CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 4 marzo 2008 n. 892
Pres. E. Frascione – Est. A. Metro
Regione Calabria (Avv. G. Naimo) c/ sindacato nazionale inquilini ed ass – federaz. Reg. (n.c.). |
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Giustizia amministrativa –Procura alla lite – Firma il-leggibile – Conseguenza - Nullità relativa –Integrazione atto. |
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L’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite comporta la nullità relativa del ricorso quando, in qualunque modo, il nome del sottoscrittore di tale procura non risulti né dal testo della procura, né dalla certificazione di autogra-fia del difensore, né dal testo di quell’atto, o dalla carica o funzione rivestita, in modo che si renda identificabile, per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni controparte può opporre con la prima difesa la nullità relativa del ricorso, a norma dell’art. 157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante di integrare, con la prima replica, la lacunosità dell’atto iniziale. |
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REPUBBLICA ITALIANA .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sui ricorsi in appello n. r.g. 7950/05 proposto dalla
REGIONE CALABRIA rappresentata e difesa dall’avv. GIUSEPPE NAIMO, con domicilio eletto in Roma, Via Barberini, 86 presso l’avv. FABRIZIO CRISCUOLO
contro
il SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI ED ASS.-FEDERAZ. REG., non costituitosi;
per la riforma
della sentenza del TAR CALABRIA - CATANZARO :SEZ. II 1174/2005 , resa tra le parti, concernente ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
E sul ricorso in appello n. r.g. 9768/05 proposto dalla
REGIONE CALABRIA rappresentata e difesa dall’avv. GIUSEPPE NAIMO con domicilio eletto in Roma, Via Barberini, 86 presso l’avv. FABRIZIO CRISCUOLO
contro
il SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI ED ASSEGNATARI non costituitosi;
per la riforma
della sentenza del TAR CALABRIA - CATANZARO :SEZ. II 69/2005 , resa tra le parti, concernente COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI .
Visti gli atti di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 16 marzo 2007 il relatore Cons. Adolfo Metro. Nessuno comparso per le parti;
FATTO
Il Tar della Calabria, decidendo su un ricorso del Sindacato Uni-tario nazionale Inquilini ed Assegnatari (S.U.N.I.A.), proposto avverso il decreto del Presidente della Regione che nominava i membri della Commissione preposta alla formazione della gra-duatoria per l’assegnazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, dopo aver affermato, nella motivazione, la fondatezza del gravame, lo ha poi respinto nel dispositivo.
Con l’appello n. 7950/05 la Regione Calabria ha sostenuto la nul-lità della sentenza e, in subordine, l’inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto, come eccepito nella prima costituzione, la sottoscrizione della procura posta a margine del ricorso intro-duttivo risultava illeggibile, né dal ricorso o dal contesto della procura era possibile ricavare il nominativo della persona fisica avente legittimazione a sottoscrivere quale legale rappresentante del sindacato, nè tale nominativo era ricavabile da alcun registro con valenza pubblica.
La stessa Regione Calabria, con altro ricorso in appello (n. 9768/05) relativo all’ordinanza con cui, su istanza del S.U.N.I.A., era stata disposta la correzione del dispositivo di tale sentenza, ne ha sostenuto la nullità perchè l’istanza di correzione non era stata notificata alla Regione, l’avviso di udienza era pervenuto sei giorni dopo la camera di consiglio, nè vi era stato alcun consenso della Regione a tale correzione e pertanto il Tar avrebbe dovuto pronunciarsi secondo il rito ordinario, con sentenza e non con or-dinanza.
Inoltre, l’istanza di correzione risultava proposta dopo la propo-sizione dell’appello 7950/05, con conseguente sua inammissibili-tà.
DIRITTO
Attesa l’evidente connessione, i due ricorsi vanno riuniti.
L’appello n. 9768/05 deve ritenersi improcedibile per carenza di interesse, in considerazione del fatto che, avverso la medesima sentenza, è stato proposto l’appello n. 7950/05.
Con riferimento a quest’ultimo, in via preliminare, va esaminato il motivo con cui si sostiene l’inammissibilità del ricorso di pri-mo grado per invalidità della procura conferita al difensore.
Afferma, al riguardo, la sentenza di primo grado, in conformità ad un certo orientamento giurisprudenziale, che sarebbe spettato alla controparte “ non semplicemente dedurre l’illeggibilità della firma, ma contestare con valide e specifiche ragioni e prove che la firma sia quella cui competa la rappresentanza processuale del-la persona giuridica” (Cass. Civ. III n. 10963/03).
Tale orientamento non è condivisibile.
Come confermato dalla più recente giurisprudenza, richiamata anche dall’appellante, e a definizione del preesistente contrasto giurisprudenziale, va rilevato che l’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite è rilevante quando, in qualunque modo, il nome del sottoscrittore di tale procura non risulti né dal testo della procura, né dalla certificazione di autografia del difen-sore, né dal testo di quell’atto, o dalla carica o funzione rivestita, in modo che si renda identificabile, per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese e che, in as-senza di tali condizioni, si determina una nullità relativa che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell’art. 157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante di integrare, con la prima replica, la lacunosità dell’atto iniziale.
Nel caso di specie, il nome del rappresentante legale del S.U.N.I.A. non risulta in alcun modo individuabile in base ai cri-teri suindicati, né, a seguito della proposta eccezione, risulta es-sere stato successivamente indicato dalla controparte.
Si è verificato, pertanto, nel caso di specie, una ipotesi di invali-dità della procura che comporta l’inammissibilità del ricorso di primo grado (Cass. civ. n. 4810/05 e n. 4814/05).
Per tali motivi l’appello deve essere accolto.
Le spese del giudizio, in considerazione del precedente contrasto giurisprudenziale, possono essere compensate.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, defi-nitivamente pronunciando, riunisce i ricorsi meglio specificati in epigrafe, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso n. 9768/05, accoglie l’appello sul ricorso n. 7950/05 e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa, tra le parti, le spese di entrambi i giudizi.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità ammi-nistrativa.
Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 16 marzo 2007, alla presenza dei seguenti magistrati:
Pres. Emidio Frascione
Cons. Raffaele Carboni
Cons. Cesare Lamberti
Cons. Caro Lucrezio Monticelli
Cons. Adolfo Metro Est.
IL SEGRETARIO
f.to Rosi Graziano
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