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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 4 aprile 2008 n. 1434
Pres. Varrone, Est. Chieppa
York Fine Transport s.r.l. (Avv.ti F. Martinez, L. Di Giannantonio) c/ Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (n.c.) e altri


1. Contratti della p.a. – Gara – Offerta - Verifica di anomalia – Giustificazioni – Indicazione dei costi e dell’utile previsto – Necessità – Non sussiste.

 

2. Giustizia amministrativa - Contratti della p.a. - Ricorso - Aggiudicazione provvisoria - Aggiudicazione definitiva – Censure dirette all’aggiudicazione provvisoria– Preclusioni.

1. Al fine di giustificare la congruità dell’offerta, non è necessario che l’impresa interessata indichi i singoli costi e l’utile previsto, potendo ritenersi pienamente sufficiente, al predetto scopo, che la stessa fornisca una dettagliata giustificazione delle economie delle quali dispone per l’espletamento del particolare servizio richiesto.

 

2. Ancorchè il concorrente non aggiudicatario abbia la facoltà e non già l’onere di impugnare l’aggiudicazione provvisoria, una volta che abbia optato per l’impugnazione di quest’ultima, è tenuta a formulare ogni contestazione avverso tale atto, non potendo la successiva impugnazione dell’aggiudicazione definitiva costituire motivo per proporre censure che già potevano essere mosse all’aggiudicazione provvisoria.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)




ha pronunciato la seguente


DECISIONE



sul ricorso in appello proposto da

York Fine Transport s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Filippo Martinez e Luca Di Giannantonio, ed elettivamente domiciliato presso il secondo, in Roma, via Flaminia, n. 141;


contro



Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;


e nei confronti



Gondrand s.p.a. non costituitasi;
Geodis Zust Ambrosetti s.p.a. non costituitasi;
Zust Ambrosetti s.p.a. non costituitasi;


per l’annullamento



della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, n. 236/2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 5-2-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Udito l’Avv. Gaggiotti per delega dell’Avv. Di Giannantonio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO



1. Con l’impugnata sentenza il T.R.G.A. di Trento ha respinto il ricorso proposto dalla York Fine Transport s.r.l. avverso gli atti della gara indetta dal Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (MART) per l'appalto del servizio di trasporto delle opere d'arte della Mostra "La danza delle Avanguardie", aggiudicata alla Gondrand s.p.a..
Il giudice di primo grado ha ritenuto che:
- le giustificazioni della presunta anomalia, fornite dall’impresa aggiudicatrice, pur non indicando l’utile dell’impresa, erano idonee a giustificare l’offerta;
- non vi era necessità di valutare le giustificazioni fornite dalla seconda classificata, non essendo stata esclusa la prima in graduatoria;
- il terzo motivo del ricorso relativo alla composizione della Commissione è irricevibile perché tardivamente proposto.
La York Fine Transport s.r.l. ha proposto ricorso in appello avverso tale decisione e, in assenza di costituzione delle parti intimate, all’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione mossa dall’appellante (terza classificata) ad una procedura di gara per il menzionato appalto di servizi, in cui l’offerta della prima classificata, rientrante nella soglia di anomalia, è stata ritenuta congrua in seguito alle giustificazioni presentate.
Con il primo motivo l’appellante contesta il giudizio effettuato dalla commissione sull’anomalia dell’offerta, deducendo che le giustificazioni presentate dall’aggiudicataria erano talmente generiche da rendere impossibile la valutazione e non contenevano l’indicazione dell’utile e dei costi che l’imprese avrebbe sostenuto.
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dal TRGA, a giustificazione della congruità del ribasso (intorno al 7%) sul prezzo a base di asta, la Gondrand ha esposto un'articolata serie di indicazioni tra cui, in particolare, di avere in dotazione una serie di automezzi di proprietà dedicati esclusivamente ai trasporti d'arte tutti completamente ammortizzati a fine anno, senza dunque incidenza di costo sui servizi ai quali sono dedicati; che detti mezzi, per soddisfare le esigenze operative del settore arte, coprono quotidianamente l'intero territorio nazionale ed effettuano consegne e ritiri in Europa ogni settimana con la conseguenza che il cronoprogramma dei ritiri e delle riconsegne della mostra in questione si inserisce nella normale attività ed una precisa programmazione consente di contenere al massimo i costi sfruttando trasporti di ritorno vuoti; di avere la possibilità di ottimizzare, grazie alla presenza di proprie filiali nelle maggiori città italiane, le date dei ritiri e riconsegne, con risparmio anche nell'impiego di personale, senza bisogno di maggiorazioni per spese di trasferta, vitto e alloggio; di gestire in proprio una falegnameria specializzata nella realizzazione di casse in legno per l'imballaggio delle opere da trasportare; di aver considerato i costi di manodopera sulla base delle tabelle allegate alla relazione e di potersi giovare, grazie ad un particolare accordo sindacale, di taluni risparmi per le ore di straordinario pari al 13% e al 30% (a seconda che trattasi di prolungamento orario o straordinario del sabato).
Si tratta con evidenza di giustificazioni dettagliate, e non certo generiche, del tutto idonee a giustificare un ribasso peraltro contenuto nella misura del 7 %.
L’appellante contesta l’irrilevanza del percentuale di ribasso e la mancata indicazione da parte dell’impresa aggiudicataria di utile e costi.
Pur essendo vero che la valutazione dell’anomalia non dipende direttamente dall’entità del ribasso, è anche vero che in alcun modo la disciplina vigente prevede espressamente che per giustificare la congruità di una offerta si debba necessariamente indicare costi e utile previsto.
Proprio in un caso, quale quello di specie, in cui l’impresa ha potuto ampiamente giustificare le economie di cui dispone per l’espletamento del particolare servizio richiesto, i suddetti elementi sono pienamente idonei al fine della valutazione della congruità dell’offerta, anche senza dover approfondire il computo dei singoli costi e dell’utile previsto.
Anche sotto il profilo della motivazione, sempre correttamente il TRGA ha evidenziato che la nota direttoriale relativa all'esame della anomalia è adeguatamente motivata e prende in considerazione i vari aspetti segnalati nella relazione della Gondrand.

3. Con riferimento al secondo motivo diretto a censurare la mancata esclusione per anomalia della seconda classificata, si rileva la carenza di interesse da parte dell’appellante, che non può trarre alcuna utilità dall’esclusione della seconda classificata, soprattutto ora che il contratto è stato interamente eseguito e non può residuare alcun giovamento alcun da una eventuale collocazione in seconda posizione.

4. Deve, infine, essere confermata la dichiarazione di irricevibilità del motivo relativo alla composizione della Commissione, tardivamente proposto con motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione definitiva.
Non si tratta qui di porre in discussione il principio, secondo cui il concorrente non aggiudicatario ha la facoltà, ma non l’onere, di impugnare l'aggiudicazione provvisoria, ben potendo optare per la diversa soluzione di impugnare la successiva aggiudicazione definitiva; l'aggiudicazione provvisoria non è, infatti, l'atto conclusivo del procedimento, bensì atto preparatorio che produce solo effetti prodromici e, di conseguenza, non vi è un onere di immediata impugnazione della stessa (cfr., fra tutte, Cons. Stato, IV, n. 6456/06; V, n. 484/07; VI, n. 7802/04).
Tuttavia, una volta che l’impresa scelga di impugnare l’aggiudicazione provvisoria ha l’onere di formulare ogni contestazione avverso tale atto e la successiva impugnazione dell’aggiudicazione definitiva non può costituire motivo per proporre censure, che già potevano essere mosse all’aggiudicazione provvisoria; nel caso di specie, nello stesso ricorso di primo grado erano già menzionati i fatti oggetto della censura, solo successivamente (e, quindi, tardivamente) proposta.

5. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
La reiezione del ricorso si estende anche alla domanda risarcitoria, che sull’illegittimità dell’aggiudicazione è fondata.
Nulla deve essere disposto per le spese in assenza di costituzioni delle parti appellate.


P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 5-2-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone - Presidente
Carmine Volpe - Consigliere
Paolo Buonvino - Consigliere
Domenico Cafini - Consigliere
Roberto Chieppa - Consigliere Est.


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 4 aprile 2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)





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