CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 17 gennaio 2008 n. 87
Pres. Varrone, est. Volpe
DONATO DI FONZO & F.LLI S.P.A. (Avv. A. Finocchi) c. COMUNE DI SAN VITO CHIETINO (n.c.), FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA S.R.L. E STAF S.R.L. (n.c.) |
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Giustizia amministrativa – Art. 23-bis L. 1034/1971 – Dimidiazione dei termini processuali - Controversie concernenti la volturazione di concessione di trasporto pubblico – Applicabilità - Esclusione
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Alla controversia concernente la volturazione di una concessione di trasporto pubblico in favore del cessionario del ramo di azienda non si applica la riduzione alla metà dei termini processuali di cui all’art. 23-bis, co. 2, L. 1034/1971 in quanto il giudizio non ha ad oggetto né “provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture” né altri atti elencati al comma 1 del medesimo articolo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.87/08 Reg.Dec.
N. 11126 Reg.Ric.
ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 11126/2003, proposto da:
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DONATO DI FONZO & F.LLI S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Arcangelo Finocchi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Vincenzo Macedonio in Roma, via del Viminale, n. 38;
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contro
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COMUNE DI SAN VITO CHIETINO, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;
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e nei confronti di
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FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA S.R.L. E STAF S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituite in giudizio;
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, 19 giugno 2003, n. 589;
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visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza pubblica del 6 novembre 2007 il consigliere Carmine Volpe e udito l’avv. A. Finocchi per l’appellante;
considerato che:
- il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società appellante e la relativa domanda di risarcimento del danno;
- in primo grado sono stati impugnati:
a) la delibera della Giunta del Comune di San Vito Chietino 19 febbraio 2003, n. 21, di autorizzazione della voltura della concessione del servizio di trasporto pubblico urbano, a seguito di cessione del ramo di azienda della Staf s.r.l. (concessionaria originaria) alla Ferrovia Adriatico Sangritana s.r.l. e in capo alla cessionaria;
b) la determina del responsabile del servizio di polizia municipale del detto Comune 24 febbraio 2003, n. 185, con cui si è disposta la volturazione della concessione in titolarità della Staf s.r.l. in favore della Ferrovia Adriatico Sangritana s.r.l.;
ritenuto che:
- diversamente da quanto statuito dal primo giudice, non si applica la riduzione alla metà dei termini processuali di cui all’art. 23-bis, comma 2, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, in quanto il giudizio non ha ad oggetto né “provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture” né altri atti elencati al comma 1 del medesimo articolo, ma unicamente la volturazione di una concessione di trasporto pubblico in favore del cessionario del ramo di azienda;
- la società appellante, anche se titolare di concessioni di autolinee comunali e regionali per il servizio di trasporto pubblico locale nella Regione Abruzzo e operante nel medesimo bacino di traffico della Staf s.r.l. (quello di Lanciano), non ha interesse alla proposizione del ricorso di primo grado, poiché all’annullamento dei provvedimenti impugnati non conseguirebbe né l’attribuzione della concessione in capo alla ricorrente né l’indizione di una procedura concorsuale per il suo affidamento. Infatti:
a) l’eventuale accoglimento del gravame comporterebbe semmai il ritorno della concessione in capo alla Staf s.r.l. (si veda anche l’art. 15 dell’atto di cessione di ramo di azienda in data 24 gennaio 2003) e comunque l’interesse dell’appellante viene da essa collegato all’adozione, da parte dell’amministrazione comunale, di futuri provvedimenti nei confronti della Staf s.r.l.; adozione del tutto ipotetica ed eventuale;
b) la società appellante non risulta avere mai richiesto la concessione del servizio di trasporto pubblico urbano di cui trattasi;
c) il diritto di preferenza, previsto a favore dei concessionari di unità di rete finitima dall’art. 25, comma 3, n. 2), della l.r. dell’Abruzzo 9 settembre 1983, n. 62, a parte la dubbia vigenza della legge stessa, esula dalla fattispecie per cui è causa avendo riguardo alle autolinee di nuova istituzione;
- il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto data l’inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso di primo grado;
- non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio non essendosi costituito nessuno degli appellati;
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per questi motivi
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il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il ricorso in appello. Nulla spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma il 6 novembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
Claudio Varrone presidente
Carmine Volpe consigliere, estensore
Paolo Buonvino consigliere
Aldo Scola consigliere
Roberto Chieppa consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/08
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
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