CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 20 febbraio 2008 n. 575
Pres. Ruoppolo, Est. Caringella
A. Di Bella (Avv. G. Abbamonte) c/ Ministero dell’Industria,Commercio e
Artigianato, Istituto di Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse
Collettivo- I.S.V.A.P. (Avv. dello Stato), Sanremo Assicurazioni s.p.a.
(Avv. G. Iannotta) |
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Settore assicurativo – Impresa in amministrazione controllata – Revoca dell’autorizzazione e liquidazione coatta amministrativa – Ammissibilità – Sussiste – Ragione.
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La sottoposizione di un’impresa di assicurazioni ad una procedura di amministrazione controllata, non sottrae la stessa ai poteri di vigilanza delle autorità competenti, previsti, nell’interesse pubblico, dalla legislazione speciale in materia, con salvezza, pertanto, del consequenziale potere di revocare le autorizzazioni e di decretare la liquidazione coatta amministrativa. In tale senso giova richiamare le diverse finalità perseguite dai due istituti: la tutela dei creditori, di stampo privatistico, quanto all’amministrazione controllata, e quella pubblicistica, della generalità degli utenti, quanto alla vigilanza assicurativa.
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N.575/2008
Reg.Dec.
N. 6183 Reg.Ric.
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6183/2002, proposto da
Di Bella Angelino in proprio e quale legale rappresentante della società Sanremo s.p.a., rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Abbamonte ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Terenzio, n. 7, presso l’avv. Raffaele Titomanlio;
contro
- il Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato e l’Istituto di Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (I.S.V.A.P.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma;
e nei confronti
della Sanremo Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gregorio Iannotta con domicilio eletto in Roma viale Bruno Buozzi n. 82;
della Società Sanremo s.p.a. in amministrazione controllata, non costituita;
per annullamento e/o riforma,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III, n. 237/2002;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati e la memoria illustrativa.
Visti gli atti di costituzione del Ministero intimato e della Sanremo Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni;
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2007, il Consigliere Francesco Caringella;
Uditi, per le parti, l’avv. dello Stato Russo e l’avv. Iannotta;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. L’attuale appellante impugna la sentenza con la quale i Primi Giudici hanno respinto i ricorsi proposti in primo grado avverso gli atti relativi alla procedura instaurata nei confronti della Sanremo s.p.a. culminata nel decreto ministeriale 19 luglio 1989, avente per oggetto la revoca delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività assicurativa e la sottoposizione della compagnia a liquidazione coatta amministrativa.
Le parti appellanti contestano gli argomenti posti a sostegno del decisum di prime cure.
Si sono costituite le parti in epigrafe specificate che, al pari dell’appellante, hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Giova prendere le mosse dall’esame delle censure relative all’atto di contestazione degli addebiti.
2.1. Con un primo motivo di appello si ripropone la tesi secondo cui, in sede di contestazione degli addebiti, il Presidente dell’ISVAP si sarebbe illegittimamente sostituito al Ministro dell’Industria nell’esercizio di un potere di esclusiva pertinenza di quest’ultimo.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera c) della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall’art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, l’ISVAP assolve alla funzione di espletare integralmente la fase istruttoria, ivi compresa la contestazione degli addebiti che di questa rappresenta uno snodo saliente(cfr. sez. VI, 9 novembre 1994, n. 1599). Detta disposizione prescrive infatti che la contestazione degli addebiti avvenga da parte del Ministro solo “ove non vi abbia già provveduto l’ISVAP”. Va soggiunto che rientra poi nella facoltà discrezionale del Ministro condividere senz’altro la relazione dell’ISVAP ove non si ravvisi la necessità di ulteriori approfondimenti di natura istruttoria.
2.2. E’ infondato anche il successivo motivo di gravame con cui si deduce che la contestazione degli addebiti avrebbe avuto come presupposto le due precedenti note di contestazione, sfociate poi nel commissariamento disposto con DM 10 luglio 1988, annullate dal Tribunale di primo grado con sentenza n. 233/1989, senza neanche porsi il problema se la situazione aziendale maturata medio tempore non fosse imputabile ai risultati negativi della gestione commissariale.
Si deve infatti osservare, per un verso, che la suddetta sentenza di primo grado è stata annullata dalla successiva decisione di questa Sezione del Consiglio di Stato 9 novembre 1994, n. 1599; sotto altro profilo che il predetto annullamento disposto con la citata sentenza del TAR Lazio era stato motivato da valutazioni in ordine a vizi meramente formali e procedurali senza alcuna confutazione del merito delle contestazioni.
E’ infine destituito di fondamento l’assunto secondo cui la cattiva situazione aziendale sarebbe imputabile solo ai pessimi esiti della gestione commissariale, ricavandosi al contrario dagli accertamenti istruttori in atti, versati nelle due analitiche relazioni dell’ISVAP di cui si dirà più dettagliatamente in seguito, che essa ha radici ben più remote e profonde.
2.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto non supportato da alcuna censura all’indirizzo delle argomentazioni sviluppate dal Tribunale al fine di respingere la corrispondente censura svolta in primo grado.
2.4. E’ invece infondato l’ulteriore motivo di gravame con cui si torna a ribadire l’esiguità del termine di trenta giorni accordato alla società per eliminare l’esposizione debitoria e l’imputabilità della lievitazione di quest’ultima alla gestione commissariale.
In ordine al primo aspetto si deve rimarcare, che la società aveva già fornito le sue deduzioni in data 5 giugno 1989, ossia ben prima della delibera del 22 giugno di messa in liquidazione, e che, soprattutto, la lettera della società confermava la volontà sostanziale di non presentare alcun piano di risanamento e di non fornire ulteriori delucidazioni sugli elementi in contestazione.
In ordine al secondo aspetto si è già rammentato prima che i risultati ispettivi in atti attestano in modo univoco la risalenza delle cause della decozione ad un torno di tempo anteriore all’avvento della gestione commissariale.
3. Si può ora passare allo scrutinio delle censure rivolte all’indirizzo del conclusivo provvedimento ministeriale di revoca delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività assicurativa e di sottoposizione della compagnia a liquidazione coatta amministrativa.
3.1. E’ infondato anzitutto il mezzo con cui si sviluppa anche in appello l’assunto secondo cui la sottoposizione della compagnia ad amministrazione controllata avrebbe precluso la successiva decretazione della liquidazione coatta amministrativa.
La Sezione ritiene di escludere, sul piano logico e sistematico, che l’apertura di una procedura di amministrazione controllata possa sortire l’effetto di sottrarre un’impresa di assicurazioni ai poteri di vigilanza prevista, nell’interesse pubblico, dalla legge in subiecta materia. Posto infatti che l’impresa sottoposta ad amministrazione controllata continua ad operare sul mercato, non può dubitarsi della permanenza della legislazione speciale, di stampo pubblicistico, che regolamenta l’esercizio dell’attività assicurativa, segnatamente con riguardo ai poteri di vigilanza delle autorità competenti. Resta per l’effetto salvo ogni potere conseguenziale a questa permanente esplicazione dell’attività di vigilanza, ivi comprese la revoca delle autorizzazioni e la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa. E tanto anche alla luce delle diverse finalità perseguite dai due istituti: la tutela, in un’orbita schiettamente privatistica, dei creditori, per quel che riguarda l’amministrazione controllata; la tutela pubblicistica delle generalità degli utenti, con riguardo ad un settore socialmente sensibile, per quel che afferisce alla vigilanza assicurativa suscettibile di condurre alla revoca delle autorizzazioni ed al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Giova osservare, in questa prospettiva, che, nella specie, le determinazioni gravate in prime cure non sono motivate sulla base di una mera verifica dell’insolvenza bensì sulla scorta della valutazione, estranea all’area di pertinenza dell’autorità giudiziaria in materia di amministrazione controllata, di una pluralità di gravi irregolarità amministrative che hanno messo in luce un insieme di specifiche violazioni delle normative di settore. Di qui la ravvisata integrazione dei presupposti cristallizzati dall’art. 57 della legge 10 giugno 1978, n. 295.
3.2. Ugualmente infondato è il successivo motivo di appello teso a stigmatizzare la deficienza motivazionale che affliggerebbe il decreto ministeriale gravato. Ed invero la revoca di tutte le autorizzazioni ed il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa sono stati adottati in considerazione dello stato di irregolare funzionamento evidenziato nelle relazioni dell’ISVAP richiamate nella premessa del decreto impugnato, e in particolare nella relazione per la Commissione Consultiva per le Assicurazioni Private dell’ISVAP in data 26 giugno-5 luglio 1989, da considerare alla stregua di parte integrante del provvedimento impugnato.
A riprova di detto irregolare funzionamento sono stati, tra l’altro, messi in rilevo, sulla base di valutazioni tecniche discrezionali non inficiate da profili di travisamento o illogicità, i seguenti dati:
a) la mancata presentazione dei piani di finanziamento e risanamento richiesti;
b) le gravi deficienze di quota di garanzia e margine di solvibilità nonché di attività a copertura delle riserve tecniche;
c) i gravi squilibri tecnico-gestionali d economico-finanziari;
d) l’elevata esposizione debitoria verso enti vari, ivi compreso il pubblico erario;
e) l’elevatissimo numero di reclami pervenuti all’Istituto a causa del mancato risarcimento di sinistri r.c. auto;
f) l’assenza di prospettive concrete di risanamento per effetto dell’apporto di eventuali acquirenti.
3.3. La predetta autonomia, strutturale e teleologica, della procedura di amministrazione controllata rispetto alla procedura amministrativa culminata nella liquidazione rende poi ragione dell’infondatezza delle ulteriori censure con cui si lamenta l’omesso esame, nell’ambito di quest’ultima, del piano di risanamento presentato nel corso della procedura di amministrazione controllata e la mancata valorizzazione degli elementi in quella sede acquisiti al fine di rivedere la nota di contestazione degli addebiti.
3.4. Non coglie nel segno neanche l’ulteriore motivo di appello con cui si contesta che la relazione predisposta dall’ISVAP per la Commissione consultiva avrebbe fatto riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 1987 e non al bilancio approvato al 30 giugno 1989. Infatti, dalla documentazione in atti si ricava che l’ISVAP ha preso in considerazione l’evoluzione della situazione come rappresentata dall’impresa in alcuni modelli di bilancio 5 e 6 e dal prospetto del margine di solvibilità 1988, idonei a configurare il mancato possesso del margine di solvibilità e di attività patrimoniali a copertura delle riserve tecniche. La contestazione delle irregolarità ha logicamente preceduto la stesura delle due relazioni ISVAP di talché non si comprende la dedotta esigenza di rinnovo della contestazione all’esito delle medesime relazioni. Segnatamente, la seconda relazione si è limitata ad aggiornare la situazione all’immediata attualità, mettendo in risalto, la permanenza e l’accettazione dello stato di irregolarità verificato con la prima relazione.
3.5. A confutazione del successivo motivo di gravame volto a censurare l’adozione dei provvedimenti impugnati prima della scadenza a del termine assegnato alla società per eliminare l’esposizione debitoria, si devono richiamare le considerazioni prima svolte in merito all’esplicita manifestazione, da parte della società medesima, della volontà di non ottemperare alla richiesta di adottare misure di risanamento.
3.6. Con il successivo motivo di appello si ripropongono, sottolineandone l’effetto invalidante rispetto agli atti terminali della procedura, le censure mosse avverso l’atto di contestazione degli addebiti. Si deve pertanto rinviare, ai fini della relativa confutazione, alle considerazioni svolte nei paragrafi 2 e seguenti. La documentazione in atti smentisce, poi, l’assunto attoreo secondo cui la decozione dell’azienda sarebbe imputabile essenzialmente alla cattiva gestione commissariale, ricavandosi al contrario che il commissario, trovatosi di fronte ad una situazione finanziaria assolutamente deficitaria e riscontrata la sussistenza di ulteriori debiti derivanti da sinistri non pagati, ha indirizzato le pur ridotte risorse finanziarie prevalentemente al fine di liquidare i sinistri onde arginare una situazione di gravità tale da generare uno stato di insolvenza ai sensi dell’art. 5 della legge fallimentare.
In ordine ai dati di bilancio oggetto di verifica, il Collegio, premessa la limitata sindacabilità di valutazioni di carattere schiettamente tecnico-discrezionale quali quelle nella specie in rilievo, deve osservare che l’ISVAP ha correttamente effettuato ogni valutazione sulla base dei dati disponibili, tenuto conto che il bilancio dell’esercizio 1998 non era ancora stato approvato e che, in ogni caso, la relativa documentazione non è stata ritualmente e tempestivamente trasmessa dalla società alle competenti autorità amministrative. Quanto alle prospettatazioni del ricorrente relative all’effettiva consistenza dei compendi immobiliari, si deve inoltre rimarcare che le valutazioni dei competenti UU.TT.EE sul patrimonio immobiliare della società, espressioni anch’esse di discrezionalità tecnica non inficiata da profili di sviamento, hanno congruamente attribuito ai cespiti, oggetto di valutazione al 31 dicembre 1988, un incremento medio del 12,45%, ben lontano dal 40% cui fa riferimento parte ricorrente.
Dal prospetto dimostrativo del margine di solvibilità aggiornato al 31 dicembre 1988, trasmesso in data 16 giungo, si ricava poi un aggravamento della situazione in virtù delle minusvalenze UTE e del minore valore attribuito ad una partecipata.
Quanto, infine all’irrisorietà del termine concesso assume rilievo assorbente la circostanza che la società non ha mai manifestato la volontà di presentare ed attuare un serio piano di finanziamento e risanamento, contestando piuttosto, in radice, la fondatezza dei presupposti posti a fondamento delle misure sollecitatorie adottate dall’ISVAP.
3.7. A confutazione dei vizi dedotti, con il settimo di questo gruppo di motivi e le censure che reiterano i primi, secondi e terzi motivi aggiunti di primo grado, che riguardano specificamente il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, si deve osservare che:
a) la disciplina di cui all’art. 57 della legge 19 giugno 1978, n. 295 non prevede un procedimento tipizzato per la revoca dell’autorizzazione:
b) in assenza di specifica prescrizione normativa e considerato che la Commissione esplica funzioni meramente consultive, non è fondato l’assunto secondo cui essa sarebbe un collegio perfetto;
c) spetta ai soli componenti dell’organo collegiale la legittimazione a fare valere l’irritualità della convocazione del collegio previa diramazione di apposito ordine del giorno;
d) in ogni caso non sono comprovati vizi della compilazione e diramazione dell’ordine del giorno tali da incidere sull’effettiva conoscenza del relativo contenuto da parte dei componenti ai fini dell’assunzione di una piena e consapevole determinazione sul punto;
e) in prossimità della seduta si procedette in ogni caso alla distribuzione della seconda relazione ISVAP, integrativa di quella originaria, a dimostrazione dell’avvertita preoccupazione di dotare i componenti dell’organismo degli elementi di novità essenziali alla corretta valutazione dell’attualità della situazione della Sanremo;
f) in ogni caso la delibera finale è stata adottata all’unanimità dai 26 membri presenti (19 effettivi e 7 supplenti), su 36 complessivi, senza che nessuno dei partecipanti abbia avvertito la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, e ciò anche alla luce della conoscenza pregressa di una vicenda oggetto di attenzione da parte dell’istituto da un lungo lasso di tempo (a partire dalla riunione del Consiglio di amministrazione del 28 febbraio 1989);
g) l’omissione della sottoscrizione delle due relazioni non ne inficia la pacifica riconducibilità ai competenti uffici amministrativi, acclarata dalla sottoscrizione da parte del Presidente dell’Istituto delle lettere con cui dette relazioni sono state trasmesse per le valutazioni di competenza agli organi chiamati a pronunciarsi.
3.8 L’infondatezza degli ulteriori motivi di appello ripropositivi degli altri motivi aggiunti di primo grado è apprezzabile alla stregua dei rilievi che seguono:
a) il provvedimento finale è stato adottato dal Ministro previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ISVAP (sottoscritta dal Presidente il 26 giugno 1989), nel rispetto dello schema procedurale scolpito dall’art. 14, lett. l), della legge n. 576/1982, senza che abbia rilievo invalidante la successiva trasmissione alla Commissione consultiva di una relazione volta a confermare ed integrare i fatti già oggetto della prima relazione stante la assenza di sopravvenienze favorevoli idonee a giustificare la riconvocazione del consiglio di amministrazione;
b) il Ministro e la Commissione hanno avuto adeguata contezza delle valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla scorta della relazione all’uopo predisposta e in ogni caso in base a tutte le informazioni in possesso dell’Istituto, successivamente integrate dalla seconda relazione, che ha messo in evidenza l’aggravamento della situazione già apprezzata dal Consiglio di Amministrazione ai fini della formulazione della proposta di adozione dei provvedimenti ministeriali di revoca e disposizione della liquidazione;
c) la mancata verbalizzazione della proposta di messa in liquidazione ovvero delle singole posizioni espresse dai Consiglieri non mette in discussione il dato sostanziale dell’assunzione di detta determinazione in via unanime da parte dei componenti dell’organo sulla base di rilievi poi trasfusi nell’apposita relazione;
d) si rinvia alle considerazioni prima svolte in ordine alla destituzione da ogni fondamento delle prospettazioni volte a ricondurre alla responsabilità del Commissario il peggioramento della situazione aziendale;
e) l’avvenuta estromissione del Commissario dalla gestione della compagnia a seguito della rammentata sentenza del TAR Lazio n. 223/1989 mette in luce la fragilità della tesi secondo cui l’ISVAP avrebbe dovuto attendere la relazione commissariale e le risposte dello stesso a pregresse istanze istruttorie, e tanto senza considerare che le determinazioni finali sono state assunte sulla base di un quadro organico ed approfondito delle condizioni della società;
f) la dedotta omessa trasmissione, da parte del Commissario, di chiarimenti in ordine a taluni sinistri erroneamente liquidati due volte, concerne profili del tutto marginali nel quadro del ben più grave e complesso giudizio negativo sulla gestione della Sanremo;
g) si rinvia ancora ai rilievi prima svolti in ordine alla circostanza che l’annullamento per vizi formali della procedura di commissariamento non escludeva il potere dell’amministrazione, in seno alla diversa procedura di liquidazione e sulla scorta di un’autonoma valutazione, di valutare gli elementi acquisiti nel corso della procedura anteriore non oggetto di alcuna confutazione sostanziale in sede giurisdizionale;
h) non ricorre la lamentata violazione degli articoli 5 e 195 della legge fallimentare, non essendo contestabile, alla luce della documentazione in atti, che il provvedimento finale sia stato adottato in relazione al paradigma di cui al citato art. art. 57 della legge n. 295/1978 e che in questo contesto il riferimento allo stato di insolvenza non va inteso nel senso tecnico proprio della legge fallimentare ma alla stregua di segnalazione del dato sostanziale dell’impossibilità materiale per la società di fare fronte al pagamento dei debiti;
i) si rinvia ai rilievi anteriormente svolti a confutazione delle doglianze volte a stigmatizzare l’inattualità dei dati di bilancio apprezzati in sede di determinazione finale nonché l’esiguità del termine concesso per la presentazione e l’attuazione del piano di risanamento e la mancata valutazione degli elementi acquisiti nella parallela procedura di amministrazione controllata incardinata presso il Tribunale di Velletri;
l) le contestazioni mosse dal ricorrente in ordine all’effettivo dato numerico relativo ai reclami relativi alla Sanremo che hanno avuto seguito in relazione al disposto dell’art. 3 della legge n. 39/1977, da un lato non assume rilievo decisivo posto che la liquidazione coatta amministrativa non regge esclusivamente su detto presupposto; e dall’altro non sono persuasive non potendosi ignorare la pregnanza del rilevo che su 7.980 reclami presentati nel complesso all’I.S.V.A.P. nel 1988 ben 927 (vale a dire più di un decimo) erano rivolti contro la sola Sanremo e comunque le 72 sanzioni comminate a quest’ultima costituivano oltre il 23% delle pene irrogate allo stesso titolo alle imprese del settore;
m) la normativa di settore non prevede la comunicazione alla società della relazione predisposta dall’ISVAP, essendo bastevole la pregressa contestazione degli addebiti al fine di soddisfare l’integrità del contraddittorio ed il dispiegarsi delle guarentigie difensive.
3.9. Sono infine infondati, in forza dei rilievi che seguono, i motivi di appello che ripropongono i motivi aggiunti svolti in prime cure grado con atti notificati il 24.1.1994, il 3.5.1995 ed il 27.5.1997:
a) il comitato dei dirigenti è stato correttamente chiamato a pronunciarsi, con il proprio parere sulla proposta di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 4, comma 2, delle norme generali concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dell’ISVAP del 27 aprile 1983;
b) non constano precise disposizioni normative in ordine allo svolgimento del procedimento di cui al punto che precede ovvero in merito alla costituzione ed al funzionamento di detto organo, di talché detti profili devono essere ricondotti al potere di auto-organizzazione dell’ISVAP; potere che nella specie si è correttamente spiegato nel senso di ammettere la partecipazione del vice Direttore dell’Istituto (siccome dirigente deputato alle funzioni istituzionali) e di escludere la presenza, eccentrica all’oggetto della deliberazione, di figure di staff (come il capo dell’ufficio studi) ovvero di soggetti esterni alle attività istituzionali in quella sede pertinenti (ossia il capo dell’ufficio elaborazione dati);
c) risulta in atti poi che il comitato dei dirigenti ha preso in esame la bozza di relazione corredata dai relativi allegati predisposta dalla IV sezione ispettiva, in guisa da avere una cognizione compiuta dell’oggetto su cui deliberare;
d) si richiamano i rilievi prima svolti in merito alla determinazione propulsiva del parte del Consiglio di Amministrazione (vedi la proposta di cui alla lettera n. 1364 del 26 giugno 1989), con rinvio alla relazione approvata dallo stesso Consiglio;
e) le difformità tra la bozza di relazione sottoposta al consiglio di amministrazione il 22 giugno 1989 e quella portata al comitato dei dirigenti il 21 giugno 1989 non assumono rilievo sostanziale mentre il dato storico dell’orario di ricezione della lettera di risposta della Sanremo del 21 giugno 1989, non oggetto di specifica prova, non assume rilievo stante il carattere dilatorio ed ostruzionistico di detto atto;
f) i principi in materia di funzionamento degli organi collegiali non ostano in modo pregiudiziale all’inserimento nel giorno di un argomento sul quale è ancora in corso un’attività istruttoria, salva la successiva valutazione in sede deliberativa dell’avvenuto completamento delle indagini necessarie;
g) per le relazioni UU.TT.EE. ha rilievo il timbro di arrivo apposto il 20 giugno 1998, ossia in data anteriore alla predisposizione della relazione del successivo 21 giugno;
h) l’analisi della documentazione in atti evidenzia la correttezza dell’iter procedurale seguito dal consiglio di amministrazione, che si è pronunciato in sei riunioni dipanatesi dal 28 febbraio al 22 giugno 1989;
i) non assume alcun rilievo sostanziale il tenore del pro-memoria non sottoscritto, contenente un mero riepilogo delle contestazioni mosse alla società allegato al verbale del Consiglio di Amministrazione;
l) è sguarnita di qualsivoglia supporto probatorio di fatto e conforto in punto di diritto la deduzione tesa a contestare la partecipazione inquinante alla riunione del comitato dei dirigenti del 21 giugno 1989 del capo della sezione del servizio ispettivo così come non corrisponde alle evidenze documentali la tesi secondo cui la proposta di liquidazione sarebbe stata adottata senza una compiuta conoscenza delle risultanze delle ispezioni;
m) si rinvia infine ai rilievi prima svolti in merito alla congruità delle valutazioni espresse sui cespiti immobiliari dal competente ufficio UTE sulla base di valutazione discrezionali non inficiate da profili di illogicità o travisamento apprezzabili nella presente sede di legittimità:
n) non è sorretta da alcun sostegno probatorio l’assunto del ricorrente in merito all’esautoramento della sezione servizio ispettivo “Liquidazioni coatte amministrative” (rappresentato in persona del responsabile in seno al Comitato dei dirigenti), così come risulta una mera illazione l’accento messo su di un presunto interesse personale degli ispettori intervenuti nella procedura;
o) si rinvia infine ai rilievi più volte articolati in precedenza quanto all’esaustività e completezza dei dati di bilancio disponibili esaminati nel corso del procedimento.
4. L’appello deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura in dispositivo fissata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge l’appello nei sensi in motivazione specificati.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida nella misura complessiva di 16.000 euro, di cui 8.000 in favore della Sanremo Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, 4.000 in favore del Ministero delle Attività produttive e 4.000 in favore dell’ISVAP.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio dell’11 dicembre ottobre 2007, con l'intervento dei signori magistrati:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Francesco Caringella Consigliere Est.
Roberto Chieppa Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....20/02/2008
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