato dall’appellante e, di conseguenza, il diritto di prelazione non è stato tempestivamente e legittimamente esercitato.
Deve, quindi, essere confermata l’impugnata sentenza, che ha annullato il menzionato decreto del Ministero e la presupposta deliberazione del consiglio comunale di Vico Equense.
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6. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Per quanto concerne le spese del presente grado di giudizio, in caso di azione popolare l’art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che “in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore”.
Nel caso di specie, il Comune è intervenuto in giudizio, aderendo all’azione proposta dal suo cittadino e, in considerazione di ciò, le spese nella misura indicata in dispositivo devono essere poste a carico in solido del Comune e dell’appellante.
La citata disposizione, infatti, esclude solamente che le spese possano essere poste a totale carico di chi ha promosso l’azione popolare, ma non preclude la condanna in solido.
Nulla deve essere disposto per le spese in relazione alla posizione del Ministero, non costituitosi nel presente grado di giudizio.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Condanna in solido l’appellante e il Comune di Vico Equense alla rifusione, in favore di Giulia Elefante ed Erminia Elefante delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 4.000,00, oltre Iva e C.P.;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 15-1-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.
Francesco Bellomo Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 4 aprile 2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
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