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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 10 aprile 2008 n. 1552
Pres. Trotta, Est. Maruotti
A.T.I. Spartaco s.p.a. (Avv.ti D. Gobbi, D. Donella, L. Manzi) c/ A. Boschetti, A. Fezzardi (Avv.ti F. Cuzzetti, A. e G. Morsillo), A.n.a.s. s.p.a. (Avv. dello Stato)


1. Espropriazione – Occupazione d’urgenza – Mancata emanazione decreto d’esproprio – Domanda risarcimento danni – Società esecutrice dei lavori – Legittimazione passiva - Non sussiste.

 

2. Espropriazione - Occupazione d’urgenza – Decreto d’esproprio - Omessa adozione - Pretesa applicazione dell’accessione invertita - Erroneità - Ragione.

1. L’impresa che ha realizzato i lavori su di un terreno occupato d’urgenza ma per il quale non sia mai stato emanato il decreto di esproprio, non può ritenersi legittimata passiva nella relativa azione risarcitoria, posto che il contratto con il quale detta società assume il compito di realizzare i lavori, mantiene integra la competenza del Prefetto nell’emanazione del decreto di esproprio entro il termine fissato nella dichiarazione di pubblica utilità, e la sua conseguente responsabilità in caso di omessa emanazione del provvedimento medesimo.

 

2. La determinazione con la quale il Prefetto manifesti la volontà di non emanare il decreto di esproprio, asserendone la superfluità in ragione della pretesa applicazione dell’istituto dell’accessione invertita, deve ritenersi erronea alla luce dei principi costituzionali e della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (cui si è ispirato il testo unico sugli espropri), in base ai quali il diritto di proprietà può essere acquistato dalla p.a. solo con l’emanazione di un formale provvedimento amministrativo, di esproprio o di acquisizione a titolo di sostanziale sanatoria ) (1).

 

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(1) Cfr. Consiglio di Stato-Sez. IV, Sentenza 30 novembre 2007, 6124; Id., 16 novembre 2007 n. 5830.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)




ha pronunciato la seguente


DECISIONE




sul ricorso in appello n. 9748 del 2007, proposto dalla

s.p.a. Mazzi impresa generale costruzioni ed A.T.I.-SPARTACO S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Donatella Gobbi, Dario Donella e Luigi Manzi, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avvocato Luigi Manzi;


contro




i signori Aria Boschetti, Angiolino Fezzardi e Franco Fezzardi, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Cuzzetti, Andrea Morsillo e Giuseppe Morsillo, e presso i quali sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via Aquileia n. 12;


e nei confronti



della s.p.a. A.N.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la parziale riforma



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione di Brescia, 1° giugno 2007, n. 466, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 762 del 2007, per la parte in cui è stato proposto nei confronti della società appellante;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione degli appellati, depositata in data 19 dicembre 2007;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S., depositato in data 2 febbraio 2008;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore il Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla camera di consiglio udienza del 5 febbraio 2008;
Visto l’art. 21, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, come novellato con l’art. 3 della legge n. 205 del 2000;
Considerato che sussistono i presupposti per definire il secondo grado del giudizio, al termine della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza incidentale, formulata dall’appellante;
Uditi gli avvocati Luigi Manzi e Donatella Gobbi per l’appellante e l’avvocato Andrea Morsillo per gli appellati;


Considerato in fatto e in diritto quanto segue:



1. La società appellante ha realizzato i lavori di ammodernamento della strada Mantova-Montichiari, che hanno in parte riguardato un’area di proprietà degli appellati.
I lavori sono stati realizzati in esecuzione dei seguenti atti:
- del decreto di data 1° aprile 1993, con cui il Ministro dei lavori pubblici ha approvato il progetto dei lavori, con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere;
- del decreto di data 4 maggio 1993, con cui il Prefetto di Mantova ha disposto l’occupazione d’urgenza dell’area degli appellati, consentendo l’acquisizione del possesso da parte della società appellante;
- del decreto n. 3123 del 17 ottobre 1996, con cui l’amministratore dell’Ente nazionale delle strade ha approvato una variante dei lavori, rinnovando la dichiarazione di pubblica utilità;
- del decreto n. 7219 del 10 dicembre 1996, con cui il Prefetto di Mantova ha disposto l’ulteriore occupazione dell’area.
A seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale degli atti di data 1° aprile e 4 maggio 1993 (disposto da questa Sezione con la decisione n. 1890 del 2000), e a seguito della scadenza del termine fissato per l’emanazione del decreto di esproprio, gli appellati hanno proposto innanzi al TAR per la Lombardia il ricorso di primo grado n. 762 del 2002, chiedendo il risarcimento del danno, derivante dalla avvenuta realizzazione dell’opera pubblica, in assenza del prescritto atto ablatorio.
Con la sentenza gravata, il TAR:
a) ha richiamato i principi espressi dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e da questa Sezione del Consiglio di Stato (v. la dec. n. 2582 del 2007), disponendo le misure previste dall’art. 43 del testo unico sugli espropri (approvato col d.P.R. n. 327 del 2001) e dall’art. 35 del d. lg. n. 80 del 1998, fissando i termini entro i quali la s.p.a. A.N.A.S., quale utilizzatrice del bene, deve adeguare la situazione di fatto a quella di diritto;
b) ha condannato la s.p.a. A.N.A.S. al risarcimento dei danni, nella misura da determinare a seguito delle sue determinazioni di restituire l’area ai proprietari, ovvero di acquisirla al proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 43 del testo unico sugli espropri;
c) ha condannato al risarcimento dei danni, in solido con la s.p.a. A.N.A.S., anche la società appellante, quale impresa che ha realizzato i lavori sul terreno per il quale non è mai stato emanato il decreto di esproprio.
A fondamento di tale ultima statuizione, il TAR ha rilevato che la medesima società avrebbe “assunto il ruolo di delegataria dell’amministrazione per il compimento delle procedure espropriative”.

2. Con l’appello in esame, tale ultima statuizione del TAR è stata gravata dalla società che ha realizzato i lavori, che ha contestato di avere assunto, nel corso del procedimento, la qualità di ‘delegataria dell’amministrazione’ per l’emanazione dei provvedimenti di esproprio.
La s.p.a. A.N.A.S. non ha invece impugnato la sentenza del TAR.

3. Così riassunte le vicende che hanno condotto alla presente fase del giudizio, ritiene la Sezione che l’appello sia fondato e vada accolto.
3.1. Dall’art. 9 del contratto a suo tempo concluso tra l’A.N.A.S. e la società appellante, si evince che:
- alla società è stato conferito il “mandato” di svolgere “tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, le espropriazioni ed asservimenti occorrenti per l’esecuzione delle opere appaltate”;
- la società avrebbe dovuto provvedere, a sue spese, a consegnare all’A.N.A.S. “l’originale dei decreti prefettizi di occupazione permanente o di servitù perpetua, con gli estremi di registrazione e con la relata di notifica alle ditte espropriate”, nonché “l’esemplare del Foglio Annunzi Legali nel quale venne pubblicato l’estratto dei decreti prefettizi di espropriazione e di servitù perpetua”.
3.2. Ad avviso del Collegio, risulta evidente che tale contratto non ha inciso sulla competenza del Prefetto riguardante l’obbligo di emanare il decreto di esproprio entro il termine fissato nella rinnovata dichiarazione di pubblica utilità dell’opera di interesse statale.
Infatti, la società ha assunto esclusivamente il compito di realizzare le opere e di porre in essere le operazioni istruttorie necessarie per la conclusione del procedimento espropriativo, ferma restando la competenza del Prefetto, cui ha espressamente fatto riferimento l’art. 9 del contratto.
Pertanto, contrariamente a quanto rilevato dalla sentenza impugnata, la mancata conclusione del procedimento espropriativo è dipesa dalla mancata emanazione dei decreti da parte del Prefetto di Mantova e non da un comportamento negligente della società.
3.3. Ciò risulta confermato anche dall’esame della nota n. 3158 del 27 giugno 2000, trasmessa dalla Prefettura di Mantova all’Ente Nazionale per le strade, in cui si evidenzia che la medesima Prefettura “non potrà emettere il decreto di esproprio” in quanto per l’area rileverebbe “l’istituto della accessione invertita”.
Sotto tale profilo, la Prefettura di Mantova ha manifestato la sua volontaria determinazione di non emanare il prescritto decreto d’esproprio.
Tale determinazione – pur comprensibile per la confusione venutasi a verificare nell’ordinamento interno, prima dell’entrata in vigore del testo unico sugli espropri, a seguito della affermazione praeter legem della cd occupazione appropriativa – non può che essere considerata erronea alla luce dei principi costituzionali e della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (cui si è ispirato il testo unico sugli espropri), in base ai quali il diritto di proprietà può essere acquistato dall’Amministrazione solo con l’emanazione di un formale provvedimento amministrativo, di esproprio o di acquisizione a titolo di sostanziale sanatoria (Sez. IV, 30 novembre 2007, n. 6124; Sez. IV, 16 novembre 2007, 5830; Sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3752; Sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2852).
La medesima determinazione, comunque, manifesta che la società appellante non ha commesso alcun fatto illecito nei confronti degli appellati, in quanto essa ha realizzato i lavori secundum ius, quale abilitata da atti amministrativi, e non ha omesso l’emanazione del decreto di esproprio (di competenza della Prefettura di Mantova, che lo ha ritenuto superfluo sulla base di una errata ricostruzione del quadro normativo e di pseudoprincipi di cui il testo unico sugli espropri ha da tempo disposto la damnatio memoriae: Sez. IV, 16 novembre 2007, 5830, cit.).

4. Per le ragioni che precedono, con assorbimento degli altri motivi (aventi logicamente un rilievo subordinato), va accolto il motivo d’appello con cui la società ha chiesto la riforma del capo della sentenza che ha disposto l’accoglimento del ricorso di primo grado anche nei suoi confronti.
Pertanto, ferme restando le statuizioni che hanno visto la soccombenza della s.p.a. A.N.A.S., la sentenza gravata va riformata per questa parte, col conseguente rigetto del ricorso di primo grado nei confronti della società che ha realizzato i lavori di ammodernamento della strada
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.


P.Q.M.




Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello n. 9748 del 2007 e, in parziale riforma della sentenza del TAR n. 466 del 2007, respinge il ricorso di primo grado n. 762 del 2002, per la parte in cui è stato proposto nei confronti della s.p.a. Mazzi impresa generale costruzioni.
Compensa tra le parti costituite le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio, ferma restando la statuizione di primo grado sulla condanna della s.p.a. A.N.A.S. al pagamento dei diritti e degli onorari per il primo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 5 febbraio 2008, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:

Gaetano Trotta - Presidente
Luigi Maruotti - Consigliere estensore
Pier Luigi Lodi - Consigliere
Giuseppe Romeo - Consigliere
Carlo Deodato - Consigliere



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