CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 12 febbraio 2008 n. 485
Pres. Trotta, est. Polito
CONFTRASPORTO- CONFEDERAZIONE TRASPORTO SPEDIZIONE E LOGISTICA, FAI- FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI, UNITRA COOP. A R.L. (Avv.ti M. Celleri, N. Callipari, F. Fiorini e F. Valsecchi) c. AUTOSTRADA DEL BRENNERO s.p.a. (Avv. C. Gruccione), ANAS s.p.a., MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, MINISTERO DEI TRASPORTI (nn.cc.) |
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Giurisdizione e competenza – Strade e autostrade – Circolazione - Regolamentazione – Controversia – Giudice competente – Criterio della sede dell’Ente – Conseguenze
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La controversia concernente le misure di regolamentazione della circolazione sul tratto autostradale di competenza adottate dalla S.p.a. Autostrada del Brennero rientra nella competenza territoriale del Tribunale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, tenuto conto della sede dell’ Ente non statale e del disposto dell’art. 3, co.3, L. 1034/1971, applicabile in via analogica anche alla predetta Società quale ente di diritto privato concessionario della gestione del relativo tratto autostradale. Né può ritenersi sussistente la competenza del Tar Lazio in ragione della asserita natura statuale dei provvedimenti adottati, attinenti alla regolamentazione della circolazione stradale. Infatti tale criterio non è riconducibile a nessuno di quelli recepiti dagli artt. 2 e 3 L. 1034/1971 ai fini della determinazione della competenza per territorio dei TT.AA.RR.. Inoltre la potestà di regolamentazione della circolazione non si configura come esclusiva dello Stato, ma è ripartita ai sensi degli artt. 35 e segg. del codice della strada fra i diversi enti proprietari delle strade.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso per regolamento di competenza proposto dalla
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CONFTRASPORTO-CONFEDERAZIONE TRASPORTO SPEDIZIONE E LOGISTICA, FAI-FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI, UNITRA COOP. A R.L. rappresentate e difese dagli avv.ti Michele Celleri, Natale Callipari, Francesca Fiorini e Francesco Valsecchi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via C. Beccaria n. 84;
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contro
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO s.p.a., non costituita, in questa fase di giudizio, in primo grado rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Guccione ed elettivamente domiciliata in Roma via del Consolato n. 6;
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e nei confronti di
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ANAS s.p.a., MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, MINISTERO DEI TRASPORTI, non costituiti in questa fase di giudizio, in primo grado rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
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in relazione al ricorso
n. 7551/2007 proposto avanti al T.A.R. per il Lazio dalla CONFTRASPORTO, Confederazione del Trasporto, della Spedizione e della Logistica; dalla F.A.I., Federazione Autotrasportatori Italiani; dalla Coop. UNITRA a r.l.;
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VISTO il predetto il ricorso rubricato al n. 7551/2001 diretto ad ottenere l’annullamento dell’ ordinanza del Presidente della S.p.a. Autostrada del Brennero n. 50/2007 del 30.05.2007, avente ad oggetto misure di regolamentazione della circolazione sul tratto autostradale di competenza;
VISTO il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla Società Autostrada del Brennero S.p.a., con il quale viene indicata la competenza del Tribunale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, a conoscere della controversia, in relazione alla sede dell’ Ente non statale e di carattere ultraregionale che ha emesso l’atto ed al criterio di individuazione della sfera di competenza del T.R.G.A. di Trento dettato all’art. 3, comma primo, del d.P.R. n. 426/1984 che con norma speciale e quindi da ritenersi prevalente sugli artt. 2 e 3 della legge n. 1034/1971, assegna al predetto Tribunale la cognizione dei ricorsi contro gli atti ed i provvedimenti emessi “dagli organi della Pubblica Amministrazione aventi sede nella Provincia di Trento”;
VISTA l’ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sez. III^ ter, n. 1281/07 del 05.11.2007, di preventiva delibazione della non manifesta infondatezza del ricorso proposto ai sensi dell’art. 31 della legge 06.12.1971, n. 1034, e successive modificazioni;
VISTI gli atti tutti del presente giudizio;
Nominato relatore per la camera di consiglio del 04.11.2007 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi l’avv. Mancini e l’avv. Guccione.
Ritenuto:
- che l’istante Società Autostrada del Brennero correttamente assume a riferimento l’art. 3, terzo comma, della legge n. 1034/1971 ai fini delle determinazione della competenza del T.R.G.A. Trento a conoscere la controversia incardinata dalla CONFTRASPORTO ed altri litisconsorti avanti al T.A.R. per il Lazio;
- che, invero, il richiamato art. 3, terzo comma, prende in considerazione gli atti emanati da enti pubblici di carattere ultraregionale che esplicano effetti eccedenti alla circoscrizione del T.A.R. e collega alla sede dell’ Ente il giudice territoriale competente;
- che detta disposizione trova applicazione in via analogica alla Società Autostrada del Brennero quale ente di diritto privato concessionario della gestione del predetto tratto autostradale;
- che, ai fini dell’ individuazione del T.A.R. competente a decidere al controversia, il collegio non reputa di condividere la tesi prospettata dalla parte convenuta nella presente fase di giudizio, che assume a riferimento la funzione esercitata dalla Società Autostrada del Brennero con il provvedimento impugnato avanti al T.A.R. per il Lazio, di cui si afferma la natura statuale perché attinente alla regolamentazione della circolazione stradale, e ciò in quanto:
a) si tratta di criterio non riconducibile fra quelli recepiti dagli artt. 2 e 3 della legge n. 1034/1971 ai fini della determinazione della competenza per territorio dei TT.AA.RR., fondati sulla natura giuridica dell’ente o organo che ha emanato l’ atto e sull’ubicazione della sede, con il correttivo dell’efficacia dell’ atto ove questa travalichi alla circoscrizione del T.A.R.;
b) che, anche muovendosi nell’ ordine argomentativo di CONFTRASPORTO, la potestà di regolamentazione della circolazione non si configura come esclusiva dello Stato, ma è ripartita ai sensi degli artt. 35 e segg. del codice della strada fra i diversi enti proprietari delle strade;
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie il ricorso per regolamento di competenza in epigrafe e dichiara la competenza del T.R.G.A. Trento a decidere il ricorso.
Dà mandato alla Segreteria della Sezione per la trasmissione del ricorso introduttivo del giudizio di merito al T.R.G.A. Trento.
Le spese per la presente fase di giudizio sono poste a carico di CONFTRASPORTO ed altri litisconsorti e si liquidano in euro 1000,00 (mille/00) in favore della Società Autostrada del Brennero.
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Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI^ - nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2007, con l'intervento dei Signori:
Gaetano Trotta Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...12/02/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
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