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| n. 3-2008 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 4 marzo 2008 n. 862
Pres. Frascione , Est. Poli
Azienda Ospedaliera “San Giovanni Moscati” (Avv.ti G. Silvestri, F.G.
Scoca) c/ P. Capasso (Avv. G. Marone), R. De Iasi e altri (Avv. O.
Abbamonte) |
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1. Giustizia amministrativa – Concorsi pubblici – Prove - Giudizio negativo – Termine d’impugnazione – Dies a quo – In assenza di pubblicità – Percezione elementi essenziali - Determinazione.
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2. Concorsi pubblici – Procedura – Illegittimità – In caso di omessa affissione dei risultati delle prove all’esito di ciascuna seduta - Non sussiste – Condizione.
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1. Il termine per impugnare il giudizio negativo formulato dalla commissione giudicatrice sulle prove di un concorso pubblico, decorre, per l’interessato, in mancanza delle formalità della pubblicazione o della notifica individuale, dalla piena percezione dell’atto lesivo nei soli contenuti essenziali –autorità emanante, data, contenuto dispositivo, effetto lesivo-, senza che occorra altresì la compiuta conoscenza della motivazione, rilevante ai soli fini della proposizione dei motivi aggiunti.
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2. In tema di concorsi pubblici, la circostanza che la commissione giudicatrice non adempia la formalità della pubblicità del voto assegnato al termine di ciascuna seduta di prova (orale o pratica che sia), non pregiudica di per sé la legittimità delle operazioni concorsuali, allorché dal verbale redatto subito dopo la seduta, risulti, con certezza, l’attribuzione del punteggio a ciascun candidato. In tal modo, difatti, vengono salvaguardate contestualmente la par condicio fra i candidati ed i principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.862/08 REG.DEC
N. 7840 REG. RIC.
ANNO 2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 7840\2003, proposto
dall’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati”,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Silvestri
e Franco Gaetano Scoca ed elettivamente domiciliato presso
quest’ultimo in Roma, via Paisiello n. 55;
contro
Capasso Patrizia, rappresentata e difesa dall'avvocato
Gherardo Marone, domiciliata in Roma, viale Angelico n.
38 presso lo studio Napolitano;
e nei confronti di
De Iasi Roberto, Di Nuzzo Anna, Frieri Antonietta,
Grippo Iolanda, Guzzo Annunziata, Rozza Elena, Verosimile
Giovanni, Vietri Alfonsina, D’Amore Giuseppe, Rosselli
Filippa Anna, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato
Orazio Abbamonte, elettivamente domiciliati presso il suo
studio in Roma, via G. Porro n. 8 ;
Sabatino Rocco, Di Napoli Carmine, Giarletta Claudio,
Napoletano Raffaella, Romeo Franca, Tecce Teresa, Violante
Vittorio, tutti non costituiti;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania, sezione V, n. 920 del 18 febbraio 2003.
Visto il ricorso in appello;
visti gli atti di costituzione in giudizio e contestuali
appelli incidentali della signora Patrizia Capasso e dei
signori De Iasi Roberto, Di Nuzzo Anna, Frieri Antonietta,
Grippo Iolanda, Guzzo Annunziata, Rozza Elena, Verosimile
Giovanni, Vietri Alfonsina, D’Amore Giuseppe, Rosselli
Filippa Anna;
visti gli atti tutti della causa;
data per letta alla pubblica udienza del 15 gennaio 2008
la relazione del consigliere Vito Poli, uditi gli avvocati
Scoca e Lo foco su delega dell’avv.to Abbamonte;
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La signora Patrizia Capasso ha partecipato al concorso
per nove posti di operatore professionale sanitario indetto
dall’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati”
con bando del 30 novembre 1998.
1.1. A conclusione della prova pratica, tenutasi
il giorno 2 febbraio 2001, la signora Capasso è stata
giudicata inidonea avendo conseguito un punteggio pari a
8,60 (cfr. verbale n. 18 del 2 febbraio 2001 ed allegati,
da cui risulta che al termine della seduta la commissione
esaminatrice ha attribuito il punteggio ma non ha affisso
all’albo della sede di esame – Presidio Ospedaliero
“San Giacomo” - l’elenco dei candidati
esaminati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato).
1.2. Successivamente la commissione ha stilato la
graduatoria di merito che è stata affissa all’albo
dell’amministrazione che ha indetto il concorso, ovvero
l’Azienda Ospedaliera “S. Giuseppe Moscati”
(cfr. verbale n. 29 del 16 marzo 2001; la circostanza di
fatto della pubblicazione della graduatoria a far data dal
16 marzo 2001 è pacifica fra le parti).
Con istanza sottoscritta personalmente in data 5 aprile
2001 – assunta al protocollo dell’amministrazione
il successivo 9 aprile – la signora Capasso ha chiesto
copia dell’elenco dei partecipanti al concorso, della
delibera di approvazione dell’elenco dei candidati
idonei con il voto specifico riportato da questi ultimi
in entrambe le prove (scritte e pratiche) ed il punteggio
ottenuto per titoli <<…. il tutto nel più
breve tempo possibile attesa la scadenza dei termini per
la proposizione da parte della sottoscritta di ricorso avanti
al T.A.R. della Campania … >>.
Con delibera n. 422 del 18 aprile 2001 è stata
approvata la graduatoria di merito.
In data 2 maggio 2001 la signora Capasso ha ottenuto copia
della documentazione richiesta.
1.3. Con ricorso notificato in data 21 giugno 2001
sono stati impugnati: le operazioni concorsuali, il giudizio
di inidoneità conseguito all’esito della prova
pratica, la graduatoria di merito e la delibera di approvazione.
2. L’impugnata sentenza – T.a.r. della
Campania, sezione V, n. 920 del 18 febbraio 2003 -:
a) ha rigettato l’eccezione di tardività del
ricorso nel duplice presupposto che non fosse provata la
piena conoscenza del giudizio di esclusione e dei vizi di
legittimità alla data di redazione dell’istanza
di accesso, e che fosse irrilevante la pubblicazione della
graduatoria di merito (a decorrere dal 16 marzo 2001) trattandosi
di formalità non prevista da norma di legge, regolamento
o bando, a differenza dell’affissione dell’elenco
dei candidati esaminati e dei voti conseguiti a conclusione
della prova pratica (pubblicità imposta dall’art.
6 del bando di concorso, in parte qua riproduttivo
della norma sancita dagli artt. 6, co. 4 e 5, t.u.imp.civ.St.,
6, d.P.R. n. 487 del 1994, 7, d.P.R. n. 483 del 1997);
b) ha respinto il primo, terzo, quarto, quinto, sesto e
settimo motivo di ricorso;
c) ha accolto il secondo motivo incentrato sulla violazione
dell’art. 6 del bando nella parte in cui impone alla
commissione di pubblicare, mediante affissione, nella sede
ove si è svolta la prova pratica ed al termine della
stessa, l’elenco dei candidati esaminati con i punteggi
conseguiti;
d) ha compensato le spese di lite.
3. Con ricorso notificato il 23 luglio 2003, e depositato
il successivo 26 agosto, L’Azienda Ospedaliera ha
interposto appello principale avverso la su menzionata sentenza
del T.a.r. Campania.
4. Si costituiva la signora Patrizia Capasso deducendo
l'infondatezza dell’appello principale e reiterando,
con appello incidentale, le censure disattese in prime cure.
Interponeva appello incidentale una parte dei controinteressati
evocati nel giudizio di prime cure.
5. Con ordinanza cautelare di questa sezione - n.
5412 del 2003 espressamente motivata con riferimento all’irricevibilità
del ricorso di primo grado - è stata accolta la domanda
di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza.
La causa è passata in decisione all’udienza
pubblica del 15 gennaio 2008.
6. L’appello principale e quello incidentale,
proposto dagli originari controinteressati in primo grado,
sono fondati e devono essere accolti.
6.1. In entrambi gli appelli è reiterata,
fra gli altri motivi, l’eccezione di irricevibilità
del ricorso di primo grado in quanto proposto oltre il sessantesimo
giorno dalla piena conoscenza del giudizio di inidoneità
conseguito a conclusione della prova pratica.
L’eccezione è fondata.
6.2. In linea generale, nei concorsi a posti di pubblico
impiego, il termine per l’impugnazione degli atti
di concorso decorre dalla data di conoscenza del relativo
esito, che si fa coincidere col provvedimento di approvazione
della graduatoria, in quanto solo da detto atto può
scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati
e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi
che consentono all’interessato di percepirne la portata
lesiva (cfr. ex plurimis Cons. giust. amm., 27 dicembre
2006, n. 843; sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5407).
Siffatta regola generale subisce un adattamento in tema
di impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali o
pratiche, allorquando sia il bando (come nel caso di specie)
che le presupposte fonti normative di rango primario e secondario
(ex plurimis artt. 6, co. 4 e 5, t.u.imp.civ.St.,
6, d.P.R. n. 487 del 1994), prevedano una forma di pubblicità
obbligatoria che, oltre a garantire la par condicio
fra i candidati e la trasparenza dell’azione amministrativa,
incida sulla decorrenza del termine perentorio per impugnare,
davanti al giudice amministrativo, il giudizio negativo
formulato dalla commissione esaminatrice.
In tal caso il giudizio costituisce l’atto conclusivo
e lesivo per l’interessato il quale ha l’onere
d’impugnarlo, con la conseguenza che il termine decorre
dalla data della seduta d’esame con affissione dei
risultati (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V,
11 ottobre 2005, n. 5507; sez. VI, 8 maggio 2001, n. 2572).
Nel particolare caso di specie la formalità in questione
non è stata effettuata sicché non può
dirsi che il termine decadenziale abbia iniziato a decorrere
dal 2 febbraio 2001.
L’art. 21 l. T.a.r. prevede, però, che in mancanza
delle formalità della pubblicazione o della notificazione
individuale, il termine decadenziale decorra dalla piena
conoscenza che il soggetto ha avuto dell’atto lesivo
di cui è destinatario.
L’indirizzo prevalente in giurisprudenza ritiene,
nell’ipotesi in cui il provvedimento amministrativo
incida in modo diretto, immediato e concreto sulla posizione
giuridica di un soggetto, comprimendo o disconoscendo diritti
aspettative o altre utilità:
a) che il termine per chiedere l’annullamento decorre
dalla sua conoscenza che si concretizza nel momento della
piena percezione dei contenuti essenziali (autorità
emanante, data, contenuto dispositivo, effetto lesivo),
senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione,
che è rilevante solo ai fini della proposizione dei
motivi aggiunti (cfr. Cons. St., sez. IV, 31 maggio 2007,
n. 2811; sez. IV, 30 giugno 2004, n. 4803; sez. V, 10 marzo
2003, n. 1275);
b) che i termini cominciano a decorrere, per l’interessato,
dalla conoscenza del provvedimento lesivo non dalla puntuale
conoscenza e/o consapevolezza soggettiva dei vizi che lo
inficiano, essendo irrilevante le convinzioni dei destinatari
circa la illegittimità dell’attività
amministrativa (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez.
VI, 28 giugno 2007, n. 3775; sez. V, 2 aprile 1996, n. 381);
c) che nulla innova, sul punto, l’obbligo, codificato
dalla legge n. 241 del 1990, di consentire agli interessati
l’accesso alla documentazione, al cui ritardato adempimento
l’ordinamento soccorre con la possibilità,
accordata all’interessato, di proporre motivi aggiunti,
e, con gli stessi, anche di introdurre l’impugnazione
di atti e provvedimenti ulteriori rispetto a quelli originariamente
impugnati con il ricorso principale (cfr. Cons. Stato, sez.
VI, 28 giugno 2007, n. 3775).
6.3. Come emerge dalla precedente ricostruzione dei
fatti salienti di causa, deve ritenersi che la signora Capasso,
alla data della produzione dell’istanza di accesso
(preceduta comunque dalla pubblicazione all’albo dell’amministrazione
della graduatoria di merito), avesse piena conoscenza degli
elementi essenziali dell’atto: ovvero autorità
emanante, oggetto ed effetto lesivo; inoltre, nel particolare
caso di specie, deve presumersi che abbia avuto, rispetto
al vizio di violazione dell’art. 6 del bando, piena
contezza della omissione della formalità da parte
della commissione esaminatrice, sin dal momento della conclusione
della seduta del 2 febbraio 2001.
In limine la sezione osserva che la censura di violazione
dell’art. 6 del bando avrebbe dovuto essere dichiarata
infondata nel merito.
E’ noto che sul punto in questione si fronteggiano
in giurisprudenza due orientamenti.
Il primo, formalista, reputa ex se illegittime le
operazioni concorsuali se la commissione giudicatrice non
adempie la formalità della pubblicità del
voto assegnato al termine di ciascuna seduta di prova (orale
o pratica che sia); tanto nel presupposto della essenziale
funzione di garanzia – espressiva di un principio
generale valevole per tutti i tipi di concorso - che tale
adempimento assolve, onde evitare che si possa modificare
successivamente all’espletamento delle prove il voto
attribuito a ciascuna candidato (cfr. Cons. Stato, sez.
V, 30 dicembre 1998, n. 1958; sez. VI, 26 maggio 1997, n.
749).
Un secondo orientamento (cui la sezione aderisce), pur condividendo
la sacrosanta esigenza di prevenire condotte arbitrarie
e dunque la consistenza del principio generale, reputa irrilevante
l’omissione di tale formalità allorquando dal
verbale redatto subito dopo la seduta risulti con certezza
l’attribuzione del punteggio a ciascun candidato,
che è quanto verificatosi nel caso di specie (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 1 dicembre 1997, n. 1455).
Tale interpretazione della normativa di riferimento, che
lascia integra la par condicio fra i candidati, si
lascia preferire alla luce dei principi di efficienza ed
economicità dell’azione amministrativa, nonché
di ripudio del formalismo inutile sanciti dalla l. n. 241
del 1990, in particolare dopo la riforma del 2005.
7. In conclusione sia l’appello principale
che quello incidentale devono essere accolti.
La declaratoria di irricevibilità del ricorso di
primo grado rende improcedibile, per sopravvenuta carenza
di interesse, l’appello incidentale proposto dalla
signora Capasso.
Nella condizione soggettiva della parte soccombente e nel
peculiare andamento del processo, il collegio ravvisa giusti
motivi per compensare integralmente fra tutte le parti costituite
le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione
quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio
specificato in epigrafe:
- accoglie l’appello principale proposto dall’Azienda
Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” e quello
incidentale proposto da De Iasi Roberto, Di Nuzzo Anna,
Frieri Antonietta, Grippo Iolanda, Guzzo Annunziata, Rozza
Elena, Verosimile Giovanni, Vietri Alfonsina, D’Amore
Giuseppe, Rosselli Filippa Anna, e per l’effetto,
in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile
il ricorso di primo grado;
- dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto
dalla signora Patrizia Capasso;
- dichiara integralmente compensate fra tutte le parti costituite
le spese di ambedue i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
15 gennaio 2008, con la partecipazione di:
Emidio Frascione - Presidente
Giuseppe Severini - Consigliere
Marco Lipari - Consigliere
Caro Lucrezio Monticelli - Consigliere
Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 04/03/08
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UBALDO COMITE
RENATO ROLLI
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| Efficienza, efficacia ed
economicità: 'percorsi aziendali' per la pubblica amministrazione
| Note
a margine della sentenza del Consiglio di Stato,
Sez. V, 4 marzo 2008, n. 862. |
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| Sommario:
1. Profili organizzativo - aziendali. 2. I principi
di efficienza, efficacia ed economicità nella legge
sul procedimento amministrativo |
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| 1.
La decisione della V Sezione del Consiglio di Stato
del 4 marzo 2008, si segnala per il richiamo esplicito
al criterio (al contempo giuridico- aziendale) con
il quale è stata risolta una questione concernente
il delicato problema della configurabilità della
legittimità delle operazioni concorsuali, allorché
dal verbale redatto subito dopo la seduta, risulti
con certezza, l'attribuzione del punteggio a ciascun
candidato, in tal modo salvaguardando in uno la
par condicio fra i candidati ed i principi di efficienza
ed economicità dell'azione amministrativa.
Affrontare questo tema diventa urgente alla luce
dei cambiamenti in atto nella pubblica amministrazione.
L'intero sistema, infatti, evolve rapidamente e
gli utenti (cittadini, imprese, gruppi di interesse,
organizzazioni non governative, ecc.) non solo si
articolano in una eterogeneità più ampia di quella
tradizionale, ma acquisiscono anche potere decisionale
diretto, che esercitano esprimendo consenso e legittimazione[1].
Negli ultimi venti anni, in tutti i paesi occidentali
si sono sviluppati tentativi di riforma dell'amministrazione
pubblica, finalizzati da un lato, a recuperare risorse
per contribuire ai risanamenti dei bilanci e, dall'altro,
a modificare le politiche pubbliche in una prospettiva
non solo di miglioramento dell'efficacia dell'azione
amministrativa, ma anche del ruolo strategico delle
amministrazioni.
Da quest'ultimo punto di vista, alcuni governi hanno
intrapreso un cambiamento delle finalità e dei modelli
operativi con il passaggio da un'amministrazione
pubblica, fondata sulla stabilità delle regole legali
ed amministrative e sull'uniformità dei trattamenti
dei rapporti di impiego, ad un'amministrazione orientata
anche a forme di regolazione degli aspetti economici
e di conduzione manageriale.[2]
Con questo tipo di scelta, l'amministrazione pubblica
non è più considerata come un'unica organizzazione
con strutture, regole e metodi di conduzione uniformi,
ma piuttosto come composta da più organizzazioni
con proprie strategie di prodotto/servizio, anche
in competizione tra loro e con problemi di efficienza
e di efficacia organizzativa. In questo modo, si
ha un incremento dell'autonomia delle amministrazioni,
una differenziazione nei metodi di lavoro, nella
gestione delle risorse umane, nell'implementazione
dei contenuti e dei metodi della contrattazione
collettiva.
La varietà dei cambiamenti che stanno investendo
l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
si manifesta in modo sempre più evidente non solo
nel diverso grado di realizzazione ma anche nei
criteri seguiti che si presentano, col progredire
delle sperimentazioni, con una notevole quanto crescente
differenziazione[3].
Dal punto di vista organizzativo - aziendale, la
necessità di soddisfare le crescenti aspettative
dei cittadini nei riguardi della pubblica amministrazione
e l'affermarsi di una cultura politica e amministrativa
centrata sul massimo rispetto dei diritti della
persona hanno il loro presupposto in una struttura
pubblica in grado di tenere il passo con il contesto
che la circonda[4]. Ciò è ancora più necessario
in una situazione come quella enucleata in sentenza,
che richiede efficienza, flessibilità, competitività,
capacità di adattarsi all'innovazione. Per l'impresa
del settore privato sono disponibili indicatori
prevalentemente economici in grado di misurare la
capacità di produrre valore, dal punto di vista
dei clienti, degli azionisti e di quanti altri detengono
un interesse specifico nei suoi confronti. Lo stesso
paradigma, però, non può essere applicato alle organizzazioni
pubbliche, per le quali è indispensabile considerare
una molteplicità di logiche diverse. Nelle istituzioni
pubbliche possono in effetti delinearsi profili
di valutazione di uno stesso risultato che conducono
a conclusioni contraddittorie. La capacità di produrre
valore pubblico per l'insieme degli interlocutori
rilevanti deve esprimersi sia in termini economici
e di soddisfazione degli utenti, come le imprese
private, sia come capacità di realizzare gli obiettivi
stabiliti dal potere politico e di rispondere positivamente
alle aspettative della società civile[5]. In tale
quadro si comprendono l'importanza e la centralità
per le amministrazioni di un'azione orientata a
cercare reali benefici per la comunità, capovolgendo
alla radice l'autoreferenzialità dell'istituzione
e mettendo al centro i cittadini e i corpi sociali[6].
In questo senso il concetto di valore pubblico assume
il suo significato originario, riacquista quello
spessore politico in grado di fare la differenza
tra un sistema di matrice burocratica e un reale
governo dinamico della res publica. Creare valore
pubblico è, in altre parole, un processo che prevede
una profonda trasformazione dei metodi di lavoro
e delle persone appartenenti alla macchina pubblica.
E' indispensabile attaccare le immobilità burocratiche
dell'apparato pubblico, modificare la filosofia
alla base della programmazione amministrativa, estirpare
alla radice un modus agendi fondamentalmente inefficace[7].
La capacità di amministrare correttamente un sistema
di regole stabili e di agire nell'ambito di precise
attribuzioni di compiti non sono più sufficienti.
La logica del perseguire risultati concreti richiede
maggiore autonomia nell'identificare le soluzioni
possibili nell'ambito del sistema normativo, maggiore
progettualità, maggiore trasversalità nell'affrontare
e nel risolvere le diverse e numerose problematiche.
Vieppiù, occorre sottolineare che il concetto di
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa
non può essere solamente di natura valoriale, perché
assumerebbe connotazioni di carattere ideologico
e dunque unilaterali, ma va ricondotta a un modello
operativo al cui interno ogni attore possa attribuire
alle diverse situazioni il significato culturale
e ideale che più ritiene opportuno. In altri termini,
il concetto di efficienza ed economicità dell'azione
amministrativa connessa al public value, non si
misura in base alla natura dell'azione pubblica,
ma in base alla capacità dell'attore pubblico di
essere efficace, efficiente ed economico nel condurre
le azioni pubbliche, a prescindere dal loro orientamento[8].
Il successo dell'azione pubblica dipende dalla capacità
di un'organizzazione di coordinare e realizzare
simultaneamente tre condizioni:
. produrre risultati oggettivamente validi per i
soggetti politici, per i cittadini e per gli stakeholders
(occorre che l'azione pubblica sia giudicata desiderabile
da parte di un gruppo di destinatari e che rientri
in una qualche visione di ciò che legittimamente
compete all'intervento pubblico);
. intraprendere iniziative sostenibili dal punto
di vista organizzativo;
. essere legittimata e godere di sostegno esterno
(deve sapere attrarre il sostegno degli attori rilevanti).
Questi tre elementi costituiscono il "triangolo
strategico", da cui si desume che una politica pubblica
si realizza, in condizioni di efficacia ed efficienza,
se l'istituzione che la promuove è in grado di formulare
strategie che tengano conto contemporaneamente e
in modo coordinato dei tre obiettivi[9].
Nel quadro complessivo della situazione si colloca
il New Public Management[10] che, più che un modello
unitario di riferimento, si preferisce considerare
un movimento culturale al quale fanno capo diverse
scuole di pensiero ed esperienze empiriche rivolte
alla modernizzazione della pubblica amministrazione[11].
Il N.P.M. ha finito per raccogliere scuole e contributi
di diversa provenienza che si propongano di innovare
il Settore Pubblico attraverso un'applicazione dei
criteri di conduzione manageriale e proponendo il
Cittadino Utente al centro dell'attuazione, sostituendo
alla cultura dell'adempimento quello del risultato,
rendendo più flessibile e meno burocratica l'organizzazione
delle aziende e amministrazioni pubbliche e l'area
pubblica di tutta una serie di compiti e funzioni
non attinenti al pubblico e soprattutto realizzando
un decentramento dello stato centrale in funzione
locale[12].
Nel complesso la ricerca aziendalistica sulle amministrazioni
pubbliche, nonostante alcuni elementi di debolezza,
appare in linea con le tendenze emergenti nel mondo
scientifico internazionale. Pur nel pluralismo che
la caratterizza, la frontiera degli studi sull'azienda
pubblica punta in direzione di un modello di pubblica
amministrazione condiviso, connotabile come orizzontale,
pluralista, orientato al servizio. Partendo da tali
elementi di una visione condivisa, è possibile ipotizzare
uno scenario in cui l'amministrazione pubblica si
configura come una struttura pluralistica stratificata
su base non gerarchica, dove nessun sottosistema
domina sull'altro secondo gerarchie predefinite
in maniera formale e ognuno ha la possibilità di
interagire liberamente con gli altri in modo diretto
e non mediato da luoghi e attività del sistema che
non generano valore per l'utente finale.
In tale contesto, un'importanza cruciale è rivestita
dal sistema informativo, il quale, grazie all'evoluzione
delle nuove tecnologie dell'informazione[13], consente
di minimizzare i costi di coordinamento e collegamento
tra le parti, e facilitare i processi di creazione
di conoscenza[14].
Così delimitato il thema decidendi, possiamo ipotizzare
che si vada istituzionalizzando, un contratto fra
privato e pubblico che, in quanto comportamento
diffuso, sfugge ad un intervento limitatore ma amplia
costantemente, approfittando delle turbolenze ambientali,
il proprio ambito di operatività.
In questo caso, la destrutturazione del tradizionale
apparato burocratico - amministrativo attraverso
il consolidarsi del principio di aziendalizzazione
nella pubblica amministrazione (introduzione dei
principi di efficacia, efficienza ed economicità),
gioca a favore di un rinnovamento organizzativo
nel quale vecchie posizioni non più redditizie vengono
abbandonate mentre ne vengono affermate altre più
vantaggiose. Tutto questo offre indubbiamente nuove
possibilità al cambiamento organizzativo e rafforza
le componenti metodologiche che sottolineano la
validità, se non la preminenza, dei modelli di azione
organizzativa.[15] |
| |
| 2.
La decisione della V Sezione Consiglio di Stato
che si annota, in vero, è estremamente interessante
soprattutto nella parte in cui si afferma:" in tema
di concorsi pubblici, la circostanza che la commissione
giudicatrice non adempia la formalità della pubblicità
del voto assegnato al termine di ciascuna seduta
di prova (orale o pratica che sia), non pregiudica
di per sé la legittimità delle operazioni concorsuali,
allorché dal verbale redatto subito dopo la seduta,
risulti, con certezza, l'attribuzione del punteggio
a ciascun candidato. In tal modo, difatti, vengono
salvaguardate contestualmente la par condicio fra
i candidati ed i principi di efficienza ed economicità
dell'azione amministrativa".
Economicità ed efficacia dell'azione amministrativa,
sulla scia dell'influenza del diritto comunitario
e del generale processo di aziendalizzazione della
pubblica amministrazione, diventano l'idea/forza
nel'ottica del conseguimento del risultato. Questi
criteri, per un verso vengono assunti a regole dell'attività
amministrativa (art. 1 l. n. 241/90); per l'altro,
sono canoni dell'attività di controllo (art. 1 lett.
b) d. lgs. N. 286/1999. Inoltre, verificare i risultati
serve ad attribuire, conferire, revocare incarichi
dirigenziali (artt. 20 e 21 d. lgs. n. 165/2001.
Queste brevi riflessioni sono tese a sottolineare
l'importanza della valorizzazione di questi canoni
dell'attività amministrativa (economicità, efficienza
ed efficacia) intesi come sono declinazioni dei
principi - presidiati sul piano costituzionale -
di buon andamento e di imparzialità della pubblica
amministrazione.
Orbene, l'efficienza (principio che guida il risultato,
il quale è previsto di volta in volta dalla norma)
all'interno delle pubbliche amministrazioni non
può, naturalmente, prescindere dall'osservanza del
principio del buon andamento sancito nell'art. 97
della Costituzione[16]. Di conseguenza si può anche
considerare l'efficienza amministrativa, relativa
alle modalità di amministrazione e di gestione su
tutti i procedimenti nei quali il ruolo principale
appartiene alla pubblica amministrazione[17]. Essa,
tra l'altro, ha l'obbligo di pervenire ad un risultato
predeterminato in conformità anche ai principi di
efficacia e di economicità[18].
Attualmente l'orientamento più recente tende a riconoscere
valore giuridico al principio di buon andamento
che può identificarsi oggi con l'efficienza della
azione dell'amministrazione, e quindi la sua corrispondenza
con l'interesse pubblico affidato alle cure dell'amministrazione
stessa[19].
Attualmente l'orientamento più recente tende a riconoscere
valore giuridico al principio di buon andamento
che può identificarsi oggi con l'efficienza della
azione dell'amministrazione, e quindi la sua corrispondenza
con l'interesse pubblico affidato alle cure dell'amministrazione
stessa (20). Spetta, in vero, all'amministrazione
pubblica la cura concreta degli interessi della
collettività; da qui il principio di buon andamento
racchiude una funzione ed una finalità ben delineate,
afferendo in buona sostanza ai rapporti con i cittadini
(21). La pubblica amministrazione, in effetti, esercita
un potere strettamente connesso con il pubblico
interesse; essa ha l'obbligo - per statuto costituzionale
- di garantire l'osservanza del principio del buon
andamento dell'azione amministrativa; deve operare,
in altri termini, per i diritti dei cittadini, per
soddisfare ed attuare l'interesse pubblico: questo
è rivolto verso la collettività e non soltanto verso
il singolo cittadino (22).
Segnatamente, il buon andamento - attualmente inteso
- afferisce dunque al rapporto più favorevole sussistente
tra i mezzi impiegati nel perseguimento di alcuni
risultati fissati secondo gli obiettivi da raggiungere
e il risultato cui concretamente si perviene; risalta,
anche in questo caso, il suo rapporto con l'efficienza
(23). Una parte della dottrina e della giurisprudenza
sembrano concordi nel ritenere che il principio
del buon andamento rappresenti efficienza ed efficacia
(24) e che da esse discenda pari dignità e riconoscimento
dei diritti, sub specie diritti sociali. Il principio
di buon andamento, pertanto, assume una connotazione
nella scienza giuridica secondo la quale l'amministrazione
ha l'obbligo di operare ed esplicare la propria
azione, perché i diritti vengano massimamente e
unitariamente garantiti su tutto il territorio nazionale.
Le pubbliche amministrazioni hanno altresì l'obbligo
di porre in atto un ragionevole bilanciamento dei
benefici per i diversi soggetti coinvolti, nella
valutazione dell'interesse pubblico, (e nel rispetto
del principio di legalità messo in ombra dai principi
aziendalistici di ispirazione comunitaria tra cui
l' efficienza) (25); l'attività amministrativa posta
in essere risulterà più efficiente e più efficace
in proporzione al maggiore equilibrio tra queste
componenti (26).
Si sostiene che i nuovi imperativi sia ideologici
che organizzativi di provenienza comunitaria, (ossia
il primato del mercato e della concorrenza), la
privatizzazione del settore economico pubblico,
la stabilità della moneta e dei prezzi, il contenimento
del debito e della spesa pubblica, la riduzione
della pressione fiscale sulle imprese, la flessibilità
del lavoro e minori garanzie per i lavoratori hanno
imposto, tra l'altro, la riorganizzazione istituzionale
dei Paesi membri dell'U.E., a partire dal suo apparato
amministrativo essenziale per il buon andamento
del singolo sistema-paese, deve rispettare i criteri
indicati dalla Commissione e sottoposta al controllo
della Corte europea di giustizia ossia l'efficienza,
l'efficacia e l'economicità (27).
Risulta, in verità, difficile proporre una definizione
esaustiva dell'efficienza, (a meno che non si mutui
sic et simpliciter l'analisi che di essa propongono
le scienze aziendali) in special modo ove si tratti
di efficienza della pubblica amministrazione. Essa,
in via di prima approssimazione, potrebbe definirsi
come capacità di produrre un dato effetto, in vista
del raggiungimento di certi risultati. Si potrebbe
affermare come il risultato sia l'unico termine
non destinato a cambiare in altre definizioni sull'efficienza;
resta indubbio, tuttavia, che l'efficienza mette
in relazione il risultato con la capacità di realizzarlo.
Il concetto di efficienza è stato, in origine, oggetto
di interesse e di impiego da parte degli economisti;
l'efficienza, infatti, rappresentava un tempo per
gli economisti il criterio principale da rispettare
per svolgere una attività economica.
Attualmente, il processo di riforma della pubblica
amministrazione sollecita, invece, ad assegnare
un significato meno restrittivo al principio in
parola ((28). Sembra necessario, a tal punto, proporre
insieme all'efficienza, una definizione di efficacia
e di economicità posto che i principi che essi postulano,
"originati" insieme ad altri dal principio di buon
andamento, hanno assunto di recente un marcato rilievo
(29). L'effettività giuridica di tali principi è
manifesta perché il legislatore ha stabilito che
l'economicità, l'efficacia e l'efficienza (30) debbano
caratterizzare l'azione dell'amministrazione: invero
l'art. 1 della legge sul procedimento amministrativo
si riferisce in modo esplicito alla economicità
e all'efficacia.
Il riferimento ai canoni di efficacia, efficienza
ed economicità collocato in apertura della legge
che più di ogni altra si pone come 'disciplina organica',
generale e fondamentale dei modi di agire dell'amministrazione
come criteri guida dell'azione amministrativa "è
divenuto costante ed immancabile in tutti i più
importanti interventi del legislatore in materia,
dopo esser stato a lungo dibattuto dalla dottrina
e recepito dalla giurisprudenza contabile, costituzionale
e amministrativa". Del resto, diverse delle più
recenti innovazioni introdotte dal legislatore,
"informano dei nuovi principi tutti gli ambiti dell'azione
amministrativa e configurano un quadro strutturale
e funzionale sistematicamente e organicamente connotato
in termini di managerialità, se non addirittura
di aziendalismo. Sicchè può ben dirsi che il principio
di buon andamento, cui deve informarsi l'attività
della p.a. è finalmente giunto ad una specificazione
del suo significato, ricondotto oggi per l'appunto
ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza"
(31).
Sussiste, viceversa, la questione nel definire se
anche il giudice amministrativo, in sede di sindacato
giurisdizionale - al di là dell'amministrazione
in sede di autotutela o di ricorso amministrativo
ordinario - possa eseguire il controllo sull'inosservanza
di tali principi. Le decisioni del giudice amministrativo
negli ultimi anni, diversamente dalla sentenza dalla
quale prendono spunto queste brevi note- hanno riguardato
aspetti relativi sostanzialmente all'efficacia dell'uso
di strumenti ai fini dei risultati, ovvero aspetti
di controllo economico circa i costi e i benefici
della decisione amministrativa. Sul punto è stato
osservato che i principi di celerità, di snellezza
del procedimento, di efficienza, di efficacia, di
economicità, per citare solo quelli che con maggiore
frequenza ed enfasi sono richiamati dalle norme,
operano come canoni integrativi del parametro di
legittimità dell'azione amministrativa e richiedono,
quindi, che il giudizio non sia solo un giudizio
di corrispondenza fra norma ed atto, ma anche un
giudizio di idoneità.
In special modo, ad esempio, nella fattispecie dei
pubblici appalti diverse sentenze concernono l'economicità
ed il non aggravamento dell'azione. A tal proposito
va evidenziato che tale fattispecie è regolamentata
in buona parte dal diritto comunitario, che tutela
in modo particolare il principio di economicità.
Il nostro ordinamento ha da sempre previsto condizioni
generali informate all'economicità ed all'efficacia
dell'agire amministrativo, e pure il carattere del
sindacato di legittimità come giudizio di corrispondenza
tra norma ed atto non ha consentito che esse potessero
funzionare sempre da canoni di integrazione del
parametro di legittimità dell'azione della pubblica
amministrazione. Sembra verosimile che la legge
sul procedimento amministrativo ed il diritto comunitario
abbiano contribuito intanto a rimuovere tale concezione;
in secondo luogo ad inserire nel sindacato del giudice
amministrativo un elastico giudizio di corrispondenza
tra giudizio e risultati che tenga in considerazione
anche i principi di efficienza, efficacia ed economicità
(32). La natura di tali principi non è assoluta:
laddove la necessità di conseguire superiori interessi
pubblici venga in contrasto con le esigenze di efficienza,
efficacia ed economicità, esse vengono sovente sacrificate.
Accanto alla necessità di economicità dell'azione
amministrativa si allinea l'esigenza di non aggravamento
del procedimento amministrativo che, in via generale,
tende ad impedire infruttuosi carichi dell'azione
amministrativa e gli effetti che ne potrebbero conseguire.
Nel caso preso in esame dalla decisione della Sezione
V del Consiglio di Stato, par condicio, efficienza
ed efficacia sono principi che devono essere salvaguardati.
Questa regola - è auspicabile - venga rispettata
sempre, incondizionatamente, dalla pubblica amministrazione,
soprattutto nelle procedure concorsuali (ma anche
negli appalti pubblici e così via). Questa importante
affermazione finale espressa dal giudice amministrativo
è in perfetta sintonia, dunque, con i principi di
buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.); essa
valorizza pure l'art. 1 della legge sul procedimento
amministrativo.
Ciò si esprime dicendo che il buon andamento si
risolve nella efficienza e nella efficacia della
azione amministrativa, intendendo per efficienza
il minimo costo a parità di prestazioni e per efficacia
la miglior prestazione a parità di costo.
Il caso ideale implicherebbe la realizzazione e
la coesistenza di tali condizioni; con riferimento
al risultato, sembra fondamentale la determinazione
degli obiettivi da perseguire, delle finalità da
concretizzare ed in special modo delle motivazioni;
da esse si possono evincere la necessità e l'utilità
del risultato. |
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| [1]
Sebbene il lavoro sia frutto di un progetto unitario,
il paragrafo n. 1 è da attribuire a U. Comite; il
paragrafo n. 2 a Renato Rolli.
[2] Anselmi L., Percorsi aziendali per le pubbliche
amministrazioni, Torino, 2003
[3] Dell'Aringa C., Della Rocca G., (a cura di),
Razionalizzazione e relazioni industriali nella
pubblica amministrazione, F. Angeli, Milano, 2001.
[4] Adinolfi P., (2005), L'aziendalizzazione delle
pubbliche amministrazioni. Teoria e pratica a confronto,
Azienda Pubblica, Maggioli, Rimini
[5] Barile S., Golinelli C.M., (2003) Modalità e
limiti dell'azione di governo del territorio in
ottica sistemica, Competizione globale e sviluppo
locale tra Etica e Innovazione, Atti del XXV Convegno
AIDEA (4-5 novembre 2002), Giuffrè, Milano
[6] Borgonovi E., (1994), Soggetti pubblici e soggetti
privati nel governo delle attività economiche, Azienda
Pubblica, Giuffrè Milano. Atti del Secondo Convegno
Nazionale di Azienda Pubblica, Privatizzazione e
ristrutturazione dell'intervento pubblico in Italia,
Università di TorVergata, Roma 5-6 maggio
[7] Bianchi M., (2003), Riforma/controriforma. Il
sistema di rinnovamento quale strumento di verifica
delle tendenze evolutive del cambiamento della P.A.,
Azienda Pubblica, Maggioli, Rimini
[8] Borgonovi E., (2005), Principi e sistemi aziendali
per le amministrazioni pubbliche, Egea, Milano
[9] Farneti G., Pozzoli S., (a cura di ) (2006),
I principi di reporting per le pubbliche amministrazioni,
F. Angeli, Milano
[10] Si vedano ex aliis, Gasparre A., Giorgetti
G., (2005), La riconfigurazione dei processi organizzativi
e strategici nel sistema integrato di interventi
e servizi sociali: pubblico e non profit nella riforma
del welfare, La riconfigurazione dei processi decisionali
nel quadro evolutivo della competizione, Atti del
XXVII Convegno AIDEA (7-8- ottobre 2004), Giappichelli,
Torino; Gentile L., Coros C., (2006), Altri rendiconti.
Percorsi di elaborazione e di comunicazione del
bilancio sociale nella Pubblica Amministrazione
Locale, Quaderni Monografici della Rivista Italiana
di Ragioneria e di Economia Aziendale, Roma
[11] Barzelay M. (2001), The new public management,
University of California Press, Berkeley
[12] Mussari R., (1997), Il controllo esterno nel
nuovo modello di ente locale, in Farneti G., Vagnoni
E., (a cura di), I controlli nelle pubbliche amministrazioni,
Maggioli, Rimini
[13] Adinolfi P. (2005), Il mito dell'azienda. L'innovazione
gestionale e organizzativa nelle amministrazioni
pubbliche, McGraw-Hill, Milano
[14] Database e sistemi di controllo distribuiti,
standard dinamici, groupware, sistemi esperti basati
sulla conoscenza, supportati da software di simulazione,
modellizzazione e prototipazione, interfaccia utente-amministrazione,
sistemi di controllo intelligenti.
[15] Amendola O., Esposito A., Nota G., (2000),
Un caso di applicazione della simulazione a supporto
di un intervento di reingegnerizzazione di processo
nei servizi pubblici,Azienda Pubblica, Maggioli,
Rimini
[16] Mele R. (1994), La gestione delle aziende pubbliche.
Principi e tecniche innovative, Maggioli, Rimini
[17] Sulle semplificazioni cfr.V. CERULLI IRELLI,
F. LUCIANI, La semplificazione dell'azione amministrativa,
in Dir. amm. 2000, p. 617 e segg; sull'amministrazione
di risultato, nella letteratura giuridica, si veda
A. ROMANO TASSONE, Sulla formula "amministrazione
per risultati", in Scritti in onore di E. Casetta,
II, Napoli, 2001, p. 813, ss.; L. IANNOTTA, Merito,
discrezionalità e risultato nelle decisioni amministrative
(l'arte di amministrare), in Dir. proc. amm. n.
1/2005, p. 3 e segg.; L. IANNOTTA, Previsione e
realizzazione del risultato nella pubblica amministrazione:
dagli interessi ai beni, in Diritto amm, n. 1/1999,
p.57; Id, Principio di legalità e amministrazione
di risultato, in PINELLI C. (a cura di), Amministrazione
e legalità, atti del Convegno di Macerata, 21-22
maggio 1999, Milano,2000; Id. (a cura di), Economia,
diritto e politica nell'amministrazione di risultato,
Torino, 2003; M. CAMMELLI, Amministrazione di risultato,
in Innovazione del diritto amministrativo e riforma
dell'amministrazione, in Annuario 2002 dell'AIPDA,
Milano, 2003, p. 107, ss., ivi anche G. CORSO, Amministrazione
di risultati, p. 127,ss.; M.R. SPASIANO, Funzione
amministrativa e legalità di risultato, Torino,
2003; AA.VV., Principio di legalità e amministrazione
di risultati (a cura di M. IMMORDINO e A. POLICE)
Torino, 2004.
[18] M. CAMMELLI, Amministrazione di risultato,
cit, p. 109.
[19] La dottrina ricorda come "benché infatti non
siano mancate in vario tempo iniziative per la realizzazione
sia di traguardi di imparzialità e giustizia nell'amministrazione
che di efficienza, solo con il "Rapporto Giannini"
-che è del 1979- si è avuta una proposta di riordino
a tutto tondo, rivolta a porre rimedio alla "situazione
di grave disfunzionamento delle amministrazioni
pubbliche" e ispirata dunque in prevalenza ad obiettivi
"aziendalistici" adatti ad uno "stato industriale
avanzato". Ma anche a seguito di questo poderoso
sforzo, la situazione di ristagno è continuata,
di modo che è giustificato dire, seppure con tutta
la sommarietà (ma non per questo l'infondatezza)
di un giudizio d'insieme che il quarantennio ha
visto una marcata insensibilità del legislatore
per un a riforma dell'amministrazione in direzione
dei due valori costituzionali dell'imparzialità
e del buon andamento". Così U. ALLEGRETTI, Imparzialità
e buon andamento della pubblica amministrazione,
in Dig. dis. pubbl.. p. 137.
[20] Cfr. G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo,
Torino, 2003, p. 35.
[21] Sul punto, L. MERCATI, Responsabilità amministrativa
e principio di efficienza, Torino, 2002; la relazione
con il ruolo dirigenziale è messa in luce da L.
TORCHIA, La responsabilità dirigenziale, Milano,
2000.
[22] Cfr. A. CERRI, Istituzioni di diritto pubblico,
II ed. 2002, p. 226, ss. ed ivi la bibliografia
richiamata.
[23] G. CORSO, Ult. op. cit, p. 180. Anche la giurisprudenza
talvolta ha inteso far emergere l'imparzialità ed
il buon andamento intesi nel senso della funzionalità,
affinché essi diventino guida "per intere interpretazioni
o applicazioni più avanzate del sistema". Cfr. U.
ALLEGRETTI, Amministrazione pubblica e Costituzione,
cit. p. 93.
[24] La Costituzione rappresenta una "guida preziosa"
in quanto stante la compresenza di una diversità
di valori "impone alla nostra amministrazione al
tempo stesso la democraticità e l'imparzialità come
l'efficienza - sembra che la sua ispirazione sia
molto precisa: il valore supremo è la democrazia
e con essa l'imparzialità. L'efficacia e l'efficienza
- in conformità d'altronde con la loro natura strumentale
(efficacia per quali fini ?) - sono subordinate
a quel valore primario". Così U. ALLEGRETTI, Amministrazione
pubblica e costituzione, p. 194.
[25] Sul punto, ampiamente le relazioni al Convegno
di Macerata (introdotto da C. Pinelli e concluso
da A. Romano), pubblicate nel Volume Amministrazione
e legalità, a cura di C. Pinelli, Milano, 2000.
[26] La crisi del principio di legalità riveste
un duplice profilo; sia del primato della legge
in generale, sia dal punto di vista dell'ambito
di applicazione del principio. Sul punto, F. G.
SCOCA, Attività amministrativa, in Enc. dir., Agg.,
VI, Milano, 2002, p. 87. Per una visione del principio
di legalità che "costituisce l'unico e vero principio
generale dell'azione amministrativa che in sé racchiude
ed è felice sintesi di tutti gli altri", A. POLICE,
Principi generali dell'attività amministrativa,
in AA.VV., La pubblica amministrazione e la sua
azione. Saggi critici sulla legge n. 241/1990 riformata
dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005, (a cura di
N. PAOLANTONIO, A. POLICE, A. ZITO), Torino, 2005,
p. 50.
[27] In questi termini, C. AMIRANTE, Lo Stato e
il costituzionalismo, in AA.VV., Diritto pubblico
(a cura dello stesso A.), Torino, 2008, p. 72.
[28] .che si può rinvenire in rapporto ai fini "che
il processo democratico e l'esigenza di giustizia
e imparzialità postulano. E' vero anche che la democrazia
dell'amministrazione non può essere disgiunta dall'utilità
sociale dei servizi che essa dovrebbe apprestare:
cioè a dire dall'efficienza; in effetti la vera
concezione dell'amministrazione, secondo la Costituzione,
si impernia sui suoi compiti , le funzioni che questa
reclama dallo Stato, perché sono essi, in definitiva,
la traduzione normativa dei bisogni popolari". U.
ALLEGRETTI, Amministrazione pubblica e costituzione,
cit., p. 194.
[29] Si veda Corte cost., sent., n. 40 del 1998
sulla connessione del principio del buon andamento,
struttura degli apparati, articolazione degli uffici
e esercizio dei poteri amministrativi.
[30] Segnatamente il principio di economicità prevede
per la pubblica amministrazione l'obbligo di utilizzare
in maniera congrua le risorse di cui essa può disporre
(rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti).
Inoltre il principio di efficacia comporta che l'amministrazione
agisca in modo idoneo rispetto al risultato da conseguire
(rapporto tra risultati ottenuti ed obiettivi prestabiliti).
Infine, il principio di efficienza esige che, riguardo
all'azione della pubblica amministrazione i vantaggi
da essa conseguiti siano superiori ai costi (bilancio
costi-benefici). Se è vero che l'efficienza consiste
nell'ottenere il risultato impiegando il minimo
dei mezzi possibili, l'efficacia è espressa dal
concreto del risultato prefissato, mentre l'economicità
si realizza riducendo al minimo i costi sostenuti,
al fine di produrre i risultati prestabiliti.
[31] Così E. BONELLI, La pubblica amministrazione
e la tutela delle posizioni soggettive, in AA.VV.,
Diritto pubblico, (a cura di C. AMIRANTE), Torino,
2008, p. 367.
[32] Diffusamente si veda anche per i richiami di
giurisprudenza, A. SANDULLI, Il procedimento, in
Trattato di diritto amministrativo,(a cura di S.
CASSESE), Tomo II, Parte generale, Milano, 2003,
p. 1086-1087. |
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(pubblicato
il 28.3.2008) |
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