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| n. 4-2008 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 18 marzo 2008 n. 1152
Pres. Saltelli, Est. De Felice
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Avv. dello Stato) c/ Bianchi P.N., Gaggioni T. e altri (n.c.) |
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1. Giustizia amministrativa – Termini processuali - Deposito memorie – Termine di 10 giorni - È libero.
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2. Giustizia amministrativa – Appello - Crediti da lavoro – Eccezione di prescrizione non dedotta in primo grado – Inammissibilità.
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1. Il termine di dieci giorni per il deposito delle memorie, deve ritenersi libero, a norma dell’art. 23, co. 4, L. 1034/1971, al pari di quello di 20 giorni previsto dalla medesima norma per la produzione di documenti, con conseguente esclusione dal computo sia del giorno iniziale che di quello finale.
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2.La prescrizione del credito di lavoro del pubblico dipendente non può essere eccepita per la prima volta in appello, secondo quando previsto dall’art. 345, co. 2, c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo.(1)
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1) Cfr. Consiglio di Stato-Ad Plen. 29 dicembre 2004, n. 14 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso r.g.n.10716/2000 proposto in appello dal
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n.12;
contro
Bianchi Pieri Nerina, Gaggioni Teresa, Paganoni Margherita, Del Curto Margherita, Zavattaro Alessandro, Tettemanti Annita, Salandi Rita Cecilia, Reganzani Franca, Viola Ferdinando, Gugiatti Franco, Manca Giuseppina, Roardelli Maria Grazia, Ivana Lia, Menegola Giulia, Romeri Lina, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza n.4660/2000, depositata in data 30 giugno 2000, con la quale il TAR Lombardia, sezione terza, ha accolto il ricorso proposto dagli attuali appellati per la restituzione dei contributi versati e destinati ad alimentare il fondo per il trattamento della pensione integrativa, previsto dai singoli regolamenti degli enti disciolti: INAM, Casse Coltivatori Diretti, ENPAS, presso i quali i singoli ricorrenti prestavano servizio all’atto della loro soppressione, e per la condanna alla restituzione;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla udienza pubblica dell’11 gennaio 2008 il Consigliere Sergio De Felice;
Udito l’Avvocato dello Stato Cesaroni;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, gli attuali appellati, tutti ex dipendenti INAM, Casse Mutue dei Coltivatori Diretti e ENPAS, inquadrati nel Servizio Sanitario Nazionale alla soppressione dei suddetti enti, chiedevano l’accertamento del diritto alla restituzione dei contributi versati e destinati ad alimentare il fondo per il trattamento della pensione integrativa, previsto dai singoli regolamenti degli enti di originaria appartenenza e conseguente condanna.
Il Tribunale adito accoglieva il ricorso, dopo avere respinto la preliminare eccezione di prescrizione formulata dal Ministero, nella memoria depositata in data 16 maggio 2000, in quanto ritenuta tardiva rispetto al termine processuale stabilito per il
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deposito di scritti difensivi prima della udienza di discussione (tenutasi in data 26 maggio 2000).
Avverso la suddetta sentenza propone appello l’amministrazione statale, che deduce la erroneità della sentenza, nel punto in cui ha ritenuto inammissibile la eccezione di prescrizione, in quanto il termine per il deposito dei documenti (20 giorni) è libero nel rito amministrativo, mentre nulla viene detto per il termine relativo agli scritti difensivi.
Nulla vieta, inoltre, secondo l’appellante, che la prescrizione relativa agli interessi venga proposta per la prima volta in grado di appello.
Nessuno si è costituito per gli appellati.
Alla udienza pubblica dell’11 gennaio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.L’appello si fonda in sostanza su due assunti.
Secondo il primo assunto, la eccezione di prescrizione sarebbe proponibile anche oltre il termine di dieci giorni prima della udienza di discussione (nella specie il deposito è avvenuto in data 16 maggio 2000 mentre la udienza di discussione era fissata in data 26 maggio 2000), in quanto l’art. 23 della legge 1034 n.1971 qualifica come liberi i giorni da computare per il deposito dei documenti, mentre nulla si dice con riguardo al deposito delle memorie entro i dieci giorni.
Secondo l’amministrazione, inoltre, in ogni caso la eccezione di prescrizione potrebbe ben essere proposta in grado di appello.
2.L’appello proposto è infondato e come tale va rigettato.
Ai sensi dell’art. 23, comma 4, l.n.1034 del 1971, le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l’udienza e presentare memorie fino a dieci giorni prima, sicchè il deposito della memoria conclusionale fuori dal predetto termine deve ritenersi intempestivo e quindi inammissibile.
Considerato che nella specie la memoria che eccepiva la prescrizione è stata depositata in data 16 maggio 2000, mentre la udienza di discussione era fissata per il giorno 26 maggio 2000, il computo dei dieci giorni liberi doveva avvenire in deroga alla regola generale per la quale (art. 155 c.p.c.) “dies a quo non computatur in termino”, mentre il “dies ad quem” va al contrario computato.
Si vuole cioè dire che, quando si tratta di giorni definiti come “liberi”, e l’articolo 23 su menzionato si riferisce evidentemente sia alla produzione dei documenti che al deposito delle memorie, dal computo vanno esclusi sia il giorno iniziale che quello finale, con conseguente intempestività della eccezione di prescrizione avvenuta con il deposito effettuato dieci giorni prima della udienza.
3.Né è ammissibile eccepire per la prima volta in appello la intervenuta prescrizione del credito retributivo dei pubblici dipendenti non dedotta in primo grado, come chiarito dalla Adunanza Plenaria del Consiglio Stato del 29.12.2004, n.14.
L’art. 345, comma 2, cpc è applicabile al processo amministrativo, per cui la prescrizione del credito di lavoro del pubblico dipendente non può essere eccepita, per la prima volta, in appello dalla pubblica amministrazione, non valendo il rilievo che non può incorrere in preclusioni la parte che persegua interessi pubblici sia perché si avallerebbe una evidente disparità di trattamento, sia perché l’art. 2938 c.c. – che vieta al giudice di rilevare la prescrizione non opposta ed alla parte, quindi, di eccepirla per la prima volta in appello – è norma di carattere generale riguardante anche i crediti di lavoro del dipendente pubblico quale posizione di diritto soggettivo, specie a seguito della intervenuta privatizzazione del rapporto di pubblico impiego (Consiglio Stato, A.Pl. 29.12.2004, n.14).
4.Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio degli appellati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
- rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2008, con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli - Presidente f.f.
Salvatore Cacace - Consigliere
Sergio De Felice - Consigliere, estensore
Eugenio Mele - Consigliere
Vito Carella - Consigliere
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