REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7934/2004, proposto dal
Conzorzio C.G.L. – Concessione Grandi Lavori – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Pallottino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Oslavia n. 12;
contro
il Ministero delle Infrastrutture (succeduto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e il Provveditorato Regionale Opere pubbliche per la Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono ex lege domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sez. III, n. 4855 del 29.8.2003, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 20 novembre 2007, la relazione del Consigliere Bruno Mollica;
Uditi, altresì, l’avv. A. Pallottino e l’Avvocato dello Stato Cosentino;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto.
FATTO e DIRITTO
1.- Il Consorzio C.G.L., Concessione Grandi Lavori, impugna la sentenza del T.A.R. del Lazio indicata in epigrafe, che ha respinto il suo ricorso proposto per l’annullamento del diniego della revisione prezzi di cui al contratto d’appalto per la costruzione della nuova casa circondariale di Lecce.
Espone l’appellante che:
- i lavori venivano consegnati in data 8.1.1992 e sospesi il successivo 10.11.1992 e fino al 13.1.1993 su disposizione del Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia;
- tutta la fase delle lavorazioni è stata caratterizzata da notevole incertezza per la precarietà dei finanziamenti statali dell’opera, con conseguenti rallentamenti e ritardi nell’esecuzione della stessa; che solo il 14.6.1995, con il voto n. 35 C.T.A., con diciassette mesi di ritardo, veniva approvata la progettazione esecutiva di completamento;
- il detto Provveditorato, con decreto n. 1095 del 31.3.1995, approvava la richiesta di proroga avanzata dal Consorzio e fissava la data di ultimazione dei lavori al 15.12.1995;
- i lavori venivano consegnati dall’impresa entro tale data e collaudati il 24.7.1997, peraltro con parere negativo circa il riconoscimento della revisione dei prezzi contrattuali richiesta dal Consorzio con apposita riserva iscritta nel registro di contabilità;
- successivamente il Provveditorato approvava la contabilità finale e il certificato di collaudo, denegando il riconoscimento della revisione prezzi;
- tale diniego veniva confermato dal Comitato Tecnico amministrativo del Provveditorato in data 9.8.1999;
- tali provvedimenti venivano impugnati dinanzi al T.A.R. del Lazio, che dichiarava il difetto di giurisdizione con sentenza n. 3555 del 3.5.2000;
in sede di appello il Consiglio di Stato, con decisione n. 5347 del 2001, riteneva sussistente la giurisdizione amministrativa sulla controversia, col conseguente annullamento della sentenza gravata con rinvio al T.A.R., per la definizione della causa.
Seguiva la sentenza impugnata in questa sede, che ha rigettato il ricorso nell’assunto che il dato di riferimento per la revisione debba essere non quello dell’andamento reale dei lavori, bensì quello prognostico preso in considerazione a titolo pattizio dalle parti, concludendo per la regolarità dell’operato dell’Amministrazione nel fissare la relativa decorrenza dal 30.4.1993, e non dal 20.9.1992.
2.- Il Consorzio appellante contesta le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice sostenendo, in primo luogo, l’irrilevanza della non tempestiva impugnazione del decreto provveditoriale n. 1095 del 1995; afferma inoltre l’appellante che sulla base di errati presupposti il giudice di primo grado avrebbe ritenuto che il direttore dei lavori, nel computo dell’importo revisionale, avrebbe correttamente applicato il coefficiente dei costi corrispondenti al periodo in cui i lavori sono stati effettivamente eseguiti e non, come invece sostenuto e illustrato dal Consorzio negli scritti difensivi, i coefficienti relativi al periodo in cui i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti secondo il programma convenzionale.
Quanto alla individuazione della data da cui far decorrere il calcolo revisionale, il T.A.R. non avrebbe considerato che il Consorzio non aveva potuto rispettare la tempistica contrattuale per fatti ad esso non addebitabili; né anticipazioni ricevute sarebbero state trattenute a beneficio del Consorzio medesimo, e comunque sarebbero pervenute ben oltre il termine di sei mesi dall’aggiudicazione previsto dall’art. 3 della legge n. 741 del 1981.
Le suesposte argomentazioni sono state ulteriormente ribadite in successive memorie difensive in data 4 ottobre e 9 novembre 2007; con tale seconda memoria la difesa del Consorzio ha altresì controdedotto in ordine alla eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività, sollevata nella memoria della resistente Amministrazione in data 9 ottobre 2007.
3.- Può prescindersi, per ragioni di economia processuale, dall’esame della eccezione di inammissibilità dell’appello, avuto riguardo alla infondatezza delle censure formulate dal Consorzio.
4.- Quanto al rilievo del decreto provveditoriale n. 1095 del 30 gennaio 1995 (di approvazione del nuovo programma lavori e di proroga del termine di loro ultimazione al 15.12.1995, per 175 giorni), in disparte l’esame sulla effettiva configurabilità di un interesse al ricorso in capo al Consorzio, osserva il collegio che tale provvedimento sia produttivo di effetti: esattamente quindi il primo giudice assume che esso regola la vicenda di causa relativamente ai contenuti nello stesso indicati (e sulla base del nuovo programma lavori trasmesso dal concessionario, nonché del parere favorevole del C.T.A. in data 28.10.94).
Quanto al rilievo secondo cui il calcolo revisionale cui fa riferimento il C.T.A. nel voto n. 37 del 1999 sarebbe erroneamente attribuito alla concessionaria (anziché al direttore dei lavori), va osservato che il riferimento alla concessionaria (all’evidenza frutto di un mero errore materiale) appare inidoneo ad alterare il dato revisionale, atteso che – come espressamente indicato nel medesimo atto – il Settore operativo ha comunque “provveduto autonomamente a rideterminare la revisione definitiva”.
Ciò posto, il Collegio condivide la portata che il giudice di prime cure ritiene di assegnare alle disposizioni dell’art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1981 n. 741, che disciplina lo strumento del programma dei lavori, laddove stabilisce che “la revisione viene effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori a tal fine esclusivo predisposto”: il dato di riferimento deve essere quello prognostico preso in considerazione concordemente dalle parti.
Il che è in linea con quei precedenti giurisprudenziali che valorizzano il profilo della possibile incidenza distorsiva sul computo revisionale di un criterio ancorato allo sviluppo effettivo dei lavori.
L’applicazione del principio alla fattispecie in esame assume portata dirimente: donde il rilievo di infondatezza della pretesa allo “allineamento del calcolo revisionale all’andamento reale dei lavori”.
Sulla individuazione della decorrenza del detto calcolo, correttamente il primo giudice la ha riferita al 30 aprile 1993 (data di contabilizzazione di lavori per lire 29.338.953.448, quale sommatoria dei lavori conseguenziali previsti sul primo anno e dell’importo delle anticipazioni ricevute), e non al 20.9.1992, come preteso dall’appellante: ciò nel condivisibile assunto che “l’appaltatore non ha sopportato alcun onere superiore a quello rientrante nell’alea contrattuale avendo in parte disatteso la tempistica contrattuale ed in parte non speso (consumato) il credito (anticipazione) ricevuto dall’Amministrazione, semmai trattenendolo a suo beneficio e lucrando su di esso”.
A ciò il Consorzio oppone che, in assenza dell’approvazione dei progetti e in un clima di incertezza sulla proseguibilità dell’opera, si trovava nella impossibilità di rispettare il programma lavori inizialmente redatto secondo le indicazioni fornite dalla stessa amministrazione nel voto n. 101.
Il riferimento all’alea contrattuale non consente peraltro di prestare adesione alla tesi dell’appellante, neppure in punto di addebitabilità del ritardo.
Né sembra possa ragionevolmente sostenersi che il Consorzio non abbia tratto beneficio dalle disposte anticipazioni, a fronte di un avanzamento dei lavori ben più lento rispetto al cronoprogramma contrattuale, e quindi di minori esborsi rispetto ai costi preventivati; beneficio che non può risultare ex se inciso da indimostrate affermazioni in ordine a pretesi oneri derivanti dal ritardo nella erogazione delle anticipazioni stesse.
5.- Il ricorso proposto dal Consorzio C.G.L. deve essere in conclusione respinto.
La condanna al pagamento delle spese e degli onorari della presente fase del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) respinge l’appello n. 7934 del 2004.
Condanna il Consorzio C.G.L. – Concessione Grandi Lavori, al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 novembre 2007 con l’intervento dei signori:
Luigi MARUOTTI - Presidente f.f.
Antonino ANASTASI - Consigliere
Vito POLI - Consigliere
Bruno MOLLICA - Consigliere, rel.
Carlo SALTELLI - Consigliere