sul ricorso N. 5012 del 2006, proposto da ANSALONI Gianna rappresentata e difesa dall’ avv. Maria Caterina Cabiddu, elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Della Rocca n.57, presso l’avv. Adriana Contini Sperti;
contro
Comune di Bosa, n.c.;
per l’annullamento
della sentenza n. 136 del 2006 del TAR della Sardegna, Sezione II;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla Camera di consiglio dell’11 dicembre 2007 il cons. Anna Leoni;
Udito, altresì, l’avv. Cabiddu M. Caterina;
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato l’esponente chiedeva al TAR Sardegna l’annullamento dell’atto in data 28/12/93, notificato nel gennaio dell’anno successivo, con cui il Comune di Bosa aveva rideterminato l’ammontare dell’oblazione dovuta a seguito della domanda di condono edilizio presentata nel marzo 1986, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.
Chiedeva, inoltre, l’accertamento che nulla era più dovuto a titolo di oblazione e, in via subordinata, la determinazione giudiziale della misura di detta oblazione.
L’amministrazione intimata si costituiva per resistere al ricorso; a seguito di disposta istruttoria veniva depositata dall’Amministrazione documentazione, cui seguivano motivi aggiunti afferenti l’erroneità dei calcoli eseguiti dal Comune per la rideterminazione dell’oblazione.
Il TAR della Sardegna, Sez. II, rigettava il ricorso.
2. Appella il ricorrente, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
2.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 18, L. n. 47/85, come modificato dall’art.4 L.n. 68/88- Contraddittorietà e difetto di motivazione.
Il TAR avrebbe errato nel ritenere che il termine di 36 mesi per l’esercizio del diritto di conguaglio delle somme versate in autoliquidazione non potrebbe decorrere prima che l’obbligazione possa dirsi accertata in tutti i suoi elementi, ivi compreso il nulla osta, sicchè esso decorrerebbe dall’emissione di detto parere.
Secondo l’istante il termine prescrizionale decorrerebbe dalla data di presentazione della domanda di sanatoria.
2.2. Violazione di legge (art. 35 L.n. 47/85 in relazione all’art. 16 della L. n. 10/77-Omessa, incongrua motivazione.
Il Tar avrebbe omesso l’esame dei motivi aggiunti, ove erano dettagliati gli errori in cui era incorsa l’Amministrazione, mentre avrebbe dovuto disporre i mezzi di prova di cui all’art. 16 della l. n. 10/77.
2.3. Difetto d’istruttoria- Violazione di legge.
Il TAR avrebbe erroneamente dichiarato che non erano stati prodotti in giudizio conteggi analitici circa la maggiorazione per gli interessi legali sul pagamento rateale ed il cumulo di essi con gli interessi per ritardato pagamento. La richiesta di detti accessori nella misura del 10% era invero contenuta nel provvedimento impugnato, sicchè non vi sarebbe stato alcun conteggio da produrre.
3. L’appellante ha depositato memoria difensiva.
4. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
5. Il ricorso è stato inserito nei ruoli di udienza dell’11 dicembre 2007 e trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è rivolto avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna n. 136/2006 che ha respinto il ricorso proposto dall’esponente avverso l’atto del 28/12/93 con cui il Comune di Bosa ha determinato in via definitiva l’ammontare dell’oblazione dovuta a seguito della domanda di condono edilizio presentata ai sensi della L. n. 47 del 1985, come successivamente modificata.
2. La questione di diritto sottesa al ricorso proposto riguarda la decorrenza dei termini per la prescrizione del diritto al conguaglio o al rimborso spettanti, quali indicati nell’art. 35 della L. n. 47 del 1985. Secondo la sentenza impugnata il termine di 36 mesi per l’esercizio del diritto al conguaglio delle somme versate in autoliquidazione non potrebbe decorrere prima che l’obbligazione possa dirsi definitivamente accertata in tutti i suoi elementi, ivi compreso il nulla osta, sicchè esso decorrerebbe dalla emissione di detto parere. Sostiene, di contro, l’appellante che il termine di prescrizione decorrerebbe dalla data di presentazione della domanda di sanatoria, non ostando a ciò l’eventuale formazione del silenzio- assenso in seguito al decorso di 24 mesi dalla domanda di condono senza che l’Amministrazione abbia provveduto, che ha effetti limitati alla costituzione del tacito provvedimento, con la conseguenza che l’autorità comunale conserva integro il potere, da esercitare nel termine di 36 mesi previsto dall’art. 4 della L. n. 68 del 1988, di rettificare l’importo dell’oblazione autodeterminato dal ricorrente e di pretendere il pagamento del relativo conguaglio, termine non già decorrente dalla formazione del silenzio assenso, bensì dalla presentazione della domanda di sanatoria.
L’appello è fondato.
Costituisce, invero, principio acquisito in giurisprudenza quello secondo cui, eccezion fatta per le impugnative degli atti regolamentari con i quali le Regioni ed i Comuni stabiliscono i criteri generali per la determinazione del contributo di urbanizzazione e di costruzione delle opere formanti oggetto di concessione edilizia in sanatoria ex art. 35 L.n. 47 del 1985, tutte le altre controversie relative all’an e al quantum delle somme dovute a tali titoli, riservate dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, riguardano diritti soggettivi delle parti, in relazione ai quali l’Amministrazione è sfornita di potestà autoritativa, dovendo compiere un’attività di mero accertamento in base ai parametri normativi prefissati (Cons. Stato, V Sez., n. 1388/96).
Ne deriva che l’Amministrazione può accertare e richiedere il pagamento di quanto dovuto non solo successivamente al rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 35 L.n. 47/85, ma anche, se del caso, rettificando l’importo erroneamente determinato in tale sede, purchè nei termini di prescrizione previsti, riferendosi il termine di 24 mesi previsto dal cit. art. 35, comma 18, unicamente all’obbligo di pronunciarsi sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria e non anche all’obbligo di accertare l’entità dell’oblazione.
Il termine prescrizionale decennale originariamente previsto è stato ridotto a 36 mesi dall’art. 4, sesto comma del D.L. 12 gennaio 1988 n. 2 (come modificato dalla legge di conversione n. 68 del 1988) e a tale riduzione è stato ritenuto applicabile il principio enunciato dall’art. 252 disp.att. Cod. civ., per cui il nuovo termine triennale si applica alla prescrizione in corso (come nella fattispecie) alla data di entrata in vigore della legge abbreviatrice (14 marzo 1988) purchè, a norma della legge precedente, non rimanga da decorrere un termine minore (cfr. Cons. Stato, V Sez., n. 1117/2003; n.495/99).
E’ stato, altresì, affermato che il decorso di 36 mesi dalla domanda è circostanza sufficiente per consentire all’interessato di eccepire la prescrizione a tardive richieste di conguaglio, purchè si tratti di somma mancante (o eccedente, vigendo la stessa regola per i rimborsi) rispetto al dovuto, nei termini autoliquidati al momento della domanda e successivamente ritenuti erronei (cfr. Cons. Stato, V Sez., n. 1809 del 19/4/07).
Dalle considerazioni che precedono deriva che al 28/12/93, data del provvedimento di determinazione in via definitiva dell’ammontare dell’oblazione dovuta a seguito della domanda di condono edilizio, presentata dalla parte ricorrente in data 18/3/1986, il diritto del Comune ad ottenere il pagamento dell’oblazione dovuta a titolo di conguaglio doveva considerarsi prescritto.
3. Per le suesposte considerazioni il ricorso in appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio possono trovare equa compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV- definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in appello indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di I grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’11 dicembre 2007, con l'intervento dei Signori:
Giovanni Vacirca Presidente
Costantino Salvatore Consigliere
Anna Leoni Consigliere
Carlo Saltelli Consigliere
Sandro Aureli Consigliere
Depositata in Segreteria
Il 19/02/2008