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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 14 febbraio 2008 n. 500
Pres. Cossu Es. Saltelli
Comune di Barletta (Avv.ti I. Palmiotti, V. Caputi Iambrenghi) c/
M. Nicoletta ed altri (Avv.ti G Corvasce, R. Corvasce e C. Rizzi)


Giustizia amministrativa – Appello al C.d.S. – Rinuncia al ricorso originario della parte appellata – Annullamento senza rinvio della pronucnia impugnata - Motivi

In presenza di un atto di rinuncia della parte appellata al ricorso originario ed agli effetti della sentenza di primo grado ad essa favorevole, il giudice d'appello, in omaggio al principio dispositivo che caratterizza anche il processo amministrativo, deve limitarsi a prenderne atto, con correlativa dichiarazione d'improcedibilità del ricorso di primo grado ed, ai sensi dell'art. 34, comma 1, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)




ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sui ricorsi in appello iscritti ai NRG 2941 e 2828 dell’anno 2007 proposti rispettivamente:
- quanto al primo (NRG. 2941/07), dal

COMUNE DI BARLETTA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Isabella Palmiotti e Vincenzo Caputi Iambrenghi ed elettivamente domiciliato in Roma, via Vincenzo Picardi n. 4/B presso il secondo;

contro



MESSINESE NICOLETTA E LATTANZIO ANNA, rappresentate e difese dagli avv. Gaetano e Ruggiero Corvasce e Carmine Rizzi, con i quali sono elettivamente domiciliate in Roma, via Beato Angelico, n. 99 (presso studio legale Leoni);

- quanto al secondo (NRG. 2828/07), dalle

Società Cooperative a r.l. MILLENIUM, ALICE, GREEN HOUSE, DUEMILA, NUOVA IMMAGINE, BORGONUOVO, LUNA ROSSA, LE PALME, LA DISFIDA, ETTORE FIERAMOSCA, NOSTROMO, MY HOUSE, CASA FELICE, SPAZIO CASA, IL QUADRIFOGLIO, NONSOLOCASA, LA PRIMAVERA E ALTA TENSIONE, ognuna in persona del proprio rispettivo legale rappresentante in carica, tutte e rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Lavitola e Irene Bellavia, con i quali sono elettivamente domiciliate in Roma, via Costabella, n. 23, presso lo studio del primo;

contro



COMUNE DI BARLETTA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Isabella Palmiotti, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana, n. 38 presso Benito Panariti;

e



MESSINESE NICOLETTA E LATTANZIO ANNA, rappresentate e difese dagli avv. Gaetano e Ruggiero Corvasce e Carmine Rizzi, con i quali sono elettivamente domiciliate in Roma, via Beato Angelico, n. 99 (presso studio legale Leoni);

entrambi per l’annullamento



della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. II, n. 4267 del 7 dicembre 2006;
Visti gli atti di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi delle signore Nicoletta Messinese e Anna Lattanzio, che hanno spiegato anche appello incidentale, nonché del Comune di Barletta nel giudizio NRG. 2828/07;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 18 dicembre 2007 il consigliere Carlo Saltelli;
Uditi per le parti gli avv.ti Muscatello, su delega dell’avv. Caputi Jambrenghi, Irene Bellavia e Ingravalle su delega degli avv.ti Ruggero e Gaetano Corvasce, Rizzi Carmine e Palmiotti Isabella;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



Con la sentenza n. 4267 del 7 dicembre 2006 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. II, ha accolto il ricorso delle signore Nicoletta Messinese e Anna Lattanzio ed ha annullato le delibere del Consiglio Comunale di Barletta n. 60 e n. 61 del 20 ottobre 2004 (aventi ad oggetto, rispettivamente, la prima “Approvazione della variante generale al piano di zona 167” e la seconda “Approvazione del III^ Programma di attuazione zona 167 per il quinquennio 2004/2009”), nonché la determinazione dirigenziale n. 2220 del 20 novembre 2004 (“Approvazione del bando pubblico di concorso per l’individuazione degli assegnatari in diritto di proprietà e in diritto di superficie del lotto di edilizia residenziale pubblica posti nel P.E.E.P. – Piano per l’edilizia Economica Popolare settori F, F, G, 1, 2, 3, 4, 5 e 7”, ritenendo fondate le censure relative alla violazione dell’articolo 3 della legge n. 167 del 1962, alla mancata acquisizione della V.I.A. e del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968 ed osservando, altresì, che nel caso in esame non era stato rispettato il procedimento previsto dalla legge per l’approvazione della variante generale al piano di zona.
Il Comune di Barletta ha impugnato tale statuizione (NRG. 2941/07), denunciando in via preliminare l’irricivebilità del ricorso introduttivo del giudizio ex art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e/o art. 23 bis della stessa legge ovvero la sua inammissibilità del difetto di interesse, nonché la mancata integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti delle cooperative a proprietà indivisa individuate con l’atto di approvazione della relativa graduatoria per l’assegnazione dei lotti; quanto al merito, poi, il Comune di Barletta ha rilevato l’insussistenza sia del presunto vizio di dimensionamento del Piano per l’edilizia economica e popolare, sia di quello relativo alla violazione del D.P.R. 112 aprile 1996, della legge regionale n. 11 del 2000 e del D.M. n. 1444 del 1968, sostenendo, infine, che il procedimento di approvazione della variante generale al Piano di edilizia economica e popolare si era svolto correttamente, anche sotto il profilo della partecipazione degli interessati, e richiamando, a tal fine, anche la disciplina di cui all’articolo 21 octies della legge n. 241 del 1990.
Con atto in data 28 maggio 2007 le signore Nicoletta Messinese e Anna Lattanzio hanno resistito al gravame chiedendone il rigetto e spiegando appello incidentale relativamente al riconoscimento in loro favore del diritto di preferenza ai sensi dell’articolo 35, comma 11, della legge n. 865 del 1971.
Anche le Società Cooperative a r.l. Millenium, Alice, Green House, Duemila, Nuova Immagine, Borgonuovo, Luna Rossa, Le Palme, La Disfida, Ettore Fieramosca, Nostromo, My House, Casa Felice, Spazio Casa, Il Quadrifoglio, Nonosolocasa, La Primavera e Alta Tensione hanno chiesto la riforma della sentenza segnata in epigrafe (NRG. 2828/07), sostanzialmente alla stregua degli stessi motivi di gravame sollevati dal Comune di Barletta.
In questo giudizio si è costituito il Comune di Barletta, nonché le signore Nicoletta Messinese e Anna Lattanzio che, oltre ad instare per il rigetto del gravame, hanno anche spiegato appello incidentale relativamente al riconoscimento in loro favore del diritto di preferenza ai sensi dell’articolo 35, comma 11, della legge n. 865 del 1971.
Con atto in data 17 dicembre 2007, in pari data depositata presso la segreteria della Sezione, i difensori delle signore Nicoletta Messinese e Anna Lattanzio hanno comunicato di aver notificato alle controparti la rinunzia al ricorso proposto in primo grado innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ed agli effetti della relativa sentenza: all’udienza pubblica del 18 dicembre 2007 la circostanza è stata confermata da tutte le parti in causa ed è stato altresì depositato l’atto di rinuncia al ricorso originario ed agli effetti della sentenza impugnata, notificato alle controparti.

DIRITTO



I. In via preliminare la Sezione deve disporre, ai sensi dell’articolo 335 C.P.C. (ex pluribus, C.d.S., sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4401; 15 giugno 2004, n. 3983;), la riunione degli appelli in esame, e in quanto diretti contro la stessa sentenza.
II. Come risulta dalla esposizione in fatto, con atto in data 17 dicembre 2007, in pari data depositata presso la segreteria della Sezione, i difensori delle signore Nicoletta Messinese e Anna Lattanzio hanno comunicato di aver notificato alle controparti la rinunzia al ricorso proposto in primo grado innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ed agli effetti della relativa sentenza: all’udienza pubblica del 18 dicembre 2007 la circostanza è stata confermata da tutte le parti in causa ed è stato altresì depositato l’atto di rinuncia al ricorso originario ed agli effetti della sentenza impugnata, notificato alle controparti.
La Sezione osserva che, in presenza di un atto di rinuncia della parte appellata al ricorso originario ed agli effetti della sentenza di primo grado a lei favorevole, il giudice di appello, in omaggio al principio dispositivo che caratterizza anche il processo amministrativo, deve limitarsi a prendere atto di detta rinuncia, cui consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso di primo grado e, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (ex pluribus, C.d.S., sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7995).
Può disporsi la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti rispettivamente dal Comune di Barletta (NRG. 2941/07) e dalle Società Cooperative Edilizie a r.l. Millenium, Alice, Green House, Duemila, Nuova Immagine, Borgonuovo, Luna Rossa, Le Palme, La Disfida, Ettore Fieramosca, Nostromo, My House, Casa Felice, Spazio Casa, Il Quadrifoglio, Nonosolocasa, La Primavera e Alta Tensione (NRG. 2828/07) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. II, n. 4267 del 7 dicembre 2006, così provvede:
- riunisce tutti gli appelli;
- prende atto della rinuncia al ricorso proposto in primo grado innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ed agli effetti della sentenza impugnata e, per l’effetto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e annulla senza rinvio la sentenza stessa, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
- Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
Luigi COSSU - Presidente
Anna LEONI - Consigliere
Bruno MOLLICA - Consigliere
Carlo SALTELLI - Consigliere, rel.
Carlo DEODATO - Consigliere

 

Depositata in Segreteria
Il 14/02/2008


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